Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 30,
Reg.
13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31,
comma 2, dello stesso regolamento).
IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
[- Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’ emanazione dei regolamenti
regionali.
- Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 “Statuto della Regione
Puglia”.
- Visto l’art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 “Statuto della Regione
Puglia”
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n 316 del
15/03/2005 di adozione del Regolamento suddetto.
EMANA
Il seguente Regolamento:
1
FINALITA’ ED OBIETTIVI
[1. Il presente Regolamento costituisce lo strumento di
attuazione normativa della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 “Norme organiche in materia di spettacolo e
norme di disciplina transitoria delle culturali”, con riguardo ai settori dello
spettacolo e si pone in coerenza con le finalità della legge, attivando in
maniera sistematica interventi legati alla progettualità.
2. Il Regolamento definisce modalità e strumenti con cui si
attua l’azione regionale in favore degli organismi, pubblici e privati, che
operano nell’ambito dello spettacolo, iscritti all’albo regionale e delinea
forme di sussidiarietà con gli enti locali.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 30,
Reg.
13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31,
comma 2, dello stesso regolamento).
2
COSTITUZIONE DELL’ ALBO REGIONALE: art. 8
[A - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. Con riferimento all’art. 8
della Legge
Regionale n.06/04, è istituito l’albo regionale dei soggetti che operano
nell’ambito dello spettacolo pugliese e che sono in possesso dei requisiti
di seguito specificati.
2. L’albo è suddiviso per tipologie di spettacolo e settori
di attività, al fine di valorizzare in maniera ottimale competenze e
professionalità attive sul territorio regionale.
3. L’iscrizione all’albo viene effettuata su istanza degli
organismi in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, di
seguito specificati con riguardo ad ogni singolo settore ed alla relativa
attività:
per la produzione di teatro, musica, coreutica:
• direzione artistica di comprovata esperienza e qualificazione
professionale;
• nucleo artistico e struttura tecnico – organizzativa operante
con continuità;
• sede legale e attività continuativa sul territorio regionale,
per un minimo di tre anni/ due anni per la coreutica;
• fruizione di finanziamenti da parte di enti pubblici
e/o da parte di soggetti privati nel corso degli ultimi tre anni/due
anni per la coreutica;
• assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali
e fiscali.
requisiti specifici di settore:
teatro
attività con un minimo di 350 giornate
lavorative e 50 giornate recitative l’anno;
musica
attività con un minimo di 500 giornate lavorative
e 70 giornate recitative l’anno;
coreutica
attività con un minimo di 150 giornate lavorative
e 30 giornate recitative l’anno.
per i festival e le rassegne:
• direzione artistica di comprovata esperienza e qualificazione
professionale;
• nucleo artistico e struttura tecnico – organizzativa operante
con continuità;
• sede legale sul territorio regionale
• realizzazione di tre edizioni nel corso degli ultimi
tre anni;
• fruizione di finanziamenti da parte di enti pubblici e/o da
parte di soggetti privati nel corso degli ultimi tre anni;
• assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali
e fiscali.
per l’esercizio ed i circuiti cinematografici:
• sede legale e struttura tecnico - organizzativa permanente
sul territorio regionale;
• possesso di una sala
cinematografica agibile, in attività per un minimo di 150 giornate
l’anno e/o di un’arena
agibile, in attività per un minimo di 50 giornate
l’anno;
• direzione organizzativa;
• assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali
e fiscali.
per l’esercizio teatrale, musicale, coreutico e
relativi circuiti:
• sede legale e struttura tecnico - organizzativa
permanente sul territorio regionale;
• possesso di una sala agibile, in attività per un minimo di 50
giornate l’anno;
direzione organizzativa;
• assenza di contenziosi con enti previdenziali,
assistenziali e fiscali;
per la distribuzione teatrale, musicale, coreutica e
relativi circuiti:
• sede legale e struttura tecnico - organizzativa permanente
sul territorio regionale;
• attività continuativa per almeno tre anni;
• direzione tecnico-organizzativa ed artistica;
• assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali
e fiscali.
specificamente per la distribuzione teatrale:
• attività per un minimo di 200 giornate l’anno, con una
significativa presenza di produzioni pugliesi realizzate negli
ultimi tre anni.
specificamente per la distribuzione musicale e
coreutica:
• attività per un minimo di 50 giornate l’anno, con una
significativa presenza di produzioni pugliesi realizzate
negli
ultimi tre anni.
per lo spettacolo viaggiante, circense e relativi
circuiti:
• sede legale e struttura tecnico - organizzativa
permanente;
• possesso di un’attrazione in attività per un minimo di 150
giornate l’anno sul territorio regionale;
• direzione organizzativa;
• assenza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali
e fiscali.
B - PROCEDURE D’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE
4. L’organismo interessato deve presentare istanza di
iscrizione all’albo, sottoscritta dal legale rappresentante, indicando
l’attività che viene svolta in maniera prevalente, ai fini dell’iscrizione in
uno dei settori in cui si articola l’albo stesso.
5. L’istanza deve essere presentata al Settore
regionale competente, corredata dalla seguente documentazione:
1. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo e
dello statuto;
2. iscrizione alle CCIA provinciali, ove l’organismo
richiedente sia un’impresa;
3. relazione analitica sulla composizione dell’organismo,
indicandone le risorse umane e relative mansioni, nonché le risorse strumentali
e finanziarie;
4. relazione illustrativa e circostanziata sull’attività
svolta negli ultimi tre/due anni, ove previsti dal settore dell’albo,
documentata da relativa rassegna stampa e materiale promozionale, anche in
formato video e audio;
5. curriculum del responsabile della direzione artistica
e/o della direzione tecnico-organizzativa, attestante comprovata esperienza e
professionalità;
6. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante i finanziamenti fruiti da enti pubblici e soggetti privati negli
ultimi tre/due anni, ove previsto dal settore dell’albo;
7. dichiarazione attestante le giornate lavorative o di
programmazione, ove questo dato sia previsto nei settori di cui all’albo
regionale;
8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
attestante la mancanza di contenziosi con enti previdenziali, assistenziali e
fiscali;
9. dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro;
10. licenza di agibilità della struttura (sala
cinematografica, arena, teatro auditorium ecc.) e certificato di prevenzione
incendi, secondo quanto prescritto dal TULPS (Testo Unico Leggi Pubblico
Spettacolo).
6. L’iscrizione all’albo viene effettuata sulla base della
verifica dei requisiti previsti.
7. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’albo
regionale, il rappresentante legale dell’organismo è tenuto a presentare entro
il 31 dicembre di ogni anno, pena l’esclusione dall’albo, un’autocertificazione
ai sensi del D.P. R. 28 dicembre 2000 n.445 attestante la permanenza dei
requisiti.
8. In caso di creazione di un nuovo soggetto, attraverso
forme di fusione e/o trasformazione di organismi preesistenti, viene considerata
l’anzianità maturata da uno di essi, purché ne venga garantita la continuità
artistica e produttiva.
9. L’iscrizione all’albo ed il relativo mantenimento, sono
soggetti a verifica da parte del settore regionale competente.
10. Gli organismi iscritti all’albo regionale hanno
l’obbligo di fornire al Settore regionale competente dati e informazioni, anche
in forma aggregata, sull’andamento dell’attività, ai fini del monitoraggio da
effettuarsi da parte dell’Osservatorio regionale.
C - ISTITUZIONI ED ORGANISMI D’INTERESSE REGIONALE- art.
11
11. Le istituzioni e gli organismi di cui al richiamato
articolo di legge, vengono riconosciuti di “interesse regionale” con Decreto del
Presidente della Giunta regionale.
12. Le istituzioni e gli organismi cui la Regione
partecipa in qualità di “socio”, sono di diritto “Istituzioni di interesse
regionale”.
13. Il riconoscimento di interesse regionale, comporta di
diritto l’ammissione all’albo regionale e viene revocato ove non permanga il
requisito di riconoscimento da parte del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.
3.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE REGIONALI
1. L’intervento regionale viene determinato sulla base
degli elementi di valutazione qualitativa e quantitativa di seguito specificati,
con riguardo alla “produzione di teatro, musica, e danza”, ai “festival e
rassegne” alla “distribuzione, teatrale, musicale e coreutica”.
Valutazione qualitativa
1. la capacità progettuale, organizzativa e operativa del
soggetto, rilevabile dall’impiego di risorse umane qualificate e specializzate,
dalla dotazione della sede operativa e di strutture tecniche e strumentali
adeguate, nonché dalla disponibilità di risorse finanziarie proprie;
2. la capacità di valorizzare, attraverso l’attività
di produzione, sia strutture teatrali inutilizzate ovvero scarsamente
utilizzate, soprattutto se di pregio storico-artistico-architettonico;
3. il regolare svolgimento dell’attività in una struttura
teatrale di un massimo di 300 posti, adibita a residenza artistica
permanente;
4. i rapporti di collaborazione con le istituzioni
scolastiche ed universitarie;
5. l’ambito di operatività: internazionale, nazionale,
regionale;
6. la realizzazione dell’attività nelle aree meno servite e
svantaggiate del territorio regionale, tenuto conto delle rilevazioni effettuate
dall’Osservatorio dello spettacolo;
7. la formazione del personale artistico e
tecnico–organizzativo;
8. l’integrazione del programma con azioni di
valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico, storico, ambientale e
culturale della Puglia;
9. la formazione e la promozione del pubblico attraverso
laboratori, seminari, incontri con specialisti ed esperti del settore, etc.;
10. le attività promozionali e di marketing
territoriale;
11. le azioni mirate al contenimento dei costi di accesso
agli spettacoli, con particolare riguardo ai giovani ed alle fasce sociali meno
favorite;
Valutazione quantitativa
Ai fini
dell’assegnazione delle risorse finanziarie verranno, inoltre, valutati i costi
attinenti ai seguenti elementi: produzione, ospitalità, distribuzione,
promozione, pubblicità.
Di seguito si specificano le sottovoci degli
elementi di valutazione, che dovranno essere illustrati nella relazione al
progetto.
Produzione:
compensi al personale artistico e
tecnico-organizzativo, oneri previdenziali e assistenziali, allestimento,
ospitalità ad altre formazioni artistiche e diarie;
numero di spettatori con riguardo all’attività
svolta nell’anno precedente l’istanza (numero dei biglietti e/o abbonamenti e
relativi costi documentati attraverso fonte Siae);
Distribuzione ed esercizio:
gestione e/o locazione di sedi idonee per le
rappresentazioni, spettacoli delle compagnie ospitate;
numero di spettatori con riguardo all’attività
svolta nell’anno precedente l’istanza (numero dei biglietti e/o abbonamenti e
relativi costi documentati attraverso fonte Siae);
Pubblicità:
informazione e diffusione delle attività di
spettacolo;
Promozione:
convegni, mostre, seminari, premi, concorsi ed
iniziative volte alla valorizzazione e fruizione delle attività di
spettacolo.
2. La valutazione quantitativa non può superare il 75%
dell’intervento finanziario regionale.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 30,
Reg.
13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31,
comma 2, dello stesso regolamento).
4
TIPOLOGIE E STRUMENTI DI INTERVENTO
INTERVENTI PER LE ATTIVITA’ DI SPETTACOLO: art. 4 c.1
[MODALITA’ DI FRUIZIONE
1. Gli organismi iscritti all’albo regionale possono
presentare annualmente istanza alla Regione Puglia per accedere agli interventi
previsti dalla L.R.
n. 06/04, disciplinati dal presente regolamento.
2. L’istanza dovrà riferirsi al complesso delle attività
programmate oppure ad una singola specifica iniziativa.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN SEDE DI ISTANZA
3. L’istanza, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• relazione dettagliata e circostanziata che illustra
finalità, modalità e tempi di realizzazione dell’attività oggetto
dell’istanza.
La relazione, inoltre, deve contenere elementi indicativi in
ordine a:
- la partecipazione del pubblico ed in particolare di fasce
giovanili e gruppi sociali meno favoriti;
- l’attivazione di sinergie e di compartecipazione
finanziaria di altri soggetti;
- la presenza di caratteri innovativi, originali e forme di
sperimentazione.
• piano finanziario dell’attività, con la descrizione delle
seguenti specifiche:
- le spese attinenti la realizzazione dell’attività e
rispondenti ai costi reali da sostenere, compresi gli oneri
previdenziali ed assistenziali previsti (Inps, Enpals ed Inail);
- le entrate derivanti da contributi previsti e/o già ottenuti
da altri enti ed istituzioni, nonché da incassi e sponsorizzazioni;
- le risorse finanziarie di cui eventualmente dispone
l’organismo per la realizzazione dell’attività.
4. La mancanza della documentazione suindicata, ovvero di
uno degli elementi costitutivi della documentazione stessa, costituisce motivo
di esclusione dall’intervento finanziario regionale.
Termini di presentazione:
L’istanza deve pervenire al Settore regionale
competente entro e non oltre il 15 settembre dell’anno precedente quello cui si
riferisce l’attività, l’iniziativa, il progetto oggetto dell’istanza. Fa fede il
timbro postale.
Termini di assegnazione:
La Giunta regionale, in attuazione del programma
triennale di cui all’art. 5
della L.R.
n. 06/04, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Settore regionale
competente, approva le attività, i relativi interventi finanziari, entro il 31
gennaio dell’anno successivo alla presentazione delle istanze.
Modalità e termini di erogazione:
Il contributo regionale viene erogato secondo le
seguenti modalità:
1. acconto in misura dell’80% del contributo stesso, che
dovrà essere garantito dal soggetto beneficiario mediante polizza fidejussoria
contratta con istituto di credito o con primaria compagnia di assicurazione.
L’acconto viene erogato entro novanta giorni
dall’assegnazione del contributo stesso,.previa acquisizione della polizza
fidejussoria
2. saldo a conclusione dell’attività sulla base del
riscontro ammnistrativo-contabile, da parte del settore competente, della
documentazione probatoria riguardante l’attività stessa, così come specificato
negli allegati A e B al presente regolamento di cui sono parte integrante.
5. La documentazione probatoria di cui sopra deve essere
presentata al Settore regionale competente entro e non oltre sessanta giorni
dalla conclusione dell’attività
Il saldo viene erogato entro novanta giorni
dall’acquisizione documentazione probatoria.
6. Nel caso in cui il rendiconto/consuntivo evidenzi una
spesa complessiva inferiore all’intervento finanziario assegnato, viene operata
una riduzione dell’intervento stesso in misura proporzionale. Tale riduzione si
applica quando il consuntivo attesta una diminuzione dei costi pari o superiore
al 10% dei costi preventivati.
7. Il settore regionale competente può effettuare verifiche
presso gli organismi fruitori degli interventi regionali, per accertare la
regolarità della documentazione contabile e lo svolgimento dell’attività.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 30,
Reg.
13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31,
comma 2, dello stesso regolamento).
5
INTERVENTI PER LE ATTIVITA’ DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO,
TEATRALE, MUSICALE: art. 4 c. 1
[1. Gli organismi iscritti all’albo regionale, che svolgono
attività di esercizio cinematografico, teatrale, musicale, attestanti una
riconosciuta e significativa funzione in ambito sociale e culturale, possono
presentare istanza al Settore regionale competente per accedere agli
interventi previsti dalla L.R.
n. 06/04, disciplinati dal presente regolamento.
2. Gli elementi di valutazione per accedere a tale
tipologia di intervento sono i seguenti:
a) adeguamento strutturale del cinema/teatro/auditorium, in
conformità con le più recenti tecnologie, comprovato dalle testimonianze
fotografiche e/o dalla documentazione attestante la fruizione di contributi
statali;
b) attività promozionali e di marketing, specie se
realizzati in collaborazione con il Comune di appartenenza;
c) progetti formativi con le istituzioni scolastiche;
d) numero di spettatori con riguardo all’attività svolta
nell’anno precedente l’istanza (numero dei biglietti e/o abbonamenti e relativi
costi documentati attraverso fonte Siae);
e) programmazione di qualità;
f) gestione di una struttura dotata di un numero massimo di
tre sale.
3. Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante,
devono pervenire al Settore regionale competente entro e non oltre il 15
settembre dell’anno precedente l’attività, corredate dalle relazioni riguardanti
gli elementi sopra descritti. Fa fede il timbro postale.
4. La Giunta regionale, in attuazione del programma
triennale di cui all’art. 5
della L.R.
n. 06/04, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Settore regionale
competente, approva le attività, i relativi interventi finanziari, entro il 31
gennaio dell’anno successivo alla presentazione delle istanze.
5. Il contributo regionale viene erogato in un’unica
soluzione, a conclusione dell’attività, sulla base del riscontro, effettuato dal
settore competente, della documentazione probatoria riguardante l’attività ed i
relativi giustificativi di spesa fiscalmente validi.
6. La documentazione di cui sopra deve essere
presentata al Settore regionale competente entro e non oltre sessanta giorni
dalla conclusione dell’attività.
7. Entro tre anni dall’assegnazione del contributo, possono
essere presentate nuove istanze. Il contributo esclude ulteriori interventi
previsti dal presente regolamento, limitatamente l’anno di assegnazione del
contributo stesso.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 30,
Reg.
13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31,
comma 2, dello stesso regolamento).
6
INTERVENTI PER L’ATTIVITA’ ITINERANTE DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE: art. 4 c. 1
[1. Gli organismi iscritti all’albo regionale, che svolgono
attività di spettacolo viaggiante, possono presentare istanza al settore
regionale competente per accedere agli interventi previsti dalla L.R.
n. 06/04.
2. Gli elementi di valutazione per accedere a tale
tipologia di intervento sono i seguenti:
a) partecipazione a manifestazioni collegate alle festività
e che valorizzano le tradizioni storiche e popolari della regione, in misura di
minimo cinque e di massimo quindici per ogni anno;
b) licenza d’agibilità rilasciata da almeno tre anni;
c) attività promozionale d’intesa con il Comune
ospitante;
3. Le istanze, sottoscritte dal legale rappresentante,
devono pervenire al Settore regionale competente entro e non oltre il 15
settembre dell’anno precedente l’attività, corredate dalle relazioni riguardanti
gli elementi sopra descritti e dalle copie delle autorizzazioni comunali.
Ciascun organismo può presentare istanza per un numero di attrazioni non
superiore a tre. Fa fede il timbro postale.
4. La Giunta regionale, in attuazione del programma
triennale di cui all’art. 5
della L.R.
n. 06/04, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Settore regionale
competente, approva le attività, i relativi interventi finanziari, entro il 31
gennaio dell’anno successivo alla presentazione delle istanze.
5. Il contributo regionale viene erogato in un’unica
soluzione, a conclusione dell’attività, sulla base del riscontro, effettuato dal
settore competente, della documentazione probatoria riguardante l’attività
attraverso giustificativi di spesa, fiscalmente validi, nonché le relative
autorizzazioni comunali.
6. La documentazione di cui sopra deve essere presentata al
Settore regionale competente entro e non oltre sessanta giorni dalla conclusione
dell’attività.
7. Entro due anni dall’assegnazione del contributo,
possono essere presentate nuove istanze.
8. Tale contributo esclude ulteriori interventi previsti
dal presente regolamento, limitatamente l’anno di assegnazione del contributo
stesso.
9. Il contributo regionale, per ogni tipologia di intervento
sopra indicata, non può superare il 50% del costo complessivo dell’attività
oggetto dell’istanza.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 30,
Reg.
13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31,
comma 2, dello stesso regolamento).
7
INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE PUGLIA: art. 4
[1. La Regione promuove direttamente, anche in
collaborazione con lo Stato, le altre Regioni, le Università, le Istituzioni e
gli Organismi specializzati anche in ambito nazionale ed internazionale,
iniziative ed attività di particolare spessore artistico e culturale in ogni
settore dello spettacolo.
2. Tale tipologia di interventi, non può superare il limite
del 10% della disponibilità finanziaria prevista nel bilancio regionale sul
capitolo di competenza FURS (Fondo Unico Regionale Spettacolo).]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 30,
Reg.
13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31,
comma 2, dello stesso regolamento).
8
CONVENZIONI - art. 9
[MODALITÀ DI FRUIZIONE
1. La Regione promuove e sostiene le attività di spettacolo
attraverso lo strumento delle convenzioni, per la realizzazione di progetti di
durata non superiore a tre anni, di significativa rilevanza culturale ed
artistica e di interesse almeno regionale, tenendo conto dei criteri di
valutazione qualitativa e quantitativa di cui al paragrafo 3 del presente
regolamento.
Convenzioni con i soggetti privati
2. Per le finalità su indicate possono stipulare
convenzioni i soggetti privati iscritti all’albo regionale ed in possesso
dei seguenti ulteriori requisiti oltre quelli previsti dal settore di competenza
dell’albo:
a) aver svolto un minimo di 1000 giornate lavorative
l’anno, di cui un minimo di 100 giornate recitative per le attività di prosa e
musica e un minimo di 500 lavorative e 50 recitative per le attività
coreutiche;
b) attestare l’affidabilità finanziaria attraverso la
presentazione del bilancio o del rendiconto economico, che preveda costi annui
per almeno 250.000 euro;
c) assicurare la disponibilità di risorse finanziarie
proprie, nella misura di almeno il 20% del budget previsto per lo svolgimento
del progetto;
d) prevedere a compartecipazione di più soggetti nella
progettazione e nell’attuazione del programma proposto, anche interagendo in un
sistema di rete tra i diversi ambiti della produzione, della distribuzione e
dell’esercizio;
3. La mancanza dei requisiti di cui ai punti a) b) c)
esclusione dalla sottoscrizione della convenzione.
Convenzioni con soggetti pubblici/accordi di programma con
gli enti locali pugliesi: art. 9 e art. 3
4. Possono stipulare convenzioni con la Regione i soggetti
pubblici, tra cui le istituzioni iscritte all’albo regionale di cui al paragrafo
1 ed in possesso dei requisiti sopra indicati, nonché gli enti locali che per
l’attuazione del progetto si avvalgono di professionalità qualificate e
riconosciute nell’ambito dello spettacolo.
5. Possono, altresì, attuarsi accordi di programma con le
Province, i Comuni, le istituzioni pubbliche ed enti privati pugliesi, per la
realizzazione di progetti, in coerenza con gli obiettivi e le priorità indicati
nel programma regionale triennale di cui all’art. 5 della Legge Regionale.
6. Per la sottoscrizione delle convenzioni e/o degli
accordi è prevista la partecipazione finanziaria degli enti locali interessati,
nel rispetto del principio di “sussidiarietà”
7. Nello specifico, possono essere sottoscritti
accordi:
- con le Province, anche d’intesa con i Comuni interessati,
per le seguenti finalità:
• a sostegno della creazione, adeguamento e qualificazione di
sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, in attuazione al
combinato disposto dell’art. 3 c. 3 lett. c e dell’art. 4 c. 2 della Legge
regionale;
• a sostegno della produzione di spettacoli e della relativa
distribuzione, della programmazione di qualità delle sale cinematografiche
riconosciute d’essai dalla normativa nazionale, per l’organizzazione di rassegne
e festival, in attuazione all’art. 4 c.1 della Legge stessa.
- con i Comuni, anche in forma consorziata, per le seguenti
finalità
• per favorire ed incrementare l’avviamento degli organismi di
spettacolo e in particolare delle imprese giovanili che, non compresi nell’albo
regionale, operano con professionalità e regolarità.
• per attrezzare idoneamente le aree urbane da adibire a parchi
di divertimento di spettacolo viaggiante;
• per sostenere le formazioni bandistiche pugliesi;
PROCEDURE PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI CON SOGGETTI
PRIVATI E PUBBLICI
8. I soggetti interessati inviano alla Regione entro e non
oltre il 15 settembre l’istanza corredata dalla documentazione
sottospecificata:
Documentazione da presentarsi in sede di istanza
9. L’istanza, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• relazione dettagliata e circostanziata che illustra finalità,
modalità e tempi di realizzazione del progetto per ogni anno di attività.
La relazione, inoltre, deve
contenere elementi indicativi in ordine a:
a) la partecipazione del pubblico ed in particolare di
fasce giovanili e gruppi sociali meno favoriti;
b) l’attivazione di sinergie e di compartecipazione
finanziaria di altri soggetti;
c) la presenza di caratteri innovativi, originali e forme
di sperimentazione
• piano finanziario dell’attività, con la descrizione delle
seguenti specifiche:
a) le spese attinenti la realizzazione dell’attività e
rispondenti ai costi reali da sostenere, compresi gli oneri previdenziali ed
assistenziali previsti (Inps, Enpals ed Inail);
b) le entrate derivanti da contributi previsti e/o già ottenuti
da altri enti ed istituzioni, nonché da incassi e sponsorizzazioni;
c) le risorse finanziarie di cui eventualmente dispone
l’organismo per la realizzazione dell’attività.
10. La mancanza della documentazione suindicata, ovvero di
uno degli elementi costitutivi della documentazione stessa, costituisce motivo
di esclusione dall’intervento finanziario regionale.
La convenzione deve contenere:
• l’illustrazione delle caratteristiche e degli obiettivi del
progetto in sintonia con il programma triennale;
• la descrizione dettagliata dell’attività da attuarsi nel
primo anno ed i relativi costi; le linee generali di attività per il periodo
successivo ed i relativi costi;
• la durata dell’attività progettuale;
• l’ammontare del finanziamento regionale;
• I tempi e le modalità di erogazione del finanziamento;
• le condizioni di eventuali riduzioni o revoche;
• le procedure di rendicontazione delle spese;
11. La Giunta regionale, in attuazione del programma
triennale di cui all’art.5
della L.R
n. 06/04, sulla base dell’istruttoria effettuata dal Settore regionale
competente, approva i progetti, gli schemi delle relative convenzioni, entro il
31 gennaio dell’anno successivo alla presentazione delle istanze.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dall'art. 30,
Reg.
13 aprile 2007, n. 11 (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 31,
comma 2, dello stesso regolamento).
ALLEGATO A (vedasi
allegato)
ALLEGATO B (vedasi
allegato)