1. Finalità
Il presente regolamento dà attuazione alla Legge
Regionale 23 novembre 2005, n. 15, con cui la Regione Puglia
persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo
sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove la riduzione
dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine
di conservare e proteggere l'ambiente naturale, inteso anche come territorio,
sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette. Esso, nel
ribadire gli obiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente, fermo restanti
gli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica, si propone:
a) La riduzione
dell'inquinamento luminoso e
dell'illuminazione molesta, nonché il risparmio energetico su tutto il
territorio regionale attraverso
la razionalizzazione degli
impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi compresi
quelli di carattere
pubblicitario anche attuando
iniziative che possano
incentivare lo sviluppo tecnologico.
Pertanto gli impianti per
l'illuminazione esterna, avranno caratteristiche illuminotecniche idonee per il
raggiungimento delle suddette finalità.
b) Il miglioramento delle
caratteristiche costruttive e dell'efficienza degli impianti
d'illuminazione, una attenta commisurazione
del rapporto costi-benefici degli
impianti, una valutazione dell'impatto
ambientale degli impianti.
c) La uniformità
dei criteri di progettazione per
il miglioramento della
qualità dell'illuminazione ed
il miglioramento della
sicurezza per la
circolazione stradale mediante una attenta progettazione illuminotecnica
a garanzia di risparmio
energetico ed economico
per la collettività
e di miglioramento delle condizioni di svolgimento dei diversi compiti
visivi negli spazi esterni.
d) La protezione
dell'ambiente naturale inteso
anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli
equilibri ecologici,
dall'inquinamento luminoso sia
all'interno che all'esterno delle aree
naturali protette ( parchi naturali
nazionali, regionali, provinciali, comunali, oasi naturalistiche ) ai sensi della
legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge-quadro sulle aree protette.
e) Una attenta
e scrupolosa valutazione degli impianti di illuminazione per le aree a
verde in ambito urbano, al fine di evitare, in
particolare all'avifauna presente e alle piante stesse disturbi e
conseguenti sconvolgimenti del loro
ciclo biologico.
f)
Il divieto di
installazione di impianti di
pubblica illuminazione ad alta potenza che possono creare disturbo alla
fauna nelle eventuali
aree di vegetazione naturale (gravina, aree di steppa) limitrofe al
centro urbano, così come richiamato all'art. 1
punto f) del Regolamento Regionale
28 settembre 2005 n° 24 "Misure di conservazione relative a specie prioritarie di
importanza Comunitaria (pSIC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS)".
g) La salvaguardia per
tutta la popolazione
del cielo notturno, considerato
patrimonio naturale della Regione
da conservare e valorizzare, e la
salvaguardia della salute del cittadino.
h) La diffusione tra i cittadini
della cultura del paesaggio quale componente dell'ambiente e della cultura
della tutela dell'ambiente limitatamente all'inquinamento luminoso,
nonché la formazione
dei tecnici delle pubbliche amministrazioni con
competenze specifiche nel
settore per valutare i progetti dei privati e
sovrintendere ai progetti pubblici
secondo lo spirito della L.R.
n. 15/2005.
i)
La tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa
degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di
rilevanza nazionale,
regionale o provinciale, e di altri
osservatori individuati dalla Regione
attraverso i seguenti strumenti:
1) 1) Incentivi
per i comuni
che intendono dotarsi
di piani per
l'illuminazione a più basso impatto ambientale, per il
risparmio energetico e
per la riduzione
dell'inquinamento luminoso e per le province, per gli impianti di loro
competenza ;
2) 2) Ammissione
a finanziamento nell'ambito
del POR Puglia
degli interventi inseriti nei
piani di risanamento ambientale dei
piani di
cui al punto precedente e
inseriti nel bilancio ambientale di previsione dell'ente.
2. Definizioni
Sono definiti:
1) Inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce
artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente
dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
2) Illuminazione molesta (o luce intrusiva): ogni forma di
irradiazione artificiale diretta su aree o soggetti a cui non è funzionalmente
dedicata o che non è richiesto di illuminare;
3) Piano dell'illuminazione: piano redatto dalle
Amministrazioni Comunali, tramite progettisti illuminotecnica qualificati, per
il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli apparecchi
per l'illuminazione pubblica e delle relative infrastrutture insistenti sul
territorio amministrativo di competenza, disciplina le nuove installazioni,
nonché i tempi e le modalità di adeguamento o di sostituzione di quelle esistenti;
4) Osservatorio / sito astronomico ed astrofisico:
costruzione e/o luogo adibiti in maniera specifica all'osservazione astronomica
a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione
notturna;
5) Fascia di rispetto (o zone di rispetto): area
circoscritta all'osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria
dell'osservatorio medesimo. Le fasce di rispetto sono inoltre le aree
all'interno dei confini delle aree naturali protette;
6) Aree naturali protette: ambiti territoriali ad elevato
valore ambientale oggetto di misure di protezione a valenza nazionale,
regionale o locale.
3. Adempimenti
1) La Regione, per il tramite
dell'Ufficio regionale competente in materia di ambiente e pianificazione
ambientale e di un comitato tecnico di esperti pianificatori ambientali e
professionisti competenti, di concerto con gli ordini e collegi professionali,
per garantire un'omogenea applicazione delle norme della presente legge:
a) a) Esercita le
funzioni di coordinamento e
indirizzo in materia
di risparmio energetico
e di riduzione dell'inquinamento
luminoso, determinando:
I - il
quadro degli ambiti
territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei
valori ambientali con l'aiuto di
Province e Comuni. Adottando in
particolare il metodo della copianificazione e interpellando
Provincia per Provincia tutti i Comuni, le Comunità
Montane, gli Enti Parco, e tutti gli
altri soggetti portatori di interessi diffusi interessati alla
copianificazione del settore;
II - gli indirizzi, i criteri
e gli orientamenti
per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli
strumenti di pianificazione provinciale
e comunale e il loro inserimento nei Piani territoriali
di coordinamento provinciale
(PTCP), nei Piani
urbanistici generali (PUG)
e nei Piani urbanistici esecutivi (PUE).
b) b) Incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna
esistenti anche in relazione alle leggi 9 gennaio 1991, n.
9 (Norme per
l'attuazione del nuovo
Piano energetico nazionale:
aspetti istituzionali,
centrali idroelettriche ed
elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali) e 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per
l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di
sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia)
per l'attuazione del
Piano energetico nazionale;
c) c) Incentiva i
comuni che intendono
dotarsi di piani
per l'illuminazione a più basso impatto ambientale, per il
risparmio energetico e per la riduzione dell'inquinamento luminoso;
d) d) Privilegia nell'ambito
del POR Puglia
l'ammissione a finanziamento degli interventi inseriti nei piani di
risanamento ambientale dei piani di cui al punto precedente e inseriti nel
bilancio ambientale di previsione dell'ente;
e) Vigila sulla corretta
applicazione della legge da parte dei Comuni e delle Province ai sensi dell'art.
2 comma 5, anche con l'aiuto del comitato tecnico di cui sopra e dell'ARPA, per
la eventuale successiva applicazione del disposto dell'art. 7 comma 1 della
legge;
f)
Promuove direttamente e/o
indirettamente corsi di
formazione ed aggiornamento professionale per dipendenti pubblici e
tecnici privati operanti nel settore, per diffondere la cultura della riduzione
dell'inquinamento luminoso, del
risparmio energetico e della tutela
del paesaggio, nonché per
illustrare la legge
e redigere successive indagini di customer satisfaction inerenti il
settore, l'ambiente e l'operato regionale.
g) Analizza le richieste degli
Osservatori astronomici e degli altri enti interessati, ne forma l'elenco e
definisce le fasce di rispetto;
h) Individua, entro centoventi
giorni dalla data, disponibilità
della cartografia tematica valicata, le zone di rispetto e tutela degli
Osservatori, dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali
e statali richieste e definite ai sensi del precedente punto e);
i)
h) Redige e pubblica
il piano di
recupero regionale, con una azione sinergica di copianificazione
alla quale parteciperanno tutti gli enti sott'ordinati interessati, e definisce
il piano di azione di settore da inserire nel piano regionale per lo sviluppo
sostenibile. In questo piano saranno graduati gli interventi secondo l'ordine
dato dalle province di cui al successivo punto 2d). La pubblicazione dovrà avvenire nel sito web di appartenenza;
j)
Redige e pubblica
nella relazione annuale
inerente l'indagine sulla
customer satisfaction dell'azione regionale anche il rapporto annuale
sull'andamento dell'inquinamento luminoso, sul conseguente risparmio energetico,
e sugli effetti che l'applicazione della legge ha avuto sulle azioni condotte
per l'applicazione della legge; La
pubblicazione dovrà avvenire nel sito web di appartenenza.
2) Le
Province:
a) a) Inseriscono i
piani energetici, i piani di illuminazione a più basso impatto
ambientale, di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso
redatti dai Comuni nel PTCP, quali componenti essenziali nell'ambito delle
materie inerenti la protezione della natura e la tutela dell'ambiente;
b) Esercitano le
funzioni di vigilanza e controllo
sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi
dettati dalla presente legge, anche attraverso la redazione di accordi di
programma per la riduzione dell'inquinamento luminoso e per l'adeguamento degli
impianti esistenti, sottoscritti con i Comuni dell'ambito amministrativo di
competenza;
c) Esercitano le funzioni di
coordinamento, vigilanza e controllo sui Comuni circa l'ottemperanza alle
disposizioni di cui alla L.R. 15/05;
d) Verificano il
rispetto del presente
Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2, da parte dei Comuni e
coordinano i piani di risanamento adottati assegnando loro un ordine di
priorità in base alla data di adozione. Inseriscono all'interno del PTCP i
piani di risanamento comunali, assegnando agli interventi un ordine in base
alla tipologia di intervento e alla priorità degli interventi adottata nei
piani. Trasmettono tale elaborato alla Regione
che ne terrà conto per l'erogazione dei finanziamenti;
e) Applicano la legge sugli impianti
di loro competenza;
f)
Promuovono azioni di
formazione e informazione
per la formazione e/o
l'aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici e dei tecnici privati
operanti nel settore, per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle
buone pratiche per evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori
di educazione ambientale (LEA) provinciali e i programmi di Informazione,
formazione ed educazione ambientale (INFEA);
g) Collaborano con la Regione, con i
Comuni, e con gli
altri enti e/o altro interessati alla copianificazione ad individuare gli ambiti territoriali rilevanti
al fine della tutela e conservazione dei valori ambientali;
h)
Redige e pubblica
il piano di
recupero provinciale, con una azione sinergica di copianificazione alla
quale parteciperanno tutti gli enti sott'ordinati interessati e definisce il
piano di azione di settore da inserire nel piano provinciale per lo sviluppo
sostenibile e lo trasmette alla regione. La
pubblicazione dovrà avvenire nel sito web di appartenenza;
i)
Redige e pubblica nella relazione annuale inerente l'indagine
sulla customer satisfaction dell'azione provinciale anche il rapporto annuale
sull'andamento dell'inquinamento luminoso, sul conseguente risparmio energetico
e sulle buone pratiche. La pubblicazione
dovrà avvenire nel sito web di appartenenza.
3) I Comuni:
a) Si dotano, entro quattro anni
dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 15/2005,
di piani per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il risparmio
energetico, per disciplinare le nuove installazioni in accordo con il presente
regolamento, con il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della
strada" e successive integrazioni e modifiche, con le leggi statali 9
gennaio 1991, n. 9 e n. 10 "Piano energetico nazionale", con il DM
Infrastrutture e Trasporti del 5 novembre 2001 "Norme funzionali e
geometriche per la costruzione delle strade". Nelle more i Comuni dovranno
attenersi alle disposizioni contenute nel presente Regolamento. I Comuni che
alla data del presente regolamento si fossero già dotati di uno strumento di
pianificazione del settore, dovranno trasmettere alla Provincia il piano
completo di piano di risanamento. Inserire il piano di risanamento prima nel
DPP e successivamente nel PUG e nei PUE secondo la priorità degli interventi.
Qualora i detti piani fossero in contrasto con il presente regolamento o
mancanti del piano di risanamento ambientale per contenere l'inquinamento
luminoso, i Comuni dovranno provvedere a dotarsi di piano al pari degli altri e
nelle more dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel presente
Regolamento;
b) Inseriscono il
piano per l'illuminazione a
basso impatto ambientale e per il risparmio energetico nel PUG per
tendere ad uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita;
c) Si dotano della contabilità
ambientale e del bilancio ambientale;
d) Favoriscono l'aggiornamento
professionale dei dipendenti preposti;
e) Esercitano azioni di vigilanza sulla corretta
applicazione della legge 15/2005 da parte dei privati e dei lottizzanti, anche
su richiesta delle associazioni che si occupano del contenimento
dell'inquinamento luminoso, anche con l'ausilio dell'APPA, e ove mancante
dell'ARPA;
f)
Esercitano azioni di controllo multando i contravventori ai sensi
dell'art. 9 della L.R. 15/05;
g) Rilasciano autorizzazioni per i
nuovi impianti di
illuminazione, anche se adibiti a
scopo pubblicitario, previa
presentazione di idoneo progetto da parte dei richiedenti;
h) La pianificazione annuale degli
interventi per il contenimento del consumo di energia elettrica;
i)
Collaborano con la
Regione, con le
Province e con gli altri enti e/o altro interessati alla copianificazione per
individuare gli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e
conservazione dei valori ambientali;
j)
Redigono e pubblicano
il piano di recupero comunale,
nell'ambito del piano per l'illuminazione a basso impatto ambientale e per il
risparmio energetico con una azione sinergica di copianificazione alla quale
parteciperanno tutti gli interessati e definiscono il piano di azione di
settore da inserire nel piano comunale per lo sviluppo sostenibile e lo
trasmettono alla Provincia e alla Regione.
La pubblicazione dovrà avvenire nel sito
web di appartenenza;
k) Redigono e pubblicano nella
relazione annuale della customer satisfaction sull'azione comunale anche il
rapporto annuale sull'andamento dell'inquinamento luminoso, sul conseguente
risparmio energetico e sulle buone pratiche. La pubblicazione dovrà avvenire nel sito web di appartenenza.
4) Gli osservatori astronomici e le associazioni che si occupano di
contenimento dell'inquinamento luminoso:
a) a) Segnalano alle
autorità territoriali competenti
ed in primo
luogo ai Comuni, gli apparecchi di illuminazione (pubblici e privati)
non rispondenti ai presenti criteri, richiedendone l'intervento affinché essi
vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri medesimi;
b) Collaborano con i Comuni, le
Province, nonché la Regione, per una migliore e puntuale
applicazione dei presenti criteri,
secondo le loro specifiche competenze;
c) Collaborano con le Province ed i Comuni
all'individuazione degli impianti di rilevante inquinamento luminoso e
d'impatto ambientale da assoggettare alla bonifica;
d) Richiedono, con istanza a firma
dei responsabili pro - tempore, di essere inseriti nell'elenco regionale e trasmettono la seguente documentazione:
1. planimetria in scala appropriata
indicante la localizzazione e la georeferenziazione dell'osservatorio;
2. relazione tecnico
illustrativa sulla tipologia
dell'osservatorio, sulla sua attività prevalente e sulla dotazione
strumentale;
3. programma scientifico ( di
ricerca e/o divulgazione ) - culturale annuale o pluriennale;
4. relazione illustrativa del
regolamento per l'accesso
dei visitatori ed delle modalità
di raggiungimento della sede;
5.
relazione storica sull'attività svolta
(per gli osservatori
in attività, che
richiedano l'inserimento nell'elenco ufficiale);
6.
documentazione fotografica a colori sull'ambiente, sul paesaggio e sulla
struttura nel suo complesso;
7.
piano per la pubblicità e la divulgazione dei risultati delle ricerche
condotte.
5) Le case costruttrici, importatrici, fornitrici devono
corredare i loro prodotti per l'illuminazione della seguente documentazione
tecnica:
a) a) Certificati di
conformità alla l.r. 15/05
per il prodotto
messo in opera sul territorio
della Regione Puglia indicando gli
intervalli di posizioni ed inclinazione conformi;
b) Misurazioni fotometriche
dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo,
sia sotto forma di file standard normalizzato,
tipo il formato commerciale "Eulumdat" o analogo verificabile, ed
emesso in regime di sistema di qualità aziendale certificato o rilasciato da
ente terzo quali l'IMQ; le stesse devono riportare:
I - L'identificazione del laboratorio di misura ed il nominativo del
responsabile tecnico;
II - Le specifiche della lampada (sorgente luminosa) utilizzata per la
prova;
III - La posizione dell'apparecchio durante la misurazione;
IV - Il tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e la relativa
incertezza di misura;
V - La dichiarazione dal responsabile tecnico di laboratorio o di enti
terzi, quali l'IMQ, circa la veridicità delle misure.
c) Le istruzioni di installazione ed
uso corretto dell'apparecchio.
6) I progettisti::
a) Gli impianti
di pubblica illuminazione
sono classificati come
opere di urbanizzazione primaria. In base alle
disposizioni vigenti il progetto illuminotecnico deve essere redatto da un
professionista iscritto ad ordini o collegi professionali in possesso dei
requisiti di legge, con curriculum specifico o formazione adeguata e
specializzata mediante partecipazione a corsi di progettazione illuminotecnica
ai sensi della legge 15/05 art.2 comma 4. Il conferimento dell'incarico
trasferisce al professionista le responsabilità che la progettazione comporta,
nonché la verifica che l'installazione risponda ai requisiti di legge. Nel
progetto deve essere data chiara evidenza del rispetto dei requisiti tecnici di
qualità di cui in particolare al capitolo 5 "Criteri comuni"
all'articolo 1, lettere a,b e c del presente regolamento;
b) Richiedono alle
case costruttrici ,
importatrici e fornitrici,
per i prodotti
messi in opera sul territorio
regionale, il certificato di conformità alla l.r. 15/05 e la relativa
documentazione tecnica che attesti tale conformità, da allegare ai singoli
progetti come specificato al comma 5;
c) Rilasciano la dichiarazione di
conformità del progetto illuminotecnico alla l.r. 15/05;
d) I piani
di illuminazione a
più basso impatto
ambientale per il
risparmio energetico e per la riduzione dell'inquinamento
luminoso, possono essere redatti da professionisti iscritti nei relativi ordini
professionali nell'ambito delle proprie competenze.
7) Gli installatori:
a) a) Realizzano gli
impianti conformemente ai
presenti criteri ed
al progetto illuminotecnico, disponendo gli apparecchi
d'illuminazione secondo le allegate istruzioni di installazione ed uso corretto
per il rispetto dei requisiti tecnici di cui all'art. 5 della l.r. 15/05;
b) Rilasciano la dichiarazione di
conformità dell'installazione ai criteri della l.r. 15/05 e al progetto
illuminotecnico.
4. Disposizioni generali
1) Dalla data di
entrata in vigore della l.r. 15/05, tutti i nuovi impianti di
illuminazione esterna, pubblici e privati, che interessano l'intero territorio
regionale, devono essere realizzati in conformità ai presenti criteri
antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico.
2) Tutti i bandi per gli incarichi professionali,
capitolati d'appalto e di manutenzione degli impianti ed apparecchi di
illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere conformi alla l.r.
15/05 ed al presente regolamento.
3) Gli impianti,
già in
fase di realizzazione alla stessa data, devono, ove possibile
nell'immediato, essere dotati di sistemi e accorgimenti atti ad evitare la
dispersione di luce verso l'alto, fatto salvo l'obbligo del loro successivo
adeguamento secondo i presenti criteri.
4) Per gli impianti
di illuminazione esistenti, quanto strutturalmente possibile
e fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste
dalle vigenti norme, è richiesta entro 2 anni dall'entrata in vigore di tale
regolamento la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, più
prossimi all'orizzontale oppure inserendo schermi paraluce atti a limitare
l'emissione luminosa oltre i 90°, se questi sono compatibili con i requisiti di
sicurezza elettrica degli stessi.
5) I Comuni e
le Province che
alla data di entrata in vigore
del presente regolamento avessero già adottato DPP, PTCP o PUG, dovranno provvedere ad integrare
gli stessi con i piani ambientali di cui al presente regolamento, applicando la
metodologia della copianificazione ed applicando il principio della
sussidiarietà. Qualora non fosse possibile l'implementazione degli strumenti
adottati, per vizi o inadempienze verificatesi durante la fase di
copianificazione, per non incorrere nel disposto dell'art. 20 della LR 20/2001,
gli enti potranno ricorrere alla revoca degli atti in autotutela.
6) Gli atti tecnici e/o amministrativi adottati da
pubbliche amministrazioni, redatti da dipendenti pubblici o proposti da
professionisti privati, ma che non siano tra i professionisti abilitati
riconosciuti ai sensi del presente regolamento, saranno ritenuti annullabili ai
sensi dell'art. 15 della L. n. 14 dell'11 febbraio 2005.
5. Il progetto - I materiali - Gli
impianti
1) In conformità a
quanto specificato all'Art. 5 della L.R. 15/05, i progetti, i materiali e gli
impianti per l'illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale,
per il risparmio energetico e per prevenire l'inquinamento luminoso devono
prevedere:
a) Apparecchi che,
nella loro posizione
di installazione, devono avere
una distribuzione dell'intensità luminosa massima per g = 90°, compresa
tra 0,00 e 0,49 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso; a tale
fine, in genere, le lampade devono essere recesse nel vano ottico superiore
dell'apparecchio stesso;
b) Lampade ad avanzata tecnologia ed
elevata efficienza luminosa, quali al sodio ad alta o bassa pressione, in luogo
di quelle con efficienza luminosa
inferiore. E' consentito l'impiego di lampade con indice resa cromatica
superiore a Ra=65 ed efficienza comunque non inferiore ai 90 lm/w,
esclusivamente nell'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e
centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale ad uso
pedonale;
c) Luminanza media
mantenuta delle superfici
da illuminare ed illuminamenti
non superiore ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza
ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
I - Classificazione delle strade
in base a
quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 5 novembre 2001
"Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade". In
particolare le strade residenziali devono essere classificate di tipo F,
di rete locale, ad esclusione di quelle urbane di quartiere, tipo E, di
penetrazione verso la rete locale.
II - Impiego, a parità di luminanza, di apparecchi
che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di
interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi.
In particolare, i
nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la
prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in
relazione al tipo di strada ed alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un
rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore
di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, sia in presenza di ostacoli, sia
nel caso le stesse soluzioni risultino funzionali alla certificata e
documentata migliore efficienza generale dell'impianto. Soluzioni con
apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono
accettabili, se necessarie, solamente per strade classificate con indice
illuminotecnico 5 e 6.
III – Orientamento su
impianti a maggior
coefficiente di utilizzazione, senza superare i livelli minimi previsti dalle
normative illuminotecniche italiane ed europee più recenti e garantendo il
rispetto dei valori di uniformità e
controllo dell'abbagliamento previsto da dette norme.
IV - Mantenimento, su
tutte le superfici
illuminate, fatte salve diverse
disposizioni connesse alla
sicurezza e/o indicate diversamente nella legge, valori medi di
luminanza, non superiori ad 1 cd/m2;
V - Calcolo della luminanza.
d) Impiego di dispositivi in grado di ridurre, entro le ore
24.00, l'emissione di luce in misura superiore al 30% rispetto alla situazione
di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza.
2) Ove la
documentazione tecnica allegata al progetto non dimostri chiaramente la
conformità alla legge n. 15/05, il progetto stesso sarà rigettato con diniego
dal responsabile del procedimento.
3) Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente
articolo, ogni forma d'illuminazione pubblica o privata anche non
funzionalmente dedicata alla circolazione stradale, non deve costituire
elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione
nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di
abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme
tecniche e di sicurezza italiane ed europee.
4) Al fine di
migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di
segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o
intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l'illuminazione
tradizionale potrebbe essere controproducente
(tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o
eccessiva.
5) Al fine di contenere l'incremento annuale dei consumi di energia elettrica
come specificato all'art. 3, comma 3, lettera k), adottare soluzioni nel
rispetto dell'art. 5 comma 1 e delle norme tecniche di settore che prevedono:
a) la sostituzione dei vecchi
impianti con analoghi a più elevata efficienza e minore potenza installata;
b) la realizzazione dei nuovi impianti,
dotati preferibilmente di sorgenti luminose con potenze inferiori a 75W;
c) l'adozione di dispositivi che riducono il flusso
luminoso installato, come richiesto al precedente comma 1, lettera
d) La certificata
energia risparmiata mediante
l'installazione di nuovi
dispositivi di riduzione, su vecchi o nuovi
impianti d'illuminazione, va sommata alla singola quota annuale. Le
quote annuali possono essere cumulate, ma in tal caso deve essere tenuta
adeguata contabilità annuale di tutte le quote dall'anno di approvazione di
tale regolamento.
6. Criteri per
applicazioni specifiche
1) Per le tipologie
impiantistiche di cui
ai successivi commi, ad integrazione di quanto previsto al capitolo 5,
devono, altresì, essere applicati i criteri di seguito elencati:
2) Extraurbani: Ove necessaria l'illuminazione di
autostrade, tangenziali, circonvallazioni, ecc. deve essere garantita con
l'impiego, preferibilmente, di lampade al sodio a alta e bassa pressione.
3) Grandi aree:
a) L'illuminazione di
parcheggi, piazzali, piazze
ed altre superfici similari deve
essere garantita con l'impiego,
preferibilmente, di lampade al sodio ad alta o bassa pressione.
b) Gli impianti devono essere dotati di appositi
sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non
utilizzazione.
c) Il coefficiente di
utilizzazione dell'impianto non
deve essere in alcun caso inferiore a 0.35 nel rispetto della reale superficie
da illuminare.
d) L'installazione di
torri-faro deve prevedere
una potenza installata inferiore, a parità di illuminamenti delle
superfici da illuminare, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali.
4) Centri storici e vie commerciali:
a) I
centri luminosi, in presenza
di alberature, devono essere posizionati in modo da evitare che il
flusso verso le superfici da illuminare sia intercettato significativamente
dalla chioma degli alberi stessi.
b) L'illuminazione dei centri
storici deve essere realizzata con apparecchi consoni al contesto architettonico.
7. Criteri per impianti specifici
1) Impianti sportivi:
a) L'illuminazione di tali impianti
deve essere garantita con l'impiego, di lampade ad alta efficienza; ove ricorra
la necessità di garantire un'alta resa cromatica, è consentito l'impiego di
lampade agli alogenuri metallici. In ogni caso il coefficiente di utilizzazione
di questi impianti non deve essere inferiore al valore di 0.45. I requisiti
illuminotecnici minimi da rispettare sono riportati nelle norme italiane ed
europee di settore.
b) Gli impianti
devono essere dotati
di appositi sistemi di variazione dell'illuminamento con
conseguente parzializzazione del flusso luminoso in relazione alle
attività/avvenimenti, quali allenamenti, gare, riprese televisive ed altri.
c) Per gli impianti sportivi di piccole e medie
dimensioni sino a 5000 spettatori, i proiettori devono essere di tipo
asimmetrico, con inclinazione tale da contenere la dispersione di luce al di
fuori dell'area destinata all'attività sportiva. L'intensità luminosa non deve
superare le 0.49 cd per angoli di 90° o superiori nella reale posizione
d'installazione ed inclinazione dei corpi illuminanti.
d) Per impianti
sportivi da realizzarsi,
progettati per ospitare oltre 5.000 spettatori, permane il
solo obbligo di contenere al minimo la dispersione di luce verso il cielo e al
di fuori delle aree a cui l'illuminazione è funzionalmente dedicata. Il
coefficiente di utilizzazione di questi impianti deve comunque essere superiore
al valore di 0.45. E' comunque richiesto lo spegnimento all'ultimazione
dell'attività sportiva.
e) Per gli
impianti sportivi di grandi
dimensioni, ove siano previste riprese televisive, è consentito affiancare, ai
proiettori asimmetrici, proiettori a fasci concentranti comunque dotati di
schermature per evitare la dispersione della luce al di fuori delle aree
designate.
2) Fasci di luce:
a) E' fatto
espresso divieto di
utilizzare, su tutto
il territorio regionale, l'uso di
fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari
laser e giostre luminose, o di altri tipi di richiami luminosi come palloni
aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta
celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso
temporaneo.
b) E' altresì vietata
l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale,
nonché utilizzare le superfici di edifici, di altri soggetti architettonici o
naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi
siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.
3) Monumenti ed edifici:
a) L'illuminazione di
tali manufatti, fatte
salve le indicazioni
generali di cui al capitolo 5, deve essere,
preferibilmente, di tipo radente, dall'alto verso il basso.
b) Solo nei
casi di conclamata
impossibilità e per
manufatti di particolare interesse storico, architettonico o monumentale
i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. In tal caso
devono essere utilizzate basse potenze e inoltre i fasci di luce devono
ricadere comunque all'interno della sagoma dell'edificio. Se la sagoma è
fortemente irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce non deve essere
superiore al 10% del totale.
c) Entro le
ore 24 è
necessario provvedere allo spegnimento totale degli apparecchi
d'illuminazione che non soddisfano i requisiti tecnici di cui al capitolo 5 e
ad una riduzione di almeno il 30% della potenza impiegata per gli altri
apparecchi.
d) L'illuminazione dei capannoni
industriali deve essere effettuata privilegiando le lampade al sodio a bassa o
alta pressione.
e) Per gli
edifici privi di
valore storico sono da
preferire le lampade ad alta efficienza, in alternativa possono essere
utilizzati impianti dotati di sensori di movimento per l'accensione degli
apparecchi per l'illuminazione di protezione. Sono da prevedere, altresì,
sistemi di controllo che provvedano allo spegnimento parziale o totale, o alla
diminuzione di potenza impiegata, entro le ore ventiquattro.
f)
Per i monumenti ed
edifici di comprovato
valore culturale, storico
e turistico, non
sono applicabili le condizioni del paragrafo 5 della legge e
del paragrafo 7 del regolamento, purchè vengano rispettati gli orari previsti
per la riduzione di potenza degli impianti, il periodo di funzionamento annuo
non sia superiore a 1500 ore per valori medi di luminanza non oltre 10 cd/m2 e
a 2000 ore per valori medi di luminanza non oltre di 7 cd/m2, il flusso
luminoso sia contenuto nella sagoma dell'edificio secondo quanto previsto al
paragrafo 7), punto 3), comma b).
4) Insegne:
a) L'illuminazione delle insegne
non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il
basso, come definito nel capitolo 5, comma 1, lettera a);
b) Appartengono a questa
categoria le insegne con sorgenti di luce esterne alle stesse;
c) Le insegne dotate di
illuminazione propria non possono superare un flusso totale emesso di 4500
lumen/m2 per ogni esercizio;
d) In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose
non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità (ospedali,
farmacie, polizia, carabinieri, vigili del fuoco ecc.) devono essere spente
entro le ore 24 nel periodo di ora legale estiva ed entro le ore 23 nel periodo
di ora solare oppure alla chiusura dell'esercizio.
8. Disposizioni relative alle
fasce di rispetto e alle aree naturali protette
1) Tutte le sorgenti
di luce ed
i rispettivi apparecchi
per l'illuminazione ricadenti
nelle fasce di rispetto degli
osservatori e nelle aree naturali protette, devono, entro 5 anni dall'entrata
in vigore dei presenti criteri applicativi
o entro 4 anni per le nuove fasce di rispetto o le nuove aree naturali
protette definite all'art.3, comma 1, lettera e), essere modificate onde ridurre
l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico adeguandole ai criteri comuni
di cui all'art. 5.
2) Attorno a
ciascuno degli osservatori
astronomici, di cui all'articolo
3 comma 1 lettera b) della l.r. 15/05, è istituita una zona di particolare
protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio minimo,
fatti salvi i confini regionali, pari a:
a) 30 chilometri per gli
Osservatori professionali;
b) 15 chilometri per gli
Osservatori non professionali di rilevanza regionale e provinciale;
c) estese quanto i confini delle
aree naturali protette.
3) All'interno
dei confini dei
parchi naturali e
delle aree naturali protette, si adottano analoghi provvedimenti a
quelli delle fasce di rispetto degli osservatori astronomici e dei siti
osservativi.
4) Gli impianti di
illuminazione ricadenti in
tali ambiti territoriali,
fatte salve le
disposizioni temporali per l'adeguamento di quelli esistenti alla data
di entrata in vigore della legge 15/05 ed i requisiti generali di cui al
capitolo 5, devono essere modificati secondo le indicazioni minime di seguito
richiamate:
I – La variazione
dell'inclinazione degli
apparecchi pubblici e privati, fissata in mesi 12 dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, deve essere attuata solo in quanto compatibile
con le norme tecniche di sicurezza, se previste;
II -
Qualora quanto specificato
al punto I
non sia possibile, l'adeguamento degli impianti di
illuminazione esterna privati può essere attuato con l'installazione di
appositi schermi, o con la sostituzione delle calotte di protezione, ovvero
delle lampade stesse, compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica;
III - Le lampade
sostituite devono essere
al sodio
ad alta o
bassa pressione; solo
in caso di materiale impossibilità è consentito l'impiego di lampade
diverse, purché con analoga efficienza, in relazione allo stato della
tecnologia ed al tipo di applicazione;
IV - Per
impianti d'illuminazione artistici antecedenti il 1940, è possibile derogare
alle disposizioni di cui all'art.
5, comma 1 ed a quelle del presente comma,
solo in caso di ripristino della funzionalità dell'apparecchio originale.
5) Gli impianti d'illuminazione esterna pubblici,
ove non
sia possibile la variazione dell'inclinazione o la sostituzione delle
calotte di protezione, o la sostituzione della sola lampada, devono essere
adeguati mediante la sostituzione degli interi apparecchi;
6) Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblici
devono essere dotati di regolatori di flusso;
7) Gli
apparecchi d'illuminazione altamente
inquinanti, come globi,
globi con alette
schermanti, sistemi a luce indiretta, lanterne o similari, esistenti
alla data di entrata in vigore della l.r. 15/05, devono essere schermati e, in
ogni caso, dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e dirigere
nell'emisfero superiore un'intensità luminosa massima comunque non oltre 15 cd
per 1000 lumen a 90° ed oltre, nonché di vetri di protezione trasparenti,
compatibilmente con i requisiti di sicurezza elettrica. Ove non si possano
attuare tali misure, in quanto se ne compromette la certificazione originaria
di fabbrica, o ciò risulti antieconomico, gli apparecchi devono essere sostituiti
con altri aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 1.
9. Deroghe
1) La deroga al presente regolamento è concessa per:
a) Tutte le
sorgenti luminose internalizzate
e quindi non inquinanti, in quanto già strutturalmente schermate, quali
porticati, logge, gallerie e, in generale, installazioni che per il loro
posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;
b) Tutte le
sorgenti luminose in
impianti con emissione
complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2250
lm, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione
non superiore a 1500 lm cadauna;
c) Tutte le
sorgenti luminose, non a
funzionamento continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore dal
tramonto del sole;
d) Le sorgenti
di luce di uso temporaneo e
quindi non fisse, o che vengano spente entro le ore 20.00 nel periodo di ora
solare ed entro le ore 22.00 nel periodo di ora legale, quali, ad esempio, i
proiettori ad alogeni, le lampadine a fluorescenza o altro, regolati da un
sensore di presenza;
e) Gli
impianti per le
manifestazioni all'aperto e
itineranti con carattere
di temporaneità e provvisorietà, regolarmente autorizzate dai Comuni,
per un limite massimo di cinque giorni al mese;
f) impianti
di segnalazione e di regolazione del traffico;
g) le
luminarie natalizie;
h) Le insegne
pubblicitarie non dotate di illuminazione propria, di modesta entità, quali:
• Le insegne di
esercizio, come indicate all'art.23 del codice della strada e relativo
regolamento di attuazione e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati,
con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, al fine di
conseguire l'intensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5, comma 1,
lettera a);
• Gli apparecchi
di illuminazione esterna delle vetrine, per un numero non superiore a tre vetrine, con
flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il basso, al fine di
conseguire l'intensità luminosa nei termini di cui al capitolo 5;
i) Le sorgenti
di luce di
cui sia prevista la sostituzione entro cinque anni dalla data di entrata
in vigore della l.r. 15/05;
j) Le strutture
in cui vengano
esercitate attività relative all'ordine pubblico,
all'amministrazione della giustizia e della difesa, limitatamente alla sola
riduzione dei consumi elettrici e non alle disposizioni di cui all'art. 5,
comma 1, lettera a);
k)
porti, aeroporti e
strutture, militari e civili,
limitatamente agli impianti
e ai dispositivi di segnalazione
strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e
aerea;
l) gli impianti
con destinazione vie di fuga predisposti per esigenze di protezione
civile o per piani di protezione civile;
m) le lanterne
d'epoca e similari installate all'interno dei centri
storici, purchè siano dotate di superfici superiori completamente opache e
risultino efficacemente schermate dalle strutture edilizie circostanti, non
sono tenute a rispettare le prescrizioni di cui all'art.5, comma 1 a);
n) nei centri
urbani, centri storici, aree
di aggregazione e, comunque, in tutti quei luoghi in cui la
temperatura di colore delle lampade attualmente in commercio con efficienza
superiori a 90 lm/W, comporterebbe una alterazione dei colori dell'ambiente
stesso ed un disagio visivo causato dalla quasi monocromaticità di tali lampade
intorno al colore giallo-verde, è consentito l'uso di lampade ad alogenuri con
efficienza luminosa non inferiore a 80 lm/W.
2) La deroga di cui alla lettera h) è limitata alla sola
progettazione, ai fini dell'autorizzazione comunale.
10. Disposizioni relative alle sorgenti
di rilevante inquinamento luminoso
1) Per sorgenti di rilevante inquinamento luminoso si intendono:
I - Quelle
sorgenti luminose singole con emissione superiore a 50.000 lumen cadauna
(flusso totale emesso dalla sorgente in ogni direzione) in apparecchi che non
soddisfino i criteri di cui all'art. 5;
II -
L'insieme di sorgenti luminose con emissione complessiva
superiore a 500.000 lumen (flusso totale emesso dalle sorgenti in ogni direzione)
in impianti che non soddisfino i criteri di cui all'art. 5;
III -
L'insieme di sorgenti
luminose costituite da
apparecchi a diffusione
libera come quelli
a sfera, con emissione
complessiva superiore a 300.000 lumen (flusso totale emesso dalle sorgenti in ogni
direzione);
2) Gli impianti di
illuminazione aventi tali caratteristiche, fatte salve le disposizioni
temporali per l'adeguamento di quelli esistenti alla data di entrata in vigore
della legge 15/05 ed i requisiti generali di cui al capitolo 5, devono
uniformarsi ai criteri di legge entro 2 anni dall'identificazione della lista
degli impianti di grande inquinamento luminoso da bonificare.
11. Piani per l'illuminazione
1) I piani per
l'illuminazione dovranno essere a più basso impatto ambientale, per il
risparmio energetico e per la riduzione dell'inquinamento luminoso. Dovranno
essere redatti da professionisti abilitati, iscritti ad albi o collegi
professionali, con la tecnica della copianificazione e lo sviluppo del
principio di sussidiarietà applicato ai soggetti cui competono gli interventi
di risanamento e la gestione, e costituiti da:
- Relazione illustrativa della
situazione attuale corredata di
carte tematiche in scala opportuna indicanti
l'inquinamento luminoso;
- Piano di
risanamento con l'individuazione degli interventi pubblici e privati e
della priorità degli interventi;
- Norme
tecniche di attuazione per l'illuminazione a più basso impatto ambientale,
per il risparmio energetico e per la riduzione dell'inquinamento luminoso
integrative del regolamento edilizio.
2) Obiettivi del piano sono:
a) Fornire alle
amministrazioni uno strumento di pianificazione ambientale partecipato
per risanare la situazione attuale, nel quale siano esplicitati gli interventi
pubblici e privati, la priorità degli interventi, a chi compete eseguire gli
interventi, quando e con quali risorse;
b) Fornire alle
amministrazioni una
regolamentazione comunale che le aiuti a governare i processi di sviluppo e le
nuove programmazioni del territorio nel rispetto dell'ambiente e della qualità
della vita;
c) Il contenimento dell'inquinamento
luminoso atmosferico e stradale nonché dell'invasività della luce;
d) L'ottimizzazione dei costi di
servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;
e) Il conseguimento
di un risparmio energetico migliorando l'efficienza
globale degli impianti mediante l'uso di sorgenti luminose, apparecchi di
illuminazione e dispositivi di controllo del flusso luminoso finalizzati a un
migliore rendimento, in relazione alle scelte adottate;
f)
La realizzazione dei
modelli di gestione
tecnologicamente integrati ai
fini della manutenzione, del contenimento energetico,
della valorizzazione differenziata dei luoghi e dell'adeguamento ai diversi
stili di vita;
g) La sicurezza del traffico
stradale veicolare, con particolare riguardo alla visibilità dei percorsi;
h) La sicurezza fisica e psicologica
delle persone;
i)
L'integrazione diurna e notturna degli impianti nel territorio
comunale;
j)
Il miglioramento della qualità della vita sociale con
l'incentivazione delle attività serali;
k) Il miglioramento della fruibilità
degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica;
l)
L'adeguamento
dell'illuminazione alle esigenze architettoniche e ambientali, curando
le opportune scelte di colore, direzione e intensità della luce, in
rapporto alle costruzioni circostanti.
3) Il piano si suddivide in 3 fasi operative distinte:
a) Rilievo della situazione
esistente che si compone dei seguenti elaborati:
§
Analisi e planimetria della distribuzione del territorio comunale
e suddivisione in aree omogenee;
§
Ricerca sulle caratteristiche storico - ambientali e
sull'evoluzione storica dell'illuminazione sul territorio;
§
Valutazione dello stato dell'inquinamento luminoso sul territorio
di competenza;
§
Analisi ed identificazione delle
aree a particolari
destinazione, delle zone e degli edifici critici, e del contesto in
cui sono inserite;
§
Censimento elettrico e
relazione tecnica sulle
condizioni degli impianti e compatibilità con le norme e leggi vigenti
in merito a: quadri elettrici, alimentazione, potenze impiegate e tipo di
distribuzione elettrica;
§
Censimento
illuminotecnica e relazione
tecnica sulle condizioni
degli impianti e compatibilità
con la legge 15/05 ed il presente regolamento in merito a: delle tipologie
degli apparecchi installati (stradali, lampioni, sfere, etc..), dei supporti
adottati (pali singoli e multipli, torri faro, a sospensione, a mensola o
parete, etc..), del loro livello di conservazione, distribuzione delle sorgenti
luminose suddivise per tipo (fluorescenza, sodio AP o BP, Ioduri Metallici,
Mercurio, etc...) ed in base alle potenze (50W, 100W, etc...);
§
Verifica degli illuminamenti
lungo i tracciati viari a maggior rischio, e più
elevato traffico e/o impatto sul territorio;
§
Planimetrie dei punti
luce, delle tipologie di sorgenti, di sostegni e di apparecchi
identificando i quadri elettrici, lo stato di conservazione, le principali
"evidenze" architettoniche;
§
- Relazione sullo stato
dell'ambiente valida anche
ai fini dell'analisi ambientale
iniziale per la certificazione
ambientale ISO 14001 e/o EMAS II;
§
Redazione di mappa tematica
in scala 1:5000, o 1:4000, o 1:2000, o 1:1000, sulla quale sia
rappresentato l'inquinamento luminoso.
b) Norme Tecniche di attuazione per l'illuminazione a
più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione
dell'inquinamento luminoso integrative del regolamento edilizio:
§
Classificazione del tracciato
viario secondo UNI10439 ed identificazione delle principali
aree sensibili classificate secondo EN13201;
§
Analisi statistica dei
flussi di traffico
lungo le principali arterie della
rete viaria, per verificare come e quando declassificare la rete dal punto di
vista illuminotecnico;
§
- Formulazione di una
soluzione integrata di
riassetto illuminotecnico del
territorio comunale identificando,
in ogni specifico contesto: le tipologie di corpi illuminanti da installare, le
sorgenti luminose, i tipi di posa e le tipologie di impianti con specifici
riferimenti ed esempi progettuali, costruttivi e impiantistici per una
integrazione con il territorio, di tutti i servizi logicamente e fisicamente
integrabili (gestione funzionale, manutenzione, etc..) nel comparto
illuminazione;
§
Planimetrie della
classificazione del tracciato viario, del piano di riassetto del territorio dal
punto di vista delle sorgenti luminose, del piano di riassetto del territorio
dal punto di vista delle tipologie di apparecchi e sostegni;
§
Redazione di Norme
Tecniche di attuazione
per l'illuminazione a più basso
impatto ambientale, per il risparmio energetico e per la riduzione
dell'inquinamento luminoso integrative del regolamento edilizio.
c) Piano di risanamento
ambientale
§
Verifica della presenza
di: abbagliamenti molesti, illuminazione intrusiva,
evidenti inquinamenti luminosi,
disuniformità, insufficienza o sovrabbondanza di illuminazione identificando
gli elementi correttivi (corredate di schede specifiche d'intervento);
§
Verifica degli impianti
d'illuminazione privata palesemente
in contrasto con la L.R.15/05
e successive modifiche, identificando le singole possibili azioni correttive;
§
Pianificazione degli adeguamenti:
individuazione delle priorità
d'intervento per quanto
concerne sicurezza, consumo energetico e l'inquinamento luminoso,
relativamente a vecchi e nuovi impianti;
§
Analisi delle
"evidenze" presenti sul territorio che necessitano particolare
attenzione ed approfondimento data la natura storica - architettonica,
identificazione di proposte progettuali compatibili con il territorio e le
norme vigenti;
§
Definizione di un piano di adeguamento degli impianti a
medio termine o lungo termine (se non sussista l'obbligo di legge di immediato
adeguamento del territorio), con l'indicazione degli investimenti da mettere a
bilancio secondo le priorità definite con l'amministrazione comunale;
§
Definizione dei piani di manutenzione degli impianti;
§
Piano di Energy
Saving: stesura di
una previsione di
ristrutturazione corredata di
bilancio energetico/economico, e identificazione delle opportunità
tecnologiche che potrebbero favorire una illuminazione a basso impatto
ambientale e a maggiore risparmio energetico;Stima economica dei costi di
manutenzione, adeguamento e gestione. Previsioni di spesa in relazione alle
effettive disponibilità finanziarie ed alle priorità sul territorio.
§
Valutazione
tecnico/economica dei benefici dell'esecuzione di interventi di
manutenzione e di recupero programmati;
§
Piano di risanamento
contenente la contabilità ambientale e gli indicatori di
settore per il monitoraggio delle performances anche ai fini della
dimostrazione del rispetto del Protocollo di Kyoto, con l'individuazione degli
interventi pubblici e privati, della priorità degli interventi a chi compete
eseguire gli interventi, quando e con quali risorse.
12. Norme transitorie
Il presente regolamento si applica alle attività di
progettazione il cui affidamento di incarico è successivo alla data della sua
entrata in vigore.
Il presente Regolamento sarà pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1della L.R.
12/05/2004, n. 7
"Statuto della Regione
Puglia".
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione
Puglia.
Dato a Bari, addì 22 agosto 2006