TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno
finanziario 2005, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all'articolo 45 della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), è approvato in euro 15.258.069.400,20 in termini di competenza e in
euro 21.764.228.336,69 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione
e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni
altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 2005.
Art. 2
(Stato di previsione della spesa)
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno
finanziario 2005, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui all'articolo 46 della l.r. 28/2001,
è approvato in euro 15.258.069.400,20 in termini di competenza e in euro
21.764.228.336,69 in termini di cassa.
Art. 3
(Impegni e pagamenti delle spese)
1. E' autorizzato l'impegno della spesa della Regione Puglia per l'anno
finanziario 2005 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti
nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r.
28/2001.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia per l'esercizio
finanziario 2005 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello
stato di previsione di cui all'articolo 2.
Art. 4
(Quadro generale riassuntivo)
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per
l'anno finanziario 2005, di cui all'allegato 1, predisposto secondo il quadro
di classificazione in titoli per l'entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r.
28/2001.
Art. 5
(Elenco delle spese obbligatorie)
1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'elenco, allegato 4,
contenente le unità previsionali di base, che possono essere integrate a norma
dell'articolo 49, comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 6
(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine è determinato per
l'esercizio 2005 in euro 2 milioni e 500 mila ed è gestito a termini
dell'articolo 49 della l.r.
28/2001.
Art.
7
(Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per l'esercizio
2005 in euro 250 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50 della l.r.
28/2001.
Art. 8
(Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse)
1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di
passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento
di euro 10 milioni ed è gestito secondo i criteri di cui all'articolo 50, comma
2, della l.r. 28/2001.
Art. 9
(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)
1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è
determinato per l'esercizio 2005 in euro 170 milioni ed è gestito a termini
dell'articolo 51 della l.r.
28/2001.
Art. 10
(Fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari)
1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è
determinato per l'esercizio 2005 in euro 10.278.341,50 ed è gestito a termini
dell'articolo 54 della l.r. n.
28/2001.
Art. 11
(Fondo per il finanziamento di programmi di settore e intersettoriali)
1. Il fondo per il
finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di rilevanza
regionale, istituito con l'articolo 3 della legge
regionale 4 agosto 2004, n.14 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), è determinato per
l'esercizio 2005 in euro 316 milioni.
2. Il fondo, iscritto sull'apposito capitolo di bilancio 1110052 "Fondo
per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di rilevanza
regionale (art.54, comma 1, lettera c), l.r. 28/2001)",
unità previsionale di base 3.2.1 "Ragioneria fondi di riserva e fondi
speciali", è gestito a termini dell'articolo 54 della l.r. 28/2001
ed è utilizzato esclusivamente per spese d'investimento secondo le
determinazioni della Giunta regionale da indirizzare, sulla base della
normativa vigente, verso interventi di settore e intersettoriali.
Art. 12
(Fondo per reiscrizione residui passivi perenti
e per regolarizzazione carte contabili)
1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini
amministrativi è determinato per l'esercizio finanziario 2005 in euro 77
milioni 500 mila ed è gestito a termini dell'articolo 95 della l.r.
28/2001.
2. E' iscritto, altresì, con uno stanziamento di euro 40 milioni, l'apposito
fondo destinato, secondo i criteri di cui all'articolo 10, comma 3, della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), alla regolarizzazione delle
carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria,
ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del
Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL)
rientranti nella gestione liquidatoria 1995 e retro.
3. L'Assessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti
dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in
forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle USL interessate i
pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di
consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in
parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa
l'assenza di duplicazioni di pagamento.
4. Il Settore bilancio e ragioneria è autorizzato a provvedere direttamente
alla regolarizzazione delle carte contabili eventualmente in essere derivate da
provvedimenti esecutivi dell'Autorità giudiziaria sorte entro la data del 31
dicembre 1994, attraverso l'emissione di mandati di pagamento in favore del
Tesoriere e con imputazione ad apposito capitolo di spesa da istituirsi.
Art. 13
(Fondo delle economie vincolate da reiscrivere)
1. Il fondo delle economie vincolate da riscrivere è determinato per
l'esercizio 2005 in euro 268.608.715,98 ed è gestito a termini dell'articolo 93
della l.r. 28/2001,
così come modificato dall'articolo 12 della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 18 (Rendiconto generale della Regione
Puglia per l'esercizio finanziario 2002).
Art. 14
(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti
dall'articolo 42 della l.r. 28/2001,
è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, a disporre con proprio atto le
variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata,
per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea (UE), nonché per
l'iscrizione delle relative spese che siano tassativamente regolate dalla
legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da
comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative
tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una
stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a
effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse
qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti
da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione
vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione
specifica stabiliti dall'UE, dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 15
(Bilancio pluriennale)
1. A norma dell'articolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001,
è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio
2005-2007, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo i
criteri di cui all'articolo 26 della l.r.
28/2001.
La presente legge è dichiarata urgente
e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53, comma 1 della l.r.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Data a Bari, addì 29 dicembre
2004