PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Vista la Legge 24 giugno 4 febbraio 1997 n. 196, ART.17
"Riordino della formazione professionale".
Visto D.lgs. 31 marzo 1998
n.112, che all'articolo 142, comma 1, lettera d) individua tra le competenze
mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei
requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la
formazione professionale.
Visto "l'Accordo tra il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei
criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione
professionale", approvato il 18/02/2000.
Visto l'art.
44 della legge regionale 25 settembre 2000 n.13 "Procedure per l'attuazione
del programma operativo della Regione Puglia 2000-2006".
Visto l'Accordo
della Conferenza Stato -Regioni del 24 maggio 2001 sull'accreditamento delle
sedi formative ed orientative.
Visto il D.M.25/5/01 "Accreditamento delle
sedi formative e delle sedi orientative".
Visti gli artt.
24 e 25
della L.R.7/8/2002,n.15 "Riforma della formazione
professionale".
Visto l'Accordo Stato - Regioni del 1 agosto 2002
sull'accreditamento delle strutture formative e delle sedi
orientative.
Vista la delibera di Giunta Regionale n.1603 del 04/11/2003
con la quale si approva il Regolamento per l'accreditamento delle sedi
formative.
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti
regionali.
EMANA
il seguente Regolamento:
INDICE
1.
Finalità ed obiettivi pag. 12508 2. Destinatari pag. 12509 3. Ambiti pag.
12510 4. Requisiti e criteri pag. 12511 5. Procedure pag. 12511 6.
Schede Tecniche pag. 12515
1
FINALITA’ ED OBIETTIVI
L’accreditamento si propone di realizzare politiche di sviluppo
delle risorse umane, attraverso l’introduzione di standard di qualità dei
soggetti operanti nel sistema della formazione professionale, sulla base di
parametri oggettivi, per il miglioramento e l’ammodernamento qualitativo del
sistema.
E’ un atto con cui l’amministrazione regionale riconosce ad un
organismo l’idoneità a realizzare iniziative di formazione, a determinate
condizioni e regole.
L’accreditamento fa riferimento, pertanto, ad un insieme di
criteri (soglie minime), che potranno essere progressivamente elevati in
relazione alle caratteristiche che assumerà nel tempo il sistema di offerta
locale ed ai mutamenti dei contesti di riferimento.
Il presente documento definisce gli ambiti, i requisiti e le
modalità per l’accreditamento delle sedi operative degli organismi, pubblici e
privati, di formazione professionale, operanti nel territorio regionale, tenuto
conto del D.M. 25.05.01 e della normativa di riferimento.
La Regione Puglia, soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
4 del succitato decreto della procedura di accreditamento, in relazione
all’offerta formativa programmata e realizzata sul territorio, istituisce
l’elenco regionale degli organismi che dispongono di una o più sedi operative
accreditate, allocate sul territorio regionale pugliese.
La Regione Puglia, per l’attuazione delle azioni previste dalla
programmazione regionale e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, si
avvarrà esclusivamente di organismi iscritti nell’elenco regionale.
L’inclusione nell’elenco regionale costituisce condizione
necessaria per proporre e realizzare interventi di formazione professionale;
essa può essere sospesa o revocata in caso di riscontrate difformità o mutamenti
delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.
Alla concessione, sospensione o revoca dell’accreditamento
provvede il Settore Formazione Professionale della Regione Puglia, sulla base
dei criteri e delle procedure definite dal presente regolamento nonché sulla
base anche delle segnalazioni delle Province ed a seguito di apposito avviso
pubblico, da emanare periodicamente.
Obiettivo primario del sistema di accreditamento è migliorare
l’efficacia della formazione professionale rispetto al mercato del lavoro.
In sintesi, il modello di accreditamento persegue le seguenti
opportunità strategiche:
-
definizione degli standard minimi di riferimento per
il sistema formativo;
-
introduzione di processi di miglioramento nel sistema
formativo;
-
selezione, nell’accesso a fondi pubblici, attraverso
garanzie preventivamente offerte ed accertate;
-
semplificazione, razionalizzazione e sviluppo dei
processi amministrativi e gestionali;
-
rafforzamento di vincoli sistemici nell’intero
processo formativo.
2
DESTINATARI
In applicazione dell’art. 24
della L.R.
7 agosto 2002 n. 15, sono tenuti all’accreditamento delle proprie sedi
operative, gli organismi, pubblici e privati, che in conformità alla normativa
regionale in vigore, intendono organizzare ed erogare attività di formazione
professionale finanziate con risorse pubbliche.
Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento delle sedi
operative:
-
i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono
attività formative per il proprio personale, tenuti comunque a rispettare le
specifiche condizioni attuative definite da parte dell’amministrazione
regionale.
Rientrano nel regime di accreditamento anche gli organismi di
formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale
autonomamente finanziata (cosiddetti corsi liberi), secondo standard riferiti al
possesso di requisiti parzialmente differenziati rispetto a quelli previsti per
le attività finanziate con fondi pubblici.
Le sedi operative, per essere accreditate secondo gli standard
predefiniti indicati nel presente regolamento, devono possedere specifici
requisiti economico-finanziari e di organizzazione, disporre di determinate
risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed
efficienza in attività pregresse e mantenere interrelazioni con il sistema
sociale e produttivo locale.
Per sede operativa si intende
un’organizzazione strutturata ed autosufficiente di beni, professionalità e
servizi, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza, in
grado di erogare concretamente azioni formative, ed alla quale facciano capo, in
modo continuativo e verificabile, tutte le funzioni di governo, di processo e di
prodotto dei servizi erogati.
Sono considerate parte integrante della sede operativa anche
tutte le strumentazioni e le strutture (aule e laboratori) necessarie per lo
svolgimento di attività formative, che possono essere anche fisicamente separate
dalla sede operativa stessa.
Per lo svolgimento delle attività formative, l’organismo potrà
utilizzare, oltre alle proprie sedi operative accreditate, anche aule e
laboratori di sedi accreditate di altri organismi, limitatamente al medesimo
ambito di accreditamento.
Le attività formative rivolte a persone sottoposte a misure
privative o limitative della libertà personale, svolte presso il luogo di
restrizione, devono comunque fare riferimento ad una sede operativa accreditata
secondo gli specifici requisiti previsti nelle schede tecniche riportate nel
presente regolamento.
Nel rispetto delle varie forme organizzative, autonomamente
adottate dagli organismi, l’accreditamento mette l’accento sulle garanzie
offerte dalla “unità locale” presso la quale viene realizzata la formazione, e
sul raccordo esplicito con il territorio per il quale tale sede operativa deve
rappresentare un luogo di incontro e un potenziale fattore di sviluppo.
Il processo di accreditamento, una volta posto a regime,
prevede:
a) sedi operative esistenti, già accreditate;
b) sedi operative di nuova costituzione, intese sia come
sedi di organismi di nuova costituzione che come nuove sedi di organismi già
operanti.
Qualora una sede operativa già esistente presenti domanda di
accreditamento per un ambito/macrotipologia di attività in cui la sede in
questione non ha mai operato, relativamente a quell’ambito/macrotipologia tale
sede viene considerata sede di nuova costituzione.
Le Università possono presentare domanda di accreditamento
considerando quali sedi operative i singoli dipartimenti.
3
AMBITI
Il sistema di accreditamento della Regione Puglia
utilizza la scelta operata dal D.M. 25.05.01, distinguendo i seguenti
macroambiti di intervento:
-
orientamento;
-
formazione.
Per attività di formazione si intendono, in particolare, gli
interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione,
specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, formazione dei formatori,
ecc., realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in aula, in alternanza o
a distanza.
L’accreditamento per le attività di formazione
professionale viene rilasciato in relazione a quattro distinte
macrotipologie formative:
Di seguito si riportano le specificazioni delle varie filiere
per ciascuna macrotipologia:
a) obbligo formativo: percorsi previsti
dalla legge 144/99, art. 68, comma 1, lett. b) e c), realizzati nel sistema
della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato;
b) formazione superiore: interventi
formativi, corsali od individualizzati, post-qualifica, post-diploma e
post-laurea; rientrano in tali interventi anche i percorsi IFTS previsti dalla
legge 144/99, art. 69, l’alta formazione relativa agli interventi all’interno
di cicli universitari;
c) formazione continua:
interventi formativi, corsali o individualizzati, destinati a soggetti
occupati, nel settore pubblico e privato, in CIG e mobilità, a disoccupati per
i quali la formazione è propedeutica all’occupazione, nonché ad apprendisti
che abbiano assolto l’obbligo formativo.
d) formazione nell’area dello svantaggio:
interventi formativi, corsali o individualizzati destinati a:
tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, nomadi, prostitute ed ex
prostitute, ristretti ed ex ristretti, persone positive HIV, disabili in età
non scolare, portatori di handicap, minori ad alto rischio, persone invalide e
malati mentali.
L’accreditamento per le attività formative rivolte a persone
sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale viene
rilasciato all’interno delle macrotipologie interessate, a condizione che
vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti.
Le sedi operative possono essere accreditate per una o più
macrotipologie.
L’accreditamento ottenuto per le attività di formazione ha
validità anche per svolgere azioni di orientamento nell’ambito di progetti
formativi, purchè il costo di tali azioni non superi il 10% del costo
complessivo del progetto nel cui ambito esse si svolgono.
Diversamente l’organismo dovrà avvalersi di sedi operative
accreditate per l’orientamento.
L’accreditamento ottenuto da una sede operativa per la
realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici, in un
determinato ambito, ha validità automaticamente anche come accreditamento per
realizzare attività autonomamente finanziate nello stesso ambito, a condizione
che le stesse siano nettamente distinte e separate, dal punto di vista
organizzativo, amministrativo e contabile.
La realizzazione delle azioni formative può essere attuata
attraverso due macromodalità:
-
formazione corsale: intervento finalizzato
all’acquisizione di competenze professionali da parte di un gruppo omogeneo di
utenti, mediante sistemi di formazione in presenza, alternati a stage
aziendali, sulla base di progettazione e pianificazione
predefinite;
-
formazione individualizzata: intervento
finalizzato all’acquisizione di competenze professionali mediante
partecipazione individuale, con utilizzazione di “bonus” finanziari, fruizione
di congedi lavorativi, tutoring sul lavoro (individualmente o a piccoli
gruppi), utilizzazione di FAD con materiale cartaceo e/o
multimediale.
4
REQUISITI E CRITERI
Ai fini dell’accreditamento la sede operativa deve garantire il
rispetto dei seguenti requisiti:
a1) capacità gestionale: coerenza giuridica
dell’organismo rispetto alla legislazione regionale ed adeguatezza
organizzativa in termini di funzioni e di risorse umane rispetto alle attività
formative;
a2) capacità logistica: corrispondenza
funzionale e normativa degli spazi e delle attrezzature per lo sviluppo delle
attività formative;
b) situazione economica: verifica della
affidabilità economica-finanziaria, sia dell’organismo che degli
amministratori;
c) competenze professionali: disponibilità
di risorse professionali, di cui la sede operativa si avvale, in possesso di
competenze accertabili per le funzioni di sistema e per la qualità dei
processi di apprendimento/insegnamento;
d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività
precedentemente realizzate: adozione di un sistema di procedure
formalizzate per lo sviluppo ed il controllo dell’attività, ai fini della
verifica della efficacia ed efficienza realizzativi;
e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e
produttivo presente sul territorio: rispondenza a criteri di
efficacia formativa, professionalizzante, occupazionale e
sociale.
Tali requisiti, di carattere “generale”, assumono contenuti
diversi in rapporto agli ambiti di intervento, e si articolano in una serie di
requisiti “specifici”, individuati in schede tecniche strutturate in maniera
distinta rispetto ai singoli requisiti.
La verifica della sussistenza di tali requisiti presuppone
l’impianto di un adeguato sistema di valutazione. La Regione Puglia prendendo
come base il DM 166/01, ha proceduto alla definizione di metodi, strumenti e
procedure, in un’ottica di strategia complessiva regionale del sistema di
accreditamento, in relazione al più generale processo di riforma della
formazione professionale.
Il sistema valutativo si articola nella verifica della
sussistenza di:
-
requisiti specifici: criteri cui le sedi
degli organismi devono rispondere;
-
indicatori (individuati per ciascun
requisito): fenomeni da porre sotto osservazione per verificare la
corrispondenza della sede al criterio;
-
parametri (riferiti a ciascun indicatore):
caratteristiche qualitative o quantitative dei fenomeni posti sotto
controllo.
In fase di prima applicazione del presente regolamento, tutte
le sedi operative sono da ritenersi come sedi di nuova costituzione rispetto
solo alla rilevazione dei risultati di efficacia delle attività realizzate, che
quindi non vanno documentati. La fase a regime è da considerarsi quella
immediatamente successiva al primo biennio di applicazione del sistema regionale
di accreditamento.
L’applicazione dei requisiti relativi al criterio e “competenze
professionali”, eccezion fatta per le competenze manageriali, viene rinviata in
attesa dell’adozione della definizione degli standard minimi di competenze
professionali, relative alle funzioni di docenza, tutoraggio, analisi e
valutazione.
5
PROCEDURE
L’organismo di formazione interessato ad accreditare la/e
propria/e sede/i operativa/e, è invitato a presentare richiesta di
accreditamento in bollo, secondo tempi e modalità indicati in apposito avviso
pubblico, alla cui approvazione si provvederà con determinazione del Dirigente
del Settore Formazione Professionale.
Poiché il processo di accreditamento intende favorire una
selezione dinamica dei soggetti che vogliono candidarsi per la gestione di
attività di formazione professionale, non precludendo quindi la possibilità di
ingresso nel sistema regionale, nel tempo ad organismi in possesso dei requisiti
previsti, l’amministrazione regionale procederà, a scadenze prefissate, ad un
esame periodico delle richieste avanzate dai soggetti che intendono accreditare
le proprie sedi operative formative.
La Regione Puglia prevede di procedere a tale esame con avviso
pubblico biennale.
In fase di prima applicazione del presente regolamento si
procederà con un avviso contenente due differenziati termini di scadenza, al
fine di agevolare, anche progressivamente, l’adeguamento alle condizioni
previste dal sistema di accreditamento.
La Regione Puglia controlla il possesso dei requisiti secondo
modalità diversificate in relazione alla natura dei requisiti da accertare.
Le fasi della verifica comprendono:
a) la verifica documentale, anche attraverso
autocertificazioni rese ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni e
modificazioni, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta;
b) l’audit in loco, a campione, nel quale si accertano
veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della
documentazione prodotta.
Le visite di audit, da parte della Regione, si svolgeranno
presso le sedi operative delle quali si è richiesto l’accreditamento,
subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria documentale svolta dagli
uffici regionali.
La proceduta di scelta a campione delle sedi su cui condurre
l’audit in loco sarà effettuata secondo criteri definiti in modo trasparente e
verificabili, a cura dell’apposito servizio assessorile.
La Regione Puglia si riserva comunque la facoltà di disporre
audit in loco dovunque, quando lo ritenga.
A conclusione della visita di audit verrà predisposto un
report, che sarà controfirmato in segno di notifica dal responsabile della
sede.
Considerato che la procedura di accreditamento prevede la
presentazione di una domanda con la quale l’organismo fornisce una vasta gamma
di informazioni in ordine all’esistenza ed alle caratteristiche delle strutture,
alle relazioni sul territorio, al personale ed ai risultati pregressi,
dichiarando la veridicità di tutte le informazioni presentate, e che la domanda
di accreditamento è pertanto anche basata sull’autodichiarazione, in
applicazione della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445) la Regione si riserva la facoltà di effettuare a campione
verifiche, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni prodotte.
A seguito di esito positivo delle verifiche effettuate, viene
rilasciato l’accreditamento della sede operativa, per una durata di due
anni.
La Regione verificherà annualmente il mantenimento dei
requisiti che hanno consentito l’accreditamento, mediante acquisizione di
autocertificazione a tal fine rilasciata dal rappresentante legale
dell’organismo, fatta salva comunque la facoltà di controllo della veridicità
della dichiarazione.
Gli organismi di nuova costituzione, nati per fusione di
organismi che hanno usufruito negli ultimi 2 anni di finanziamenti pubblici,
possono dimostrare i criteri relativi alle relazioni con il territorio ed ai
livelli di efficacia ed efficienza riferendosi a quelli maturati dalle sedi
accreditate degli organismi che hanno costituito il nuovo ente.
In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data della
pubblicazione dell’elenco delle sedi accreditate nel B.U.R. Puglia a quella del
successivo avviso pubblico di accreditamento, gli organismi accreditati sono
tenuti a dare comunicazione alla Regione, entro trenta giorni dalla avvenuta
variazione, delle eventuali modifiche intervenute rispetto ai requisiti
prescritti.
La Regione valuterà il permanere o meno delle condizioni che
hanno consentito l’ottenimento dell’accreditamento.
Alle strutture cui appartengono le sedi che non otterranno il
rilascio dell’accreditamento, devono essere comunicate le motivazioni di non
conformità ai requisiti richiesti.
Le sedi operative accreditate per la formazione, con la
specificazione della tipologia di accreditamento, vengono inserite in un
apposito elenco regionale, approvato dalla Giunta Regionale e dalla stessa
aggiornato ai sensi del comma 2, art. 44,
della L.R.
n. 13/2000.
Detto elenco, articolato in due sezioni, una relativa alle sedi
di organismi che intendono accedere a finanziamenti pubblici, e l’altro relativo
alle sedi di organismi che organizzano corsi autonomamente finanziati,
conterrà:
- la denominazione e la natura giuridica dell’organismo, con
l’indicazione della sede legale, della/e sede/i operativa/e accreditata/e e
della relativa ubicazione;
- l’indicazione della macrotipologia formativa, per ciascuna
sede operativa accreditata.
L’esame della documentazione e delle evidenze oggettive avverrà
nel pieno rispetto dei diritti di privacy della struttura oggetto di
accreditamento.
L’accreditamento avrà validità a partire dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’elenco.
Gli organismi, le cui sedi sono state accreditate, sono
tenuti:
- al rispetto della normativa comunitaria, statale e
regionale in materia di formazione professionale;
- all’accettazione dei controlli della Regione Puglia;
- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale
dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali, nonché
all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali obbligatorie; per gli organismi che richiedono
l’accreditamento per svolgere l’attività dell’obbligo formativo, all’impegno
dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della
formazione professionale, secondo quanto disposto dall’art. 11 del D.M.
25.05.01;
- al rispetto della normativa in materia fiscale e
previdenziale, in materia di sicurezza ed in materia di lavoro dei
disabili.
Per quanto riguarda le sedi operative già in possesso del
Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni, la
Regione Puglia controllerà il possesso dei requisiti riguardanti i criteri
d) “livelli di efficacia ed efficienza nelle attività
precedentemente realizzate” ed e) “interrelazioni maturate con
il sistema sociale e produttivo presente sul territorio”, sulla base della
documentazione di qualità (manuale, procedure ed altri documenti di
registrazione della qualità) che la sede dovrà fornire.
La certificazione, per consentire l’iter innanzi descritto,
deve essere rilasciata da organismi di certificazione del Sistemi Qualità
nell’area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA),
accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA
(Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).
Il
presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 17 novembre
2003
Vedi Allegato : Requisiti specifici relativi
alla sede per attività di formazione - Schede tecniche
NOTE
Il
testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte
dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione
Informazione Studi e Ricerche - In attuazione della L.R.13/94,
nonché dell'art.12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con
deliberazione n.726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.
Le note non
costituiscono testo ufficiale della legge regionale.
NOTE alle
"Finalità ed obbiettivi"
Il D.M.25 maggio 2001 recante "Accreditamento
delle sedi formative e delle sedi orientative" è pubblicato nella
Gazz.Uff.14luglio 2001, n.162, S.O.
Si riporta l'art.4
I soggetti
responsabili dell'accreditamento.
1. Responsabili delle procedure di
accreditamento sono le Regioni relativamente all'offerta formativa programmata
sul proprio territorio. 2. Tali Amministrazioni, per realizzare
l'istruttoria, l'auditing in loco e i relativi controlli, possono ricorrere
anche a risorse esterne, purché siano garantite l'indipendenza o "terzietà"
rispetto agli organismi da accreditare e le procedure di trasparenza e di libera
concorrenza.
Nota a "destinatari"
La L.R.7Agosto 2002, n.15
"Riforma delle frmazione professionale" è pubblicata nel Bollettino Regionale
n.104 del 09/08/2002.
Si riporta l'art.24
(Accreditamento delle
strutture formative)
1. Isoggetti pubblici e privati, al fine di ottenere
la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono
acquisire l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto
dalla vigente normativa nazionale e regionale. Sono esclusi dall'obbligo
dell'accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività
formative per il proprio personale. 2. L'accreditamento costituisce formale
riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione
professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso e revocato in
caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che
ne avevano determinato la concessione. 3.Alla concessione, sospensione o
revoca dell'accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla
base di criteri e procedure definiti con apposito regolamento dalla Giunta
regionale, anche sulla base dlele segnalazioni delle Province.
Nota
"ambiti"
La L.17maggio 1999, n.144 recante "Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali" è pubblicata nella Gazz.Uff.22maggio 199, n.118,
S.O.
Si riporta l'art.68, comma 1, lett. b) e c), e l'art.69
68.
Obbligo di frequenza di attività formativa.
1.Al fine di potenziare la
crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni
vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo
dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000,
l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo
anno di età.Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di
istruzione e formazione: a) OMISSIS b) nel sistema della formazione
professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio
dell'apprendistato. OMISSIS
69.Istruzione e formazione tecnica
superiore.
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata
ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di
formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso
del diploma di scuola secondaria superiore.Con decreto adottato di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28agosto 1997, n.281, sono definiti le
condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi
dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di
cui all'articolo 68 e determinato i criteri per l'equipollenza dei rispettivi
percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti
formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e
utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31marzo 1998, n.112. 2. Le regioni programmano l'istituzione dei
corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono
l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite
d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28agosto 1997, n.281 e le
parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.Alla
progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori,
enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'articolo 17della legge 24giugno 1997, n.186, e imprese
e loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La
certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le
competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al
comma 2, è valida in ambito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente
articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4della legge
18dicembre 1997, n.440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo del
Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale
scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.Possono
concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private.Alle finalità di
cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad
esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la
certificazione rilasciata in esito ai corsi ad esse estituiti è valida in ambito
nazionale.
Note a "procedure"
La L.R.25
settembre 2000, n.13 recante "Procedure per l'attuazione del Programma
Operativo della Regione PUglia 2000-2006" è pubblicata sul BUR n.115 Suppl. del
26/09/00).
Si riporta l'art.44
(Adeguamento del sistema della
formazione professionale regionale)
1. La Regione completerà il Processo
di accreditamento delle sedi operative delle strutture formative entro il
30giugno 2003.Dopo tale date solo le strutture operative accreditate potranno
realizzare attività di formazione professionale. 2.Le strutture accreditate
saranno inserite in apposito Albo approvato dalla Giunta regionale e dalla
stessa aggiornato con la periodicità definita nelle direttive di cui al comma
3. 3. La Giunta regionale emanerà specifiche direttive contenenti gli
standard minimi, le procedure e i tempi per l'accreditamento delle strutture
operative di formazione professionale. 4. Nel periodo transitorio potranno
concorrere alla realizzazione delle attività di formazione professionale le
struture formative che avranno dichiarato formalmente, secondo le indicazioni
delle direttive di cui al comma 3, di aver avviato le procedure per
l'accreditamento.
Si riporta l'art.11 del
D.M.25.05.2001
11.Periodo transitorio e accreditamento provvisorio per s
edi di recente costituzione.
1. L'accreditamento costituisce requisito
obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi d'orientamento e
di formazione a far data dal 1°luglio 2003.Da tale data l'accreditamento viene
concesso, per l'obbligo formativo, alle sedi operative in cui si applica il
Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale. 2.
Entro il 30giugno 2002 le sedi formative che hanno già operato dovranno essere
accreditate relativamente ai criteri a2) b) d) ed e) di cui al comma 1,
dell'art.6; le sedi di nuova costituzione relativamente ai criteri a) e b).Entro
il 30 giugno 2003 le sedi dovranno essere accreditate relativamente ai criteri
c) e a1). 3. A regime, per le sedi operative di recente costituzione che non
possono disporre dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del comma 1),
dell'art.6, le Regioni, verificata la sussistenza dei requisiti relativi ai
crtieri a), b) e c) del medesimo comma, rilasciano un accreditamento provvisorio
per la durata di due anni, durante il quale attiveranno una verifica dei livelli
di efficacia ed efficienza e del sistema di relazioni.
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