IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
(Istituzione
dell'area naturale protetta)
1. Ai sensi dell'articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme
per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione
Puglia), è istituita la riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela".
2.
I confini della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ricadente
sul territorio del comune di Taranto sono riportati nella cartografia in scala
1:10.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce
parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia
della Regione Puglia e, in copia conforme, presso l'Amministrazione provinciale
di Taranto, presso la sede dell'Ente di gestione di cui all'articolo 4 e presso
l'Amministrazione comunale di Taranto.
3.
I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà
predisposta dalla Regione Puglia.
Art. 2
(Finalità)
1. Le finalità istitutive della Riserva
naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti
nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici
superficiali e sotterranei;
b) salvaguardare i valori e i beni
storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la
funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del
sistema dunale;
e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli
indicatori biologici;
f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;
g) promuovere attività di educazione, di formazione e
di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
h) promuovere e riqualificare le attività economiche
compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3
(Zonizzazione provvisoria)
1. Fino all'approvazione
del Piano territoriale di cui all'articolo 7, la Riserva naturale regionale
orientata "Palude la Vela" è suddivisa in:
a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico,
paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi
erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o
storico-culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.
Art. 4
(Ente di
gestione)
1. La gestione della
Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è affidata, in via
provvisoria, e in ogni caso per un tempo non inferiore a tre anni, al Comune di
Taranto, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli
obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e
aree naturali protette.
2. Il Comune di Taranto, per la gestione
dell'area protetta, organizza una struttura autonoma nell'ambito
dell'Amministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore della
Riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere
impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dell'area protetta.
Art. 5
(Norme generali di
tutela del territorio
e dell'ambiente naturale)
1. Sull'intero
territorio della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono
vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla
flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il
divieto di:
a) aprire nuove
cave, miniere e discariche;
b) esercitare
l'attività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dell'Ente di gestione,
gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed
eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dall'Ente di gestione. Sono comunque consentite le
operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale d'interesse
geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente
autorizzati dall'Ente di gestione;
f) introdurre
nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da
modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici,
idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all'
articolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade
statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di
pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j) costruire
nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività
agro-silvo-pastorali.
2.
Fino all'approvazione del Piano territoriale di cui all'articolo 7 è fatto
divieto di:
a) costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei
centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n.
865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica); per gravi
motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata
compresa nel perimetro indicato;
b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le
normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle
attività agricole, forestali e pastorali;
c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli
boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale
agricoltura e foreste.
3.
Fino all'approvazione del Piano territoriale della Riserva, la competente
struttura regionale di cui all'articolo 23
della l.r.
19/1997, d'intesa con l'Ente di gestione,
può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b),
limitatamente alla zona 2 di cui all'articolo 3 ed esclusivamente in funzione
dell'attività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati
interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti
nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa
valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto
a norma del Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue applicazioni e modifiche. Sono altresì
consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario
connessi all'applicazione delle normative vigenti in materia agro-zootecnica.
Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti
ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le
tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e
non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e
ambientali presenti nell'area.
4.
E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia
residenziale).
5.
Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a
eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo
faunistico che sono liquidati dal competente Commissario per gli usi civici su
istanza del Comune interessato.
Art. 6
(Strumenti di
attuazione)
1. Per l'attuazione
delle finalità della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela",
l'Ente di gestione di cui all'articolo 4 si dota dei seguenti strumenti di
attuazione:
a) Piano territoriale dell'area naturale protetta, di
cui all'articolo 20
della l.r.
19/1997;
b) Piano pluriennale economico sociale dell'area
naturale protetta, di cui all'articolo 21
della l.r.
19/1997;
c) Regolamento
dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 22
della l.r.
19/1997.
Art. 7
(Piano
territoriale dell'area naturale protetta)
1. Il Piano territoriale
della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", è predisposto
dall'Ente di gestione ed è adottato dal Consiglio comunale di Taranto con i
tempi e le modalità previste dall'articolo 20
della l.r.
19/1997. Esso deve:
a) individuare le opere necessarie alla conservazione e
all'eventuale ripristino ambientale;
b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei
valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
c) individuare le eventuali attività esistenti
incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e
stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
d) individuare e regolamentare le attività antropiche
esistenti;
e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in
proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al
conseguimento delle finalità istitutive;
f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione
di opere e manufatti;
g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione
di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e
manufatti esistenti;
h) definire il sistema della mobilità interna all'area
naturale protetta;
i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
j) definire le misure per la riduzione degli impatti
ambientali sul sistema dunale;
k) definire le metodologie per la valutazione ex ante
degli interventi di trasformazione.
Art. 8
(Piano pluriennale
economico sociale)
1. Il Piano pluriennale
economico sociale della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è
adottato, contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area,
dall'Ente di gestione con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela
dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile
secondo le procedure fissate dall'articolo 21
della l.r.
19/1997.
2.
Il Piano pluriennale economico sociale dell'area protetta valorizza altresì gli
usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni
residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela
anche mediante indirizzi che autorizzino l'esercizio di attività particolari
collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme
in materia di attività venatoria.
Art. 9
(Regolamento)
1. Il Regolamento ha la
funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
5,
l'esercizio delle attività consentite all'interno della
Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" ed è adottato dall'Ente di
gestione contestualmente all'adozione del Piano territoriale dell'area.
Art. 10
(Nulla osta e
pareri)
1. Il rilascio di
concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti
all'interno della Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela" è
subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione.
2.
La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione,
entro dieci giorni dalla sua presentazione all'Ente di gestione, è inviata da
quest'ultimo all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che,
nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le
integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la
non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente
legge.
3. Decorsi sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o
prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.
4. Il
rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare
con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi,
alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.
5.
Fino all'entrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, il nulla
osta preventivo è rilasciato dall'Ufficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia.
6. L'Ente di gestione è delegato, quale
autorità competente ai sensi della legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme
sulla valutazione dell'impatto ambientale), al rilascio dei pareri relativi alla
procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 4,
della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE), così come modificato dall'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, per piani e interventi
ricadenti in tutto o in parte nel proposto Sito di importanza comunitaria (pSIC)
IT130004 "Mar Piccolo".
7.
L'Ufficio competente dell'Ente di gestione è tenuto a predisporre un elenco
mensile contenente gli estremi degli interventi di cui al comma 6 e dei relativi
esiti, da inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, al
fine di consentire la verifica della corretta applicazione della procedura di
valutazione di incidenza e l'eventuale formulazione, da parte dello stesso
Ufficio parchi e riserve naturali, di osservazioni e richiami vincolanti volti a
garantire la coerenza degli interventi con lo stato di conservazione complessivo
dei pSIC.
Art. 11
(Sanzioni)
1. Per le violazioni di
cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui
all'articolo 30 della l. 394/1991.
2.
Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 5
comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di
materiale rimosso.
3.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5
si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1
dell'articolo 5 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
25,82 a
un massimo di euro 258,22.
5.
Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 5
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro
1032,91.
6.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 5
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni
10 metri
cubi di materiale movimentato.
7.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 5
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di
euro 10.329,13.
8.
Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 5 e alle
limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 5 comportano
le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9.
Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
dall'articolo 5, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 566,00
a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di
ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4,
5, 6, 7, 8, e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste,
l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle
disposizioni formulate dall'Ente di gestione.
11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle
sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per l'accertamento delle violazioni e
l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e
quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui
all'articolo 9 sono introitate nel bilancio dell'Ente di gestione con l'obbligo
di destinazione alla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude
La Vela".
Art. 12
(Indennizzi)
1. Gli indennizzi per
gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nella Riserva
naturale regionale orientata "Palude La Vela" sono erogati direttamente
dall'Ente di gestione, facendovi fronte con il proprio bilancio.
2.
La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene
dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto
con la presente legge o con il Piano di cui all'articolo 7 e che lo stesso
vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, l'esecuzione di attività economiche
in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo
continuativo il reddito. Danno comunque diritto all'indennizzo:
a) la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei
limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni
colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. L'Ente di gestione deve
procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della
denuncia.
4. Non
sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo
urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione
ovvero dell'Ente di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela
ambientale, all'espropriazione delle aree.
Art. 13
(Sorveglianza del
territorio)
1. La sorveglianza sull'osservanza degli
obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata all'Ente di
gestione, che l'esercita attraverso l'utilizzo del proprio personale di
sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di
altri enti.
2.
La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e
rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Taranto e
alle guardie ecologiche volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, l'Ente di
gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
4.
L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 44,
comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività
venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Ente
di gestione.
Art. 14
(Controllo)
1. Le funzioni di controllo amministrativo
e finanziario sulla gestione della Riserva naturale regionale orientata "Palude
La Vela" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione
Puglia.
2.
Le modalità dell'attività di controllo possono essere precisate da apposite
direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono
prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità,
nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione.
3. In ogni caso, l'Ente di gestione adotta,
annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali
di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento
deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4.
L'Ente di gestione provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali, con
cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che deve
essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 15
(Commissariamento)
1. In caso di gravi
inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per
persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore all'ecologia, può nominare, per un periodo determinato, un
Commissario che sostituisce l'Ente nella gestione della Riserva naturale
regionale orientata.
Art. 16
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri derivanti
dall'attuazione della presente legge sono a carico dell'Ente di gestione.
2.
Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla
programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare
gli stanziamenti comunali nei limiti degli stanziamenti all'uopo previsti nei
bilanci regionali.
3.
In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati euro 50 mila a
carico del capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2006.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione
Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 15 maggio 2006
Vedi: LR200611allegatoA