Legge 
abrogata  dalla l.r. 59/2017, art. 58.
 
Art. 1 
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 13 agosto 
1998, n. 27.
[1. All'articolo 9 
della legge 
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della 
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse 
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria) sono 
apportate le seguenti modifiche: 
a) al comma 7, dopo le parole: "della caccia" sono inserite 
le seguenti: "alla fauna stanziale"; 
b) alla lettera c) del comma 16, dopo le parole: "in ogni 
ATC" sono inserite le seguenti: "per il prelievo di fauna stanziale"; 
c) alla lettera d) del comma 16, dopo la parola: 
"cacciatore" sono inserite le seguenti: "di fauna stanziale". ]
 
Art. 2 
Modifica all'articolo 10 della L.R. n. 27/1998.
[1. Il comma 6 dell'articolo 10 
della L.R. 
n. 27/1998 è sostituito dal seguente: 
"6. Il Piano faunistico venatorio di ogni Provincia deve 
riportare l'ambito territoriale di caccia destinato alla caccia programmata alla 
fauna stanziale". ]
 
Art. 3 
Modifica dell'articolo 14 della L.R. n. 27/1998.
[1. L'articolo 14 
della L.R. 
n. 27/1998 è sostituito dal seguente: 
"Art. 14 
Ambiti territoriali di caccia - ATC. 
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, 
sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio e in attuazione dei 
Piani faunistici venatori provinciali, istituisce, con il Piano faunistico 
venatorio regionale, gli ATC destinati alla caccia programmata alla fauna 
stanziale. 
2. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentito, con il 
versamento della quota annuale di partecipazione al proprio ATC di appartenenza 
(residenza nella provincia), la caccia alla migratoria su tutti i territori 
degli ATC della Regione e la caccia alla stanziale nell'ATC di appartenenza 
della propria provincia. 
3. Ai cacciatori residenti in Puglia è consentita 
l'attività venatoria alla stanziale anche in altri ambiti al di fuori della 
provincia di competenza previa disponibilità di capienza ai sensi dell'articolo 
9, comma 16, lettera c), autorizzazione del Comitato di gestione e versamento 
della quota di partecipazione. 
4. Il Comitato di gestione, per eventuali posti resisi 
disponibili alla stanziale in quanto non assegnati, può rilasciare permessi 
giornalieri previo versamento di una quota di partecipazione fissata con il 
Programma venatorio. 
5. Per i cacciatori residenti in altre regioni la fauna 
migratoria può essere cacciata per un massimo di venti giornate, nella misura 
del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, previa autorizzazione 
del Comitato di gestione dell'ATC prescelto e versamento di una quota di 
partecipazione prevista nel Programma venatorio. La Regione, sentita la 
Provincia competente per territorio, fissa annualmente con il Programma 
venatorio il numero di cacciatori extraregionali ammissibili per annata 
venatoria in ogni ATC riportandolo nel Programma predetto. Eventuali posti non 
utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. 
6. Le modalità di rilascio delle autorizzazioni, ove 
previste, sono riportate nel regolamento di attuazione. 
7. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione 
degli ATC sentito il Comitato tecnico regionale faunistico venatorio. Nel 
regolamento devono essere, fra l'altro, previsti: 
a) le modalità di costituzione del Comitato di gestione 
degli ATC, la durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o 
designazione e ai successivi rinnovi; 
b) i compiti per la gestione del territorio destinato alla 
caccia programmata; 
c) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla 
fauna stanziale; 
d) le modalità di accesso per l'esercizio venatorio alla 
fauna migratoria per i cacciatori extraregionali; 
e) l'osservanza delle norme del calendario venatorio 
regionale. 
8. La durata dei Comitati di gestione degli ATC è 
quinquennale, analogamente al Piano faunistico venatorio regionale. 
9. Le Province hanno potere di vigilanza, controllo e 
coordinamento sull'attività del Comitato di gestione, di cui si avvalgono per la 
gestione degli ATC.". ]
 
Art. 4 
Modifiche all'articolo 25 della L.R. n. 27/1998.
[1. Il comma 4 dell'articolo 25 
della L.R. 
n. 27/1998 è sostituito dal seguente: 
"4. Il Comune di residenza preposto alla consegna del 
tesserino regionale compila la parte di propria competenza.". ]
 
Art. 5 
Modifiche all'articolo 29 della L.R. n. 27/1998.
[1. Al comma 2 dell'articolo 29 
della L.R. 
n. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche: 
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: 
"a) un componente nominato dalla Regione - esperto in 
legislazione venatoria - che assume la Presidenza della Commissione"; 
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: 
"e) sei esperti in legislazione venatoria, regole 
comportamentali del cacciatore, nozioni di zoologia applicata alla caccia, 
designati dalle Associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul 
territorio provinciale"; 
c) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: 
"nonché un supplente"; 
d) alla lettera g) la parola: "tre" è sostituita dalla 
seguente: "uno" e sono aggiunte, in fine, le parole: "più un supplente"; 
e) alla lettera h) la parola: "tre" è sostituita dalla 
seguente: "uno" e sono aggiunte, in fine, le parole: "più un supplente". 
]
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 60 
dello statuto 
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia.