Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Regolamento Vigente

Anno
2003
Numero
16
Data
17/11/2003
Abrogato
 
Materia
Istruzione - Formazione professionale
Titolo
Approvazione del regolamento per l'accreditamento delle sedi formative
Note
Pubblicato nel B.Ur. . Puglia 25 novembre 2003, n. 137.
Allegati

 



 

PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE


Vista la Legge 24 giugno 4 febbraio 1997 n. 196, ART.17 "Riordino della formazione professionale".

Visto D.lgs. 31 marzo 1998 n.112, che all'articolo 142, comma 1, lettera d) individua tra le competenze mantenute allo Stato in materia di formazione professionale la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale.

Visto "l'Accordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale", approvato il 18/02/2000.

Visto l'art. 44 della legge regionale 25 settembre 2000 n.13 "Procedure per l'attuazione del programma operativo della Regione Puglia 2000-2006".

Visto l'Accordo della Conferenza Stato -Regioni del 24 maggio 2001 sull'accreditamento delle sedi formative ed orientative.

Visto il D.M.25/5/01 "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative".

Visti gli artt. 24 e 25 della L.R.7/8/2002,n.15 "Riforma della formazione professionale".

Visto l'Accordo Stato - Regioni del 1 agosto 2002 sull'accreditamento delle strutture formative e delle sedi orientative.

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1603 del 04/11/2003 con la quale si approva il Regolamento per l'accreditamento delle sedi formative.

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.


EMANA


il seguente Regolamento:


INDICE

1. Finalità ed obiettivi pag. 12508
2. Destinatari pag. 12509
3. Ambiti pag. 12510
4. Requisiti e criteri pag. 12511
5. Procedure pag. 12511
6. Schede Tecniche pag. 12515


 

1

FINALITA’ ED OBIETTIVI

 

L’accreditamento si propone di realizzare politiche di sviluppo delle risorse umane, attraverso l’introduzione di standard di qualità dei soggetti operanti nel sistema della formazione professionale, sulla base di parametri oggettivi, per il miglioramento e l’ammodernamento qualitativo del sistema.

E’ un atto con cui l’amministrazione regionale riconosce ad un organismo l’idoneità a realizzare iniziative di formazione, a determinate condizioni e regole.

L’accreditamento fa riferimento, pertanto, ad un insieme di criteri (soglie minime), che potranno essere progressivamente elevati in relazione alle caratteristiche che assumerà nel tempo il sistema di offerta locale ed ai mutamenti dei contesti di riferimento.

Il presente documento definisce gli ambiti, i requisiti e le modalità per l’accreditamento delle sedi operative degli organismi, pubblici e privati, di formazione professionale, operanti nel territorio regionale, tenuto conto del D.M. 25.05.01 e della normativa di riferimento.

La Regione Puglia, soggetto responsabile ai sensi dell’articolo 4 del succitato decreto della procedura di accreditamento, in relazione all’offerta formativa programmata e realizzata sul territorio, istituisce l’elenco regionale degli organismi che dispongono di una o più sedi operative accreditate, allocate sul territorio regionale pugliese.

La Regione Puglia, per l’attuazione delle azioni previste dalla programmazione regionale e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, si avvarrà esclusivamente di organismi iscritti nell’elenco regionale.

L’inclusione nell’elenco regionale costituisce condizione necessaria per proporre e realizzare interventi di formazione professionale; essa può essere sospesa o revocata in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.

Alla concessione, sospensione o revoca dell’accreditamento provvede il Settore Formazione Professionale della Regione Puglia, sulla base dei criteri e delle procedure definite dal presente regolamento nonché sulla base anche delle segnalazioni delle Province ed a seguito di apposito avviso pubblico, da emanare periodicamente.

Obiettivo primario del sistema di accreditamento è migliorare l’efficacia della formazione professionale rispetto al mercato del lavoro.

In sintesi, il modello di accreditamento persegue le seguenti opportunità strategiche:

  •  definizione degli standard minimi di riferimento per il sistema formativo;
  •  introduzione di processi di miglioramento nel sistema formativo;
  •  selezione, nell’accesso a fondi pubblici, attraverso garanzie preventivamente offerte ed accertate;
  •  semplificazione, razionalizzazione e sviluppo dei processi amministrativi e gestionali;
  •  rafforzamento di vincoli sistemici nell’intero processo formativo.

 

2

 DESTINATARI

 

In applicazione dell’art. 24 della L.R. 7 agosto 2002 n. 15, sono tenuti all’accreditamento delle proprie sedi operative, gli organismi, pubblici e privati, che in conformità alla normativa regionale in vigore, intendono organizzare ed erogare attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche.

Sono esclusi dall’obbligo dell’accreditamento delle sedi operative:

  •  i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite da parte dell’amministrazione regionale.

Rientrano nel regime di accreditamento anche gli organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata (cosiddetti corsi liberi), secondo standard riferiti al possesso di requisiti parzialmente differenziati rispetto a quelli previsti per le attività finanziate con fondi pubblici.

Le sedi operative, per essere accreditate secondo gli standard predefiniti indicati nel presente regolamento, devono possedere specifici requisiti economico-finanziari e di organizzazione, disporre di determinate risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale.

Per  sede operativa si intende un’organizzazione strutturata ed autosufficiente di beni, professionalità e servizi, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza, in grado di erogare concretamente azioni formative, ed alla quale facciano capo, in modo continuativo e verificabile, tutte le funzioni di governo, di processo e di prodotto dei servizi erogati.

Sono considerate parte integrante della sede operativa anche tutte le strumentazioni e le strutture (aule e laboratori) necessarie per lo svolgimento di attività formative, che possono essere anche fisicamente separate dalla sede operativa stessa.

Per lo svolgimento delle attività formative, l’organismo potrà utilizzare, oltre alle proprie sedi operative accreditate, anche aule e laboratori di sedi accreditate di altri organismi, limitatamente al medesimo ambito di accreditamento.

Le attività formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale, svolte presso il luogo di restrizione, devono comunque fare riferimento ad una sede operativa accreditata secondo gli specifici requisiti previsti nelle schede tecniche riportate nel presente regolamento.

Nel rispetto delle varie forme organizzative, autonomamente adottate dagli organismi, l’accreditamento mette l’accento sulle garanzie offerte dalla “unità locale” presso la quale viene realizzata la formazione, e sul raccordo esplicito con il territorio per il quale tale sede operativa deve rappresentare un luogo di incontro e un potenziale fattore di sviluppo.

Il processo di accreditamento, una volta posto a regime, prevede:

 

a) sedi operative esistenti, già accreditate;

b) sedi operative di nuova costituzione, intese sia come sedi di organismi di nuova costituzione che come nuove sedi di organismi già operanti.

 

Qualora una sede operativa già esistente presenti domanda di accreditamento per un ambito/macrotipologia di attività in cui la sede in questione non ha mai operato, relativamente a quell’ambito/macrotipologia tale sede viene considerata sede di nuova costituzione.

Le Università possono presentare domanda di accreditamento considerando quali sedi operative i singoli dipartimenti.

 

3

AMBITI

 

   Il sistema di accreditamento della Regione Puglia utilizza la scelta operata dal D.M. 25.05.01, distinguendo i seguenti macroambiti di intervento:

  •  orientamento;
  •  formazione.

Per attività di formazione si intendono, in particolare, gli interventi di prequalificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento, formazione dei formatori, ecc., realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in aula, in alternanza o a distanza.

L’accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a quattro distinte macrotipologie formative:

  •  obbligo formativo;
  •  formazione superiore;
  •  formazione continua;
  •  formazione nell’area dello svantaggio.

Di seguito si riportano le specificazioni delle varie filiere per ciascuna macrotipologia:

 

a) obbligo formativo: percorsi previsti dalla legge 144/99, art. 68, comma 1, lett. b) e c), realizzati nel sistema della formazione professionale e nell’esercizio dell’apprendistato;

b) formazione superiore: interventi formativi, corsali od individualizzati, post-qualifica, post-diploma e post-laurea; rientrano in tali interventi anche i percorsi IFTS previsti dalla legge 144/99, art. 69, l’alta formazione relativa agli interventi all’interno di cicli universitari;

c) formazione continua: interventi formativi, corsali o individualizzati, destinati a soggetti occupati, nel settore pubblico e privato, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.

d) formazione nell’area dello svantaggio: interventi formativi, corsali o individualizzati destinati a: tossicodipendenti, ex  tossicodipendenti, nomadi, prostitute ed ex prostitute, ristretti ed ex ristretti, persone positive HIV, disabili in età non scolare, portatori di handicap, minori ad alto rischio, persone invalide e malati mentali.

 

L’accreditamento per le attività formative rivolte a persone sottoposte a misure privative o limitative della libertà personale viene rilasciato all’interno delle macrotipologie interessate, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori specifici requisiti.

Le sedi operative possono essere accreditate per una o più macrotipologie.

L’accreditamento ottenuto per le attività di formazione ha validità anche per svolgere azioni di orientamento nell’ambito di progetti formativi, purchè il costo di tali azioni non superi il 10% del costo complessivo del progetto nel cui ambito esse si svolgono.

Diversamente l’organismo dovrà avvalersi di sedi operative accreditate per l’orientamento.

L’accreditamento ottenuto da una sede operativa per la realizzazione di attività formative finanziate con fondi pubblici, in un determinato ambito, ha validità automaticamente anche come accreditamento per realizzare attività autonomamente finanziate nello stesso ambito, a condizione che le stesse siano nettamente distinte e separate, dal punto di vista organizzativo, amministrativo e contabile.

La realizzazione delle azioni formative può essere attuata attraverso due macromodalità:

  •  formazione corsale: intervento finalizzato all’acquisizione di competenze professionali da parte di un gruppo omogeneo di utenti, mediante sistemi di formazione in presenza, alternati a stage aziendali, sulla base di progettazione e pianificazione predefinite;
  •  formazione individualizzata: intervento finalizzato all’acquisizione di competenze professionali mediante partecipazione individuale, con utilizzazione di “bonus” finanziari, fruizione di congedi lavorativi, tutoring sul lavoro (individualmente o a piccoli gruppi), utilizzazione di FAD con materiale cartaceo e/o multimediale.

 

4

 REQUISITI E CRITERI

 

Ai fini dell’accreditamento la sede operativa deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:

 

a1) capacità gestionale: coerenza giuridica dell’organismo rispetto alla legislazione regionale ed adeguatezza organizzativa in termini di funzioni e di risorse umane rispetto alle attività formative;

a2) capacità logistica: corrispondenza  funzionale e normativa degli spazi e delle attrezzature per lo sviluppo delle attività formative;

b) situazione economica: verifica della affidabilità economica-finanziaria, sia dell’organismo che degli amministratori;

c) competenze professionali: disponibilità di risorse professionali, di cui la sede operativa si avvale, in possesso di competenze accertabili per le funzioni di sistema e per la qualità dei processi di apprendimento/insegnamento;

d) livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate: adozione di un sistema di procedure formalizzate per lo sviluppo ed il controllo dell’attività, ai fini della verifica della efficacia ed efficienza realizzativi;

e) interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio: rispondenza a criteri di efficacia formativa, professionalizzante, occupazionale e sociale.

 

Tali requisiti, di carattere “generale”, assumono contenuti diversi in rapporto agli ambiti di intervento, e si articolano in una serie di requisiti “specifici”, individuati in schede tecniche strutturate in maniera distinta rispetto ai singoli requisiti.

La verifica della sussistenza di tali requisiti presuppone l’impianto di un adeguato sistema di valutazione. La Regione Puglia prendendo come base il DM 166/01, ha proceduto alla definizione di metodi, strumenti e procedure, in un’ottica di strategia complessiva regionale del sistema di accreditamento, in relazione al più generale processo di riforma della formazione professionale.

 

Il sistema valutativo si articola nella verifica della sussistenza di:

  •  requisiti specifici: criteri cui le sedi degli organismi devono rispondere;
  •  indicatori (individuati per ciascun requisito): fenomeni da porre sotto osservazione per verificare la corrispondenza della sede al criterio;
  •  parametri (riferiti a ciascun indicatore): caratteristiche qualitative o quantitative dei fenomeni posti sotto controllo.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, tutte le sedi operative sono da ritenersi come sedi di nuova costituzione rispetto solo alla rilevazione dei risultati di efficacia delle attività realizzate, che quindi non vanno documentati. La fase a regime è da considerarsi quella immediatamente successiva al primo biennio di applicazione del sistema regionale di accreditamento.

L’applicazione dei requisiti relativi al criterio e “competenze professionali”, eccezion fatta per le competenze manageriali, viene rinviata in attesa dell’adozione della definizione degli standard minimi di competenze professionali, relative alle funzioni di docenza, tutoraggio, analisi e valutazione.

 

5

 PROCEDURE

 

L’organismo di formazione interessato ad accreditare la/e propria/e sede/i operativa/e, è invitato a presentare richiesta di accreditamento in bollo, secondo tempi e modalità indicati in apposito avviso pubblico, alla cui approvazione si provvederà con determinazione del Dirigente del Settore Formazione Professionale.

Poiché il processo di accreditamento intende favorire una selezione dinamica dei soggetti che vogliono candidarsi per la gestione di attività di formazione professionale, non precludendo quindi la possibilità di ingresso nel sistema regionale, nel tempo ad organismi in possesso dei requisiti previsti, l’amministrazione regionale procederà, a scadenze prefissate, ad un esame periodico delle richieste avanzate dai soggetti che intendono accreditare le proprie sedi operative formative.

 

La Regione Puglia prevede di procedere a tale esame con avviso pubblico biennale.

In fase di prima applicazione del presente regolamento si procederà con un avviso contenente due differenziati termini di scadenza, al fine di agevolare, anche progressivamente, l’adeguamento alle condizioni previste dal sistema di accreditamento.

La Regione Puglia controlla il possesso dei requisiti secondo modalità diversificate in relazione alla natura dei requisiti da accertare.

Le fasi della verifica comprendono:

 

a) la verifica documentale, anche attraverso autocertificazioni rese ai sensi della legge 15/68 e successive integrazioni e modificazioni, nella quale si esamina e valuta la documentazione prodotta;

b) l’audit in loco, a campione, nel quale si accertano veridicità, conformità e operatività dei requisiti prescritti della documentazione prodotta.

 

Le visite di audit, da parte della Regione, si svolgeranno presso le sedi operative delle quali si è richiesto l’accreditamento, subordinatamente all’esito positivo dell’istruttoria documentale svolta dagli uffici regionali.

La proceduta di scelta a campione delle sedi su cui condurre l’audit in loco sarà effettuata secondo criteri definiti in modo trasparente e verificabili, a cura dell’apposito servizio assessorile.

La Regione Puglia si riserva comunque la facoltà di disporre audit in loco dovunque, quando lo ritenga.

A conclusione della visita di audit verrà predisposto un report, che sarà controfirmato in segno di notifica dal responsabile della sede.

Considerato che la procedura di accreditamento prevede la presentazione di una domanda con la quale l’organismo fornisce una vasta gamma di informazioni in ordine all’esistenza ed alle caratteristiche delle strutture, alle relazioni sul territorio, al personale ed ai risultati pregressi, dichiarando la veridicità di tutte le informazioni presentate, e che la domanda di accreditamento è pertanto anche basata sull’autodichiarazione, in applicazione della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) la Regione si riserva la facoltà di effettuare a campione verifiche, rispetto alla veridicità delle dichiarazioni prodotte.

A seguito di esito positivo delle verifiche effettuate, viene rilasciato l’accreditamento della sede operativa, per una durata di due anni.

La Regione verificherà annualmente il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l’accreditamento, mediante acquisizione di autocertificazione a tal fine rilasciata dal rappresentante legale dell’organismo, fatta salva comunque la facoltà di controllo della veridicità della dichiarazione.

Gli organismi di nuova costituzione, nati per fusione di organismi che hanno usufruito negli ultimi 2 anni di finanziamenti pubblici, possono dimostrare i criteri relativi alle relazioni con il territorio ed ai livelli di efficacia ed efficienza riferendosi a quelli maturati dalle sedi accreditate degli organismi che hanno costituito il nuovo ente.

In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data della pubblicazione dell’elenco delle sedi accreditate nel B.U.R. Puglia a quella del successivo avviso pubblico di accreditamento, gli organismi accreditati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, delle eventuali modifiche intervenute rispetto ai requisiti prescritti.

La Regione valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l’ottenimento dell’accreditamento.

Alle strutture cui appartengono le sedi che non otterranno il rilascio dell’accreditamento, devono essere comunicate le motivazioni di non conformità ai requisiti richiesti.

Le sedi operative accreditate per la formazione, con la specificazione della tipologia di accreditamento, vengono inserite in un apposito elenco regionale, approvato dalla Giunta Regionale e dalla stessa aggiornato ai sensi del comma 2, art. 44, della L.R. n. 13/2000.

Detto elenco, articolato in due sezioni, una relativa alle sedi di organismi che intendono accedere a finanziamenti pubblici, e l’altro relativo alle sedi di organismi che organizzano corsi autonomamente finanziati, conterrà:

 

- la denominazione e la natura giuridica dell’organismo, con l’indicazione della sede legale, della/e sede/i operativa/e accreditata/e e della relativa ubicazione;

- l’indicazione della macrotipologia formativa, per ciascuna sede operativa accreditata.

 

L’esame della documentazione e delle evidenze oggettive avverrà nel pieno rispetto dei diritti di privacy della struttura oggetto di accreditamento.

L’accreditamento avrà validità a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’elenco.

Gli organismi, le cui sedi sono state accreditate, sono tenuti:

 

- al rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di formazione professionale;

- all’accettazione dei controlli della Regione Puglia;

- al rispetto del CCNL di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali, nonché all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali obbligatorie; per gli organismi che richiedono l’accreditamento per svolgere l’attività dell’obbligo formativo, all’impegno dell’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale, secondo quanto disposto dall’art. 11 del D.M. 25.05.01;

- al rispetto della normativa in materia fiscale e previdenziale, in materia di sicurezza ed in materia di lavoro dei disabili.

 

Per quanto riguarda le sedi operative già in possesso del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni, la Regione Puglia controllerà il possesso dei requisiti riguardanti i criteri d) “livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate” ed e) “interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio”, sulla base della documentazione di qualità (manuale, procedure ed altri documenti di registrazione della qualità) che la sede dovrà fornire.

La certificazione, per consentire l’iter innanzi descritto, deve essere rilasciata da organismi di certificazione del Sistemi Qualità nell’area dei servizi formativi (settore 37 della classificazione EA), accreditati da SINCERT o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation).

 

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 17 novembre 2003

  

Vedi Allegato : Requisiti specifici relativi alla sede per attività di formazione - Schede tecniche

 

NOTE

Il testo del regolamento viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - In attuazione della L.R.13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n.726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio.

Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.


NOTE alle "Finalità ed obbiettivi"

Il D.M.25 maggio 2001 recante "Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative" è pubblicato nella Gazz.Uff.14luglio 2001, n.162, S.O.

Si riporta l'art.4

I soggetti responsabili dell'accreditamento.

1. Responsabili delle procedure di accreditamento sono le Regioni relativamente all'offerta formativa programmata sul proprio territorio.
2. Tali Amministrazioni, per realizzare l'istruttoria, l'auditing in loco e i relativi controlli, possono ricorrere anche a risorse esterne, purché siano garantite l'indipendenza o "terzietà" rispetto agli organismi da accreditare e le procedure di trasparenza e di libera concorrenza.


Nota a "destinatari"

La L.R.7Agosto 2002, n.15 "Riforma delle frmazione professionale" è pubblicata nel Bollettino Regionale n.104 del 09/08/2002.

Si riporta l'art.24

(Accreditamento delle strutture formative)

1. Isoggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale. Sono esclusi dall'obbligo dell'accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale.
2. L'accreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può essere sospeso e revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la concessione.
3.Alla concessione, sospensione o revoca dell'accreditamento provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con apposito regolamento dalla Giunta regionale, anche sulla base dlele segnalazioni delle Province.


Nota "ambiti"

La L.17maggio 1999, n.144 recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" è pubblicata nella Gazz.Uff.22maggio 199, n.118, S.O.

Si riporta l'art.68, comma 1, lett. b) e c), e l'art.69

68. Obbligo di frequenza di attività formativa.

1.Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età.Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) OMISSIS
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
OMISSIS

69.Istruzione e formazione tecnica superiore.

1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28agosto 1997, n.281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinato i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31marzo 1998, n.112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28agosto 1997, n.281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17della legge 24giugno 1997, n.186, e imprese e loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'articolo 4della legge 18dicembre 1997, n.440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo del Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private.Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi ad esse estituiti è valida in ambito nazionale.


Note a "procedure"

La L.R.25 settembre 2000, n.13 recante "Procedure per l'attuazione del Programma Operativo della Regione PUglia 2000-2006" è pubblicata sul BUR n.115 Suppl. del 26/09/00).

Si riporta l'art.44

(Adeguamento del sistema della formazione professionale regionale)

1. La Regione completerà il Processo di accreditamento delle sedi operative delle strutture formative entro il 30giugno 2003.Dopo tale date solo le strutture operative accreditate potranno realizzare attività di formazione professionale.
2.Le strutture accreditate saranno inserite in apposito Albo approvato dalla Giunta regionale e dalla stessa aggiornato con la periodicità definita nelle direttive di cui al comma 3.
3. La Giunta regionale emanerà specifiche direttive contenenti gli standard minimi, le procedure e i tempi per l'accreditamento delle strutture operative di formazione professionale.
4. Nel periodo transitorio potranno concorrere alla realizzazione delle attività di formazione professionale le struture formative che avranno dichiarato formalmente, secondo le indicazioni delle direttive di cui al comma 3, di aver avviato le procedure per l'accreditamento.


Si riporta l'art.11 del D.M.25.05.2001

11.Periodo transitorio e accreditamento provvisorio per s edi di recente costituzione.

1. L'accreditamento costituisce requisito obbligatorio per la proposta e la realizzazione di interventi d'orientamento e di formazione a far data dal 1°luglio 2003.Da tale data l'accreditamento viene concesso, per l'obbligo formativo, alle sedi operative in cui si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale.
2. Entro il 30giugno 2002 le sedi formative che hanno già operato dovranno essere accreditate relativamente ai criteri a2) b) d) ed e) di cui al comma 1, dell'art.6; le sedi di nuova costituzione relativamente ai criteri a) e b).Entro il 30 giugno 2003 le sedi dovranno essere accreditate relativamente ai criteri c) e a1).
3. A regime, per le sedi operative di recente costituzione che non possono disporre dei requisiti relativi ai criteri d) ed e) del comma 1), dell'art.6, le Regioni, verificata la sussistenza dei requisiti relativi ai crtieri a), b) e c) del medesimo comma, rilasciano un accreditamento provvisorio per la durata di due anni, durante il quale attiveranno una verifica dei livelli di efficacia ed efficienza e del sistema di relazioni.