Legge
abrogata dalla l.r. 59/2017, art. 58.
Art. 1
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto
1998, n. 27.
[1. All'articolo 9
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria) sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole: "della caccia" sono inserite
le seguenti: "alla fauna stanziale";
b) alla lettera c) del comma 16, dopo le parole: "in ogni
ATC" sono inserite le seguenti: "per il prelievo di fauna stanziale";
c) alla lettera d) del comma 16, dopo la parola:
"cacciatore" sono inserite le seguenti: "di fauna stanziale". ]
Art. 2
Modifica all'articolo 10 della L.R. n. 27/1998.
[1. Il comma 6 dell'articolo 10
della L.R.
n. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"6. Il Piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve
riportare l'ambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata alla
fauna stanziale". ]
Art. 3
Modifica dell'articolo 14 della L.R. n. 27/1998.
[1. L'articolo 14
della L.R.
n. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Ambiti territoriali di caccia - ATC.
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7,
sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei
Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico
venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna
stanziale.
2. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il
versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza
(residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori
degli ATC della Regione e la caccia alla stanziale nell'ATC di appartenenza
della propria provincia.
3. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita
l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della
provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo
9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento
della quota di partecipazione.
4. Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi
disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi
giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il
Programma venatorio.
5. Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna
migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura
del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione
del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di
partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la
Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma
venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata
venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non
utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri.
6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove
previste, sono riportate nel regolamento di attuazione.
7. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione
degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. Nel
regolamento devono essere, fra l'altro, previsti:
a) le modalità di costituzione del Comitato di gestione
degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o
designazione e ai successivi rinnovi;
b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla
caccia programmata;
c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla
fauna stanziale;
d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla
fauna migratoria per i cacciatori extraregionali;
e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio
regionale.
8. La durata dei Comitati di gestione degli ATC è
quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale.
9. Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e
coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si avvalgono per la
gestione degli ATC.". ]
Art. 4
Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 27/1998.
[1. Il comma 4 dell'articolo 25
della L.R.
n. 27/1998 è sostituito dal seguente:
"4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del
tesserino regionale compila la parte di propria competenza.". ]
Art. 5
Modifiche all'articolo 29 della L.R. n. 27/1998.
[1. Al comma 2 dell'articolo 29
della L.R.
n. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) un componente nominato dalla Regione - esperto in
legislazione venatoria - che assume la Presidenza della Commissione";
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) sei esperti in legislazione venatoria, regole
comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia,
designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul
territorio provinciale";
c) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonché un supplente";
d) alla lettera g) la parola: "tre" è sostituita dalla
seguente: "uno" e sono aggiunte, in fine, le parole: "più un supplente";
e) alla lettera h) la parola: "tre" è sostituita dalla
seguente: "uno" e sono aggiunte, in fine, le parole: "più un supplente".
]
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti dell'art. 60
dello statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.