IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Vista la Deliberazione di G.R. n. 1245 del 10-10-2000 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione del Gabinetto del
Presidente della Regione Puglia, in attuazione dell'art. 7, co. 6 della L.R. n.
7/97; Vista la decisione assunta dalla Commissione di Controllo
sull'Amministrazione della Regione Puglia nella seduta del 25-10-2000, prot. n.
1695/05 così come di seguito riportata: "Non riscontra vizi di legittimità in
ordine all'atto in oggetto n. 1245 del 10-10-2000 a condizione che gli eventuali
altri quattro Consiglieri siano considerati consulenti e vengano disciplinati
secondo la L.R. n. 45/81"; Visti gli artt. 39 e segg. dello Statuto
regionale; Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge Costituzionale 22 Novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della G.R. l'emanazione dei regolamenti regionali; Vista la L.R. 4
febbraio 1997, n. 7 recante "Norme di organizzazione dell'amministrazione
regionale";
EMANA
Il seguente regolamento:
Art. 1
Progetti triennali.
1. Le quote del Fondo nazionale di lotta alla droga assegnate alla Regione
Puglia ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, come sostituito dell'articolo 1, comma 2, della legge 18
febbraio 1999, n. 45, sono destinate al finanziamento di progetti triennali
finalizzati alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e
dell'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei
tossicodipendenti, presentati dalle provincie, dai traumi e loco consorzi, dalle
comunità montane, dalle aziende unità sanitarie locali, dagli enti di cui agli
articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990, dalle organizzazioni di volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dai
loro consorzi.
Art. 2
Attività finanziabili.
1. Le attività finanziabili attraverso i progetti triennali di cui
all'articolo 1 comprendono:
a) interventi di prevenzione primaria delle tossicodipendenze e
dell'alcolidipendenza correlata, riferiti alla famiglia, alla scuola, al lavoro
e ai luoghi del terzo tempo, nonché di prevenzione secondaria e terziaria,
compresa la riduzione del danno, purché finalizzata al miglioramento della
salute e della qualità della vita, nonché al recupero sociale;
b) interventi di educazione alla tutela della salute;
c) interventi in contrasto alla diffusione delle "nuove droghe";
d) reinserimento sociale e lavorativo di tossicodipendenti e alcoldipendenti
correlati;
e) interventi a bassa soglia integrati sul territorio, integrativi di quelli
svolti istituzionalmente dai servizi pubblici e affidati al privato sociale
accreditato;
f) riconversione specialistica delle attività terapeutiche svolte e/o di
attivazione sperimentale della fase di avvio di attività specialistiche
destinate a tossicomani con problematiche psichiatriche, a donne
tossicodipendenti in gravidanza, a donne o coppie tossicodipendenti con figli
minori, a famiglie di tossicodipendenti, a stranieri e detenuti
tossicodipendenti;
g) riconversione delle attività terapeutiche a favore dei consumatori che
presentano problemi da affrontare con tecniche diverse da quelle in uso per i
consumatori di eroina;
h) servizi di informazione con sedi proprie e personale già formato che offra
anche assistenza telefonica;
i) iniziative per lo sviluppo di sistemi territoriali di intervento a rete
per il contrasto delle tossicodipendenze e dell'alcoldipendenza correlata fra
servizi e competenze diverse e complementari, tra soggetti pubblici e del
privato sociale;
j) formazione e aggiornamento degli operatori sociali e sanitari con forme di
partecipazione congiunta di operatori pubblici e del privato sociale,
finalizzati al miglioramento delle competenze anche in ordine ai nuovi bisogni
degli utenti ed alle caratteristiche evolutive del fenomeno; in particolare, in
caso di previsione di apertura di nuovi interventi e servizi, preventiva
organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento per gli operatori
interessati all'iniziativa;
k) acquisti relativi ad attrezzature necessarie per lo svolgimento di
attività condotte per il rifacimento o il potenziamento di impianti ai fini
dell'adeguamento alle normative vigenti.
2. Non sono finalizzabili:
a) le funzioni istituzionali definiti dal D.P.R. n. 309/1990 e dalla L. n.
45/1999 finalizzate con oneri a carico del Servizio unitario nazionale (SSN);
b) i progetti di prevenzione e reinserimento sociale finanziati con altre
leggi specifiche;
c) l'acquisizione o la ristrutturazione di immobili, nonché l'acquisizione di
beni e servizi durevoli per i quali non sia indicato il mantenimento della
destinazione d'uso originaria anche dopo la conclusione del progetto.
3. I progetti che contengono interventi socio-sanitari possono essere
finanziati esclusivamente qualora gli interventi in natura sanitari siano
garantiti da soggetti accreditati con il SSN.
Art. 3
Costi ammissibili.
1. Per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, possono essere
finanziate le seguenti voci di spesa:
a) acquisto di beni durevoli;
b) oneri per la costituzione e l'avviamento di attività imprenditoriali
individuali o collettive;
c) oneri per le risorse umane e materiali direttamente necessarie per la
realizzazione del progetto;
d) spese di funzionamento e di gestione (canoni ed utenze, locazioni,
carburanti, manutenzione ordinaria macchinari, impianti e strutture, cancelleria
e stampati, materiale didattico, spese postali);
e) acquisto di beni e servizi;
f) oneri per la pubblicizzazione degli interventi e la diffusione dei
risultati;
g) oneri assicurativi;
h) rimborsi delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute dai volontari
secondo le modalità di cui all'articolo 2 della L. n. 266/1991;
i) spese di progettazione, coordinamento, supervisione e valutazione dei
risultati conseguiti;
j) spese per l'impiego di documenti e di tutori.
2. I costi previsti nel piano finanziario dei progetti devono essere congrui
rispetto agli obiettivi da conseguire tramite l'azione progettuale e possono
essere ridimensionati in sede di valutazione e finanziamento dei progetti.
3. Non sono ritenute ammissibili le spese relative alle funzioni
instituzionali con oneri a carico del SSN nonché le spese non chiaramente
connesse alla realizzazione delle attività progettuali.
4. I costi previsti nel piano finanziario dei progetti di cui si chiede il
finanziamento si intendono, comprensivi di IVA, ove dovuta in base alle aliquote
previste per legge.
Art. 4
Finalità dei progetti.
1. I progetti triennali di cui all'articolo 1 sono finalizzati al
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) prevenzione, caratterizzata dalla collaborazione tra le diverse realtà
pubbliche e private presenti sul territorio e orientata alla quotidianità e non
alla eccezionalità degli interventi;
b) inclusione sociale e lavorativa di tossicodipendenti tramite interventi
personalizzati;
c) diffusione sul territorio dei servizi sociali e sanitari di primo
intervento e servizi di consulenza;
d) strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete;
e) educazione alla tutela della salute;
f) formazione e aggiornamento degli operatori.
Art. 5
Aree di intervento.
1. In relazione ai soggetti destinatari dei finanziamenti si individuano le
seguenti aree di intervento:
a) provincie, comuni e loro consorzi, comunità montane:
1) prevenzione primaria delle tossicodipendenze e dell'alcolipendenza
correlata;
2) attività di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio
finalizzati alla riduzione del danno. Tali servizi non possono prevedere la
somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui
all'articolo 14 del D.P.R. n. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella
farmacopea ufficiale;
3) inclusione sociale;
b) aziende unità sanitarie locali;
1) prevenzione primaria, secondaria e terziaria della tossicodipendenza e
alcoldipendenza correlata;
2) trattamento della tossicodipendenza e alcoldipendenza correlata;
3) attivazione o potenziamento degli Osservatori edipemiologici;
4) avvio di nuove attività sperimentali;
5) attivazione di servizi ed interventi finalizzati alla riduzione del danno
da uso di droga. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle
sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del
D.P.R. n. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale,
fatto salvo l'uso del metadone purché i dosaggi somministrati e la durata del
trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico - terapeutica di avviare gli
utenti a successivi programmi riabilitativi;
6) formazione e aggiornamento degli operatori pubblici e privati;
7) progetti di educazione alla salute;
c) enti ausiliari di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990
iscritti all'albo definitivo o provvisorio della Regione:
1) avvio di nuove attività volte al recupero e al reinserimento lavorativo
dei tossicodipendenti ovvero sostegno ad attività già esistenti;
2) attivazione di servizi e interventi finalizzati alla riduzione del danno
da uso di droga. Tali servizi non possono prevedere la somministrazione delle
sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del
D.P.R. n. 309/1990 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale;
3) programmi di riconversione specialistica delle strutture terapeutiche
esistenti e/o attivazione sperimentale di strutture specialistiche limitatamente
alla fase di avvio;
4) educazione alla tutele della salute;
5) prevenzione primaria, secondaria e terziaria della tossicodipendenza e
alcoldipendenza correlata;
6) formazione e aggiornamento degli operatori del settore;
d) organizzazione di volontariato iscritte nel registro generale di cui
all'articolo 2 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;
1) prevenzione primaria della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza
correlata;
2) reinserimento sociale di tossicodipendeti, attraverso attività di sostegno
delle azioni di recupero e reinserimento lavorativo svolto dagli enti ausiliari
di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990 e dalle cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. n. 381/1991 e loro
consorzi;
e) cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale di cui
all'articolo 4
della legge
regionale 1° settembre 1993, n. 21 e loro consorzi:
1) reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti, limitatamente a progetti
concordati con i SERT territorialmente competenti e con l'Agenzia per l'impiego.
2. Ai fini dell'ammissibilità dei progetti, le organizzazioni di volontariato
iscritte nel registro generale di cui all'articolo 2
della L.R.
n. 11/1994, nonché le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo
regionale di cui all'art. 4
della L.R.
n. 21/1993 e loro consorzi, devono documentare il pregresso svolgimento di
specifiche attività in favore di persone tossicodipendenti.
Art. 6
Destinazione del fondo.
1. La quota regionale del Fondo sarà utilizzata come segue:
a) 50 per cento per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti
locali e dalie aziende USL;
b) 48 per cento per il finanziamento dei progetti presentati dagli enti di
cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990, dalle organizzazioni di
volontariato di cui alla L. n. 266/1991 o dalle cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. n. 381/1991 e loro consorzi;
c) 2 per cento per il finanziamento delle spese generali relative alla
gestione del Fondo, tra le quali le spese di funzionamento della Commissione di
cui all'articolo 7, le spese conseguenti l'attività di verifica e controllo, gli
scambi interregionali e l'attuazione di un idoneo sistema di informatizzazione.
2. Le quote di cui al comma 1 destinate al finanziamento dei progetti sono
ripartite su base provinciali secondo i seguenti parametri:
a) 20 per cento in base alla popolazione generale;
b) per cento in base alla popolazione giovanile compresa tra i quindici e
venticinque anni;
c) 50 por cento in base al numero dei soggetti in carico presso i servizi
pubblici per le tossicodipendenze.
3. I fondi non assegnati per carenza di progetti sono destinati al
finanziamento dei progetti di altre categorie di soggetti, nell'ambito della
medesima provincia e in proporzione alla ripartizione di cui al comma 1.
4. Le quote di destinazione del Fondo potranno essere modificate dalla Giunta
regionale in relazione a sopravvenute esigenze.
5. Eventuali somme erogate e non utilizzate dovranno essere restituite dai
soggetti destinatari e assegnate al capitolo di entrata della quota regionale
del Fondo nazionale di intervento di lotta alla deroga, per essere impiegate
nell'esercizio finanziario successivo.
6. La quota di finanziamento delle spese generali è posta a disposizione del
Settore servizi sociali della Regione e utilizzata secondo le direttive
impartite dalla Giunta regionale.
Art. 7
Commissione consultiva regionale.
1. È istituita, presso l'Assessorato regionale ai servizi sociali, una
Commissione regionale a carattere consultivo avente seguenti compiti:
a) valutazione dei progetti presentati per il finanziamento;
b) individuazione di sistemi di verifica e di valutazione dell'efficacia
degli interventi;
c) verifica degli obiettivi generali da perseguire
2. La Commissione è costituita da:
a) Assessore regionale ai servizi sociali;
b) due esperti in materia di tossicodipendenza e di alcoldipendenza correlata
nominati dalla Giunta regionale;
c) tre esperti, tra gli operatori in servizio presso i SERT, nominati dalla
Giunta regionale;
d) due esperti in materia di lotta alle tossicodipendenze designati all'ANCI
di Puglia;
e) un esperto in materia di lotta alle tossicodipendenze designato all'UPI di
Puglia;
f) tre esperti in materia di tossicodipendenze e di alcoldipendenze
correlata, nominati tra gli operatori in servizio presso gli enti ausiliari per
le tossicodipendenze, designati alla Commissione permanente sulle
tossicodipendenze di cui all'articolo 2
della legge
regionale 9 settembre 1996, n. 22;
g) il dirigente dell'ufficio adulti del Settore servizi sociali della
Regione;
h) il dirigente dell'Ufficio tossicodipendenze del Settore sanità della
Regione.
3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta
regionale, dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina della nuova
Commissione.
4. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale ai servizi sociali o
dal suo delegato nominato tra i componenti della stessa Commissione.
5. I componenti dimissionari o assenti ingiustificati per tre sedute
consecutive sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale.
6. La Commissione è validamente costituita se sono presenti almeno sette
componenti.
7. In caso di mancata riunione per tre sedute consecutive la Commissione
decade e, in attesa della sua ricostituzione, le sue funzioni sono esercitate
dalla Giunta regionale.
8. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente
regionale designato dal dirigente del Settore servizi sociali.
9. Le spese relative al funzionamento della Commissione fanno carico alla
quota di finanziamento destinata alle spese generali relative alla gestione del
Fondo, di cui all'articolo 6; ai componenti della Commissione, estranei alla
Pubblica amministrazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4
della legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.
10. La Commissione decade automaticamente al termine delle attività di
valutazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse finanziarie relative
all'esercizio 2001 (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 110, comma 1, Reg.
18 gennaio 2007, n. 4.
Art. 8 (2)
Modalità e termini di presentazione delle domande .
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di emanazione del
decreto ministeriale di attribuzione delle risorse finanziarie, fissa i termini
per la presentazione dei progetti triennali, che devono essere inoltrati,
esclusivamente attraverso spedizione postale a mezzo raccomandata o tramite
altri servizi di recapito postale, alla Regione Puglia - Assessorato sanità e
servizi sociali - Settore servizi sociali.
2. Le domande di finanziamento devono essere presentate dai soggetti di cui
all'articolo 5 che devono dare corso ai progetti.
3. Alla domanda di finanziamento, redatta in conformità all'allegato A del
presente regolamento e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere
allegata la seguente documentazione in duplice copia:
a) progetto tecnico dettagliato;
b) formulario sintetico redatto in conformità all'allegato B del presente
regolamento
4. Le provincie, i comuni e loro consorzi, le comunità montane e le aziende
USL, oltre a quanto previsto al comma 2, devono inviare il provvedimento di
approvazione del progetto, in copia autenticata, adottato dal competente organo.
5. Gli enti di cui agli artt. 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990 possono
presentare progetti relativi a:
a) sedi operative iscritte all'albo regionale degli enti ausiliari;
b) sedi o servizi di nuova istituzione ovvero complementari e/o annesse alle
sedi iscritte.
6. Per le sedi e servizi di cui al comma 5, lettera b), entro e non oltre tre
mesi dalla data di approvazione dei progetti l'assessorato competente, sulla
base della domanda dell'ente interessato, espleta e conclude le procedure per la
iscrizione all'albo. Decorsi inutilmente i tre mesi, l'assenza di iscrizione
all'albo determina comunque la possibilità dei fondi la cui utilizzazione è
vincolata all'ottenimento dell'iscrizione all'albo
7. Le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
L. n. 381/1991 e le organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991,
legge quadro, oltre a quanto previsto al comma 2, devono inviare:
a) il certificato di iscrizione ai rispettivi albi o registri regionali;
b) l'atto costitutivo o lo statuto che prevedono lo svolgimento di attività
nel settore delle tossicodipendenze;
c) una relazione delle attività effettivamente svolte circa l'esperienza
maturata in materia di prevenzione, recupero, riabilitazione, o reinserimento
socio-lavorativo di tossicodipendenti.
( 2 )Vedi quanto disposto dalla Delib.G.R. 3
ottobre 2000, n. 1237.
Art. 9
Disposizioni generali.
1. I progetti sono realizzati direttamente dai soggetti proponenti; gli enti
locali e le aziende unità sanitarie locali possono ricorrere a diversa gestione,
espressamente motivata, avvalendosi degli enti di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera c), d) ed e).
2. Nel caso di acquisizione o di ristrutturazione di immobili, nonché di
acquisizione di beni e servizi durevoli, nel progetto deve essere indicato il
mantenimento della destinazione d'uso originaria dopo la conclusione del
progetto.
3. I progetti da realizzare in forma associata nonché le iniziative per lo
sviluppo di interventi a rete devono indicare l'ente responsabile del progetto.
4. I progetti devono essere avviati improrogabilmente entro sessanta giorni
dalla data di emissione del mandato di pagamento del primo finanziamento,
dandone comunicazione dalla Regione Puglia - Assessorato sanità e servizi
sociali - Settore servizi sociali.
5. La mancata comunicazione di avvio del progetto, nei termini indicati al
comma 4, comporta il recupero delle somme erogate.
Art. 10
Criteri di valutazione dei progetti.
1. I progetti triennali, in conformità al D.P.C.M. 10 settembre 1999,
relativo all'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 127, comma 7,
del D.P.R. n. 309/1999, sono valutati con riferimento ai seguenti elementi che i
soggetti presentatori devono comprendere nella esposizione delle specifiche
progettuali:
a) contesto di riferimento:
1) area territoriale interessata;
2) studio e analisi del contesto sociale del territorio interessato;
3) cause e/o fattori peculiari del disagio che si intende affrontare con il
progetto;
b) dati generali di progetto:
1) numero di tipologia dei destinatari finali;
2) durata, fasi, obiettivi intermedi e a breve termine;
3) ricadute sul territorio;
4) obiettivi ed esiti attesi in relazione alla cause e/o ai fattori peculiari
del disagio su cui si vuole intervenire;
5) integrazioni degli obiettivi del progetto con le politiche del territorio;
6) collegamenti (di integrazione, coordinamento, prosecuzione) con altri
progetti e iniziative (comunitari, nazionali, regionali, locali);
7) soggetti pubblici e/o privati coinvolti nella realizzazione del progetto e
modalità di partecipazione, con individuazione delle rispettive attribuzioni
operative;
c) congruità dei costi di realizzazione:
1) relazione sui criteri adottati nella determinazione dei costi delle
singole componenti del progetto;
2) rapporto fra risorse da impiegare e costi da sostenere;
d) metodologie per favorire il raggiungimento degli obiettivi e la diffusione
dei risultati e sistema di valutazione del progetto;
e) modalità di realizzazione del progetto:
1) gestione operativa a cura del soggetto che ha presentato il progetto,
ovvero motivazioni alla base di una diversa gestione;
2) livello professionale degli operatori da impiegare nel progetto e
programmi di formazione specifica;
3) protezione del personale impiegato nella realizzazione del progetto da
"burn-out" e da rischi ambientali, nel caso in cui la realizzazione del progetto
comporti un contratto ripetuto con situazioni di grave disagio;
4) rispetto alle norme di legge e contrattuali in materia di tutela del
lavoro;
f) diffusione dei risultati:
1) modalità e forme di trasferimento progettuali; al Settore servizi sociali
della Regione Puglia; agli altri soggetti pubblici e del privato sociale che
operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; alle
amministrazioni pubbliche centrali. Per i progetti riguardanti il reinserimento
lavorativo il programma di trasferimento deve comprendere anche le istituzioni
locali di governo del mercato del lavoro e le parti sociali;
2) strumenti per dare visibilità alla realizzazioni dei progetti e al loro
esito, per favorire maggiore partecipazione e condivisione sia da parte dei
soggetti interessati che dell'opinione pubblica;
3) collegamento con iniziative assunte dall'Unione europea sull'esclusione
sociale.
2. Ai fini della valutazione dei progetti, la Commissione consultiva
regionale di cui all'articolo 7 predispone apposita scheda da acquisire al
verbale delle riunioni.
Art. 11
Procedure per la erogazione di finanziamenti.
1. La Commissione predispone apposita graduatoria dei progetti, secondo
criteri predeterminati dalla Giustizia regionale su proposta della medesima
Commissione, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia . (2)
2. All'approvazione e al finanziamento dei progetti si provvede con atto del
dirigente del Settore servizi sociali sulla base della predetta graduatoria.
3. La prima annualità del progetto triennale viene pagata subito.
4. I finanziamenti relativi al secondo e al terzo anno del progetto triennale
possono essere pagati previa presentazione al Settore dei servizi sociali della
Regione di una dichiarazione (sostitutiva dell'atto notorio per gli enti
privati) attestante il regolare svolgimento del progetto e la corretta
utilizzazione della prima parte del finanziamento, nonché di una relazione
indicante lo stato di attuazione dei progetti e la descrizione analitica delle
spese sostenute.
5. Il Settore regionale servizi sociali, sulla base della documentazione di
cui ai precedenti commi e delle verifiche di regolare svolgimento del progetto,
autorizza il settore regionale ragioneria all'emanazione dei mandati di
pagamento.
6. Durante lo svolgimento delle attività progettuali, gli enti destinatari
dei finanziamenti possono richiedere autorizzazione a effettuare modifiche al
progetto o storni tra diversi capitoli di spesa al Settore servizi sociali della
Regione Puglia, che vi provvede a previa acquisizione del parere della
Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 7.
7. Variazioni di spesa per un importo complessivo non superiore al venti per
cento dell'intero finanziamento erogato possono essere effettuate autonomamente,
dandone motivazione in sede di rendicontazione finale, a condizione che tali
variazioni non apportino modifiche sostanziali al progetto finanziato tali da
snaturarne le finalità.
( 2) Con Delib.G.R. 8 giugno 2001, n. 735 sono stati
approvati i criteri per la stesura della graduatoria finale per il finanziamento
dei progetti di lotta alla droga, ai sensi del presente comma.
Art. 12
Verifica e controllo.
1. Per ogni annualità dei progetti triennali finanziati il Settore servizi
sociali della Regione provvede a effettuare verifiche e controlli finalizzati ad
accertare, in particolare, l'effettivo svolgimento dell'attività progettuale,
l'utilizzazione dei finanziamenti in coerenza con il progetto approvato e con
l'importo finanziato, la trasparenza della gestione, la documentazione
contabile.
2. Nell'accedere agli atti contabili e ai dati connessi all'esecuzione dei
progetti, i controllori devono avere cura di assicurare il rispetto delle norme
che tutelano il diritto alla riservatezza.
3. Per ogni visita di controllo e verifica, si deve compilare apposita scheda
di rilevazione secondo uno schema predisposto a cura del Settore servizi sociali
della Regione, controfirmato dal responsabile del progetto, il quale può farvi
iscrivere proprie osservazioni.
4. Le spese conseguenti all'attività di verifica e controllo fanno carico
alla quota di finanziamento destinato alle spese generali relative alla gestione
del Fondo, di cui all'articolo 6.
Art. 13
Conclusione delle attività progettuali e rendicontazione.
1. Entro tre mesi dalla data di conclusione di ciascuna annualità del
progetto triennale i destinatari dei finanziamenti devono presentare al Settore
ragioneria della Regione Puglia la rendicontazione del contributo erogato.
2. La mancata, irregolare o parziale rendicontazione delle spese sostenute,
ovvero in presenza di rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel
progetto, comporta il recupero della somma erogata, che affluirà al capitolo di
entrata della quota regionale del Fondo nazionale di intervento di lotta alla
droga.
3. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 del presente regolamento,
relative agli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, derivanti dalle eventuali
economie di spesa, dovranno essere utilizzate dagli enti assegnatari dando
continuità alle azioni progettuali previste, previa comunicazione al Settore
Sistema Integrato Servizi Sociali dell'Assessorato alla Solidarietà (3).
(3) Comma aggiunto dall'art. 110, comma 2, Reg.
18 gennaio 2007, n. 4.
Art. 14
Disposizione transitoria.
1. Le domande di finanziamento dei progetti triennali, da finanziare con i
fondi relativi agli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999, devono essere
presentate, con le modalità indicate nei precedenti articoli, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano sulle quote di
Fondo nazionale di Lotta alla Droga assegnate alla Regione Puglia ai sensi
dell'art. 127 del D.P.R. n. 309/1990, come sostituito dall'art. 1, comma 2,
della L. n. 45/1999, fino all'utilizzo delle risorse relative all'esercizio
finanziario 2001 (4).
3. Con riferimento ai progetti a valere sulle risorse relative all'esercizio
finanziario 2002 e anni successivi, e per i progetti finalizzati alla
prevenzione e lotta alla droga, realizzati nell'ambito dell'area dipendenze dei
Piani sociali di Zona, a valere almeno sulla riserva pari al 5% delle risorse
disponibili a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e relativi
cofinanziamenti regionali e locali che confluiscono nel quadro finanziario del
Piano di Zona, si applicano le norme di cui alla L.R.
n. 19/2006 e al relativo regolamento attuativo, costituendo tali attività
parte integrante del sistema integrato dei servizi sociali attivato con lo
stesso Piano di Zona (5).
(4) Comma aggiunto dall'art. 110,
comma 3,Reg.
18 gennaio 2007, n. 4 (vedi anche il comma 4
del medesimo articolo).
(5) Comma aggiunto dall'art. 110,
comma 3, Reg.
18 gennaio 2007, n. 4 (vedi anche il comma 4
del medesimo articolo).
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