IL
PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
- Visto
l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione
Puglia".
- Visto l'art.
44, comma 2° della L.R. del 12/05/2004 n° 7 "Statuto della Regione
Puglia"
- Vista la
Delibera di Giunta Regionale n 199 del -2/03/2005 di adozione del Regolamento
suddetto.
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Art.
1
(Ambito di
applicazione e finalità)
1. Il presente regolamento
disciplina l'attuazione della Legge
Regionale 25 agosto 2003, n. 17, di seguito denominata legge
regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 43
della medesima legge e dell'art. 44
dello Statuto Regionale approvato con Legge
Regionale 12 maggio 2004, n.7.
TITOLO
I
NORME
COMUNI
Art.
2
(Coordinamento di
azioni integrate con i Piani Sociali di Zona)
1. I Comuni, nell'esercizio delle
funzioni previste dall'art. 13,
comma 3, lett. b, della legge
regionale, coordinano i programmi e le attività promosse e realizzate dagli
enti che operano in ambito sociale e sociosanitario, con particolare riferimento
alle istituzioni scolastiche, alle AUSL, agli altri Comuni dell'ambito
territoriale, al Centro Regionale per la Giustizia Minorile, nonché ad altri
enti, specificamente per raccordare i Piani Sociali di Zona con gli altri
interventi in campo educativo, sociosanitario, di inserimento lavorativo e di
sviluppo economico.
2. I Comuni, con riferimento al
periodo di vigenza dei Piani Sociali di Zona, verificano le azioni svolte per
l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente attraverso le seguenti
attività:
a) verifica
periodica dei contenuti oggetto degli specifici protocolli di intesa, o altri
atti, sottoscritti tra i soggetti aderenti all'accordo di programma per
l'adozione del Piano Sociale di Zona;
b) riunione
periodica di tutti i soggetti partecipanti al tavolo di concertazione insediato
nell'ambito territoriale per la stesura del Piano Sociale di Zona;
c) adozione di
strumenti di verifica e monitoraggio dei servizi previsti nei Piani Sociali di
Zona e che si integrano con i programmi e le attività di cui al comma 1.
d) previsione,
negli atti di affidamento a soggetti terzi, di strumenti di verifica e
monitoraggio dei servizi esternalizzati.
Art.
3
(Gestione
associata)
1. La Giunta Regionale,
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 5,
comma 5, della legge
regionale, approva il regolamento di individuazione della forma associativa
e di disciplina della gestione associata in conformità allo schema allegato al
presente regolamento.
Art.
4
(Partecipazione)
1. I Comuni adottano idonee forme
al fine di garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini, delle
organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza e tutela degli
utenti operanti nel territorio di riferimento. In particolare:
a) Il Comune
pubblica avviso di segnalazione dell'avvio del percorso di progettazione
partecipata per la predisposizione del Piano Sociale di Zona indicando la data e
il luogo del tavolo di concertazione.
b) Il tavolo di
concertazione deve concludersi con apposito verbale, redatto a cura del Comune
capofila, dal quale emergano: i soggetti partecipanti, le posizioni assunte, le
intese raggiunte. Il verbale è allegato al Piano Sociale di Zona.
c) I Comuni
dell'ambito territoriale adottano un regolamento per la partecipazione dei
cittadini e degli utenti alla fase di programmazione e di controllo della
erogazione dei servizi.
2. Le Carte dei servizi adottate
dai soggetti gestori delle strutture socio - assistenziali e dai soggetti
erogatori dei servizi devono prevedere norme specifiche per garantire la
partecipazione degli utenti alla valutazione della qualità del servizio.
Art.
5
(Convenzioni)
1. I Comuni al fine di promuovere
il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali e
delle associazioni di promozione sociale alla realizzazione del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali definiscono i servizi da
attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 16,
comma 3, della legge
regionale e ne danno informazione a mezzo di pubblico avviso con
l'indicazione del termine di presentazione delle candidature.
2. I Comuni nell'individuazione
dei soggetti con cui stipulare le convenzioni tengono conto:
a) della
compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
b)
dell'attività svolta sul territorio di riferimento;
c)
dell'esperienza maturata con riferimento alla tipologia del servizio da
realizzare.
3. Nelle convenzioni dovranno
essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere
alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette
prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di
rendicontazione delle stesse in conformità a quanto previsto nel comma 3
dell'art.83 del presente Regolamento, le modalità di verifica congiunta sulle
attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle
organizzazioni di tutela degli utenti.
Art.
6
(Attività di verifica
regionale)
1. La Regione, allo scopo di
garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di
Zona con gli indirizzi fissati dalla legge regionale e dal Piano Regionale per
le Politiche Sociali, effettua verifiche per il controllo dell'efficacia,
dell'efficienza e della qualità dei servizi.
2. A tal fine:
a) i Comuni
sono tenuti a fornire, su richiesta del Settore Servizi Sociali della Regione,
dettagliate relazioni predisposte dai competenti Servizi Sociali comunali in
ordine all'efficacia del progetto individualizzato, all'efficienza dei servizi
ed al razionale impiego delle risorse umane, tecniche e finanziarie.
b) Il Settore
Servizi Sociali della Regione dispone verifiche a campione.
3. Il Settore Servizi Sociali
trasmette ai Comuni gli esiti delle attività di verifica e fornisce le
indicazioni idonee a promuovere una migliore qualità degli interventi e
l'uniformità dei servizi offerti su tutto il territorio regionale.
4. Qualora, nell'esercizio delle
attività di verifica, emergano irregolarità e inosservanze alla normativa
vigente, il Settore Servizi Sociali ne dà comunicazione al Comune interessato
unitamente all'invito a provvedere, entro un congruo termine comunque non
inferiore a trenta giorni, agli adempimenti conseguenti.
5. Decorso inutilmente il termine
di cui al comma precedente, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore ai
Servizi Sociali, previa diffida, esercita il potere sostitutivo di cui
all'art.41,
comma 3, della legge
regionale.
(Esercizio dei poteri
sostitutivi)
1. Nell'ipotesi d'inadempimento
ed inosservanza da parte dei Comuni degli obblighi espressamente previsti dalla
legge regionale, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi
Sociali, invita il Comune interessato a provvedere entro un congruo termine,
comunque non inferiore a quindici giorni.
2. Con il medesimo provvedimento,
la Giunta nomina un commissario ad acta il quale, decorso inutilmente il termine
fissato, provvede agli adempimenti in via sostitutiva.
Art.
8
(Interventi
indifferibili)
1. Le modalità per l'applicazione
della disciplina di cui all'art. 36,
comma 3 e 4, della legge
regionale saranno definite a seguito della sottoscrizione dei relativi
accordi internazionali, ferma restando l'erogazione degli interventi
indifferibili da garantirsi ai sensi del comma 4 dell'art. 38 della medesima
legge.
2. Le risorse riservate ai sensi
dell'art. 36,
comma 7, della legge
regionale sono utilizzate nei limiti della riserva determinata dal Piano
Regionale delle Politiche Sociali con i seguenti criteri:
a) per gli
interventi di cui all'art. 36,
commi 3 e 4 della legge
regionale, corresponsione dell'anticipazione in misura inversamente
proporzionale alla popolazione residente del Comune e in rapporto alla
disponibilità complessiva delle risorse, quale compartecipazione della Regione
all'anticipazione dell'onere dell'intervento;
b) per gli
interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i
minorenni, corresponsione a consuntivo della compartecipazione della Regione
alla spesa complessiva in misura inversamente proporzionale alla popolazione
residente del Comune e in rapporto alla disponibilità complessiva delle risorse.
La quota di finanziamento regionale è riservata alle sole prestazioni erogate da
strutture accreditate, se ubicate nel territorio regionale, ovvero da strutture
individuate d'intesa tra Comune e Tribunale competente, nei casi d'interventi da
effettuarsi presso strutture fuori della Regione Puglia.
3. I Comuni, nel cui territorio
si è manifestata la necessità di realizzare gli interventi di cui all'art. 38,
comma 4, della legge
regionale comunicano al Settore Servizi Sociali della Regione Puglia, entro
e non oltre 30 giorni dall'avvio del procedimento amministrativo, la
predisposizione dell'intervento e la relativa previsione di spesa.
4. Gli oneri derivanti dagli
interventi di cui agli artt. 36
commi 3 e 4 - e 38
- comma 4 - della legge
regionale, non coperti dalla compartecipazione regionale, restano a carico
del Comune competente con onere riferibile alla quota assegnata per il
finanziamento dei Piani di Zona, ovvero al bilancio comunale.
Art.
9
(Reclami)
1. Le procedure e le modalità per
la presentazione dei reclami da parte degli utenti, degli organismi di
rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni sindacali
sono espressamente previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare i
seguenti criteri:
a)
registrazione cronologica di acquisizione del reclamo;
b) rilascio, da
parte dell'incaricato, di ricevuta di consegna del reclamo;
c)
predisposizione di apposita modulistica semplificata per la presentazione del
reclamo;
d) previsione
di un tempo di risposta al reclamo non superiore a 30 giorni;
e) impegno del
gestore a trasmettere mensilmente al Comune l'elenco dei reclami ricevuti e
l'esito degli stessi.
2. Il reclamo, inoltre, può anche
essere presentato al Comune competente; in tal caso il responsabile del Settore
Servizi Sociali attiva apposito procedimento di verifica presso il soggetto
erogatore volto ad accertare la fondatezza del reclamo.
3. Qualora, a seguito della
verifica, venga accertata la fondatezza del reclamo, il Comune competente adotta
le iniziative previste dal presente regolamento e dalla legge
regionale e trasmette dettagliata relazione all'ufficio regionale di tutela
degli utenti, di cui all'art. 39 comma 4 della medesima legge.
4. Il procedimento di verifica è
concluso entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
5. Il Dirigente dei Settore
Servizi Sociali della Regione, nelle more dell'istituzione dell'apposito Ufficio
Regionale, previsto dall'art. 39,
comma 4, della legge
regionale, individua la struttura responsabile della tutela degli
utenti.
TITOLO
II
PROCEDURE PER IL
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL
FUNZIONAMENTO
DELLE STRUTTURE E
DEI SERVIZI
Art.
10
(Principi generali e
finalità)
1. Il presente capo definisce i
requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i
servizi socio-assistenziali previsti dalla legge
regionale devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.
2. In attuazione delle norme e
dei principi fissati dalla legge regionale, i requisiti minimi, individuati nel
presente regolamento, sono volti a garantire la qualità delle prestazioni
erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali in un'ottica di
miglioramento costante della qualità della vita e di riconoscimento dei diritti
di cittadinanza e non discriminazione, ai soggetti destinatari delle prestazioni
previste dal sistema integrato di interventi e servizi sociali in Puglia.
3. Le strutture e i servizi
oggetto del presente regolamento, nell'ambito del complessivo sistema integrato
di interventi e servizi sociali, sono articolati in modo da ridurre i fenomeni
di marginalità ed esclusione sociale. Devono, altresì, essere organizzati in
modo da eliminare fenomeni di istituzionalizzazione e favorire l'integrazione e
l'inclusione sociale.
Art.
11
(Strutture e servizi
soggetti all'obbligo di
autorizzazione)
1. Le norme di cui al presente
Capo si applicano alle strutture ed ai servizi socio-assistenziali a gestione
pubblica e a gestione privata, così come individuati nel Titolo II della legge
regionale che, indipendentemente dalla denominazione dichiarata, sono
rivolti a:
a) minori, per
interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della
famiglia;
b) disabili e
affetti da malattie croniche invalidanti e/o progressive e terminali, per
interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al
recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della
famiglia;
c) anziani, per
interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al
recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della
famiglia;
d) persone
affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del
necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare
sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto
individuale;
e) persone con
problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano
prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo
familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con
il progetto individuale;
f) adulti con problematiche sociali per i
quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente
impossibile o contrastante con il progetto individuale.
Art.
12
(Prestazioni
socio-sanitarie)
1. Le strutture di cui al
precedente articolo 11, lettere b), c), d) ed e) che prevedano di erogare anche
prestazioni socio-sanitarie eccedenti quelle previste dal presente regolamento,
sono autorizzate e accreditate in conformità alle disposizioni di cui
all'articolo 8 ter e 8 quarter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni.
2. I Comuni trasmettono al
Settore Servizi Sociali della Regione la documentazione necessaria al fine di
acquisire la dichiarazione di compatibilità della Giunta Regionale secondo la
procedura indicata dall'art. 28,
comma 10, della legge
regionale.
3. Il Settore Servizi Sociali,
acquisito il parere del Settore Sanità, conclude il procedimento nel termine di
novanta giorni dalla data di acquisizione della documentazione trasmessa dal
Comune, e propone il provvedimento definitivo da sottoporre all'esame della
Giunta Regionale.
4. I servizi preordinati anche
all'erogazione di prestazioni a carattere sanitario sono soggetti, limitatamente
alle stesse, alle norme in materia sanitaria. Il rispetto di tali norme è
verificato dal Comune nell'espletamento della procedura di cui al successivo
art. 15, comma 3.
(Requisiti comuni
alle strutture)
1. Fermo restando il possesso dei
requisiti prescritti dalle norme di carattere generale e, in particolare, dalle
disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia, di barriere
architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e sicurezza ed il rispetto
degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, tutte le strutture
individuate nel presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti
minimi:
a) ubicazione
in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e,
comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale
del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture;
b) dotazione di
spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi
destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire l'autonomia
individuale, la fruibilità e la privacy;
c) presenza di
figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alle
caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, ed in possesso di idoneo
titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell'emanazione degli appositi atti
normativi statali e regionali di individuazione dei profili professionali
sociali e socio-sanitari trova applicazione la disciplina prevista dal presente
regolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Al personale
attualmente in servizio e privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto
obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di riqualificazione programmati
e/o autorizzati dalla Regione;
d) presenza di
un coordinatore responsabile in possesso di specifico titolo e/o qualifica
professionale con riferimento alla tipologia della struttura;
e) adozione del
registro degli ospiti e predisposizione per gli stessi di un piano
individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto
educativo individuale. Il piano individualizzato ed il progetto educativo
individuale devono indicare in particolare: gli obiettivi da raggiungere, i
contenuti e le modalità dell'intervento, il piano delle verifiche almeno
annuali;
f)
organizzazione delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli
ospiti;
g) adozione, da
parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto
previsto dall'articolo 37
della legge
regionale.
2. In deroga alle disposizioni
del presente Regolamento, ai sensi del D.M. 21.5.2001 n.308, esclusivamente per
i requisiti strutturali degli alloggi e limitatamente alle strutture già
autorizzate e operanti continuativamente negli ultimi dieci anni in edifici
realizzati da oltre ottanta anni, si fa riferimento ai requisiti strutturali
prescritti prima dell'entrata in vigore della legge regionale.
(Requisiti comuni ai
servizi)
1. Fermo restando l'obbligo
dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e dei relativi accordi
integrativi, il soggetto erogatore dei servizi alla persona di cui alla legge
regionale deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni
organizzative:
a) presenza di
figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alla
tipologia di servizio erogato ed in possesso di idoneo titolo legalmente
riconosciuto. Nelle more dell'emanazione degli appositi atti normativi statali e
regionali di individuazione dei profili professionali sociali e socio-sanitari
trova applicazione la disciplina prevista dal presente regolamento e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Al personale attualmente in servizio e
privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai
percorsi formativi e di riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla
Regione;
b) presenza di
un coordinatore responsabile in possesso di specifico titolo e/o qualifica
professionale con riferimento alla tipologia del servizio;
c) adozione, da
parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi sociali secondo quanto
previsto dall'articolo 37
della legge
regionale;
d) adozione di
un registro degli utenti del servizio con l'indicazione dei piani
individualizzati di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo
individuale.
Art.
15
(Autorizzazione al
funzionamento)
1. I Comuni, nel corso della
procedura per il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e
delle relative modifiche e revoche, accertano il possesso dei requisiti
prescritti per le strutture e i servizi sottoposti alla disciplina di cui alla
legge regionale.
2. Per le strutture ed i servizi
autorizzati provvisoriamente, ai sensi dell'art. 28,
comma 5, della legge
regionale, vigono i requisiti assunti a base del provvedimento di
autorizzazione per l'iscrizione ai registri già istituiti alla data di entrata
in vigore della legge
regionale.
3. Le strutture e i servizi in
possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo l'entrata in vigore
della legge
regionale e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento,
dovranno essere obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi,
funzionali e strutturali stabiliti dal presente regolamento, nel termine fissato
dal provvedimento di autorizzazione provvisoria.
4. Tutte le strutture ed i
servizi, provvisoriamente autorizzati, dovranno essere adeguati ai requisiti
stabiliti dal presente regolamento entro il termine massimo fissato dalla legge
regionale. Qualora, decorso il termine indicato, i soggetti gestori delle
strutture e servizi non abbiano provveduto ad inoltrare istanza di
autorizzazione definitiva al funzionamento, l'atto autorizzativo provvisorio
decade automaticamente.
5. Il Comune verifica il possesso
dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali per il rilascio
dell'autorizzazione al funzionamento, avvalendosi dei propri uffici tecnici, dei
servizi sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria delle AUSL competenti per
territorio.
6. Nel provvedimento di
autorizzazione il Comune deve indicare:
a) la
denominazione della struttura e del servizio;
b) l'ubicazione
della struttura;
c) la sede
legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore;
d) il legale
rappresentante;
e) le tipologie
di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati;
f) la
ricettività;
g) la natura
pubblica o privata.
7. Il Comune qualora accerti la
non conformità delle strutture o dei servizi ai previsti requisiti, prima di
emettere provvedimento di diniego, deve darne comunicazione al legale
rappresentante del soggetto gestore della struttura, ovvero al titolare del
servizio, che entro 15 giorni può presentare elementi e/o documenti
integrativi.
8. Le modifiche agli elementi
presi a base del provvedimento di autorizzazione, gli ampliamenti e le
trasformazioni delle strutture determinano la decadenza dall'autorizzazione.
9. Nel caso di sospensione
dell'attività, il legale rappresentante del soggetto gestore, ovvero il titolare
del servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione motivata al Comune che
ha rilasciato l'autorizzazione. La sospensione dell'attività, qualora si
protragga per più di 6 mesi continuativi, comporta la decadenza
dell'autorizzazione.
(Domanda di
autorizzazione delle strutture)
1. La domanda per il rilascio
dell'autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
gestore, indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, deve
essere corredata dalla seguente documentazione:
a. copia
dell'atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica del soggetto
gestore;
b.
dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti
penali in corso da parte del legale rappresentante del soggetto gestore;
c. indicazione
dell'ubicazione della struttura e titolo di godimento della stessa;
d. copia della
planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi;
e. indicazione
della destinazione d'uso dei locali e degli spazi;
f. certificazione di abitabilità e di
idonea conformità urbanistica;
g. attestazione
di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle
strutture;
h. certificato
di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in materia;
i. relazione di
un tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche
della struttura e delle sue pertinenze;
j. indicazione
della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e
funzioni;
k. polizza
assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
l. copia della
carta dei servizi adottata dalla struttura;
m. progetto
assistenziale generale e/o progetto educativo generale;
n.
l'indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex
d.lgs. 626/94.
2. Le strutture dovranno, in ogni
caso, essere in possesso dei requisiti previsti dai singoli regolamenti comunali
e dalla normativa vigente.
Art.
17
(Autorizzazione dei
servizi)
1. I servizi di cui all'art. 26,
comma 1, della legge
regionale, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera a) sono
automaticamente autorizzati con la comunicazione di avvio delle attività da
parte del titolare ai sensi dell'art. 30
della suddetta legge,
fatto salvo l'obbligo del possesso dei requisiti organizzativi e funzionali
indicati nel presente regolamento.
2. La comunicazione dovrà
contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi previsti dal
presente regolamento.
3. Il Comune competente, a
seguito della comunicazione, entro i 30 giorni successivi, attiva il
procedimento per l'iscrizione nei registri regionali e nell'ipotesi in cui
accerti l'insussistenza dei requisiti prescritti dispone l'immediata cessazione
del servizio.
4. L'iscrizione è effettuata con
le modalità di cui all'art. 32
della legge
regionale e determina la legittimazione all'esercizio dei servizi
automaticamente autorizzati. Nell'ipotesi di diniego dell'iscrizione ai registri
il Comune dispone l'immediata cessazione del servizio.
(Attività di vigilanza e controllo)
1. Il Comune esercita l'attività
di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi
sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, delle AUSL competenti per
territorio.
2. Il Comune, nell'esercizio
della propria attività di vigilanza, nel momento in cui constata il venir meno
di uno o più dei requisiti previsti dal presente regolamento, comunica
tempestivamente al legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del
soggetto titolare del servizio, un provvedimento di diffida alla
regolarizzazione. Il provvedimento di diffida deve indicare le necessarie
prescrizioni e un congruo termine per l'adeguamento. Il Comune, nel caso di
mancato adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella diffida, ai
sensi dell'art. 42,
comma 3, della legge
regionale, sospende o revoca il provvedimento di autorizzazione, in
relazione alla gravità delle violazioni.
3. In caso di gravi illegittimità
e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia, il Comune può disporre, senza
la preventiva diffida, la sospensione o la revoca del provvedimento
autorizzatorio, individuando contestualmente le misure idonee a tutelare gli
utenti ovvero favorire soluzioni alternative.
4. Nel caso in cui ricorrano le
condizioni indicate all'art. 42
della legge
regionale, il Comune applica la sanzione amministrativa nella misura e con
le modalità previste dal medesimo articolo destinando gli introiti agli
interventi ed ai servizi sociali.
5. Il Settore Servizi Sociali
dalla Regione Puglia effettua controlli a campione per verificare l'esercizio
delle attività di vigilanza previste dal presente regolamento.
6. In presenza di circostanze di
particolare rilievo, l'Assessore Regionale ai Servizi Sociali può disporre,
attraverso gli uffici regionali, specifiche attività di controllo.
7. L'esito dell'attività di
controllo di cui ai commi 5 e 6 è comunicato al Comune interessato unitamente
all'invito a provvedere agli adempimenti conseguenti. In caso di reiterata
inerzia, previa diffida, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo
decorsi 30 giorni dal termine fissato per l'adempimento.
Art. 19
(Organismi di
controllo per la certificazione di qualità)
1. Gli organismi di controllo di
cui all'art. 31,
comma 1, della legge
regionale sono identificati in organismi operanti nel settore della
certificazione di qualità dei servizi iscritti nell'apposito albo di cui al
comma 2 del medesimo articolo.
2. L'iscrizione all'albo degli
organismi di controllo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) attestazione
di idoneità da parte di organismi formalmente riconosciuti a livello nazionale;
b)
organizzazione aziendale strutturata in modo da assicurare una piena
valorizzazione delle risorse presenti sul territorio regionale;
c) previsione
di meccanismi idonei a verificare l'effettiva e puntuale permanenza dei
requisiti prescritti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e
dei servizi iscritti nei registri di cui all'art. 32
della legge
regionale e dei relativi soggetti gestori o erogatori;
d)
disponibilità di risorse professionali in possesso di esperienza almeno
quinquennale nei rispettivi campi di competenza;
e) dotazione
organica che preveda almeno le seguenti figure professionali: professionista
abilitato alla certificazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
assistente sociale iscritto alla sezione A del relativo Albo Professionale,
laureato in materie economiche o giuridiche esperto nel campo delle politiche
sociali;
f) partita IVA
ed iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA della provincia in cui ha
sede legale l'organismo di certificazione.
3. L'Albo regionale è istituito
con apposito provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali della
Regione. Il Dirigente dispone l'iscrizione ovvero rigetta l'istanza, previa
verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Il
procedimento amministrativo è concluso nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento dell'istanza.
4. Il Dirigente del Settore
Servizi Sociali, in caso di gravi irregolarità nel rilascio della certificazione
di qualità o di accertata perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione, ne
dispone l'immediata cancellazione dall'Albo. Ai fini del predetto accertamento
il Dirigente del Settore Servizi Sociali può disporre ispezione presso
l'organismo di controllo.
5. Nel caso di accertata
irregolarità della certificazione di qualità la struttura e/o il servizio
interessato sono tenuti a produrre al Comune di competenza, entro il termine
dallo stesso fissato, nuova certificazione di qualità pena la revoca
dell'autorizzazione al funzionamento.
(Certificazione delle
strutture e dei servizi)
1. La permanenza dei requisiti
per l'esercizio delle attività autorizzate ai sensi della legge
regionale e del presente regolamento è garantita con le modalità previste
dall'art. 31
della stessa legge.
2. La certificazione di qualità
ha validità triennale e deve essere depositata a cura del soggetto gestore della
struttura o erogatore del servizio al Comune che ha rilasciato
l'autorizzazione.
3. Ai fini del rilascio della
certificazione di qualità alle strutture e ai servizi autorizzati all'esercizio
delle attività socio-assistenziali si fa riferimento alle norme UNI-ISO.
L'organismo di controllo è, inoltre, tenuto a verificare:
a) la
permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, come specificati
dal presente Regolamento;
b) il rispetto
degli orari giornalieri di apertura del servizio e di funzionamento della
struttura così come dichiarati nella carta dei servizi adottata;
c) la
realizzazione nell'ultimo anno di esercizio di almeno una indagine sul grado di
soddisfazione degli utenti e/o delle loro famiglie effettuata da soggetto che
abbia specifiche competenze tecniche o che svolga tale attività per finalità
statutarie;
d) l'adozione
di strumenti di monitoraggio e verifica interna della qualità del servizio e
dell'efficacia dei risultati conseguiti;
e) il livello
contenuto del turn over del personale impegnato nelle attività
socio-assistenziali e sociosanitarie;
f) la positiva
valutazione, da parte degli utenti di strutture residenziali ad elevata
intensità assistenziale, degli spazi e del personale dedicati alle attività
comunitarie;
g) congruità
delle tariffe in rapporto alla qualità ed alle tipologie dei servizi
offerti;
h) il rispetto
delle procedure per garantire la partecipazione degli utenti, delle
organizzazioni sindacali e degli organismi di rappresentanza, al controllo della
qualità dei servizi.
4. Nelle more dell'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 31
della legge
regionale il Comune esercita l'attività di vigilanza con periodicità almeno
annuale.
Art.
21
(Registri)
1. Le strutture e i servizi
autorizzati ai sensi del presente regolamento sono iscritti nei registri
regionali con le modalità fissate dall'art. 32
della legge
regionale e dal presente regolamento.
2. L'iscrizione nei suddetti
registri determina la legittimità all'esercizio delle attività.
TITOLO
III
TIPOLOGIE DELLE
STRUTTURE
CAPO
I
(Strutture per
minori)
(norma generale)
1. Le strutture per minori, come
definite dall'art. 21
della legge
regionale, devono rispettare i requisiti previsti nel presente capo.
2. Dette strutture sono destinate
altresì all'accoglienza dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari anche
di natura penale. Gli Accordi di programma definiti con le AA.SS.LL. ai fini
dell'approvazione dei Piani di Zona regolamentano i rapporti per gli interventi
socio-sanitari presso le strutture che accolgono minori con disturbi della
personalità sottoposti anche a provvedimenti di natura giudiziaria penale.
3. Le strutture che accolgono
minori allontanati dalla famiglia perché vittime di maltrattamenti o abusi
devono avere caratteristiche adeguate al perseguimento degli obiettivi di
promozione del benessere dei bambini maltrattati.
4. Nel caso in cui, su
disposizioni dei Tribunali per i Minorenni, si debba procedere a realizzare
legami sostitutivi adeguati al compito riparativo, tali strutture specializzate
incoraggeranno il determinarsi di condizioni che permettano adozioni o
affidamenti familiari caratterizzati da specifiche istanze terapeutiche.
5. Allo scopo di verificare che
il ricovero di minori in istituti assistenziali sia superato entro il 31
dicembre 2006, secondo quanto dispone l'art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184,
il Settore Servizi Sociali della Regione Puglia, attraverso il Centro di
documentazione di cui all'art. 11
della legge
regionale, effettua il costante monitoraggio degli istituti assistenziali e
istituisce l'anagrafe dei minori in affidamento familiare.
Art.
23
(Comunità
familiare)
1. La Comunità familiare deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
La comunità familiare è struttura
educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità assistenziale,
destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più
adulti che assumono le funzioni genitoriali. È rivolta a minori in età evolutiva
per i quali non è praticabile l'affido.
Ricettività
Massimo 6 utenti in età compresa
tra 0 - 18 anni.
Prestazioni
La comunità familiare è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
relazionale familiare, a carattere non professionale. La comunità familiare
assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e
tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di
quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte
le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza
educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle
emergenze, socializzazione e animazione. La struttura assicura il servizio per
tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne. E' consentita la
permanenza oltre il compimento del 18.mo anno di età e fino al 25.mo anno di età
nel caso in cui si renda necessario il completamento del progetto educativo.
Personale
Minimo due adulti che assumono
funzioni genitoriali, prevedendo comunque la presenza di entrambi i sessi. Uno
degli adulti assume la funzione di coordinatore del servizio. Gli adulti
svolgono la propria funzione avvalendosi della collaborazione di operatori
professionali, anche dei servizi pubblici, di consulenti socio-psico-pedagogici
e di esperti per prestazioni relative ad interventi di animazioni.
Modulo abitativo
Le Comunità a dimensione familiare
devono essere organizzate in appartamenti collocati in civili abitazioni,
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori
accolti.
Ogni appartamento deve
comprendere:
- camere da letto singole o
doppie con uno spazio notte individuale di non meno di mq 9 per ogni posto
letto;
- per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a
castello";
- un locale per servizi igienici
ogni 3 ospiti, un locale per servizi igienici attrezzato per la non
autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
- cucina;
- postazione telefonica
abilitata.
Aspetti organizzativi
La Comunità familiare deve:
- assicurare il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle
indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli
ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo
periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in
accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero
delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria
minorile;
- coinvolgere, pur nella
diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e
nella gestione delle attività.
Art.
24
(Comunità educativa)
1. La Comunità educativa deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La comunità educativa è struttura
residenziale a carattere comunitario di tipo familiare caratterizzata dalla
convivenza di un gruppo di minori con un'equipe di operatori professionali che
svolgono la funzione educativa come attività di lavoro. È rivolta a minori per i
quali non è praticabile l'affido o per i quali si è in attesa dell'affido
stesso.
Ricettività
Massimo 10 utenti più eventuali 2
posti per le emergenze di età compresa tra 3 - 18 anni.
Prestazioni
La comunità educativa è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
relazionale familiare, a carattere professionale. La comunità educativa assicura
accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela,
gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto
avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le
attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza
educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle
emergenze, socializzazione e animazione. E' consentita la permanenza oltre il
compimento del 18.mo anno di età e fino al 25.mo anno di età nel caso in cui si
renda necessario il completamento del progetto educativo.
Personale
Nella Comunità educativa il
rapporto minimo tra educatori e minori deve essere di uno a due e comunque in
numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della
normativa vigente, prevedendo preferibilmente la presenza di entrambi i sessi.
Nelle ore notturne la comunità educativa di tipo familiare deve assicurare
almeno la presenza di una unità di personale educativo.
Modulo abitativo
La Comunità educativa deve essere
organizzata in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti.
Ogni appartamento deve
comprendere:
- camere da letto singole o
doppie con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 per ogni posto
letto;
- per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a
castello";
- un locale per servizi igienici
ogni quattro ospiti, un locale per servizi igienici attrezzato per la non
autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
- cucina;
- postazione telefonica
abilitata.
Aspetti organizzativi
La Comunità deve:
- assicurare il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle
indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli
ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo
periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in
accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero
delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria
minorile;
- coinvolgere, pur nella
diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e
nella gestione delle attività.
Art. 25
(Comunità di pronta
accoglienza)
1. La Comunità di pronta
accoglienza deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La comunità di pronta accoglienza
è struttura educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla
temporaneità dell'accoglienza di un piccolo gruppo di minori con un gruppo di
operatori che, a turno, assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo
attività lavorativa. La struttura è finalizzata all'ospitalità di preadolescenti
ed adolescenti che necessitano di un urgente allontanamento dalla propria
famiglia e/o di tutela temporanea. Il periodo di permanenza dei minori nella
comunità, di norma, non deve superare i 15 giorni e non può, in ogni caso,
superare i 30 giorni. Durante tale periodo i servizi locali formulano un
progetto educativo individuale in virtù del quale saranno attivati altri servizi
o interventi.
Ricettività
Massimo 6 minori di età compresa
tra 6 -18 anni.
Prestazioni
La Comunità assicura: il
funzionamento nell'arco delle 24 ore, per tutto l'anno, servizi di cura alla
persona, azioni volte a garantire una pronta risposta ai bisogni primari, azioni
volte ad assicurare, per quanto possibile, la continuità con le attività
scolastiche e formative eventualmente in corso.La Comunità partecipa
all'elaborazione del progetto educativo individuale, la cui titolarità resta in
capo ai Servizi sociali territoriali.
Personale
La Comunità è condotta da un
numero di operatori in misura sufficiente a garantire nell'arco delle 24 ore la
presenza di almeno un educatore ogni tre ospiti. Gli operatori sono affiancati
da altro personale addetto ai servizi generali in misura sufficiente a garantire
la funzionalità della struttura.
Modulo abitativo
La Comunità deve essere
organizzata in un appartamento collocato in civili abitazioni, adeguatamente
arredato e dimensionato in relazione ai bisogni dei minori accolti.
Ogni appartamento deve
comprendere:
- camere da letto singole o
doppie con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 per ogni posto
letto;
- per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a
castello";
- un locale per servizi igienici
ogni tre ospiti, un locale per servizi igienici attrezzato per la non
autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
- cucina;
- postazione telefonica
abilitata.
Aspetti organizzativi
La Comunità di pronta accoglienza
deve:
- assicurare il rispetto delle
prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero
delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria
minorile.
Art.
26
(Comunità
alloggio)
1. La Comunità alloggio deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La Comunità alloggio è struttura
educativa residenziale a carattere comunitario, caratterizzata dalla convivenza
di un gruppo di giovani, con la presenza di educatori che assumono la funzione
di adulti di riferimento.
Ricettività
Massimo 10 utenti più eventuali 2
posti per le emergenze di età compresa tra 12 - 18 anni.
Prestazioni
La comunità alloggio è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
comunitario, a carattere professionale. La comunità alloggio assicura
accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa, assistenza e tutela,
gestione della quotidianità, attività socio educative volte ad un adeguato
sviluppo dell'autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani in tutte le
attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza
educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di progetti
educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e
animazione. E' consentita la permanenza oltre il compimento del 18.mo anno di
età e fino al 25.mo anno di età nel caso in cui si renda necessario il
completamento del progetto educativo.
Personale
La Comunità alloggio è condotta da
educatori in ragione di un educatore ogni 3 giovani. Gli educatori,
preferibilmente di sesso diverso, articolano la loro presenza nella struttura
con turni elastici, in modo da mantenere stabili le figure di riferimento per i
giovani ed il rapporto numerico prima indicato. E' necessaria la presenza di un
consulente psicologo qualora la comunità ospiti minori sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, anche di natura penale. Nelle ore
notturne la Comunità alloggio deve assicurare la presenza di una unità di
personale educativo.
Modulo abitativo
La Comunità alloggio deve essere
organizzata in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei giovani accolti.
Ogni appartamento deve
comprendere:
- camere da letto singole o
doppie con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 per ogni posto
letto;
- per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a
castello";
- un locale per servizi igienici
ogni quattro ospiti, un locale per servizi igienici attrezzato per la non
autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
- cucina;
- postazione telefonica
abilitata.
Aspetti organizzativi
La Comunità alloggio deve:
- assicurare il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle
indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli
ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo
periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in
accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero
delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria
minorile;
- coinvolgere, pur nella
diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e
nella gestione delle attività.
Art.
27
(Gruppo
appartamento)
1. Il Gruppo appartamento deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il Gruppo appartamento è un
servizio residenziale rivolto ad un numero massimo di 4 giovani per modulo
abitativo, omogenei per sesso, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, che non
possono restare e/o rientrare in famiglia e devono ancora completare il percorso
educativo per il raggiungimento della loro autonomia.
Prestazioni
Le attività quotidiane sono
autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani accolti della struttura,
con la presenza, limitata ad alcuni momenti della giornata, di operatori
professionali che a turno assumono la funzione di adulti di riferimento,
garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento delle attività
quotidiane del gruppo e all'accompagnamento del giovane nel suo percorso di
crescita. E' consentita la permanenza oltre il compimento del 18.mo anno di età
e fino al 25.mo anno di età nel caso in cui si renda necessario il completamento
del progetto educativo.
TM
Personale
Nel Gruppo appartamento deve esser
garantita, nelle ore più significative della giornata e nelle ore notturne, la
presenza di almeno un educatore.
Modulo abitativo
Il Gruppo appartamento deve essere
organizzato in appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei giovani residenti.
Ogni appartamento deve
comprendere:
- camere da letto singole o
doppie;
- per le camere da letto doppie,
disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando la disposizione "a
castello";
- un locale per servizi igienici
attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato
al personale;
- zona soggiorno-pranzo, con
idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
- cucina;
- postazione telefonica
abilitata.
Aspetti organizzativi
Il Gruppo appartamento deve:
- assicurare il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle
indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli
ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo
periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in
accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore tenendo conto delle
indicazioni del provvedimento di affidamento;
- tenere la cartella personale
psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante
aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- tenere il registro giornaliero
delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti
dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria
minorile;
- coinvolgere, pur nella
diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e
nella gestione delle attività.
Art.
28
(Centro socio
educativo diurno)
1. Il Centro socio-educativo
diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il Centro socio-educativo diurno è
struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la
realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali,
ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi
di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza o
disabili.
E' necessario che il centro
socio-educativo diurno rivolga la propria attività alla totalità dei minori
residenti nel territorio di riferimento, al fine di promuoverne l'integrazione
sociale e culturale.
La struttura si colloca nella rete
dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una
pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni
quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento.
Assicura supporti educativi nelle attività scolastiche ed extrascolastiche.
Offre sostegno e supporto alle famiglie.
La struttura deve essere dotata di
ambienti e spazi idonei, in ogni caso rispondenti alle norme d'igiene e
sicurezza, alle attività previste e al riposo.
Deve inoltre possedere un servizio
igienico ogni dieci ospiti, attrezzato per la non autosufficienza e un servizio
igienico riservato al personale.
Ricettività
Nel Centro possono essere accolti
contemporaneamente non più di 30 minori dai 6 ai 18 anni, prioritariamente
residenti nel quartiere o paese.
Le attività formative e
laboratoriali devono essere svolte in gruppi di max 10 persone, preferibilmente
aggregate per classi d'età o in gruppi di max 5 persone, se presente un minore
disabile.
Prestazioni
Il Centro pianifica le attività
in base alle esigenze e agli interessi degli utenti, valorizzandone il
protagonismo.
Il Centro può organizzare, a
titolo esemplificativo, attività quali:
- attività sportive;
- attività ricreative;
- attività culturali;
- attività di supporto alla
scuola ;
- momenti di informazione;
- vacanze invernali ed
estive;
- somministrazione pasti, in
relazione agli orari di apertura.
Personale
Educatori in rapporto di almeno
uno per ogni 10 minori che diventa uno ogni 7 minori se inserito un soggetto
disabile; figure professionali funzionali alla realizzazione delle attività.
Aspetti organizzativi
Le attività del Centro si
realizzano attraverso interventi programmati, raccordati con i programmi e le
attività degli altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e
ricreativi esistenti nel territorio.
Le famiglie e le associazioni di
rappresentanza delle stesse partecipano alla determinazione degli indirizzi
programmatici e organizzativi.
Gli utenti partecipano alla
determinazione del programma e del calendario delle attività del Centro.
L'orario di funzionamento del
Centro deve essere compatibile con le esigenze di studio e formative degli
utenti.
Art.
29
(Asilo nido)
1. L'Asilo nido deve avere le
seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L'asilo nido è un servizio
educativo e sociale aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi e i tre
anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro
di una politica per la prima infanzia e delle garanzie del diritto
all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e
religiosa.
Ricettività
In rapporto alle scelte educative
e alle condizioni dei genitori e alle esigenze locali, gli asili nido possono
prevedere modalità organizzative e di funzionamento diversificate sia rispetto
ai tempi di apertura dei servizi, sia rispetto alla loro ricettività, ferma
restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in corrispondenza dei
diversi moduli organizzativi. Gli asili nido a tempo parziale garantiscono
comunque i servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
A fronte di particolari esigenze
sociali e organizzative possono essere istituiti micro-nidi d'infanzia che
prevedano l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi
aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti. La ricettività minima
dei micro-nidi non può comunque essere inferiore a sei bambini.
Prestazioni
Accoglienza e cura del bambino,
socializzazione, gioco, attività laboratoriali ed espressive, attività di prima
alfabetizzazione.
Gli obiettivi e le
caratteristiche del nido d'infanzia sono i seguenti:
- offrire ai bambini un luogo di
formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere
psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociali;
- consentire alle famiglie
modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso
un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate di specifica
competenza professionale, diverse da quelle parentali;
- sostenere le famiglie, con
particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle
scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro e
per promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di
entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
Il nido d'infanzia, in
collaborazione con i competenti servizi comunali e delle aziende sanitarie
locali, svolge, inoltre, un'azione di prevenzione contro ogni forma di
emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e
garantendo, in particolare il diritto all'inserimento e all'integrazione dei
bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale e dei
bambini stranieri.
Personale
Personale educatore, in possesso
di idoneo titolo di studio, in rapporto di almeno uno per ogni 8 minori di età
superiore ai 12 mesi e di almeno 1 ogni 5 minori di età inferiore a 12 mesi. In
presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio il rapporto
minori-educatori sarà determinato in relazione al numero ed alla gravità dei
casi.
Al fine di garantire prestazioni
che consentano un'azione qualitativamente elevata degli interventi educativi
dovrà essere comunque garantita la presenza di figure professionali funzionali
alla realizzazione delle attività.
Aspetti organizzativi
Il rapporto minimo superficie
utile-ricettività non può essere inferiore a mq. 8 per ogni posto bambino.
Deve essere assicurata, inoltre,
un'adeguata area esterna con verde attrezzato e parco gioco.
CAPO
II
(Strutture per
disabili)
Art.
30
(Norma generale)
1. Le strutture per disabili,
come definite dall'art. 22
della legge
regionale devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo.
Art. 31
(Comunità
alloggio)
1. La Comunità alloggio deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La comunità alloggio è struttura
residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita,
destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in
situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una
buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera
continuativa.
Ricettività
Da un minimo di 7 ad un massimo di
12 utenti.
Prestazioni
La comunità alloggio è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
comunitario, a carattere professionale. La comunità alloggio prevede prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti, attività a
sostegno dell'autonomia individuale e sociale, laboratori abilitativi,
formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni sanitarie assimilabili alle
forme di assistenza domiciliare.
Personale
Figure professionali di assistenza
alla persona in maniera non continuativa, garantendo la presenza di un operatore
per le ore notturne.
Modulo abitativo
La comunità alloggio deve essere
organizzata in appartamenti contigui collocati in civili abitazioni,
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti
accolti.
Ogni unità appartamento
comprensiva di stanza da letto e di locale per servizi igienici, non deve essere
inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21 per due persone.
La struttura deve comprendere una
sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere
ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli
utenti.
La struttura deve comprendere un
servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, per
ogni piano, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il
personale.
(Gruppo
appartamento)
1. Il Gruppo appartamento deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il gruppo appartamento è struttura
residenziale a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita,
destinata a soggetti maggiorenni, privi di validi riferimenti familiari, in
situazione di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una
buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera
continuativa.
Ricettività
Da un minimo di 2 ad un massimo
di 6 utenti.
Prestazioni
Il gruppo appartamento è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
comunitario, a carattere professionale. Il gruppo appartamento prevede
l'autonomia nella preparazione e nella somministrazione dei pasti e nelle altre
attività della vita quotidiana.
Personale
Un coordinatore responsabile della
struttura, anche coincidente con la figura professionale di assistenza alla
persona in maniera non continuativa.
Modulo abitativo
Il gruppo appartamento deve essere
organizzato in civile abitazione, adeguatamente arredata e dimensionata in
relazione ai bisogni degli utenti, con stanza da letto singola o doppia,
comprensiva di locale per servizi igienici, non inferiore a mq. 17 per una
persona e a mq. 21 per due persone.
La struttura deve comprendere una
sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere
ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli
utenti.
Art. 33
(Comunità
socio-riabilitativa)
1. La Comunità
socio-riabilitativa deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La comunità socio-riabilitativa è
struttura residenziale socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a
soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo
familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o
contrastante con il progetto individuale. La struttura è finalizzata a garantire
una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni
in situazione di compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia, e
assicura l'erogabilità d'interventi socio sanitari non continuativi assimilabili
alle forme di assistenza rese a domicilio.
La comunità socio-riabilitativa si
configura come struttura idonea a garantire il "dopo di noi".
Ricettività
La comunità può essere costituita
da più nuclei aventi ciascuno la capacità ricettiva di 5 utenti per un massimo
di 20 utenti, più eventuali 2 posti per le emergenze.
Prestazioni
La struttura assicura un elevato
grado di assistenza, protezione e tutela nonché prestazioni riabilitative e
sanitarie, finalizzate alla crescita evolutiva delle persone accolte. Attua
interventi mirati e personalizzati per lo sviluppo dell'autonomia personale e
sociale e l'acquisizione e/o il mantenimento di capacità comportamentali ed
affettivo-relazionali.
La comunità offre:
- assistenza tutelare diurna e
notturna;
- attività educative indirizzate
all'autonomia;
- attività riabilitative mirate
all'acquisizione e al mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed
affettivo-relazionali;
- attività di
socializzazione;
- somministrazione pasti.
Personale
Educatori e operatori addetti
all'assistenza in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti. Presenza programmata di
assistenti sociali, psicologi, infermieri e tecnici della riabilitazione;
personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10 utenti.
Modulo abitativo
La struttura è costituita da
stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a
mq. 21 per due persone comprensiva di un locale per servizi igienici
comunicante.
La struttura deve comprendere una
sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere
ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.
Deve, inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico doppio,
distinto per uomini e donne, ad uso collettivo,opportunamente attrezzato, ed un
servizio igienico riservato per il personale.
Tutti i locali sono privi di
barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati per la non
autosufficienza.
Art.
34
(Residenza
protetta)
1. La Residenza protetta deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La residenza protetta è struttura
residenziale socio-assistenziale destinata a persone in situazione di handicap
con gravi deficit psico-fisici che richiedono un alto grado di assistenza alla
persona con interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo a
elevata integrazione socio-sanitaria.
Ricettività
Fino ad un massimo di 120
posti-letto divisi in moduli da 20 utenti.
Prestazioni
La struttura assicura prestazioni
assistenziali di aiuto alla persona, nonché prestazioni riabilitative e
sanitarie.
In particolare offre:
- assistenza tutelare diurna e
notturna;
- attività riabilitative ed
educative;
- prestazioni
infermieristiche;
- prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
Personale
Educatori 1 ogni 30 ospiti per
minimo 18 ore settimanali fino ad un massimo di 38 ore settimanali; operatori di
assistenza in misura di almeno 1 ogni 6 ospiti; infermieri in misura 1 ogni 15
ospiti. Il servizio deve essere garantito nell'arco dell'intera giornata.
Tecnici della riabilitazione nella misura definita in rapporto al piano
individualizzato di assistenza e comunque non inferiore a 1 ogni 30 ospiti per
18 ore settimanali; personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10 utenti.
Il servizio sanitario è assicurato mediante le strutture delle AA.SS.LL. e può
essere affidato ad un Medico convenzionato limitatamente agli aspetti igienico
sanitari della Casa Protetta; le cure mediche in favore degli ospiti sono
assicurate dai Medici prescelti.
E' garantito il servizio di
segretariato sociale, la presenza programmata dell'animatore e del
farmacista.
Modulo abitativo
La residenza protetta si configura
come entità autonoma articolata in più moduli. Ciascun modulo è costituito da
stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a
mq. 21 per due persone compreso il locale per servizi igienici. Ogni camera da
letto deve essere dotata di un locale per servizi igienici attrezzati
direttamente comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa
camera.
Per le camere singole tuttavia, è
possibile prevedere la presenza di un servizio igienico comune per ogni due
camere con annesso antibagno.
I servizi igienici devono essere
attrezzati con vaso/bidet, lavabo e campanello di allarme.
La struttura deve comprendere una
sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere
e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.
Ogni modulo da 20 deve essere
dotato di un locale per il personale, di superficie mai inferiore a mq.4, con
annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso
esclusivo dei Visitatori.
L'unità minima di alloggio è
costituita da una stanza di dimensioni tali da poter contenere:
Uno o due letti collocati in modo
che la testata sia sempre appoggiata al muro e che attorno sui tre lati lo
spazio sia sufficiente per i movimenti delle persone Anziane e del Personale di
Servizio e di Assistenza; in corrispondenza della testata del letto deve essere
disposto un campanello di chiamata.
Inoltre, per ciascun modulo da 20
deve essere previsto un servizio igienico completo dotato anche di vasca da
bagno a sedere, accessibile su almeno tre lati in modo da poter aiutare il
disabile.
L'ambulatorio, dove possono essere
praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure normali, deve
contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un servizio
igienico direttamente accessibile preceduto da una zona di attesa.
La palestra, destinata
all'esercizio fisico deve accogliere l'attrezzatura minima per consentire
all'ospite un'adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve essere
previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico.
Tutti i locali devono essere
adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza.
Art.
35
(Centro diurno
socio-educativo)
1. Il Centro diurno
socio-educativo deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il centro diurno socio-educativo,
anche all'interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4
dell'art. 22
della legge,
è struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al
recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia. Il
centro è destinato a soggetti diversamente abili, con notevole compromissione
delle autonomie funzionali e per i quali non è prevedibile nel breve periodo un
percorso di inserimento lavorativo e assicura l'erogabilità delle prestazioni
riabilitative di carattere socio-sanitario.
Ricettività
Massimo 30 utenti.
Prestazioni
Il centro pianifica le attività
diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura l'apertura per
almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a settimana. Tutte le attività sono
aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della comunità
locale.
Il centro deve, in ogni caso,
organizzare:
- attività educative indirizzate
all'autonomia;
- attività di socializzazione ed
animazione;
- attività espressive,
psico-motorie e ludiche;
- attività culturali e di
formazione.
Deve, altresì, assicurare
l'assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche
attraverso prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale), nonché la
somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.
Il centro diurno socio-educativo
assicura l'erogabilità delle prestazioni riabilitative attraverso il servizio
sanitario.
Personale
Operatori addetti all'assistenza
nella misura di 1 ogni 5 Ospiti; educatori e/o animatori sociali nella misura di
1 ogni 15 Ospiti; psicologi e professionisti con competenze adeguate allo
svolgimento delle specifiche attività programmate; presenza fissa di personale
ausiliario in misura di 1 ogni 15 ospiti.
E' garantita, inoltre, la presenza
programmata di terapisti della riabilitazione, del medico e dell'assistente
sociale.
Requisiti strutturali
Il centro può configurarsi come
entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi
restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.
La struttura deve, in ogni caso,
prevedere:
- congrui spazi destinati alle
attività;
- zone ad uso collettivo,
suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di
socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività
individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli
spazi destinati alle attività;
- autonomi spazi destinati alla
preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del
servizio;
- spazio amministrativo;
- linea telefonica abilitata a
disposizione degli/lle utenti;
- servizi igienici
attrezzati:
- 2 bagni per ricettività fino a
20 utenti, di cui uno destinato alle donne;
- 3 bagni per ricettività oltre 20
utenti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva
uomini/donne.
- un servizio igienico per il
personale.
Tutti i servizi devono essere
dotati della massima accessibilità.
Capo
III
(Strutture per
anziani)
Art.
36
(norma generale)
1. Le strutture per anziani, come
definite dall'art. 23
della legge
regionale, devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo e sono
destinate ai cittadini che abbiano raggiunto i limiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia ovvero che, per sopravvenuta invalidità, non
esercitino o non possano proficuamente esercitare attività lavorativa.
Art.
37
(Comunità
alloggio)
1. La Comunità alloggio deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La comunità alloggio è struttura
residenziale autogestita in forma associata secondo le norme del Codice Civile,
a bassa intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a
carattere familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita
comunitaria e di reciproca solidarietà.
Ricettività
Da un minimo di 6 ad un massimo di
10 utenti.
Prestazioni
La comunità alloggio è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
comunitario e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e
sociale.
Personale
Presenza programmata
dell'assistente sociale.
Modulo abitativo
La comunità alloggio deve essere
organizzata in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti
accolti.
La struttura è costituita da
stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a
mq. 21 per due persone comprensive di un locale per servizi igienici integrato e
direttamente comunicante con la singola stanza.
Le stanze e i servizi collettivi
devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria e devono poter
contenere:
- uno o due letti, collocati in
modo che la testata sia sempre appoggiata al muro; in corrispondenza della
testata del letto deve essere posto un campanello di chiamata;
- i tavolini da notte e l'armadio
per gli oggetti personali;
- un tavolo scrittoio, due sedie
e una poltroncina.
I mobili vanno collocati in modo
da lasciare molto spazio libero per i movimenti dell'ospite.
Ogni stanza da letto deve essere
dotata di un servizio igienico attrezzato con vaso, bidet, lavabo, una doccia a
pavimento con apparecchio a telefono a tubo flessibile e tutti gli accessori
necessari (specchio, portasapone, portasciugamani, etc.).
Il servizio igienico deve essere
dotato di corrimano di sostegno in tubo di acciaio da un pollice, all'altezza di
cm 80 dal pavimento (in alternativa possono essere previste barre di appoggio in
corrispondenza del water-closed e della doccia) e di un campanello di
allarme.
Gli accessori devono essere
situati in modo da renderne agevole l'uso; il vaso deve essere collocato sulla
parete opposta all'ingresso. La porta del servizio igienico deve aprirsi verso
l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm 85.
La struttura deve comprendere una
sala pranzo ed una cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti. Deve,
inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico doppio, distinto
per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio
igienico riservato per il personale.
La sala pranzo deve essere
attrezzata e destinata sia alla consumazione dei pasti, sia alle attività di
tempo libero.
L'arredamento previsto deve essere
in funzione del numero degli ospiti.
L'ambiente deve essere di
superficie non inferiore a mq. 35 e organizzato per lo svolgimento di attività
di diverso tipo (lettura, TV, giochi, pranzo).
Il locale cucina deve essere
fornito di tutte le attrezzature necessarie per la preparazione dei pasti: un
lavello e un bacino con scolapiatti, un piano di cottura, un piano di lavoro, un
frigorifero, una credenza o armadietti pensili, un forno a parete, etc..
In particolare:
- il piano di cottura, il piano
di lavoro e il forno a parete devono essere situati alla medesima altezza,
compresa tra 85-90 cm dal pavimento; inoltre, il piano di lavoro deve essere ben
illuminato;
- il piano di cottura deve essere
preferibilmente elettrico con comandi frontali;
- le credenze o armadietti
pensili devono essere collocati a una altezza non superiore a 150 cm dal
pavimento; sono da evitare scaffalature profonde;
- la cucina deve essere dotata di
carrello per il trasporto dei pasti.
La cucina deve essere dotata di
ripostiglio di superficie non inferiore al 4% di quella dell'alloggio.
Disposizioni tecniche
particolari.
- pavimenti - devono essere
antisdrucciolevoli e privi di dislivelli e di soglie in rilevato;
- corridoi - devono avere una
larghezza minima di mt 1,40 e devono essere dotati di corrimano lungo i
muri;
- porte - devono avere una
larghezza minima di cm 85 ed aprirsi verso l'esterno;
- interruttori - devono essere
collocati ad una altezza non superiore a cm 100 dal pavimento, distribuiti in
modo da evitare percorsi nell'oscurità; gli interruttori nei servizi igienici
devono essere collocati all'esterno degli stessi, sono da preferire gli
interruttori con pulsante fluorescente per una facile individuazione;
- prese di corrente - devono
essere collocate ad una altezza non superiore a cm 100 dal pavimento;
- finestre - devono permettere
una comoda visione dell'esterno anche a persone sedute ed essere provviste di
maniglie di facile presa;
- fonti di luce - sono da
preferire lampade a muro o a braccio;
- logge e balconi - devono essere
dotati di protezione per il sole e di misure di sicurezza;
- riscaldamento - deve essere
centralizzato, provvisto di controllo automatico della temperatura che non deve
essere inferiore a 20° C;
- contatore e valvole devono
essere situati ad una altezza non superiore a mt 1,50 dal pavimento il contatore
deve essere del tipo con dispositivo di sicurezza.
Nel caso in cui l'edificio, sede
della comunità alloggio, ha più di un piano fuori terra, deve essere previsto
l'impianto ascensore.
Art.
38
(Gruppo
appartamento)
1. Il Gruppo appartamento deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il gruppo appartamento è struttura
residenziale autogestita in forma associata secondo le norme del C.C., a bassa
intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere
familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e
di reciproca solidarietà.
Ricettività
Da un minimo di 2 ad un massimo di
5 utenti.
Prestazioni
Prestazioni di sostegno alla
persona in relazione ai bisogni individuali degli utenti.
Personale
Figure professionali di assistenza
alla persona in maniera non continuativa; presenza, a richiesta dell'utente, di
figure professionali di supporto all'autonomia individuale e sociale.
Presenza programmata
dell'assistente sociale.
Modulo abitativo
Appartamenti collocati in civili
abitazioni, adeguatamente dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti.
Ogni appartamento deve
comprendere:
- camere da letto singole o
doppie;
- un locale per servizi igienici
ogni tre ospiti;
- un locale soggiorno pranzo;
- un locale cucina;
- una postazione telefonica
abilitata.
Le stanze e i servizi collettivi
devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria e devono poter
contenere:
- uno o due letti, collocati in
modo che la testata sia sempre appoggiata al muro; in corrispondenza della
testata del letto deve essere posto un campanello di chiamata;
- i tavolini da notte e l'armadio
per gli oggetti personali;
- un tavolo scrittoio, due sedie
e una poltroncina.
I mobili vanno collocati in modo
da lasciare molto spazio libero per i movimenti dell'ospite.
Il servizio igienico deve essere
attrezzato con vaso, bidet, lavabo, una doccia a pavimento con apparecchio a
telefono a tubo flessibile e tutti gli accessori necessari (specchio,
portasapone, portasciugamani, etc.).
Il servizio igienico deve essere
dotato di corrimano di sostegno in tubo di acciaio da un pollice, all'altezza di
cm 80 dal pavimento (in alternativa possono essere previste barre di appoggio in
corrispondenza del vaso e della doccia) e di un campanello di allarme.
Art.
39
(Casa alloggio)
1. La Casa alloggio deve avere le
seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La casa alloggio è struttura
residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità
assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia
tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da
servizi collettivi, destinata ad anziani autosufficienti.
Ricettività
Fino ad un massimo di 20
utenti.
Prestazioni
Prestazioni e servizi alberghieri
inclusivi della somministrazione pasti; attività di supporto nell'espletamento
delle funzioni e delle attività quotidiane; attività a sostegno dell'autonomia
individuale e sociale.
Personale
Personale addetto ai servizi
alberghieri; figure professionali di assistenza alla persona in rapporto di un
operatore ogni 10 ospiti; servizio di custodia - portineria continuativo.
Presenza programmata dell'Assistente sociale.
Modulo abitativo
La casa alloggio deve essere
organizzata in alloggi contigui, che costituiscono unità abitative autonome
all'interno della stessa struttura, adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni degli utenti accolti.
Le stanze e i servizi collettivi
devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria.
Ciascun alloggio è composto
da:
- camere da letto singole o
doppie;
- cucina e dispensa;
- sala pranzo;
- un locale per servizi
igienici;
- linea telefonica abilitata a
disposizione degli/lle utenti.
L'unità minima è costituita
da:
- superficie netta compresa tra
un minimo di mq. 28 ed un massimo di mq 33, per una persona;
- superficie netta compresa tra
un minimo di mq. 38 ed un massimo di mq 45 per due persone.
La distribuzione interna degli
spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione.
L'attrezzatura di cucina deve
comprendere almeno un lavello e un bacino con scolapiatti, un piano di cottura,
un piano di lavoro, un frigorifero; l'altezza delle superfici di lavoro dal
pavimento deve essere compresa tra 85-90 cm.
Il locale servizi igienici deve
contenere il vaso (preferibilmente collocato sulla parete opposta all'ingresso),
il lavabo (del tipo a mensola) e la doccia (ricavata a livello del pavimento e
dotata di apparecchio a telefono con flessibile) deve essere allo stesso livello
della camera da letto e dotato di un campanello di allarme e di corrimano di
sostegno all'altezza di 80 cm dal pavimento (in alternativa possono essere
previste barre di appoggio in corrispondenza della tazza e della doccia).
La porta d'ingresso dell'alloggio
va prevista con una luce netta compresa tra 90 e 110 cm le porte interne devono
avere una luce netta minima di cm 90; la porta del bagno deve avere una luce
minima di cm 85 e deve aprirsi verso l'esterno.
La dispensa deve avere una
superficie non inferiore al 4% di quella dell'alloggio.
Art.
40
(Casa di riposo)
1. La Casa di riposo deve avere
le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La casa di riposo è struttura
residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata a ospitare,
temporaneamente o permanentemente, anziani autosufficienti che per loro scelta
preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la
propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura fisica,
psichica, economica o sociale nel condurre una vita autonoma.
Ricettività
Massimo 80 utenti organizzati in
moduli da 20.
Prestazioni
Prestazioni e servizi alberghieri
inclusivi della somministrazione pasti; attività di supporto nell'espletamento
delle funzioni e delle attività quotidiane; attività a sostegno dell'autonomia
individuale e sociale.
Personale
- amministrazione: responsabile
amministrativo, operatori amministrativi;
- operatori di assistenza: 1
operatore di assistenza ogni 10 ospiti; presenza programmata dell'assistente
sociale e dell'animatore socio-culturale;
- personale ausiliario nel numero
di almeno 1 ogni 10 utenti.
- servizio sanitario: assicurato
mediante le strutture delle AA.SS.LL. e può essere affidato ad un Medico
convenzionato limitatamente agli aspetti igienico sanitari della Casa di Riposo;
l'assistenza medica in favore degli ospiti è assicurata dai medici
personali.
- servizio infermieristico: deve
essere garantito nell'arco dell'intera giornata almeno 1 infermiere ogni 40
ospiti.
- servizi generali:
- cucina: per 80 posti letto: 1
cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari;
- lavanderia e stireria: 1
addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per
ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia
e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il servizio di pulizia deve essere
garantito nell'intero arco della giornata.
Il servizio di telefonista,
portiere e custode va organizzato a seconda delle esigenze della casa di
riposo.
Modulo abitativo
La casa di riposo si configura
come entità autonoma, articolata in più moduli. Ciascun modulo si compone di
stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a
mq. 21 per due persone compreso il locale per servizi igienici. Ogni camera da
letto deve essere dotata di un locale per servizi igienici direttamente
comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa camera.
Ciascun modulo deve, altresì,
comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione
degli utenti. Deve essere dotato di un servizio igienico doppio, distinto per
uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio
igienico e spogliatoio riservato per il personale.
Le stanze e i servizi collettivi
devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria.
Aspetti organizzativi
Alloggio
La stanza deve avere dimensioni
tali da poter contenere:
- uno o due letti, collocati in
modo che la testata sia sempre appoggiata al muro e che attorno, sui tre lati,
lo spazio sia sufficiente per i movimenti della persona anziana e del personale
di servizio e di assistenza; in corrispondenza della testata del letto deve
essere disposto un campanello di chiamata;
- i tavolini da notte;
- l'armadio per gli effetti
personali;
- un tavolo-scrittoio e due
sedie;
- una poltroncina.
Ogni stanza da letto deve essere
dotata di un servizio attrezzato con vaso, bidet e lavabo; il servizio può
essere completato da una doccia a pavimento con apparecchio a telefono a tubo
flessibile.
Il locale bagno deve essere dotato
di corrimano di sostegno in tubo di acciaio da un pollice, all'altezza di cm 80
dal pavimento (in alternativa possono essere previsti barre di appoggio in
corrispondenza del vaso e della doccia) e di un campanello di allarme. Gli
accessori e la rubinetteria debbono essere sistemati in modo da rendere l'uso
agevole.
La porta del locale di servizio
deve sempre aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm
85.
L'alloggio deve essere separato
dal corridoio di accesso da una unica porta; la dimensione della luce netta
della porta deve essere di cm 90, la dimensione massima di cm 100.
Ambienti per servizi
collettivi.
I servizi collettivi devono sempre
essere organizzati in modo che possano essere utilizzati anche dalla popolazione
del quartiere o della zona servita.
Sale di riunione e di
soggiorno.
Debbono costituire un complesso di
locali per piccoli gruppi di ospiti in modo da favorire la conversazione e gli
incontri, la lettura, i giochi, permettere il soddisfacimento di hobby, di
visione di spettacoli televisivi, etc. Di questi locali uno deve avere
dimensioni tali da poter ospitare almeno 50 posti per riunioni o piccoli
spettacoli; i locali destinati alla lettura devono essere separati di quelli ad
uso più intenso e rumoroso; i locali destinati allo svago che contengono
attrezzature fisse devono essere distinti dagli altri.
Sale da pranzo.
La sala da pranzo deve essere
ubicata in uno o più locali appositamente attrezzati e destinati esclusivamente
a tale scopo.
La dimensione minima dello spazio
relativo deve essere tale da contenere un numero di posti pari a quello degli
ospiti della casa di riposo.
La sala da pranzo deve essere ben
illuminata e areata e a diretto contatto con l'area destinata alla distribuzione
dei pasti.
Servizi igienici di uso
collettivo.
Tutti gli spazi di uso collettivo
debbono disporre di servizi igienici, opportunamente localizzati in modo da
essere raggiungibili dagli ospiti con percorsi brevi e dotati di corrimano e
campanelli di allarme.
Per ciascun nucleo di 25 posti
letto deve essere previsto un servizio completo dotato anche di una vasca da
bagno a sedere, accessibile almeno su tre lati in modo da poter efficacemente
aiutare la persona anziana.
Ambulatorio.
L'ambulatorio deve essere ubicato
in un apposito locale dove possono essere praticate, oltre alle cure normali, le
consultazioni e le visite periodiche.
Deve essere di dimensioni tali da
contenere un lavabo con acqua calda e fredda, almeno una scrivania, un lettino,
un armadio farmaceutico, un diafanoscopio, una zona spogliatoio.
Deve essere dotato di un servizio
igienico accessibile direttamente dall'ambulatorio, preceduto da una zona di
attesa.
Palestra.
La palestra deve essere ubicata in
un locale appositamente attrezzato, destinato all'esercizio fisico degli
ospiti.
Deve avere dimensioni sufficienti
ad accogliere l'attrezzatura minima indispensabile per consentire all'utente di
mantenere una soddisfacente efficienza motoria.
In uno spazio attiguo alla
palestra deve essere previsto un deposito per attrezzi e uno spogliatoio con
servizio igienico.
Altri servizi.
Possono opportunamente essere
istituiti, in appositi piccoli locali i servizi di barbiere, parrucchiere e
pedicure.
C) Ambienti ad uso
comune.
Ingressi.
L'ingresso deve essere protetto
con pensilina ed essere allo stesso livello del suolo antistante; quando non è
possibile evitare un dislivello, è necessario che la porta di ingresso sia
preceduta da un pianerottolo di almeno mt 1,50 di larghezza e che i gradini per
accedervi siano affiancati da una rampa percorribile da carrozzelle.
L'atrio di ingresso deve essere
reso confortevole ed accogliente ed essere organizzato in modo da costituire il
principale punto di informazione di tutto l'edificio.
Corridoi e disimpegni.
I corridoi di collegamento tra
corpi di fabbrica separati o tra zone distinte dello stesso stabile e i corridoi
di accesso agli alloggi devono avere una larghezza minima di mt 1,40, non devono
presentare dislivelli, devono essere dotati di corrimano lungo i muri.
Scale e rampe.
Il vano scale deve essere
immediatamente individuabile; i gradini devono avere una pedana minimi di cm 30
e un'alzata massima di cm 16. Le rampe di scale debbano essere dotate di
corrimano su entrambi i lati.
Accessori.
Ogni qualvolta l'edificio ha più
di un piano fuori terra, deve essere previsto l'impianto di ascensore, dotato di
un sedile pieghevole, di una barra di appoggio almeno su un lato e con le
seguenti caratteristiche:
- cabina di dimensioni minime di
mt 1,50 di profondità e mt 1,20 di larghezza, con un'apertura minima di cm
60;
- porte interne ed esterne a
scorrimento laterale automatico;
- arresto ai piani con
livellamento automatico;
- l'apertura delle porte deve
essere dotata di meccanismo per l'arresto e l'inversione della chiusura delle
parti stesse;
- le porte devono rimanere aperte
per almeno 10 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 6
secondi;
- la cabina deve essere dotata di
un campanello di allarme, di citofono e di una lampada di emergenza con
alimentazione autonoma;
- le bottoniere di comando
esterne ed interne, ed il citofono devono essere previsti ad una altezza non
superiore a mt 1,30 dal pavimento.
Il numero degli ascensori dovrà
essere stabilito in funzione del numero degli utenti, del numero dei piani
dell'edificio e della sua estensione.
Servizi generali.
Gli uffici amministrativi devono
consistere in almeno due locali da destinare a direzione e a segreteria.
I servizi del personale consistono
in spogliatoi e servizi igienici, divisi per sesso, dimensionati in base alla
standard organizzativa.
Servizio di cucina.
Il servizio di cucina è costituito
da un magazzino per le derrate ed uno spazio di lavoro suddivisa in zone di
preparazione, di cottura, di lavaggio, di distribuzione.
Il servizio potrà essere riservato
agli ospiti della casa di riposo e al personale di servizio, oppure essere
allargato per soddisfare le esigenze dell'assistenza domiciliare.
Servizio di lavanderia.
Il servizio di lavanderia dovrà
disporre di locali, ben illuminati e aerati, necessari per assicurare la
raccolta, disinfezione, ammollo, lavaggio, essiccazione, stiratura, rammendo,
deposito e distribuzione della biancheria.
Disposizioni tecniche
particolari.
I pavimenti devono essere
antisdrucciolevoli e privi di dislivelli e di soglie in rilevato.
Gli apparecchi elettrici di
comando manovrabili dagli ospiti devono essere facilmente individuabili e
visibili anche al buio.
La distribuzione degli
interruttori deve essere tale da evitare percorsi nell'oscurità; gli
interruttori dei servizi igienici e dei bagni devono essere collocati
all'esterno dei locali stessi. Per casi di emergenza, nei locali di uso comune
devono essere previste lampade ad alimentazione autonoma a mezzo batteria.
Le finestre degli alloggi e dei
soggiorni devono permettere una comoda visione dell'esterno anche a persone
sedute o costrette in carrozzella, assicurare adeguata illuminazione, essere
dotati di efficace sistema di oscuramento e di protezione dal sole.
Le logge e i balconi devono
assicurare le necessarie protezioni e garantire la sicurezza delle persone
anziane.
Il tipo di impianto di
riscaldamento prescelto deve assicurare un costante "benessere termico"; nel
periodo invernale, la temperatura di tutti i locali, salvo quanto diversamente
prescritto per quelli ad uso speciale, deve assicurare un minimo di 20° C.
In tutti i servizi deve essere
assicurata la distribuzione di acqua calda.
Art.
41
(Residenza
protetta)
1. La Residenza protetta deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La residenza protetta è struttura
residenziale, a prevalente accoglienza alberghiera e a integrazione
socio-sanitaria, destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente,
anziani non autosufficienti con limitazioni fisiche e/o psichiche non in grado
di condurre una vita autonoma, che non necessitano di prestazioni sanitarie
complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con
interventi di tipo educativo, assistenziale e riabilitativo.
Ricettività
Fino ad un massimo di 120 utenti,
divisi in moduli da 30.
Prestazioni
La struttura assicura prestazioni
assistenziali di aiuto alla persona, nonché prestazioni riabilitative e
sanitarie non complesse.
In particolare offre:
- assistenza tutelare diurna e
notturna;
- attività riabilitative ed
educative;
- prestazioni
infermieristiche;
- prestazioni e servizi
alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
Personale
- amministrazione: responsabile
amministrativo, operatori amministrativi;
- servizi generali:
- cucina: per 120 posti letto: 1
cuoco, 1 aiuto cuoco, 3 ausiliari;
- lavanderia e stireria: 1 addetto
fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni
ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia
e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il servizio di pulizia deve essere
garantito nell'intero arco della giornata.
Il servizio di telefonista,
portiere e custode va organizzato a seconda delle esigenze della residenza
protetta.
Presenza programmata di Animatori
socio-culturali /Educatori professionali in misura di 1 ogni 30 ospiti per un
minimo di 18 ore settimanali;
Operatori addetti all'assistenza
in misura di 1 ogni 6 ospiti;
Infermieri in misura 1 ogni 20
ospiti; il servizio deve essere garantito nell'arco dell'intera giornata.
Presenza programmata di Tecnici
della riabilitazione nella misura definita dal piano individualizzato di
assistenza;
Personale ausiliario in numero di
almeno 1 ogni 10 utenti.
Il servizio sanitario è assicurato
mediante le strutture delle AA.SS.LL. e può essere affidato ad un medico
convenzionato limitatamente agli aspetti igienico sanitari della Residenza
Protetta; l'assistenza medica in favore degli ospiti è assicurata dai Medici
personali.
Presenza programmata
dell'assistente sociale, del farmacista, dello Psicologo e del dietologo.
Modulo abitativo
La Residenza Protetta si configura
come entità autonoma, articolata in più moduli. Ciascun modulo si compone di
stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a
mq. 21 per due persone compreso il locale per servizi igienici. Ogni camera da
letto deve essere dotata di un locale per servizi igienici direttamente
comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa camera.
Ciascun modulo deve comprendere
una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività
giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli
utenti. Deve, inoltre, essere dotata, per ogni piano, di un servizio igienico
doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente
attrezzato, ed un servizio igienico - spogliatoio riservato per il
personale.
Tutti i locali devono essere
adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza e le stanze e i servizi
collettivi devono essere dotati d'impianto di condizionamento d'aria.
Per gli aspetti organizzativi si
applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 40.
Art.
42
(Centro diurno)
1. Il Centro diurno deve avere le
seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il centro diurno è struttura
socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo d'incontro e di
relazioni in grado di permettere, anche all'interno o in collegamento con le
strutture di cui ai commi 3, 4 e 5, dell'art. 23
della legge
regionale, l'erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici
bisogni della popolazione anziana.
Ricettività
Fino ad un massimo di 30
utenti
Prestazioni
Il centro organizza le proprie
attività diversificandole in base alle esigenze dell'utenza e assicura
l'apertura per otto ore al giorno, e per almeno cinque giorni a settimana. Tutte
le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della
comunità locale. Deve assicurare l'assistenza nell'espletamento delle attività e
delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale
(igiene personale) e sanitario correlate alle terapie prescritte dai medici
curanti, nonché un servizio lavanderia e la somministrazione dei pasti, in
relazione agli orari di apertura.
Il centro organizza, inoltre:
- attività educative a supporto
dell'autonomia;
- attività di socializzazione ed
animazione;
- attività culturali e
ludico-ricreative;
- attività psico-motorie.
Personale
Presenza programmata di assistente
sociale, educatori professionali e operatori addetti all'assistenza in misura
adeguata al numero, alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza; animatori
sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle
specifiche attività programmate; presenza fissa di personale ausiliario in
misura di 1 ogni 15 ospiti.
Requisiti strutturali
Il centro può configurarsi come
entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre strutture, fermi
restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna struttura.
Gli ambienti devono essere dotati
d'impianto di condizionamento d'aria.
La struttura deve, in ogni caso,
prevedere:
- congrui spazi destinati alle
attività;
- zone ad uso collettivo,
suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di
socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività
individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli
spazi destinati alle attività;
- autonomi spazi destinati alla
preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del
servizio;
- linea telefonica abilitata a
disposizione degli/lle utenti;
- un locale destinato a servizi
igienici ogni 10 utenti, distinto per uomini e donne e, in ogni caso, almeno un
locale per servizi igienici per piano;
- un servizio igienico -
spogliatoio per il personale.
Tutti i servizi devono essere
dotati della massima accessibilità.
Aspetti organizzativi
L'ingresso deve essere ben
protetto con pensilina, ben visibile ed illuminato e allo stesso livello del
suolo antistante. Quando non è possibile evitare un dislivello, è necessario che
le porte di ingresso siano precedute da un pianerottolo di almeno mt 1,50 di
larghezza e che i gradini siano realizzati con materiali antisdrucciolevoli e
comodi per accedervi.
I locali destinati a servizi
igienici devono essere raggiungibili con percorsi brevi e, inoltre, dotati di
corrimano o, in alternativa, di barre di appoggio e di un campanello di
allarme.
I pavimenti devono essere
antisdrucciolevoli, di materiale durevole e facilmente lavabile.
Capo
IV
(Strutture per
persone con problematiche psico-sociali)
(Norma generale)
1. Le strutture per persone con
problematiche psico-sociali, come definite dall'art. 24
della legge
regionale devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo.
Art.
44
(Comunità alloggio
per persone con disturbi mentali)
1. La Comunità alloggio per
persone con disturbi mentali deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La comunità alloggio per persone
con disturbi mentali è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a
carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di
convivenza a carattere familiare per persone con disturbi mentali prive di
validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento
dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e
di inserimento o reinserimento sociale.
Ricettività
Da un minimo di 7 ad un massimo di
12 ospiti
Prestazioni
La comunità alloggio è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
comunitario. L'attività educativa viene attuata in base al progetto
individualizzato predisposto dai competenti servizi sociali.
La vita comunitaria è improntata a
modalità di collaborazione nel gestire l'organizzazione domestica, nonché
all'inserimento degli ospiti nel contesto sociale.
Gli interventi vengono attuati in
collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali.
Personale
Personale ausiliario per i servizi
di pulizia in misura adeguata al numero degli utenti e operatori sociali in
maniera non continuativa.
Modulo abitativo
La comunità alloggio deve essere
organizzata in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti
accolti.
La struttura è costituita da
stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a
mq. 21 per due persone e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici ogni tre utenti.
La struttura deve comprendere la
sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.
Art.
45
(Gruppo appartamento
per persone con disturbi mentali)
Il Gruppo appartamento per
persone con disturbi mentali deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il gruppo appartamento per persone
con disturbi mentali è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a
carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo autogestito di
convivenza a carattere familiare per persone con disturbi mentali prive di
validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno l'allontanamento
dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e
di inserimento o reinserimento sociale.
Ricettività
Da un minimo di 2 ad un massimo di
6 utenti.
Prestazioni
Il gruppo appartamento è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
familiare e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale.
Personale
Personale ausiliario per i servizi di
pulizia in misura adeguata al numero degli utenti e operatori sociali in maniera
non continuativa. Presenza programmata dell'assistente sociale e dello
psicologo.
Modulo abitativo
Piccoli appartamenti per civile
abitazione inseriti in normali complessi edilizi. L'alloggio offre un contesto
di vita il più possibile simile all'ambiente familiare, comprendendo spazi
personali e spazi comuni adeguati per giorno e notte.
Art.
46
(Comunità alloggio
per ex tossicodipendenti)
1. La Comunità alloggio per ex
tossicodipendenti deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La comunità alloggio per ex
tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a bassa
intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi di
validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento
dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e
di inserimento o reinserimento sociale.
Ricettività
Da un minimo di 7 ad un massimo di
12 ospiti
Prestazioni
La comunità alloggio è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
comunitario. L'attività educativa viene attuata in base al progetto
individualizzato predisposto dai competenti servizi sociali.
La vita comunitaria è improntata a
modalità di collaborazione nel gestire l'organizzazione domestica, nonché
all'inserimento degli ospiti nel contesto sociale.
Gli interventi vengono attuati in
collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali territoriali.
Personale
Personale ausiliario per i servizi
di pulizia in misura adeguata al numero degli utenti e operatori sociali in
maniera non continuativa. Presenza programmata dell'assistente sociale e dello
psicologo.
Modulo abitativo
La comunità alloggio deve essere
organizzata in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti
accolti.
La struttura è costituita da
stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a
mq. 21 per due persone e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici ogni tre utenti.
La struttura deve comprendere la
sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.
Art.
47
(Gruppo appartamento
per ex tossicodipendenti)
Il Gruppo appartamento per ex
tossicodipendenti deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il gruppo appartamento per ex
tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o permanente a bassa
intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito da soggetti privi di
validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l'allontanamento
dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e
di inserimento o reinserimento sociale.
Ricettività
Da un minimo di 2 ad un massimo di
6 utenti.
Prestazioni
Il gruppo appartamento è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
familiare e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale.
Personale
Personale ausiliario per i servizi
di pulizia in misura adeguata al numero degli utenti e operatori sociali in
maniera non continuativa. Presenza programmata dell'assistente sociale e dello
psicologo.
Modulo abitativo
Piccoli appartamenti per civile
abitazione inseriti in normali complessi edilizi. L'alloggio offre un contesto
di vita il più possibile simile all'ambiente familiare, comprendendo spazi
personali e spazi comuni adeguati per giorno e notte.
Art.
48
(Strutture per
persone affette da AIDS)
Le persone affette da AIDS di cui
alla lett. d) dell'art. 20
della legge
regionale fruiscono degli interventi socio-assistenziali offerti da tutte le
strutture disciplinate dal presente regolamento.
Le strutture garantiscono
l'assistenza in forma integrata con i servizi sanitari.
Nel registro delle strutture e dei
servizi di cui all'art. 32
- comma 1, lett. d) - della
legge sono iscritte le strutture di cui all'art. 24 - comma 1, lett. b) -
destinate prevalentemente alle persone affette da AIDS.
Capo
V
(Strutture per adulti
con problematiche sociali)
(Norma generale)
1. Le strutture per persone
adulte con problematiche sociali come definite dall'art. 25
della legge
regionale devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo.
Art.
50
(Comunità alloggio
per gestanti e madri con figli a carico)
1. La Comunità alloggio per
gestanti e madri con figli a carico deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La comunità alloggio per gestanti
e madri con figli a carico è struttura residenziale a bassa intensità
assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo
autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con figli a
carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno
l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso
d'inserimento o reinserimento sociale.
Ricettività
Fino ad un massimo di 10 ospiti
più 2 posti per l'ospitalità/accoglienza di urgenza.
Prestazioni
La comunità assicura: servizi di
cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia
individuale, con particolare riferimento alla funzione genitoriale. Le ospiti
partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell'arco
dell'intera giornata.
Personale
Nella comunità opera almeno un
educatore impegnato, in stretta collaborazione con i servizi sociali e
socio-sanitari territoriali, a ricostruire o mediare i rapporti delle donne
accolte con i loro contesti di provenienza.
E' garantita, inoltre, la presenza
di operatori in misura di 1 ogni 5 ospiti.
Modulo abitativo
La comunità deve essere
organizzata in strutture ad hoc adeguatamente dimensionate in relazione ai
bisogni degli/lle accolti.
Ogni modulo deve comprendere:
- camere da letto singole per
ogni donna dotate di un locale per servizi igienici;
- un locale soggiorno-pranzo;
- cucina;
- postazione telefonica
abilitata.
Art.
51
(Gruppo appartamento
per gestanti e madri con figli a carico)
1. Il Gruppo appartamento per
gestanti e madri con figli a carico deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il gruppo appartamento per
gestanti e madri con figli a carico è struttura residenziale a bassa intensità
assistenziale, a carattere temporaneo o permanente, consistente in un nucleo
autogestito di convivenza a carattere familiare per gestanti e madri con figli a
carico, prive di validi riferimenti familiari o per le quali si reputi opportuno
l'allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso
d'inserimento o reinserimento sociale.
Ricettività
Da un minimo di 2 ad un massimo di
6 ospiti.
Prestazioni
Servizi di cura alla persona e
attività socio-educative volte allo sviluppo dell'autonomia individuale, con un
riferimento particolare alla funzione genitoriale.
Le ospiti partecipano alla
gestione della vita ordinaria del gruppo nell'arco dell'intera giornata.
Personale
Nella comunità opera almeno un
educatore impegnato, in stretta collaborazione con i servizi sociali e
socio-sanitari territoriali, a ricostruire o mediare i rapporti delle donne
accolte con i loro contesti di provenienza.
E' garantita, inoltre, la presenza
di operatori in misura sufficiente a garantire assistenza alle ospiti.
Modulo abitativo
Appartamenti per civile
abitazione.
Ogni appartamento deve
comprendere:
- camere da letto singole per
ogni donna;
- locali per servizi igienici in
misura di almeno 1 ogni 2 ospiti;
- un locale soggiorno-pranzo;
- cucina;
- postazione telefonica
abilitata.
Art.
52
(Alloggio sociale
per adulti in difficoltà)
1. L'alloggio sociale per adulti
in difficoltà deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L'alloggio sociale per adulti in
difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea alle esigenze abitative
e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale prive del
sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia
valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il
progetto individuale.
Ricettività
Fino ad un massimo di 6 utenti. La
permanenza è, di norma, limitata ad un anno.
Prestazioni
L'alloggio sociale è struttura
avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello
comunitario e svolge, prevalentemente, attività socio-educative volte allo
sviluppo dell'autonomia individuale e sociale, nonché all'inserimento e
reinserimento lavorativo. Tutte le attività vengono svolte in stretta
collaborazione con i servizi del territorio.
Personale
Presenza programmata di assistente
sociale, psicologo e operatori sociali; personale ausiliario per i servizi di
pulizia in misura adeguata al numero degli utenti che, tuttavia, partecipano
alla gestione della vita ordinaria della comunità nell'arco dell'intera
giornata.
Modulo abitativo
L' alloggio sociale deve essere
organizzato in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono essere
adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli utenti
accolti.
La struttura è costituita da
stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a
mq. 21 per due persone e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici ogni tre utenti.
La struttura deve comprendere la
sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e
ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.
Art.
53
(Centro di pronta
accoglienza per adulti)
1. Il Centro di pronta
accoglienza per adulti deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il centro di pronta accoglienza
per adulti è struttura residenziale a carattere comunitario destinata
esclusivamente alle situazioni di emergenza.
Ricettività
Fino ad un massimo di 12
ospiti
Prestazioni
Il centro assicura: servizi di
cura alla persona, azioni volte a garantire una pronta risposta ai bisogni
primari, azioni volte ad assicurare, per quanto possibile, la continuità con le
attività lavorative eventualmente in corso, il funzionamento nell'arco delle 24
ore, per tutto l'anno e la somministrazione dei pasti.
Personale
Il centro è condotto da un numero
di operatori in misura sufficiente a garantire nell'arco delle 24 ore la
presenza di almeno un educatore ogni 4 ospiti. Presenza programmata dello
psicologo e dell'assistente sociale. Gli operatori sono affiancati da altro
personale addetto ai servizi generali in misura sufficiente a garantire la
funzionalità della struttura.
Modulo abitativo
Il centro, adeguatamente arredato
e dimensionato in relazione ai bisogni degli ospiti è costituito da stanze
singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a mq. 21
per due persone e deve essere dotato di almeno un locale per servizi igienici
ogni tre utenti.
La struttura deve comprendere la
sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere
e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.
Art.
54
(Centro di
accoglienza per detenuti ed ex detenuti)
1. Il Centro di accoglienza per
detenuti ed ex detenuti deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il centro di accoglienza per
detenuti ed ex detenuti è struttura residenziale a carattere comunitario che
offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora sottoposte a misure
restrittive della libertà personale.
Il centro può ospitare: detenuti
soggetti a misure alternative al carcere; detenuti in regime di semilibertà o
ammessi al lavoro esterno (per i momenti della giornata non occupati da attività
lavorative come il pranzo, il pomeriggio, la cena, notte esclusa); detenuti in
"permesso premio" (3-15 giorni); detenuti in regime di detenzione domiciliare o
di affidamento in prova al Servizio Sociale (per il periodo concordato con
l'Autorità Giudiziaria o con la Magistratura di Sorveglianza); imputati in
regime di arresti domiciliari; ex detenuti. I tempi di permanenza nella
struttura possono variare da pochi giorni per i permessi premio, ad un anno.
Ricettività
Da un minimo di 7 ad un massimo di
12 ospiti
Prestazioni
Il centro offre accoglienza ed
ospitalità e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale
quali, ad esempio:
- facilitazione all'inserimento
ed al reinserimento socio-lavorativo;
- corsi di formazione
professionale;
- facilitazione alla ricerca
abitativa.
Personale
Educatori e professionisti con
competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività programmate. Il
centro può essere autogestito dagli ospiti sia per la pulizia che per quel che
riguarda il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore
responsabile delle attività.
Modulo abitativo
Il centro di accoglienza deve
essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria. Gli spazi devono
essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli
utenti accolti.
La struttura è costituita da
stanze singole o doppie di dimensione non inferiore a mq. 17 per una persona e a
mq. 21 per due persone e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici ogni tre utenti.
La struttura deve comprendere la
sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere, una
linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.
Art.
55
(Casa rifugio per
donne vittime di violenza)
1. La Casa rifugio per donne
vittime di violenza, anche con figli minori, deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La casa rifugio per donne, anche
con figli minori, vittime di violenza è struttura residenziale a carattere
comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica
e/o psicologica, con o senza figli, per le quali si renda necessario il distacco
dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l'inserimento in una comunità.
Ricettività
Fino ad un massimo di 10 ospiti
più 2 posti per l'ospitalità/accoglienza di urgenza.
Prestazioni
L'obiettivo principale della
struttura, è quello di offrire alla donna vittima di violenza, abuso o che abbia
vissuto situazioni di grave conflitto familiare un luogo ed un tempo nei quali
ricevere accoglienza ed ospitalità, proponendole, una rete di supporto per sé e
per i figli attraverso i vari servizi del territorio. In particolare offre
servizi di orientamento, consulenza legale, consulenza psicologica,
accompagnamento nel percorso di reinserimento lavorativo.
Personale
La casa rifugio è autogestita
dalle ospiti, mentre l'accoglienza è curata da un'equipe di professionisti in
possesso di competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività
programmate.
La casa rifugio garantisce,
nell'arco delle 24 ore, la presenza di almeno un operatore ed è coordinata da un
responsabile che può essere individuato anche tra i componenti dell'èquipe.
Modulo abitativo
La casa rifugio deve essere
organizzata in strutture ad hoc adeguatamente dimensionate in relazione ai
bisogni degli/lle accolti.
Ogni modulo deve comprendere:
- camere da letto singole per
ogni donna dotate di un locale per servizi igienici;
- un locale soggiorno-pranzo;
- cucina;
- postazione telefonica
abilitata.
Art.
56
(Casa rifugio per
donne vittime dello sfruttamento sessuale)
1. La Casa rifugio per donne,
anche con figli minori, vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale
deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La casa rifugio per donne vittime
della tratta a fine di sfruttamento sessuale è struttura residenziale per donne
immigrate in uscita dai percorsi di prostituzione coatta, che abbiano scelto o
meno di denunciare i loro sfruttatori, quasi sempre ad indirizzo segreto.
Ricettività
Fino ad un massimo di 10 ospiti
più 2 posti per l'ospitalità/accoglienza di urgenza.
Prestazioni
Il Servizio è deputato non solo
all'accoglienza ed all'ospitalità, ma anche allo sviluppo di progetti culturali
e di impegno politico, da realizzare in rete con Organizzazioni Non Governative,
organismi privati, enti locali e comunità d'origine.
Prevede l'attivazione di percorsi
congiunti con i servizi sociali territoriali e con le unità mobili di strada per
l'intervento sulla prostituzione extracomunitaria.
In particolare offre servizi di
orientamento, consulenza legale, consulenza psicologica, accompagnamento alla
formazione scolastica e professionale, accompagnamento nel percorso di
reinserimento lavorativo.
Personale
La casa rifugio è autogestita
dalle ospiti, mentre l'accoglienza è curata da un'equipe di professionisti in
possesso di competenze adeguate allo svolgimento delle specifiche attività
programmate.
La casa rifugio garantisce,
nell'arco delle 24 ore, la presenza di almeno un operatore ed è coordinata da un
responsabile che può essere individuato anche tra i componenti dell'èquipe.
Modulo abitativo
La casa rifugio deve essere
organizzata in strutture adeguatamente dimensionate in relazione ai bisogni
delle persone accolte.
Ogni modulo deve comprendere:
- camere da letto singole per
ogni donna dotate di un locale per servizi igienici;
- un locale soggiorno-pranzo;
- cucina;
- postazione telefonica
abilitata.
TITOLO
IV
TIPOLOGIE DEI
SERVIZI
Art.
57
(Norma generale)
1. I servizi socio-assistenziali,
come definiti dall'art. 26
della legge
regionale, devono rispettare i requisiti previsti dal presente titolo.
Art.
58
(Servizio di
segretariato sociale)
1. Il servizio di segretariato
sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di segretariato
sociale opera come sportello unico per l'accesso ai servizi socio-assistenziali
e sociosanitari o sportello di cittadinanza, svolge attività d'informazione, di
ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di
gratuità per l'utenza. Il servizio di segretariato sociale deve caratterizzarsi
per l'elevato grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività
di presa in carico e accompagnamento dell'utente nella rete dei servizi.
Prestazioni
Il servizio di segretariato
sociale fornisce notizie e informazioni sui servizi sociali e sociosanitari
presenti nell'ambito territoriale e nel distretto sociosanitario. Accoglie la
domanda del cittadino/utente, svolge attività di consulenza, orientamento e
indirizzo, fornisce indicazioni sulle modalità d'accesso ai servizi.
Le attività di informazione
possono essere garantite anche avvalendosi delle associazioni di volontariato e
dei patronati, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base di apposite
convenzioni.
Personale
Il servizio di segretariato
sociale è assicurato nell'ambito del servizio sociale professionale e pertanto
deve essere garantito da professionisti assistenti sociali iscritti
all'Albo.
Le attività di informazione
possono essere realizzate anche da altro personale destinato stabilmente alla
funzione, in possesso di specifiche competenze relazionali e di conoscenza del
territorio.
Articolazione
territoriale
Il servizio di segretariato
sociale deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima
fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso almeno uno
sportello per ogni Comune nell'ambito territoriale.
(Servizio di pronto
intervento sociale)
1. Il servizio di pronto
intervento sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di pronto intervento
per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del
servizio sociale professionale, è un servizio sempre funzionante che affronta
l'emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente
collegato con i servizi sociali territoriali. Il servizio va articolato per aree
di bisogno e presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con
particolare riferimento alle esigenze delle persone cui si rivolge.
Prestazioni
Il servizio di pronto intervento
si articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a
fornire le forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di
bisogno. Sono prestazioni del servizio di pronto intervento sociale anche quelle
specificamente erogate nelle strutture di cui al titolo III del presente
regolamento.
Personale
Il servizio di pronto intervento è
assicurato nell'ambito del servizio sociale professionale e pertanto deve essere
garantito da professionisti assistenti sociali iscritti all'Albo.
Articolazione
territoriale
Il servizio di pronto intervento
sociale deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima
fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso almeno un
servizio per ambito territoriale.
Art.
60
(Servizio sociale
professionale)
1. Il servizio sociale
professionale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio sociale professionale
è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare
prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni
problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.
L'attenzione prioritaria è
indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione
del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e
comunitarie, di valorizzazione dell'individuo.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio
sociale professionale la lettura e la decodificazione della domanda sociale, la
presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la
predisposizione di progetti personalizzati, l'attivazione e integrazione dei
servizi e delle risorse in rete, l'accompagnamento e all'aiuto nel processo di
promozione ed emancipazione.
Il servizio sociale professionale
è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei
processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e
socio-sanitari; assume un ruolo di interventi professionali proprio e di livello
essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di
informazione, consulenza e aiuto professionale.
Rispetto alla tipologia di
intervento si distingue in:
1. Servizio di segretariato
sociale;
2. Gestione sociale del caso
(case management);
3. Osservazione, pianificazione,
direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e
socio-sanitarie;
4. Servizio di pronto intervento
per l'emergenza sociale.
Personale
Professionisti assistenti sociali
iscritti all'Albo.
Articolazione
territoriale
Il servizio sociale professionale
deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità
da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio
per ognuno dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale.
Art.
61
(Servizio di
assistenza domiciliare)
1. Il servizio di assistenza
domiciliare deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di assistenza
domiciliare consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire
la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e
consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di
prestazioni socio-assistenziali.
Prestazioni
Il servizio di assistenza
domiciliare comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale che si articolano
per aree di bisogno in assistenza domiciliare per minori e famiglie, assistenza
domiciliare per disabili, assistenza domiciliare per anziani. Sono prestazioni
di assistenza domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle
normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, quelle
di sostegno alla funzione educativa genitoriale. Rientrano nelle prestazioni di
assistenza domiciliare anche le prestazioni di aiuto per famiglie che assumono
compiti di accoglienza e di cura di disabili fisici, psichici e sensoriali e di
altre persone in difficoltà, di minori in affidamento, di anziani.
Personale
Figure professionali di assistenza
alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree di
bisogno.
Articolazione
territoriale
Il servizio di assistenza
domiciliare deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire la massima
fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza
del servizio per ognuno degli ambiti territoriali.
Art.
62
(Servizio di
assistenza domiciliare integrata)
1. Il servizio di assistenza
domiciliare integrata (A.D.I.) deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di assistenza
domiciliare integrata consiste in interventi da fornire ai cittadini al fine di
favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando
l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione
attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie.
Caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura
prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in
forma integrata e secondo piani individuali programmati.
Prestazioni
Il servizio di assistenza
domiciliare integrata comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale e
sanitario che si articolano per aree di bisogno, con riferimento a persone
affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali. Sono
prestazioni di assistenza domiciliare integrata quelle di aiuto alla persona
nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla
mobilità personale, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e
riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico.
Personale
Figure professionali di assistenza
alla persona, infermieri, terapisti della riabilitazione, personale medico con
specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno. Presenza
programmata di assistente sociale e psicologo in relazione al progetto
personalizzato.
Articolazione
territoriale
Il servizio di assistenza
domiciliare integrata deve articolarsi territorialmente in maniera da garantire
la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in ogni caso la
presenza del servizio per ognuno degli ambiti territoriali.
Art.
63
(Servizio di
ludoteca)
1. Il servizio di ludoteca deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di ludoteca consiste
in un insieme di attività educative, ricreative e culturali aperto a minori di
età compresa dai 3 ai 12 anni che intendono fare esperienza di gioco e allo
scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione
all'autonomia e alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità
creative ed espressive. Esso si configura come un insieme di attività
opportunamente strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e
valorizzare interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di
gruppo, a livello logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. E'
riconosciuto quale servizio di ludoteca anche quello di "ludobus", o in altro
modo denominato, svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei
quartieri.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di
ludoteca i giochi guidati e liberi, i laboratori manuali ed espressivi, gli
interventi di animazione, il servizio di prestito giocattoli. Di norma il
servizio di ludoteca dispone di spazi suddivisi per tipologia di giochi (giochi
a tavolino, angoli strutturati, laboratori, spazi per il gioco libero, servizio
di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per fascia di età (fino a 5/7 anni, fino a
11/12 anni). Il servizio di "ludobus" viene organizzato tenendo conto del luogo
dove viene realizzato.
Personale
Il servizio di ludoteca deve
essere garantito da animatori socioculturali e da educatori professionali,
prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione con
operatori esperti nell'uso di particolari tecniche di animazione con i
bambini.
Art.
64
(Servizio di
tutor)
1. Il servizio di tutor deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il tutor è un servizio che assume
la responsabilità d'interventi personalizzati nell'ambito di progetti
d'inclusione sociale per minori, adulti e anziani, definiti in relazione alle
specifiche situazioni di bisogno.
L'intervento di tutoraggio è
rivolto a soggetti con problemi relazionali, di socializzazione e
comportamentali, ha lo scopo di rafforzare i legami nel sistema delle relazioni
significative familiari e comunitarie.
Prestazioni
Sono prestazioni di tutoraggio le
attività educative, di sostegno ed integrazione sociale, realizzate in funzione
del progetto educativo personalizzato.
Personale
L'attività di tutoraggio è
garantita da educatori professionali e altri operatori con specifica formazione
in relazione alle diverse aree di bisogno.
Art.
65
(Servizio per
l'integrazione scolastica dei disabili)
1. Il servizio per l'integrazione
scolastica dei disabili deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
I servizi per l'integrazione
scolastica dei disabili sono finalizzati a garantire il diritto allo studio dei
portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali attraverso il loro
inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la Scuola per
l'infanzia e l'Università.
Tale obiettivo è perseguito per
mezzo di:
a) Servizi atti a rimuovere gli
ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena
fruizione del diritto allo studio;
b) Servizi per la realizzazione
del tempo pieno e per l'accompagnamento e il trasporto;
c) Attribuzione di assegni di
studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola
(in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto);
d) Iniziative per la promozione
culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei soggetti
disabili;
e) Iniziative d'informazione
nell'ambito della scuola e delle famiglie, d'intesa con gli organismi scolastici
competenti, sulle cause che provocano l'handicap e disadattamento e sulle
possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;
f) Iniziative per la
qualificazione e l'aggiornamento degli operatori;
g) Adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei
bambini con handicap;
h) Integrazione dei bambini con
handicap nelle scuole materne comunali anche con l'ausilio di educatori
specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove metodologie di
socializzazione e di apprendimento.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di
integrazione scolastica il sostegno socio-educativo; il trasporto scolastico;
l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione
scolastica e le attività collegate, comprese le attività sportive; le attività
didattiche di sostegno con personale specializzato.
Personale
Le prestazioni del servizio di
integrazione scolastica sono assicurate da equipe integrate così composte:
medico specializzato, psicologo, pedagogista o educatore, assistente sociale,
terapista, personale ausiliario
Art.
66
(Servizio affido
minori)
1. Il servizio affido minori deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
A - Affidamento
familiare
L'affidamento familiare per minori
è un servizio a carattere temporaneo prestato da famiglie che assicura a
soggetti minori in situazioni di disagio il sostegno alla vita quotidiana in un
contesto relazionale familiare. Il minore è affidato ad una famiglia
preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di
assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni
affettive di cui egli ha bisogno. Le caratteristiche principali dell'affidamento
sono:
a) la temporaneità, che non può
superare la durata di 24 mesi ed è prorogabile solo dal Tribunale dei Minori
qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore;
b) il mantenimento dei rapporti
con la famiglia d'origine;
c) il complesso d'interventi
volti al recupero della famiglia d'origine;
d) la previsione di rientro nella
famiglia d'origine.
Il provvedimento di affidamento
familiare consensuale è reso esecutivo dal Giudice tutelare del luogo in cui si
trova il minore; quello di affidamento non consensuale e quello di proroga
dell'affidamento oltre la scadenza indicata nel primo provvedimento di
affidamento, competono al Tribunale per i Minorenni, che deve deliberarli con
specifico provvedimento.
B - Affidamento familiare in
Comunità
L'affidamento familiare in
Comunità è finalizzato ad agevolare l'accoglienza dei minori tramite
l'inserimento in comunità o la segnalazione ad associazioni qualificate.
In tal caso la comunità o
l'associazione designata, seguendo le indicazioni del servizio sociale locale,
svolge attività di sostegno e di accompagnamento del minore affidato e degli
affidatari.
C - Affidamento familiare
professionale
L'affidamento familiare
professionale (o solidale) è destinato all'accoglienza di minori portatori di
handicap o con gravi disturbi psicologici, maltrattati o abusati, oppure che
abbiano avuto precedenti affidamenti familiari falliti.
Tale affidamento è caratterizzato
dalla formazione permanente degli affidatari.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di
affido minori la cura e la tutela del minore nel processo di crescita e
formazione personale. Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è
la formulazione di un progetto che coinvolga i Servizi Sociali e Sanitari, il
bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine. Il progetto
individua:
a) le motivazioni che rendono
necessario l'affido;
b) le condizioni che possono
consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine;
c) il Servizio Sociale locale cui
è attribuita la responsabilità del programma d'assistenza e di vigilanza durante
l'affidamento;
d) le forme di mantenimento del
rapporto tra minore e famiglia d'origine;
e) i rapporti tra famiglia
affidataria e famiglia d'origine del minore;
f) gli impegni definiti dal
Servizio per la famiglia affidataria, per la famiglia d'origine e per il
minore;
g) il complesso d'interventi
volti al recupero della famiglia d'origine;
h) la previsione della durata
dell' affido;
i) i momenti di verifica del
progetto stesso e di sostegno alle due famiglie;
j) le condizioni che possono
consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine.
L'affidamento familiare può essere
a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le funzioni di promozione della
cultura dell'affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di
raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti
sono svolte da un'equipe integrata di professionalità che, in ogni caso, deve
comprendere l'assistente sociale e lo psicologo. Detta equipe provvede alla
valutazione preventiva e successiva dei soggetti affidatatari del minore al
periodico controllo sulle condizioni di vita dell'affidato.
Art. 67
(Servizio affido
adulti)
1. Il servizio affido adulti deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L'affido adulti è un servizio
prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in difficoltà o prive
di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale
familiare. Le disposizioni per l'affidamento familiare dei minori si applicano,
per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di adulti.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di
affido adulti la cura e la tutela delle persone in difficoltà nell'espletamento
delle funzioni ordinarie della vita quotidiana. Il presupposto essenziale per
procedere all'affidamento è la formulazione di un progetto che trova coinvolti i
Servizi Sociali e Sanitari. Il progetto individua:
a) le motivazioni che rendono
necessario l'affido;
b) il Servizio Sociale locale cui
è attribuita la responsabilità del programma d'assistenza e di vigilanza durante
l'affidamento;
c) le forme di mantenimento del
rapporto tra persona e comunità;
gli impegni definiti dal
Servizio per la famiglia affidataria;
d) la previsione della durata
dell' affido;
e) i momenti di verifica del
progetto stesso e di sostegno alla famiglia.
L'affidamento familiare può essere
a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le funzioni di promozione della
cultura dell'affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di
raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti
sono svolte da un'equipe integrata di professionalità che, in ogni caso, deve
comprendere l'assistente sociale e lo psicologo.
Art.
68
(Servizio affido
anziani)
1. Il servizio affido anziani
deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L'affido anziani è un servizio
prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di
assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato ad escludere forme di
assistenza al di fuori di un contesto relazionale familiare.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di
affido anziani la cura e la tutela delle persone anziane, in difficoltà o prive
di assistenza, nell'espletamento delle funzioni ordinarie della vita quotidiana.
Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è la formulazione di un
progetto che trova coinvolti i Servizi Sociali e Sanitari. Il progetto
individua:
a) le motivazioni che rendono
necessario l'affido;
b) il Servizio Sociale locale cui
è attribuita la responsabilità del programma d'assistenza e di vigilanza durante
l'affidamento;
c) le forme di mantenimento del
rapporto tra persona anziana e comunità;
d) gli impegni definiti dal
Servizio per la famiglia affidataria;
e) la previsione della durata
dell' affido;
f) i momenti di verifica del
progetto stesso e di sostegno alla famiglia.
L'affidamento familiare può essere
a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le funzioni di promozione della
cultura dell'affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di
raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti
sono svolte da un'equipe integrata di professionalità che, in ogni caso, deve
comprendere l'assistente sociale e lo psicologo.
Art.
69
(Servizio assegno di
assistenza)
1. Il servizio assegno di
assistenza deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L'assegno di assistenza è un
intervento di carattere economico a favore delle famiglie che garantiscono
l'accoglienza e la cura di persone in difficoltà o prive di assistenza anche in
condizioni di non autosufficienza e di minori in affidamento familiare.
Prestazioni
Il servizio consiste
nell'erogazione da parte dei comuni, singoli ed associati, di contributi
economici ad integrazione del reddito, per sostenere il lavoro di cura della
famiglia. Ciò al fine di favorire la permanenza nel domicilio della persona in
difficoltà anche attraverso l'erogazione di contributi per le prestazioni
assistenziali e
socio-sanitarie da svolgere in
famiglia. Le modalità d'erogazione, l'entità dei contributi e la tipologia dei
contributi disponibili, di norma, sono definiti in un apposito regolamento
d'accesso, comunale o intercomunale, e devono essere resi noti alla cittadinanza
con opportune ed idonee forme di comunicazione.
Personale
La gestione dell'intervento è
affidata al servizio sociale professionale.
Art.
70
(Servizio civile
anziani)
1. Il servizio civile degli
anziani deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio civile degli anziani
consiste nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica
utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella
società.
Prestazioni
Le prestazioni del servizio civile
anziani sono quelle della sorveglianza presso le scuole; sorveglianza e piccola
manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad
edifici pubblici; utilizzazione del verde pubblico o di aree agricole per
attività autogestite; vigilanza e ausilio nelle biblioteche comunali, nei musei
od in altri edifici di interesse artistico-culturale, nelle mostre e negli
stadi; attività di formazione culturale dell'anziano attraverso la
partecipazione a corsi popolari, seminari o corsi di studio organizzati dalle
Università della terza età nonché attraverso la partecipazione a
rappresentazioni teatrali e musicali; impiego di anziani esperti artigiani
mediante la realizzazione di laboratori per la rivalutazione delle arti e dei
mestieri in via di estinzione.
Personale
La gestione dell'intervento è
affidata al servizio sociale professionale, che può avvalersi delle Associazioni
di volontariato attraverso apposita convenzione.
Art.
71
(Servizio di
telefonia sociale)
1. Il servizio di telefonia
sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio di telefonia sociale
consiste nell'aiuto rivolto a tutti i cittadini, da assicurare nei tempi e nei
modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul
territorio.
Il servizio di telefonia sociale
ha il fine di limitare la condizione d'isolamento nella quale possono trovarsi
persone in situazione di difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e
socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute. Il servizio tende ad
orientare la persona in difficoltà fornendogli informazioni che favoriscano la
sua comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari territoriali, nonché con il contesto socio-culturale nel quale
vive.
Prestazioni
Il servizio di telefonia sociale è
un servizio continuativo, con copertura non inferiore a 10 ore giornaliere, da
svolgersi prioritariamente nelle ore notturne e nei giorni festivi in forma
integrata con gli altri interventi.
Requisiti del servizio dal punto
di vista:
- tecnico-operativo:
a) gestione del servizio da parte
di struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della teleassistenza
e che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio
personale dipendente con elevata professionalità;
b) impiego di strumentazione
telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d'utente)
omologata;
c) dotazione in comodato gratuito
agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di
allarme;
- delle attività assistenziali e
di sostegno:
a) presenza e funzionamento della
centrale d'ascolto su tutto il territorio di competenza in modo da assicurare la
fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;
b) controllo delle condizioni di
salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero;
c) accesso dell'anziano al
servizio di assistenza e teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il
territorio dell'ambito.
Personale
Il servizio deve essere assicurato
da operatori opportunamente formati, con esclusione di risponditori automatici.
Art. 72
(Servizio di sostegno
alla famiglia e alla genitorialità)
1. Il servizio di sostegno alla
famiglia e alla genitorialità deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I servizi di sostegno alla
genitorialità sono servizi diversi e flessibili che, in una logica di rete e di
potenziamento dei servizi esistenti (sistema dell'istruzione e della formazione,
servizi sanitari, servizi socio-assistenziali), intervengono in maniera
specifica per sostenere il ruolo educativo genitoriale, per esempio facilitando
la formazione di un'identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole
e responsabile della maternità e della paternità; favorendo la capacità dei
genitori di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente circostante; stimolando
l'elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il
proprio ruolo genitoriale.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di
sostegno alla famiglia e alla genitorialità i percorsi d'orientamento e
d'informazione per genitori con figli in età adolescenziale; il potenziamento e
la valorizzazione dei servizi offerti dai Consultori Familiari; l'organizzazione
e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione genitori/figli; il
sostegno e l'assistenza agli insegnanti nella programmazione delle attività
scolastiche extra-curriculari; l'assistenza psico-sociale ed ascolto rivolto
alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti d'intervento diversi da quelli
sanitari; i corsi di preparazione alla nascita e alla fase post-parto;
l'attività d'informazione e di prevenzione alle malattie sessualmente trasmesse
e alle patologie genetiche; gli interventi di sostegno all'acquisto della prima
casa.
Personale
Il servizio di sostegno alla
famiglia e alla genitorialità deve essere prestato da un'equipe integrata di
professionalità che, secondo le rispettive competenze, deve comprendere lo
Psicologo, l'Educatore professionale e l'Assistente Sociale, nel rispetto delle
competenze e degli interventi specifici.
Art.
73
(Servizi
socio-educativi, innovativi e sperimentali per la prima infanzia)
1. I servizi socio-educativi,
innovativi e sperimentali per la prima infanzia devono avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I servizi socio-educativi
innovativi e sperimentali per la prima infanzia sono servizi educativi
flessibili e differenziati per i bambini da tre mesi a tre anni, finalizzati
alla promozione dello sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del
bambino e al sostegno alle famiglie nel loro compito educativo. I servizi
possono essere organizzati nelle diverse ore della giornata, garantendo comunque
gli standard qualitativi degli asili nido.
Prestazioni
Sono prestazioni dei servizi
socio-educativi e sperimentali per la prima infanzia l'accoglienza e la cura del
bambino, la socializzazione, il gioco, le attività laboratoriali ed espressive,
l'attività di prima alfabetizzazione.
I servizi socio-educativi e
sperimentali per la prima infanzia, in collaborazione con i competenti servizi
comunali e delle aziende sanitarie locali, svolgono, inoltre, un'azione di
prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio
psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo, in particolare il diritto
all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di
disagio relazionale e socio-culturale e dei bambini stranieri.
Personale
I servizi socio-educativi e
sperimentali per la prima infanzia devono prevedere educatori in rapporto di
almeno uno ogni 7 bambini di età superiore a 2 anni e operatori d'infanzia in
rapporto di almeno uno ogni 5 bambini da 0 a 24 mesi di età, figure
professionali funzionali alla realizzazione delle varie attività.
In presenza di bambini disabili o
in particolari situazioni di disagio il rapporto educatori-bambini deve essere
di uno a 5 e in caso di bambini con disabilità grave il rapporto sarà di 1 a 1.
Art.
74
(Servizi di contrasto
della povertà e della devianza)
1. I servizi di contrasto della
povertà e della devianza si articolano in servizi diversi e flessibili:
a) Servizi di ascolto,
informazione e sensibilizzazione
Tipologia/Carattere
Servizi a bassa soglia che
svolgono attività di primo ascolto, informazione, orientamento, aiuto e presa in
carico per problematiche che fanno capo a differenti situazioni di difficoltà:
disagio psichico, senza fissa dimora, persone straniere con problemi di
integrazione, donne che si prostituiscono e persone alla ricerca di un lavoro.
Questi servizi sono rivolti non solo a coloro che sono coinvolti in una
situazione di disagio ed emarginazione ma anche a familiari, amici, operatori
dei servizi, associazioni, insegnanti.
Prestazioni
Sportelli d'ascolto e
d'informazione; corsi di formazione; campagne di sensibilizzazione;
progettazione e gestione di percorsi formativi; consulenza psicologica;
rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati; collegamento e
raccordo con le risorse presenti nei territori.
Personale
Assistenti sociali; psicologi;
esperti in relazione d'aiuto.
b) Contributi economici ad
integrazione del reddito
Tipologia/Carattere
Il servizio consiste
nell'erogazione da parte dei comuni, singoli ed associati, di contributi
economici in forma diretta, a singoli, generalmente d'età compresa tra i 18 ed i
65, che versano in condizione di disagio socio-economico. Il contributo
economico, generalmente erogato per un periodo breve o medio breve (massimo 24
mesi), che può essere anche ad integrazione di un reddito limitato, ha
l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale e garantire condizioni di
vita dignitose e il soddisfacimento dei bisogni primari. I contributi possono
essere erogati sia nell'ambito di un servizio ordinario, sia straordinario, per
fronteggiare improvvise ed impellenti esigenze economiche che investono il
soggetto. Le modalità d'erogazione, l'entità dei contributi e la tipologia dei
contributi disponibili, di norma, sono definiti in un apposito regolamento
d'accesso, comunale o intercomunale, comunicato alla cittadinanza.
Prestazioni
Erogazione di Contributi economici
per l'alloggio - agevolazioni sull'affitto; erogazioni di Contributi a vedove
con figli minori;
erogazione di Contributi a donne
gestanti sole, senza reddito o con reddito limitato; erogazione di contributi
economici a soggetti senza reddito o con reddito limitato, che si trovano a
vivere una temporanea situazione di disagio economico o d'emergenza;
erogazione di contributi economici
per garantire il minimo vitale per la sussistenza a soggetti senza reddito o con
reddito limitato, che non percepiscono altra forma di sussidio;
orientamento ed informazione sui
contributi economici previsti ed assistenza nella presentazione dell'istanza;
organizzazione del sistema di
gestione e d'erogazione dei contributi;
definizione del regolamento
d'accesso ai contributi;
collegamento con gli altri e
diversi servizi comunali, intercomunali, sanitari e per l'impiego operanti a
livello locale, per facilitare la promozione di interventi in rete con altre
aree.
Personale
Servizio sociale
professionale.
c) RMI - Reddito Minimo di
Inserimento
Tipologia/Carattere
Il reddito minimo di inserimento è
un intervento di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale che coinvolge
le persone impossibilitate a mantenere se stesse e i figli per cause psichiche,
fisiche e sociali. L'istituto del reddito minimo di inserimento si qualifica
come misura generale di contrasto alla povertà, alla quale è possibile
ricondurre anche gli altri interventi di sostegno al reddito. Per le persone in
età lavorativa, non occupate ma abili al lavoro, sono richieste:la disponibilità
a frequentare corsi di formazione professionale; la disponibilità al lavoro, da
documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento.
Prestazioni
Orientamento socio-lavorativo;
formazione;
erogazione contributo economico;
accompagnamento alle famiglie.
Personale
Servizio sociale professionale.
Integrazione tra professionalità amministrative e sociali. Collegamenti tra
politiche del lavoro, politiche sociali e politiche della formazione.
Attivazione di una funzione di promozione, coordinamento, consulenza e
accompagnamento degli operatori impegnati nella realizzazione del RMI, affidata
a personale qualificato.
Art. 75
(Servizi educativi
per il tempo libero)
1. I servizi educativi per il
tempo libero devono avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I servizi educativi per il tempo
libero sono servizi offerti alla collettività sulla base di specifiche
progettualità che si caratterizzano per la provvisorietà e periodicità delle
esigenze e per la temporaneità degli interventi programmati in un ambito
territoriale definito. In ogni caso deve essere garantita una funzione educativa
specifica attraverso l'elaborazione di un progetto educativo.
Prestazioni
Sono prestazioni dei servizi
educativi per il tempo libero l'animazione estiva; le attività
ludico-ricreative; le attività socio-educative; le attività ginnico-sportive; i
campi scuola; le visite culturali; gli scambi culturali tra gruppi residenti in
contesti territoriali diversi.
Personale
I servizi educativi per il tempo
libero sono garantiti da educatori; animatori; guide turistiche; istruttori
sportivi.
Art. 76
(Servizio di
educativa territoriale)
1. Il servizio di educativa
territoriale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di educativa
territoriale consiste in attività educative da realizzarsi con modalità
flessibili in luoghi e spazi diversi, destinate a giovani e minori e finalizzate
alla prevenzione e al reinserimento sociale di giovani e minori. Sono da
considerarsi servizi di educativa territoriale anche i servizi di reinserimento
dei minori a rischio di devianza, realizzati attraverso le attività dei maestri
di strada e la formazione integrata in botteghe.
Prestazioni
Il servizio di educativa
territoriale per la sua stessa natura può offrire prestazioni differenziate e
flessibili, tutte comunque orientate alla cura della relazione educativa,
opportunamente programmata e verificata in equipe e supportata da una funzione
di supervisione.
Personale
Il servizio di educativa
territoriale deve essere garantito da educatori, animatori socioculturali e
figure professionali specifiche per ognuna delle aree d'intervento proposte
prevedendo eventualmente l'utilizzo del Servizio civile anziani di cui
all'art.70.
Art.
77
(Servizio di
integrazione sociale per disabili)
1. Il servizio di integrazione
sociale per disabili deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I servizi di integrazione sociale
dei disabili sono servizi diversi e flessibili, finalizzati a mantenere,
inserire o reinserire le persone disabili nell'ambito delle relazioni familiari,
sociali, di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.
Prestazioni
Sono prestazioni dei servizi di
integrazione sociale per disabili:
a) forme di sensibilizzazione
sociale e culturale;
b) sostegno psicosociale alla
persona disabile e al nucleo familiare;
c) interventi a sostegno dell'
inserimento nel mondo del lavoro;
d) supporto assistenziale alle
attività di socializzazione, anche mediante il concorso alle spese per l'
acquisto di apparecchiature idonee a consentire un più ampio inserimento nella
vita sociale;
e) servizio di aiuto personale,
svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema dei servizi e
in particolare al servizio di assistenza domiciliare; esso si estrinseca in
prestazioni finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di
relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi
professionali e di studio.
Personale
I servizi di integrazione sociale
per disabili sono garantiti dal servizio sociale professionale e si avvalgono di
specifiche competenze in relazione alle attività previste.
TITOLO V
COMPARTECIPAZIONE
AL COSTO DEL SERVIZIO
(Criteri per la
compartecipazione al costo del servizio)
1. I Comuni definiscono forme di
compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, con riferimento a tutti i
servizi e alle prestazioni a domanda individuale, così come previsti nel
rispettivo Piano Sociale di Zona. La compartecipazione da parte degli utenti
deve essere determinata assumendo a riferimenti i seguenti principi:
a) gradualità
della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle
condizioni economiche effettive;
b) adozione di
metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e
trasparenti;
c) definizione
di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini
che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e
di informazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. I Comuni garantiscono, in ogni
caso, l'accesso prioritario ai servizi dei soggetti in condizioni di povertà per
la presenza di difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato
del lavoro ovvero con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per
inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico, nonché dei soggetti
sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
3. Per la definizione delle
condizioni di cui al comma 2, i Comuni si attengono alle disposizioni del D.lgs.
n. 109/1998 come modificato dal D.lgs. n. 130/2000 ed ai contenuti del Piano di
Zona, secondo le modalità di seguito specificate ed applicando gli eventuali
fattori correttivi.
4. La valutazione della
situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo
familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati
nel rispetto della Tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, così come
modificata dal D. Lgs. 130/2000. Quando il richiedente sia in condizioni di
disabilità di ordine sensoriale, fisica e psichica, ovvero sia una persona
ultrasessantacinquenne parzialmente non autosufficiente, la situazione economica
è determinata con riferimento al reddito ed al patrimonio individuale e non del
nucleo familiare.
5. Per la determinazione della
compartecipazione al costo delle prestazioni sociali si procede
individuando:
a) la soglia al
di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni
forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene individuata
in un valore dell'ISEE minimo regionale uguale a euro 10.000, che i Comuni con
proprio regolamento potranno ulteriormente incrementare, anche in relazione alle
differenti modalità di calcolo del reddito presunto;
b) la soglia
ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a
corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal soggetto
gestore è fissata in euro 15.000; tale soglia può essere
aumentata fino
a euro 30.000 in relazione a specifiche tipologie di servizi, che i Comuni
dovranno individuare nel proprio regolamento unico, per i quali si ponga la
priorità di incentivare la domanda;
Per qualsiasi
valore I.S.E.E. compreso tra le soglie di cui ai precedenti punti a) e b) il
soggetto richiedente la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota
agevolata di compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla
propria situazione economica e scaturente dalla seguente formula:
Comp ij =
I.S.E.E.i j * Cso
I.S.E.E.o
dove:
Comp i j
rappresenta la quota di compartecipazione agevolata del soggetto i relativa alla
prestazione sociale j;
I.S.E.E.
i rappresenta l'indicatore della situazione economica equivalente del
richiedente;
CSo
rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata, così come
riconosciuto negli accordi tra i Comuni ed i soggetti erogatori;
I.S.E.E.o
rappresenta la soglia massima dell'indicatore situazione economica equivalente
oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.
6. I Comuni singoli o
associati adottano il regolamento unico per ambito territoriale per la
definizione delle modalità per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al
costo dei servizi e delle prestazioni e possono definire modalità diverse di
determinazione della quota di compartecipazione nell'ambito dei limiti minimi e
massimi fissati dal presente articolo.
7. Con il regolamento di cui al
comma precedente sono stabilite le modalità per la presentazione della domanda
di prestazione sociale agevolata, i casi e le modalità di utilizzo della
dichiarazione sostitutiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale
del richiedente la prestazione agevolata, i controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni presentate.
8. In caso di compartecipazione
di Comune e privati al pagamento delle rette le somme saranno anticipate per
intero dal Comune con rivalsa nei confronti di soggetti obbligati al
pagamento.
Art. 79
(Criteri per la
individuazione del nucleo familiare)
1. Ai fini del presente
regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai
componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 07 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a
suo carico ai fini IRPEF anche se non convivente.
2. In particolare, le modalità di
valutazione dei principali casi possibili ai fini della determinazione del
nucleo familiare sono:
a) ciascun
soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
b) i coniugi,
con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte
dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante);
c) il figlio
minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo
familiare del genitore con il quale convive;
d) i minori non
conviventi con i genitori ed in affido presso i terzi, fanno parte del nucleo
familiare dell'affidatario;
e) i minori in
affido e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante;
f) i coniugi
non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello
stesso nucleo, salvo i seguenti casi particolari:
- quando uno
dei coniugi è escluso dalla potestà sui figli;
- nel caso di
abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità
competente in materia di Servizi Sociali;
- quando è
stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3
della L. n. 898/1970;
g) il soggetto
che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente:
- al nucleo
della famiglia anagrafica con cui vive;
- al nucleo
del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo
prioritario agli alimenti, se non vive con alcuna delle persone alle quali
risulta a carico;
- al nucleo
che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello
stesso grado;
h) il soggetto
che si trova in convivenza anagrafica (persone che convivono abitualmente per
motivi di lavoro, studio assistenza, cura ecc..) è considerato nucleo familiare
a sé stante, salvo che non debba essere considerato nel nucleo del coniuge o
della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza
fanno parte genitore e figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo
del genitore.
3. Il richiedente la prestazione
presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata
allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova
dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari
ed economiche ai fini del calcolo ISEE.
Art.
80
(Criteri regionali
per la valutazione della situazione economica)
1. Per il calcolo
dell’Indicatore della situazione economica (ISE) si utilizza la seguente
formula:
ISE = R + 0,2P
dove R è il reddito e P il
patrimonio calcolati come di seguito specificato. Ai fini della determinazione
del valore del reddito e del patrimonio si applica quanto previsto dal D. Lgs.
31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n.130.
L'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della seguente
ISE
formula: ISEE = ------,
S
dove S tiene conto della
composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:
Componenti
nucleo familiare |
Valore di S
|
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,46 |
5 |
2,85 |
Il parametro S viene maggiorato
nel modo seguente:
+ 0.35 per ogni ulteriore
componente del nucleo familiare;
+ 0,20 in caso di presenza nel
nucleo di un solo genitore e figli minore,
+ 0,50 per ogni componente con
handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n.
104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;
+ 0,20 per i nuclei familiari con
figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa.
La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per
almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva, nonchè al
nucleo composto da un genitore ed un figlio minore, purché il genitore dichiari
un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.
TITOLO
VI
RAPPORTI TRA ENTI
PUBBLICIE SOGGETTI GESTORI
Art.
81
(I criteri generali
per la concessione dei titoli di acquisto)
1. I Piani Sociali di Zona
individuano i servizi erogabili mediante titoli di acquisto.
2. Il titolo di acquisto deve
prevedere l'indicazione espressa del servizio da acquistare.
3. I soggetti erogatori dei
servizi acquistabili mediante titoli devono essere soggetti accreditati.
4. Il titolo di acquisto è
concesso in relazione ai seguenti criteri:
a) tempestività
della risposta al bisogno
b)
vantaggiosità economica del ricorso al titolo rispetto alla gestione diretta del
servizio da parte dell'ente pubblico
c) pluralità
dell'offerta in grado di garantire la libertà di scelta dell'utente.
5. Il Comune concede il titolo
previa analisi del bisogno e nel rispetto dei criteri di accesso alle
prestazioni così come definiti nei regolamenti unici di accesso che possono
prevedere specifici criteri aggiuntivi a quelli previsti dal presente
articolo.
6. Il Comune che eroga titoli di
acquisto è tenuto a realizzare annualmente una indagine campionaria per la
verifica della soddisfazione degli utenti rispetto alla qualità dei servizi
acquistati mediante gli stessi titoli. Laddove vi sia un insufficiente livello
di soddisfazione da parte degli utenti, il Comune attiva procedure di verifica
sui soggetti accreditati rivolte ad accertare la permanenza del possesso dei
criteri organizzativi, funzionali e di qualità richiesti per l'accreditamento.
Ove possibile, e in ogni caso quando il servizio è gestito in forma associata,
tali verifiche sono condotte a livello di ambito territoriale.
(Criteri per la
definizione delle tariffe)
1. Il presente articolo determina
i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a
corrispondere ai soggetti gestori delle strutture dei servizi accreditati, quale
controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di
acquisto.
2. Le tariffe che i Comuni
dovranno riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi accreditati,
comprensive dell'eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti,
dovrà essere determinata tenendo conto dei seguenti criteri:
a) costo del
servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di
parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato, come rilevate
dalla Regione;
b)
caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto
accreditato;
c) grado di
complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione
in relazione a specifiche situazioni di bisogno.
3. La tariffa che i Comuni
dovranno corrispondere ai soggetti titolari di strutture e di servizi
accreditati, per ciascuna prestazione erogata, non potrà essere inferiore al 85%
del costo unitario della prestazione stessa. Con propri atti i Comuni potranno
determinare:
a) un
incremento della tariffa da corrispondere in relazione alle distanze da
percorrere verso il luogo di residenza dell'utente finale, nel caso di
prestazioni a carattere domiciliare;
b) una
riduzione della tariffa da corrispondere in relazione a specifiche condizioni di
complementarietà di un servizio con altre prestazioni garantite dal Comune.
Art.
83
(L'affidamento dei
servizi a soggetti terzi)
1. Partecipano alla gestione dei
servizi sociali tutti i soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del
terzo settore e i soggetti con finalità di lucro che operino nell'ambito dei
servizi alla persona.
2. Ai fini del presente
regolamento sono soggetti privati senza finalità di lucro o soggetti del terzo
settore:
a) gli
organismi della cooperazione;
b) le
cooperative sociali;
c) le
associazioni e gli enti di promozione sociale;
d) le
fondazioni;
e) gli enti di
patronato;
f) le
organizzazioni di volontariato;
g) gli
oratori;
h) altri
soggetti senza scopo di lucro.
3. I soggetti di cui al comma 2
del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e
segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli
oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma
associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la
realizzazione dei servizi di rete, tali da consentire forme documentate di
rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro
rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine saranno sottoscritte
apposite convenzioni in conformità a quanto previsto nell'art. 5 del presente
regolamento.
4. I Comuni, al fine di
promuovere il miglioramento della qualità dei servizi, privilegiano forme di
aggiudicazione o negoziali che maggiormente consentano la piena espressione
della capacità progettuale ed organizzativa scegliendo, ove possibile, il
ricorso all'appalto concorso quale modalità prioritaria per l'affidamento dei
servizi a soggetti terzi.
Art.
84
(Requisiti generali
per la partecipazione alle procedure per l'affidamento)
1. Ai fini della selezione dei
soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, si terrà conto dei seguenti
requisiti di ammissibilità:
a) Iscrizione
negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura
giuridica dei soggetti;
b) fini
statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto
o dell'affidamento;
c) solidità
economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria
da correlarsi alla natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in
gestione;
d) esperienza
documentata nel settore oggetto del servizio di almeno tre anni;
e) presenza
delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
f) applicazione
dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali
nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati
anche per i servizi che concorrono alla determinazione della esperienza almeno
triennale di cui al punto precedente;
g) impegno a
stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle
attività prestate.
2. I Comuni, nella adozione del
regolamento unico di ambito per l'affidamento dei servizi, potranno introdurre
ulteriori requisiti di ammissibilità, fatti salvi i vincoli posti nel presente
articolo.
Art.
85
(Criteri per la
valutazione delle offerte)
1. Al fine della aggiudicazione
delle gare di qualsiasi importo, ai sensi dell'art. 23 lett. A) del D.Lgs. n.
157/95 e successive modificazioni, si applica il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, come definito dall'art. 34
della legge
regionale, escludendosi il ricorso al criterio del massimo ribasso.
2. Al fine della determinazione
del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo
a base d'asta, il Responsabile del Servizio tiene conto dell'incidenza del costo
delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo
svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a
determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso e
comunque non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni
contrattuali e gli oneri previdenziali.
3. Per la determinazione del
costo minimo delle prestazioni da affidare, il Responsabile del Servizio, per il
calcolo del costo del personale dovrà fare riferimento esclusivo ai contratti
nazionali di categoria, e verificare nella procedura di valutazione delle
proposte pervenute il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 novembre
2000 n. 327, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare
d'appalto.
4. Per la valutazione della
qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri:
- qualità
organizzativa dell'impresa, articolata in: presenza di sedi operative
nell'ambito territoriale in cui si svolge il servizio, dotazione strumentale,
capacità di contenimento del turn-over degli operatori, strumenti di
qualificazione organizzativa del lavoro, fatturato complessivo dell'ultimo
triennio per servizi analoghi, formazione qualificazione ed esperienza
professionale delle figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste
per l'espletamento del servizio, capacità di attivare e collaborare con la rete
dei servizi territoriali, adattabilità e flessibilità nella gestione dei
rapporti con gli utenti;
- qualità
del servizio, articolata in: esperienze e attività documentate sul
territorio, capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, capacità
progettuale, innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle
metodologie di coinvolgimento degli utenti, modalità e strumenti di monitoraggio
e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza;
- qualità
economica, intesa come eventuale compartecipazione da parte del soggetto
erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di strutture.
5. I Comuni, nella adozione del
regolamento unico di ambito per l'affidamento dei servizi, potranno introdurre
ulteriori indicatori per la valutazione delle offerte, fatti salvi i vincoli
posti nel presente articolo.
6. I Comuni nel proprio
regolamento unico per l'affidamento dei servizi definiranno l'attribuzione dei
punteggi ai criteri di valutazione individuati ed alle specifiche articolazioni
degli stessi. Con riferimento alla valutazione della offerta economica, o prezzo
fissato nella proposta presentata da ciascun concorrente, dovrà essere
attribuito un punteggio non inferiore a 50 punti su 100 applicandosi di norma la
seguente formula:
valore dell'offerta minima presentata/valore dell'offerta
considerata x 0,51 (o altro peso da assegnare al prezzo > 0,50).
(Verifica degli
adempimenti contrattuali)
1. Tutti i servizi acquisiti da
terzi sono soggetti a verifiche ispettive da parte del Comune titolare del
servizio, le cui modalità dovranno essere indicate nel contratto stipulato con
il soggetto erogatore. Ove possibile, e in ogni caso quando il servizio è
gestito in forma associata, tali verifiche sono condotte a livello di ambito
territoriale.
2. Nel caso di servizio la cui
durata è inferiore o pari ad un anno, dovranno essere previste verifiche almeno
trimestrali della regolarità della erogazione del servizio e del rispetto di
tutti gli obblighi contrattuali assunti. Nel caso di servizio la cui durata sia
superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche periodiche
potranno essere effettuate semestralmente. Al termine di ciascuna verifica dovrà
essere stilato apposito verbale sottoscritto dalle parti.
3. I servizi acquisiti da
soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, dovranno
essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile
del procedimento.
4. Qualora a seguito delle
verifiche periodiche, si riscontri il mancato rispetto di tutti gli obblighi
contrattuali da parte del soggetto che si è aggiudicato il servizio, il Comune
si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove
non ritenga efficace il ricorso alla esecuzione in danno secondo quanto previsto
dalla normativa civilistica.
Art.
87
(Accreditamento delle
strutture e dei soggetti erogatori di servizi socioassistenziali)
1. L'accreditamento di cui
all'art. 33 della legge regionale concorre al miglioramento della qualità del
sistema socio-sanitario e sociale.
2. Oggetto del provvedimento di
accreditamento istituzionale sono le strutture o i soggetti che erogano
interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge
regionale e dal presente regolamento. In particolare possono essere
accreditate:
a) strutture
pubbliche;
b) istituzioni
e organismi a carattere non lucrativo;
c) strutture
private e professionisti che ne facciano richiesta.
Il rilascio del provvedimento è
subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al successivo articolo 88
ed ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e di qualità previsti
dall'art. 89.
3. L'accreditamento è condizione
essenziale per: erogare prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio
pubblico; partecipare all'istruttoria pubblica; entrare nell'elenco comunale dei
soggetti per i quali i Comuni possono erogare, su richiesta degli utenti, titoli
per l'acquisto.
4. L'accreditamento per
l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo ai Comuni e
alle ASL un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione
delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi del
presente regolamento e della normativa vigente in tema di affidamenti dei
servizi.
(Condizioni di
accreditamento)
1. L'accreditamento, ai sensi
dell'articolo 33
della legge
regionale, è rilasciato ai soggetti di cui all'art. 84 del presente
regolamento, dal Comune competente, direttamente o per effetto della forma
associata con gli altri Comuni ricompresi nell'ambito territoriale,
subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso
dell'autorizzazione all'esercizio;
b) coerenza
rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e
attuativa locale;
c) rispondenza
a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi in conformità a quanto
previsto dall'art. 89;
d) verifica
positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi
di accesso ai servizi.
2. Il Comune competente per
l'accreditamento è quello sul cui territorio insiste la struttura stessa, ovvero
il Comune competente per effetto della forma associata dell'ambito, sul cui
territorio insiste la medesima.
3. Il Comune competente per
l'accreditamento dei soggetti che erogano servizi, è quello ove ha sede la
struttura operativa del soggetto erogatore, ovvero il Comune competente per
effetto della forma associata dell'ambito, sul cui territorio ricade la sede
operativa del soggetto stesso.
Art.
89
(Definizione degli
ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per l'accreditamento)
1. I requisiti tecnici aggiuntivi
di qualificazione attengono a condizioni organizzative, procedure, processi e
risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del servizio e
dovranno, in ogni caso, tener conto dei seguenti elementi:
a) presenza di
tutte le figure professionali necessarie per l'erogazione dei servizi, secondo
il rapporto operatori/utenti previsto dalla normativa in materia, in possesso di
idonei titoli;
b) presenza di
funzioni organizzative diversificate: coordinatore, responsabile del servizio,
supervisore della qualità del servizio;
c) indicazione
nella carta dei servizi delle procedure che rendano effettiva l'esigibilità
delle prestazioni offerte;
d) esistenza di
procedure di supervisione (tempi, modalità e attività);
e) esistenza di
procedure di coordinamento (tempi, modalità e attività);
f) esistenza di
un sistema di gestione, valutazione/autovalutazione e miglioramento della
qualità sia "erogata" che "percepita", secondo gli strumenti previsti nella
carta dei servizi;
g) definizione
della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa.
(Procedura di
accreditamento)
1. La procedura di accreditamento
è attivata su istanza del soggetto interessato, da inoltrare al Comune
competente, e comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui
agli articoli 87, 88 e 89. La procedura è conclusa con provvedimento del Comune
nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione dell'istanza. In
sede di prima applicazione, il Comune pubblica apposito avviso per invitare i
soggetti interessati a presentare istanza.
2. In caso di esito negativo, una
nuova richiesta di accreditamento non potrà essere inoltrata prima che sia
decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo del procedimento di cui
al comma precedente.
3. Il Comune trasmette al Settore
Servizi Sociali della Regione Puglia il provvedimento di accreditamento entro 15
giorni dalla adozione, ai fini della iscrizione nell'elenco regionale dei
soggetti accreditati, di cui all'art. 91 del presente regolamento.
4. Il Comune, con cadenza
triennale, svolge verifica di mantenimento dei requisiti di accreditamento, e ne
comunica l'esito al Settore Servizi Sociali della Regione Puglia.
5. Le residenze protette, già
convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali o che hanno instaurato rapporti di
tipo convenzionale con le medesime, sono automaticamente accreditate in via
provvisoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art.33
della legge
regionale e del regolamento regionale n.1/97, a condizione che risultino
iscritte nell'apposito registro di cui all'art.32
della medesima legge.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono a comunicare ai
Comuni competenti per territorio e al Settore Servizi Sociali della Regione
l'elenco delle strutture convenzionate. I Comuni, previa verifica del possesso
delle condizioni e dei requisiti prescritti dal presente regolamento, provvedono
a disporre l'accreditamento definitivo entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente regolamento. Le disposizioni di cui al regolamento
regionale n.1/97 si applicano a tutte le strutture iscritte nei registri
previsti dalla legge regionale. I rapporti convenzionali tra le Aziende
Sanitarie Locali e le strutture di cui al presente comma, in atto alla data
delle sentenze del TAR Lecce n. 2918/2004 e n. 2919/2004 possono essere
confermati a decorrere dalla data di sospensione dei medesimi rapporti.
Art.
91
(Costituzione
dell'elenco regionale dei soggetti accreditati)
1. È istituito, presso il Settore
Servizi Sociali della Regione Puglia l'elenco dei soggetti accreditati, il cui
aggiornamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con
periodicità annuale. Tale elenco è articolato in funzione della classificazione
delle strutture e dei servizi operata dagli artt. 20
e seguenti della legge
regionale.
Art. 92
(Sospensione e revoca
dell'accreditamento)
1. L'accreditamento può essere
sospeso o revocato dal Comune che ha adottato il provvedimento di
accreditamento, a seguito del venire meno di una delle condizioni di cui
all'articolo 88 e degli ulteriori requisiti di cui all'art. 89.
2. Qualora nel corso del triennio
che intercorre tra due verifiche successive, si manifestino eventi indicanti il
venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto
accreditato, il Comune competente all'accreditamento provvede ad effettuare
tempestivamente le necessarie verifiche.
3. L'accertamento di situazioni
di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della
gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione
con prescrizioni o la revoca dell'accreditamento.
4. Il Comune trasmette al Settore
Servizi Sociali della Regione i provvedimenti di sospensione o revoca
dell'accreditamento.
5. Le segnalazioni da parte dei
soggetti di cui al comma 1 dell'art. 39
della legge
regionale, nonché dei Comuni affidatari dei servizi, sono da considerare tra
gli eventi che determinano l'attivazione delle verifiche di cui al comma 2.
TITOLO
VII
DEPUBBLICIZZAZIONE
DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE
DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA
(Depubblicizzazione)
1. Le Istituzioni Pubbliche di
Assistenza e Beneficenza che, ai sensi dell'art. 17
della legge
regionale, intendono trasformarsi in Fondazioni o in Associazioni di diritto
privato, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
individuano la nuova condizione giuridica con provvedimento deliberativo del
competente organo statutario, redatto nella forma di atto pubblico contenente il
nuovo statuto.
2. Il legale rappresentante
dell'Istituzione, con apposita istanza, trasmette al Settore Servizi Sociali
della Regione, entro 30 giorni dall'adozione, il provvedimento deliberativo di
cui al precedente comma.
Art.
94
(Riconoscimento)
1. La trasformazione delle
Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in Fondazioni o Associazioni
con personalità giuridica di diritto privato è determinata dall'iscrizione nel
registro delle persone giuridiche istituito, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio
2000, n. 361, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 febbraio
2001, n. 103.
2. Ai fini della trasformazione è
necessario che gli scopi statutari siano possibili e leciti e che siano
soddisfatte le condizioni vigenti del codice civile e delle relative
disposizioni di attuazione, nonché le norme di legge o di regolamento.
3. L'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore
Servizi Sociali della Regione che contestualmente provvede all'approvazione del
relativo statuto.
(Requisiti
statutari)
1. Il nuovo statuto deve essere
coerente alle volontà dei fondatori e alle finalità originarie contenute nelle
tavole di fondazione e deve prevedere:
a) gli scopi di
utilità sociale e l'assenza di fini di lucro;
b) che le
attività statutarie si debbano esaurire nell'ambito della Regione Puglia;
c) le modalità
di impiego delle risorse e di conservazione, di valorizzazione e di
implementazione del patrimonio;
d) che il
Consiglio di amministrazione deve essere costituito in conformità delle
originarie tavole di fondazione e, ove dalle stesse previsto, con il
mantenimento della nomina pubblica dei componenti degli organi di
amministrazione, esclusa comunque ogni rappresentanza;
e) la
possibilità, per le Fondazioni, che il Consiglio di amministrazione possa essere
integrato da componenti designati da Enti pubblici e privati che aderiscano con
il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie nella misura
definita dallo Statuto;
f) tutti i
requisiti previsti dall'art. 16 del codice civile: patrimonio, sede, norme
sull'ordinamento e sull'amministrazione;
g) per le
Associazioni, i diritti, gli obblighi e le condizioni d'ammissibilità degli
associati;
h) per le
Fondazioni, i criteri e le modalità d'erogazione delle rendite;
i) il rispetto
dei requisiti di professionalità e onorabilità per gli amministratori delle
Fondazioni di cui all'art. 15 - comma 5°- della legge 7 marzo 1996, n. 108
(prevenzione del fenomeno dell'usura) e successive modificazioni;
j) per le
Associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle
originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a
condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'Assemblea
dei soci;
k) l'obbligo di
redigere l'inventario dei beni patrimoniali con specifica annotazione dei beni
destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli
scopi istituzionali, nonché l'analitica indicazione dei beni mobili e immobili
di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione alla realizzazione di fini istituzionali;
l) maggioranze
qualificate per l'adozione delle delibere concernenti la dismissione dei beni di
valore storico e artistico contestualmente al reinvestimento dei proventi
nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità,
con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi
rappresentato, rapportato ad attualità;
m) la
possibilità che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità
organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre
attività dell'ente.
Art.
96
(Requisiti
patrimoniali)
1. Ai fini del riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato l'istituzione proponente deve
dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) la
sufficienza del patrimonio costituente il fondo di dotazione permanente, ossia
la congruità della massa dei beni destinati ad assicurare la permanenza in vita
della persona giuridica ed a garantire i terzi sotto il profilo della
responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 cod.
civ.). A tale scopo il patrimonio deve essere sempre rapportato all'entità dei
fini statutari e, in ogni caso, non potrà essere inferiore a euro 150.000,00
(euro centocinquantamila/00) per le Associazioni, e a euro 300.000,00 (euro
trecentomila/00) per le Fondazioni. Per le Fondazioni e le Associazioni con
prevalente scopo di prevenzione del fenomeno dell'usura il livello minimo di
patrimonio è determinato, ai sensi dell'art. 15 - comma 5° - della legge 7 marzo
1996 n. 108, nella misura fissata con decreto del Ministro del Tesoro 6 agosto
1996 e successive modificazioni (£.50.000.000 (cinquantamilioni) per le
Associazioni, £. 100.000.000 (centomilioni) per le Fondazioni con competenza
operativa circoscritta all'ambito di una sola provincia, £. 200.000.000
(duecentomilioni) per le Fondazioni con competenza operativa regionale).
b) la
sufficienza dei mezzi finanziari disponibili per le periodiche erogazioni
necessarie per il raggiungimento degli scopi statutari, ossia la congruità del
flusso dei beni periodicamente destinabili allo svolgimento delle attività
istituzionali.
Art. 97
(Modalità di
presentazione della istanza di depubblicizzazione)
1. L'istanza di trasformazione
deve essere corredata da:
a) deliberazione di proposta di trasformazione contenete
relazione sull'attività svolta, su quella che si intende svolgere e sulla
situazione economico-finanziaria, l'elenco nominativo degli amministratori con
indicazione dei rispettivi codici fiscale degli amministratori e con menzione di
quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
b) idonea
documentazione circa la consistenza, ed il valore dei beni immobili e mobili
(estratto catastale, perizia giurata, dichiarazioni bancarie, ecc.) e sul flusso
finanziario destinato alle periodiche spese di gestione e funzionamento;
c) originale
del nuovo statuto e n. 2 copie conformi all'originale di cui una in bollo;
d) i documenti
utili a dimostrare i mezzi patrimoniali e finanziari disponibili per il
perseguimento dei fini statutari.
Art.
98
(Procedure per il
riconoscimento)
1. Il procedimento amministrativo
dovrà essere terminato entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza
di trasformazione ed è concluso con l'iscrizione nel registro delle persone
giuridiche.
2. Nel caso in cui negli statuti
proposti all'approvazione regionale siano previsti, in via non prevalente, anche
scopi che esulano dalla competenza del Settore Servizi Sociali, dovrà essere
richiesto in merito il parere dei Settori competenti in materia.
3. Il parere, di cui al comma
precedente, dovrà essere richiesto a cura del responsabile del procedimento
amministrativo e dovrà essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della
richiesta, decorso il quale si darà in ogni caso corso al compimento della fase
istruttoria.
4. Il responsabile del
procedimento amministrativo qualora ravvisi la necessità di acquisire ulteriore
documentazione e/o di proporre modifiche al testo dello statuto proposto, entro
il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ne dà motivata
comunicazione all'istituzione proponente, la quale, nei successivi trenta
giorni, può presentare memorie e documenti e/o adeguare lo statuto.
5. Il responsabile del
procedimento, decorso il termine di cui al precedente comma e entro l'ulteriore
termine di 30 giorni, propone al Dirigente del Settore Servizi Sociali
l'adozione dell'atto dirigenziale di trasformazione e di approvazione del nuovo
statuto, disponendo contestualmente l'iscrizione nel registro regionale delle
persone giuridiche private, ovvero di motivata inammissibilità dell'istanza,
provvedendo alla relativa comunicazione all'istituzione interessata.
6. L'atto dirigenziale di
trasformazione deve riportare gli estremi identificativi della deliberazione
dell'istituzione di proposta di trasformazione, la denominazione, lo scopo, il
patrimonio, la durata qualora determinata, la sede e il cognome, il nome e il
codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è
attribuita la rappresentanza.
7. Il provvedimento dirigenziale
di trasformazione e d'iscrizione nel registro delle persone giuridiche è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e deve contenere esplicito
richiamo all'obbligo per gli amministratori della persona giuridica ad
ottemperare a quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del D.P.R. 10 febbraio
2000, n. 361.
Art.
99
(Esenzione
fiscale)
Gli atti relativi alla
trasformazione delle istituzioni fruiscono delle esenzioni fiscali come disposto
dall'art. 4 - comma 4 - del Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
ALLEGATO
SCHEMA DEL
REGOLAMENTO REGIONALE DI INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA ASSOCIATIVA E DI DISCIPLINA DELLA
GESTIONE ASSOCIATA
PER GLI AMBITI
DISTRETTUALI INADEMPIENTI
(ai sensi dell'art.
5, comma 5, della l.r. 25 agosto 2003, n.17)
Art.
1
(Ambito di
applicazione e finalità)
1. Il presente regolamento,
approvato dalla Giunta Regionale nell'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 5,
comma 5, della Legge
Regionale 25 agosto 2003, n. 17, di seguito denominata legge
regionale,individua la forma associativa dell'Ambito Territoriale ___________ e
ne disciplina la gestione.
2. Il presente Regolamento
definisce, altresì, le modalità per l'esercizio coordinato delle funzioni
amministrative e la gestione in forma associata dei servizi e delle attività
previste nel Piano Sociale di Zona dell'Ambito Territoriale di riferimento
Art.2
(Modalità di
esercizio delle funzioni e dei servizi)
1. I Comuni di _________________
sono costituiti in Associazione per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge
regionale.
2. L'esercizio delle funzioni e
l'organizzazione dei servizi sono attribuite al Comune capofila individuato ai
sensi dell'art.4,
comma 1, della legge
regionale.
3. Al Comune capofila competono
le responsabilità amministrative e le risorse economiche così come specificato
nel presente regolamento.
4. L'Associazione tra i Comuni
dell'Ambito Territoriale ha sede presso la sede municipale del Comune di
_______________.
5. L'esercizio delle funzioni
dovrà, in ogni caso, essere esercitato garantendo pubblicità, economicità,
efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione
amministrativa.
Art. 3
(Funzioni del Comune
Capofila)
1. Al Comune Capofila competono
le seguenti funzioni:
a) coordinare
le attività di programmazione, di progettazione esecutiva, di attuazione e di
verifica di tutti gli interventi previsti nel Piano Sociale di Zona;
b) ricevere da
parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per il
cofinanziamento della attuazione del Piano Sociale di Zona;
c) verificare
la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui al presente
regolamento;
d)
rappresentare presso enti ed amministrazioni l'Associazione dei Comuni facenti
parte dell'Ambito Territoriale;
e) assolvere
agli adempimenti conseguenti alla predisposizione e all'attuazione del Piano
Sociale di Zona.
2. Il Sindaco del Comune Capofila
assume la rappresentanza legale dell'Associazione dei Comuni.
Art.
4
(Istituzione
dell'Ufficio di Piano)
1. Presso il Comune Capofila è
istituito l'Ufficio di Piano quale struttura di coordinamento intercomunale di
natura tecnico-amministrativa cui sono attribuite le seguenti competenze:
a)
predisposizione degli atti per l'organizzazione e l'eventuale affidamento dei
servizi;
b) attività di
gestione delle competenze facenti capo all'Ufficio;
c)
predisposizione dei Protocolli d'Intesa e degli atti finalizzati a realizzare il
coordinamento delle azioni riferibili al Piano di Zona;
d)
predisposizione degli atti di programmazione per l'elaborazione e l'attuazione
del Piano di Zona;
e)
organizzazione della raccolta delle informazioni e dei dati presso tutti i
soggetti attuatori dei servizi al fine della realizzazione del sistema di
monitoraggio e valutazione;
f)
predisposizione di tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del
soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di
rendicontazione;
g) assolvimento
di tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della
gestione dei servizi in forma associata, laddove il Comune Capofila abbia
assegnato compiti di gestione ad altri Enti dell'ambito territoriale;
h) elaborazione
di proposte, indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale
in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, di gestione
ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona.
Art. 5
(Incarico di
Responsabile dell'Ufficio del Piano)
1. Alla direzione dell'Ufficio di
Piano di Zona è preposto il Dirigente/Responsabile del Settore Servizi Sociali
del Comune Capofila.
Art.
6
(Competenze del
Responsabile dell'Ufficio del Piano )
1. Il Responsabile dell'Ufficio
del Piano sovrintende a tutte le attività di gestione e in particolare:
a) sovrintende
e coordina tutte le attività dell'Ufficio;
b) assiste gli
organi associativi;
c) è
responsabile dell'esercizio delle funzioni attribuite e del buon funzionamento
dell'Ufficio del Piano;
d) promuove la
definizione di Accordi di programma e convenzioni con altri enti;
e) sollecita le
Amministrazioni o gli Uffici in caso di ritardi o di inadempimenti;
f) indice le
Conferenze di servizi;
g) coordina i
Responsabili degli interventi che prendono in carico direttamente tutti i
provvedimenti connessi ai compiti e alle attività delle funzioni amministrative
affidate al Piano Sociale di Zona;
h) mantiene
stabili collegamenti con il Distretto Socio Sanitario per agevolare la
realizzazione di interventi di integrazione socio-sanitaria e assistenziale.
2. Il Responsabile si attiva
affinché l'attività del Piano di Zona sia improntata al conseguimento degli
obiettivi indicati nell'art. 2, comma 5, del presente Regolamento.
3. Al Responsabile compete
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano
Sociale di Zona, secondo quanto disposto dal presente regolamento, compresi
tutti gli atti che impegnano i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale verso
l'esterno e che attengono alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa
del Piano Sociale di Zona.
Art. 7
(Rapporti
finanziari)
1. Le attività del Piano di Zona
sono finanziate con le risorse economiche messe a disposizione dal Piano
Regionale delle Politiche Sociali nei limiti fissati dalla legge regionale, da
risorse proprie dei Comuni e dell'ASL, da altre risorse pubbliche o private.
2. Ciascun Comune, per la
gestione del Piano Sociale di Zona ed il funzionamento dell'Ufficio di Piano è
tenuto a corrispondere al Comune Capofila una somma pari a 1,00 euro ad anno per
ogni abitante, con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre
dell'anno precedente.
3. Le quote relative sono
corrisposte al soggetto gestore (Comune Capofila) in due rate, di pari importo,
entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno.
4. Il Responsabile dell'Ufficio
di Piano redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione, al
termine di ciascun esercizio finanziario, e lo trasmette agli enti convenzionati
entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. Restano a carico di ciascun
Comune le spese relative all'esercizio diretto delle funzioni svolte dal proprio
ufficio di collegamento con l'Ufficio di Piano.
Art.
8
(Durata)
1. Il presente regolamento entra
in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e, ai sensi dell'art. 5,
comma 6 della legge regionale
25 agosto 2003, n. 17, perde efficacia all'approvazione della forma
di gestione da parte dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
2 MAGGIO 2005, N. 388
Annullamento dell’atto di pubblicazione del
20 aprile 2005 nel Bollettino Ufficiale della regione Puglia del regolamento 7
aprile 2005, n. 23.
IL
PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTI gli artt. 41
e 42
dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n.
7);
PREMESSO
che con Delibera di Giunta n. 199 del 2.3.2005 veniva adottato il Regolamento di
attuazione della legge
regionale 25.08.2003 n. 17 e che detto
regolamento veniva emanato con provvedimento presidenziale del 7.4.2005, n.
23;
CONSIDERATO:
-
che a norma dell’art. 53
dello Statuto della Regione Puglia, approvato con la legge
regionale n. 7 del 13.5.2004, la pubblicazione dei regolamenti nel
Bollettino Ufficiale della Regione deve avvenire “non oltre 10 giorni dalla data
della promulgazione”;
-
che il regolamento regionale
7.4.2005, n. 23, risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 59 del 20.04.2005, oltre il termine perentorio prescritto dallo
Statuto con la suindicata norma;
-
che la tardiva pubblicazione
impone l’obbligo della rinnovazione del provvedimento di emanazione del
regolamento di attuazione di che trattasi, anche al fine di evitare possibili
contenziosi giuridici collegati al carattere perentorio del termine prescritto
dal richiamato art. 53
dello Statuto;
-
che alla data odierna non sono
decorsi i termini (quindici giorni) per l’efficacia del regolamento
medesimo;
-
che a tal fine occorre
preliminarmente porre nel nulla la tardiva pubblicazione del ripetuto
regolamento di attuazione.
Tutto
quanto sopra premesso e considerato
PRESO
ATTO della tardiva pubblicazione del regolamento regionale 7.4.2005, n.
23;
DISPONE
Per la
rinnovazione del procedimento di emanazione e, nelle more di talew adempimento,
annulla, a tutti gli effetti di legge, l’atto di pubblicazione del 20 aprile
2005 nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, avente ad oggetto:
“Regolamento regionale 7 aprile 2005, n. 23”.
Di
pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Bari,
lì 12 maggio 2005
Vendola