[1. Nelle more della definizione e approvazione
del piano energetico ambientale regionale, comunque fino e non oltre il 30
giugno 2006, sono sospese le procedure di valutazione d'impatto ambientale, ai
sensi della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto
ambientale), nonché le procedure autorizzative, ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), delle istanze
relative alla realizzazione di impianti eolici inoltrate ai competenti Uffici
regionali successivamente alla data del 31 maggio 2005, a esclusione di quelli
a unica turbina di potenzialità nominale fino a 1 MW, destinati in via
prioritaria a produzione di energia per autoconsumo, nonché delle installazioni
di impianti di piccola taglia, con potenza massima complessiva di 60 KW, potenza
massima unitaria di 30 KW, diametro del rotore di 10 metri, altezza del palo
di sostegno non superiore a 20 metri.]
(1)
2. Il comma 1 non si applica ai procedimenti
per la realizzazione di impianti destinati, in via esclusiva, ad alimentare
l'erogazione, senza finalità di lucro né margini di profitto, in favore di
uffici pubblici dello Stato, della Regione, di enti pubblici territoriali, di enti
locali o di società a capitale interamente pubblico, nonché in favore di
esercenti di pubblici servizi quali i servizi sanitari, i servizi di trasporto
pubblico, i servizi di distribuzione di acqua, energia e gas.
3. Ferme restando le propedeutiche procedure
di valutazione ambientale ai sensi della l.r.
11/2001, l'installazione di impianti di produzione di energia eolica
di piccola taglia, così come definiti dal comma 1, sono assoggettati a un regime
autorizzativo semplificato ai sensi dell'articolo 1, comma 86, della legge 23
agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), consistente
nella Denuncia di inizio attività (DIA) ex decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia. Testo A) e successive modificazioni e
integrazioni, costituente titolo abilitativo, ai fini degli adempimenti in
materia di edilizia e di energia, sostitutivo dell'autorizzazione unica di cui
all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003.
4. Sono esclusi dalla moratoria e, pertanto,
proseguono nella procedura di valutazione d'impatto ambientale e autorizzativa
le istanze sulla realizzazione di impianti eolici sottoposte prima del 31 maggio
2005 all'esame dell'Assessorato all'ambiente per l'eventuale assoggettabilità o
incidenza ambientale e rinviate anche successivamente a valutazione d'impatto
ambientale.
5. La Giunta regionale è chiamata a definire il piano
energetico ambientale regionale, riferito alla produzione regionale di energia
sia da fonti convenzionali, sia da fonti alternative e da fonti rinnovabili,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
ad approvare lo stesso entro i successivi novanta giorni.
(1) La Corte costituzionale, con
sentenza 25 ottobre - 9 novembre 2006, n. 364 (Gazz. Uff. 15 novembre 2006, n.
45, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
del presente comma.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e
per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.