Il presente regolamento è stato
abrogato dall'art.
6, comma 5, Reg. reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della
sua pubblicazione.
IL
PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
- Visto l'art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'
emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto
l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto
l' art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia"
- Vista
la Delibera di Giunta Regionale n 1971 del 23/12/2004 di attuazione del
Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
Oggetto e principi ispiratori (1)
[1. Il presente provvedimento disciplina
l'attività formativa della Regione relativa ai corsi di formazione il cui
superamento costituisce requisito professionale per l'esercizio dell'attività
commerciale al dettaglio in sede fissa, su area pubblica o all'ingrosso ai sensi
dell'art. 6,
comma 1, della L.R.
1° agosto 2003, n. 11 per il settore alimentare. (2)
2. La Regione favorisce inoltre le iniziative
volte alla riqualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 22
della L.R.
n. 11/2003.
3. I corsi professionali vengono realizzati in
maniera distinta per i settori alimentari e misto e per i settori non
alimentari. (3)
4. Il possesso del titolo per il settore
alimentare e misto abilita anche all'esercizio di attività per i soli settori
non alimentari. (4)
5. Il possesso del diploma di istituto
secondario abilita all'esercizio di attività per i soli settori non alimentari.
(5)
6. L'attività formativa regionale, in conformità
con le disposizioni nazionali e regionali in materia di formazione
professionale, si ispira ai seguenti principi generali:
• elevata qualità della formazione, anche in
considerazione degli effetti giuridici che dalla stessa discendono;
• gradualità del progetto di elevazione del
livello formativo generale;
• garanzia di omogeneità dei livelli minimi di
formazione a livello regionale, mediante procedure uniformi di espletamento di
prove finali;
• integrabilità dei programmi formativi di base
e loro personalizzazione in relazione a specifiche esigenze e caratteristiche
dei diversi contesti territoriali, con particolare riguardo alle aree
intensamente interessate da fenomeni turistici;
• contenimento dei costi di accesso alla
formazione, con particolare riferimento alla riqualificazione della piccola
impresa;
• garanzie di un'ampia ed efficiente offerta
formativa, attraverso l'individuazione di una pluralità di soggetti qualificati
che possono essere ammessi alla gestione dei corsi].
(3) Comma così
modificato dall'art. 1,
primo comma, Reg.reg.
12 gennaio 2007, n. 3.
(4) Comma soppresso
dall'art. 1,
secondo comma, Reg.
reg.12 gennaio 2007, n. 3.
(5) Comma soppresso
dall'art. 1,
secondo comma, Reg.
reg.12 gennaio 2007, n. 3.
(6) Comma soppresso
dall'art. 1,
secondo comma, Reg.reg.
12 gennaio 2007, n. 3.
Art. 2
Soggetti ammessi alla gestione dei
corsi
[1. I corsi potranno essere autorizzati, quali
corsi autonomamente finanziati, secondo normativa, procedure e modalità in
vigore. In tal caso, al fine di garantire una ampia ed efficiente offerta
formativa, stimolando l'elevazione qualitativa ed il contenimento dei costi di
accesso ad essa, i corsi possono essere gestiti:
a. dalle Camere di Commercio e le strutture di
formazione da esse promosse;
b. dalle strutture incaricate dell'assistenza
tecnica alle imprese, di cui all'art. 22
della L.R.
n. 11/2003.
2. I corsi di formazione devono avere durata non
inferiore al minimo di ore individuato nel successivo art. 4 e svolgersi
nell'arco temporale di tre mesi.
3. Per l'ammissione a detti corsi è necessario
aver compiuto il 18° anno di età.
4. I suddetti corsi di formazione potranno
essere finanziati nell'ambito degli avvisi pubblici emanati con le procedure di
cui alla L.R.
n. 15/2002].
Affidamento dei corsi di formazione
[L'attuazione dei corsi avverrà, sia per
l'attività finanziata che per quella autofinanziata, con le modalità in vigore,
come definite dall'Assessorato regionale alla Formazione Professionale].
Art. 4
Materie di insegnamento, partecipazione
ed esami dei corsi
[1. Nei corsi sono impartiti insegnamenti per le
materie e per le ore minime come di seguito indicato:
Materia |
Ore minime |
|
di insegnamento |
Scenario distributivo |
4 |
|
Tutela ed informazione del consumatore |
8 |
|
Elementi di legislazione commerciale |
16 |
|
Salute e sicurezza sul lavoro |
14 |
|
Elementi di gestione e di marketing aziendale |
18 |
|
Normativa sull'igiene dei prodotti alimentari |
10 |
|
|
|
|
TOTALE |
70 |
(7) |
|
|
|
2. L'iscrizione ai corsi può essere effettuata
presso uno qualsiasi degli enti autorizzati alla gestione operanti nella
Regione, indipendentemente dal comune di residenza dell'interessato.
3. Al termine di ciascun corso è previsto un
esame finale, articolato in una prova scritta ed una orale, con le modalità
definite dall'Assessorato Regionale alla Formazione professionale.
4. Sono ammessi a sostenere la prova scritta
coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi almeno per il 75% delle ore
obbligatorie previste.
5. La prova scritta consiste nella risoluzione,
nel tempo massimo di un'ora ed alla presenza di almeno tre membri della
commissione d'esame, di trenta domande a risposta multipla e si considera
superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad almeno ventuno domande, di
cui almeno 5 sulla normativa sull'igiene dei prodotti alimentari ed almeno 3 in
materia di tutela del consumatore (8)
. Le domande d'esame rispetto alle materie di insegnamento sono ripartite
nel modo seguente:
a) Tutela ed informazione del consumatore |
6; |
b) Elementi di legislazione commerciale |
5; |
c) Salute e sicurezza sul lavoro |
5; |
d) Elementi di gestione e di marketing aziendale |
6; |
e) Normativa sull'igiene dei prodotti alimentari |
8. |
|
|
6. Per i settori non alimentari la prova scritta
consiste nella risoluzione nel tempo massimo di un'ora ed alla presenza di
almeno tre membri della commissione d'esame, di trenta domande a risposta
multipla e si considera superata da parte di chi ha dato risposta esatta ad
almeno ventuno domande, di cui almeno 5 in materia di tutela del consumatore. Le
domande d'esame rispetto alle materie di insegnamento sono ripartite nel modo
seguente:
a) Tutela ed informazione del consumatore |
9; |
|
b) Elementi di legislazione commerciale |
6; |
|
c) Salute e sicurezza sul lavoro |
7; |
|
d) Elementi di gestione e di marketing aziendale |
8 |
. (9) |
|
|
|
7. La prova scritta e la prova orale,
consistente in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del candidato
delle materie di insegnamento, si svolge nella data fissata dall'Assessorato
Regionale alla Formazione Professionale. Della data e del luogo di svolgimento
della prova orale è data comunicazione agli interessati a cura dell'ente
gestore.
8. Ai candidati che abbiano superato le prove
finali, l'ente che ha gestito il relativo corso rilascia un attestato di
frequenza, con le modalità stabilite dall'Assessorato Regionale alla Formazione
Professionale, costituisce requisito professionale per l'esercizio dell'attività
commerciale relativa al settore merceologico oggetto del corso ai sensi
dell'art. 6
della L.R.
n. 11/2003].
(7) Comma così
sostituito dall'art. 2,
primo comma, Reg.reg.
12 gennaio 2007, n. 3.
(8) Periodo così
modificato dall'art. 2,
secondo comma, Reg.
reg.12 gennaio 2007, n. 3.
(9) Comma soppresso
dall'art. 2,
terzo comma, Reg.reg.
12 gennaio 2007, n. 3.
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 6,
comma 5, Reg.
reg. 6 giugno 2011, n. 11, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Testi per i corsi
[1. Ciascun ente cui è demandata la gestione di
un corso di formazione ha facoltà di scegliere liberamente i libri di testo e
l'altro materiale didattico necessario ai partecipanti ai corsi stessi al fine
di:
a) uniformare i livelli minimi di preparazione a
livello regionale;
b) stabilizzare e rendere maggiormente
trasparente il quadro formativo regionale, mediante la maggiore certezza dei
contenuti didattici;
c) integrare la formazione dei partecipanti
mediante cognizioni, notizie, problematiche relative alla specifica realtà
distributiva ed economica della Regione].
Art. 6
Commissione esaminatrice
.
[1. Le prove finali dei corsi si svolgono
dinanzi ad una commissione esaminatrice così composta:
a) un rappresentante dell'Amministrazione
regionale alla Formazione Professionale, che assume la presidenza;
b) un rappresentante dell'Assessorato regionale
al Commercio;
c) un esperto designato dall'associazione di
categoria delle imprese del commercio maggiormente rappresentativa a livello
provinciale;
d) un esperto designato dall'associazione dei
consumatori, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n.
281, maggiormente rappresentativa a livello provinciale;
e) un esperto designato dal sindacato dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a livello provinciale;
f) un rappresentante della Camera di Commercio
della provincia di competenza.
2. Per i corsi autonomamente finanziati a
ciascun componente la commissione esaminatrice spetta un gettone di presenza,
secondo le modalità stabilite dall'Assessorato Regionale alla Formazione
Professionale con oneri a carico del gestore].
Art. 7
Norma transitoria e finale (10)
[1. Sono considerati in possesso dei requisiti
professionali previsti dall'art. 6
della L.R.
n. 11/2003:
a) coloro che, alla data di pubblicazione del
presente regolamento, sono già titolari di un'attività commerciale per i settori
non alimentari;
b) coloro che erano iscritti al registro
esercenti il commercio di cui alla legge n. 426/1971].
[Il presente
regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"]
E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 23 dicembre
2004
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