Home - Crediti - Ubicazione - Sito della Regione Puglia - Feed RSS
Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
a cura della Sezione Affari e Studi Giuridici e LegislativiRichiesta informazioni
Ritorna alla lista   Nuova ricerca

 

Legge Vigente

Anno
2006
Numero
13
Data
15/05/2006
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone
Note
Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 61 del 19 maggio 2006
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA


La seguente legge:


Art. 1

(Modifica al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale
30 settembre 2004, n.15)


1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 (Riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone), è sostituito dal seguente:

 

"3. Ai fini della trasformazione, gli organi statutari delle istituzioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge, propongono, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e il nuovo Statuto per l'approvazione regionale.".


Art. 2

(Integrazione dell'articolo 2 della l.r. 15/2004)


1. All'articolo 2 della
l.r. 15/2004 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

"4 bis. La Giunta regionale procederà comunque alla nomina di un Commissario straordinario per quelle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 che, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto al comma 3 dell'articolo 2 non abbiano proposto alcuna istanza di trasformazione. Il Commissario straordinario nominato così come previsto dal presente comma provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 2 entro ulteriori sessanta giorni dalla data di insediamento.".


Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 15/2004)


1. Al comma 1 dell'articolo 3 della
l.r. 15/2004 le parole "d'individuazione" sono sostituite dalle seguenti: "di proposta".


2. Al comma 2 dell'articolo 3 della
l.r. 15/2004, dopo le parole "sede legale dell'istituzione" sono inserite le seguenti: "e del coordinamento istituzionale del competente ambito territoriale".


3. Il comma 3 dell'articolo 3 della
l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

 

"3. I pareri del Comune e del coordinamento istituzionale devono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento delle richieste, decorso il quale s'intendono acquisiti favorevolmente.".


Art. 4

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 15/2004)


1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della
l.r. 15/2004 è sostituita dalla seguente:

 

"a) perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale negli ultimi dieci anni;".


Art. 5

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 15/2004)


1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 5 della
l.r. 15/2004 sono abrogate.


Art. 6

(Modifica all'articolo 13 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 2 dell'articolo 13 della
l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

 

"2. La dichiarazione d'estinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi sociali della Regione in conformità della deliberazione della Giunta regionale con la quale si dispone l'assegnazione del personale dipendente e l'attribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, dell'eventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, in favore di istituzione avente finalità analoga ovvero di azienda pubblica dei servizi alle persone del rispettivo ambito territoriale, come definito dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), o in favore del comune o della AUSL territorialmente competenti.".


Art. 7

(Abrogazione del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 4 dell'articolo 13 della
l.r. 15/2004 è abrogato.


Art. 8

(Modifica alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16
della l.r. 15/2004)


1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della
l.r. 15/2004 è sostituita dalla seguente:

 

"c) la composizione e le attribuzioni degli organi statutari e i requisiti specifici necessari per ricoprire le cariche degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la nomina del Presidente da parte della Giunta regionale.".


Art. 9

(Modifica alla lettera d) del comma 1 dell'articolo

16 della l.r. 15/2004)


1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della
l.r. 15/2004 è sostituita dalla seguente:

 

"d) le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, le competenze degli organi statutari e degli organi di direzione, la durata del mandato;".


Art. 10

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.".


Art. 11

(Modifica all'articolo 29 della l.r. 15/2004)

 

1. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

 

"3. Lo Statuto determina la durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei componenti il Collegio il cui Presidente è nominato dalla Giunta regionale.".

 

 

 

 

Art. 12

(Modifica all'articolo 33 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 2 dell'articolo 33 della  
l.r. 15/2004 è abrogato.

 

Art. 13

(Modifica all'articolo 45 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 1 dell'articolo 45 della
l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"1. Sino all'adozione del provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia di IPAB in quanto e se compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.".


2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all'adozione del provvedimento di trasformazione di cui all'articolo 2 della
l.r. 15/2004, gli acquisti, le trasformazioni di destinazione, l'alienazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi e i contratti di locazione di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, deliberati dalle istituzioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 15/2004, sono subordinati all'autorizzazione della Giunta regionale. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio comunale ove ha sede legale l'istituzione, espresso dopo l'acquisizione della eventuale manifestazione di interesse da parte del Consiglio comunale del comune ove sono situati gli immobili, può concedere l'autorizzazione esclusivamente quando trattasi di atti strettamente necessari al perseguimento dei fini assistenziali delle istituzioni, nonché ad assicurare il miglioramento e il potenziamento dei servizi.


3. Il parere del Consiglio comunale interpellato di cui al comma 2 deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta. I procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione di cui al comma 2 sono conclusi con atto dirigenziale del Settore sistema integrato dei servizi sociali entro novanta giorni dalla data di ricezione delle richieste degli enti.


Art. 14

(Modifica al comma 2
dell'articolo 45 della l.r. 15/2004)


1. Il comma 2 dell'articolo 45 della
l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

"2. Per le istituzioni amministrate in gestione commiss"Times New Roman"e, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal Commissario straordinario e la gestione commiss"Times New Roman"e è prorogata per il tempo necessario a portare a compimento la fase di trasformazione e comunque non oltre i termini di cui all'articolo 2, comma 3.".


2. Gli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 45 della
l.r. 15/2004, così come sostituito dal precedente comma 1, sono assunti dal Commissario straordinario previa conferma dell'incarico, giusto quanto previsto dall'articolo 17 della presente legge.


Art. 15

(Abrogazione dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 45 della l.r. 15/2004)


1. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 45 della
l.r. 15/2004 sono abrogati.


Art. 16

(Personale)


1. Il personale di ruolo o a tempo indeterminato delle IPAB di cui all'articolo 13 della
l.r. 15/2004 o che non svolgono attività è assegnato alle altre IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone o alle AUSL mediante migrazione per mobilità degli enti pubblici anche in deroga alle vigenti disposizioni.


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente al personale dipendente delle IPAB, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della
l.r. 15/2004, che rientrino contestualmente nelle seguenti condizioni:

a) mancato svolgimento di qualsiasi attività compresa tra quelle previste dagli statuti e dalle tavole di fondazione negli ultimi dodici mesi;

b) mancata corresponsione degli oneri stipendiali negli ultimi dodici mesi;

c) sussistenza di un'accertata situazione debitoria, il cui ammontare risulti superiore a euro 200 mila.

 

3. Le IPAB di cui all'articolo 13 della l.r n. 15/2004 o che non svolgono attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB - l'elenco del personale dipendente, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 2, per l'inserimento nella graduatoria di mobilità che sarà stilata secondo i criteri di cui alla normativa vigente e approvata dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi all'approvazione del regolamento di attuazione della presente legge (1).

 

4. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della graduatoria di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai servizi sociali, dispone l'assegnazione del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti disposizioni (2).

 

5. La Giunta regionale con il provvedimento di assegnazione di cui al comma 4, se necessario, effettua l'equiparazione della qualifica effettivamente posseduta dal personale con la qualifica prevista per il posto in organico.

 

6. Il personale di cui al comma 3 che non trova collocazione nelle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone o nelle AUSL, nelle more dell'attuazione della riforma prevista dalla presente legge, è posto, previa intesa, in comando presso il Comune sede legale dell'istituzione.

 

7. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'estinzione della graduatoria di mobilità di cui al comma 4, è disposto il blocco delle assunzioni di personale nonché dell'affidamento esternalizzato dei servizi per tutte le IPAB. Nelle more dell'approvazione del regolamento regionale di cui al comma 8, le IPAB che abbiano la necessità di modificare, prorogare un contratto di esternalizzazione in essere, ovvero di stipulare un nuovo contratto per l'esternalizzazione di servizi già oggetto di affidamento a terzi alla data di entrata in vigore della presente legge, formulano apposita istanza motivata da indirizzare all'Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB per la concessione di autorizzazione in deroga (3).

 

7-bis. La Giunta regionale, con proprio atto, può autorizzare in deroga l'esternalizzazione di servizi solo in presenza di gravi e documentati rischi per la qualità e la continuità assistenziale degli utenti delle strutture interessate e, comunque, la deroga può essere concessa per affidamenti di servizi la cui durata non può andare oltre il 31 dicembre 2006 (4).

 

8. Le previsioni di cui al presente articolo saranno disciplinate e contemplate nel relativo regolamento di attuazione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera a), L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «3. Le IPAB di cui all'articolo 13 della   L.R. n. 15/2004 o che non svolgono attività, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono all'Assessorato ai servizi sociali - Ufficio IPAB - l'elenco del personale dipendente, di ruolo o a tempo indeterminato, in servizio alla data di cui al comma 2, per l'inserimento nella graduatoria di mobilità che sarà stilata secondo i criteri di cui alla normativa vigente e approvata dalla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi.».

(2) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera b), L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai servizi sociali, approva la graduatoria di cui al comma 3 e dispone l'assegnazione del personale alle IPAB/Aziende pubbliche di servizi alle persone e alle AUSL nei limiti dei posti in organico copribili ai sensi delle vigenti disposizioni.».

(3) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera c), L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Il testo originario era così formulato: «7. A far data dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'estinzione della graduatoria di mobilità di cui al comma 4 è disposto il blocco delle assunzioni di personale nonché dell'affidamento esternalizzato dei servizi per tutte le IPAB.».

(4) Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), L.R. 19 luglio 2006, n. 22.


Art. 17

(Commissari IPAB)


1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a confermare i Commissari straordinari in carica o a nominare i nuovi Commissari straordinari presso le IPAB già in gestione commiss"Times New Roman"e.


Art. 18

(Modifica all'articolo 46 della l.r. 15/2004)


1. L'articolo 46 della
l.r. 15/2004 è sostituito dal seguente:

 

"Art. 46 (Abrogazioni)

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17 (Sistema integrato d'interventi e servizi sociali in Puglia), sono abrogati.


2. Salvo il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 45 sono abrogate:

a) la legge regionale 4 luglio 1974, n. 22 (Delega alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica assistenza);

b) la legge regionale 28 novembre 1983, n. 20 (Interventi per il potenziamento dei servizi socio-asstenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB. Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per l'estinzione);

c) la legge regionale 20 novembre 2000, n. 15 (Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n. 20).".


   La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

   E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

   Data a Bari, addì 15 maggio 2006