IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
-Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’ emanazione dei regolamenti regionali.
-Visto
l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
-Visto
l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
-Vista
la L.R. 8 marzo 2002, n.
5.
-Visto il
Regolamento Regionale 19 giugno 2006, n. 7.
-Vista
la Delibera
di Giunta Regionale n. 1293 del 5/9/2006 di approvazione delle modifiche
apportate dalla 5^ Commissione Consiliare al succitato Regolamento e di
adozione del testo integrale emendato.
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Premessa
Con il presente regolamento
la Regione Puglia
fornisce gli indirizzi, i criteri e la disciplina tipo di riferimento per
l’applicazione della legge
regionale 8 marzo 2002 n. 5, recante “Norme transitorie per la
tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze
tra 0Hz e 300GHz”.
Il presente regolamento persegue la
minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
ed intende assicurare che tanto la gestione delle procedure autorizzatorie
quanto l’esercizio dei poteri di pianificazione attribuiti agli Enti
territoriali seguano linee uniformi e siano orientati alla tutela della salute,
dell’ambiente e del territorio, considerando, tra l’altro, l’esigenza di
perseguire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di
telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenze
comprese tra 100 KHz e 300 GHz (di seguito denominati: impianti).
A. - Procedure autorizzative
L’installazione e la modifica delle
caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici, e in
particolare l’installazione di torri, di tralicci, di impianti
radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica,
di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS,
per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione
digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie
ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto
nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, vengono autorizzate dai Comuni
previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell’ARPA
Puglia - competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14
della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (di qui in
avanti: Legge Quadro) - in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i
valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti
uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata
Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003, nonché con gli obiettivi di qualità
fissati dalla Regione Puglia.
La disciplina dettata dal presente
regolamento, viste le deliberazioni dell’Autorità delle Garanzie nelle
Comunicazioni n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si
applica anche agli impianti di trasmissioni televisive digitali terrestri verso
terminali mobili inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and
Handheld), attualmente in fase di avvio di trasmissione, per i quali
trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 259/2003 (“Codice
delle Comunicazioni Elettroniche”, di qui in avanti: Codice) ed al
D.Lgs. n. 177/2005 (“Testo Unico della Radiotelevisione”) .
E’ fatta salva l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3-bis dell’art. 87 cit. del Codice
A. 1. - Comunicazione
La realizzazione, la modifica,
l’implementazione ed il trasferimento degli impianti in esame presuppongono
il perfezionamento del titolo di legittimazione di cui all’art. 87 del
Codice e non richiedono il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo
II del TU 380/2001.
L’istanza è presentata al Comune dai soggetti
che risultino documentatamente abilitati nonché dotati dei necessari requisiti
di legittimazione.
A corredo dell’istanza dovrà essere prodotta
idonea documentazione, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
del DPR 445/2000, comprovante la titolarità, da parte del richiedente:
1. di un titolo giuridico valido ed
efficace che lo abiliti a realizzare e gestire in proprio l’impianto in esame,
ovvero a realizzare e gestire l’impianto in nome, per conto e
nell’interesse di un soggetto abilitato a norma di legge; ove il
richiedente agisca nell’interesse di un terzo soggetto e si preveda la
voltura del titolo di legittimazione a seguito del suo rilascio ovvero ad
interventi ultimati ciò deve essere puntualmente specificato nell’istanza;
2. di un titolo giuridico vigente ed
efficace che lo abiliti all’uso dell’area e/o dell’immobile prescelto come
sito di installazione dell’impianto.
Al momento della presentazione dell’istanza,
l’ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile
del procedimento.
L’istanza deve essere conforme all’allegato
n. 13 - Modello A del Codice, concepito al fine della sua
acquisizione su supporti informatici e destinato alla formazione del catasto regionale delle sorgenti
elettromagnetiche di origine
industriale.
L’istanza deve essere corredata della
documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione,
dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni
elettromagnetiche, di cui alla Legge Quadro ed al DPCM 8 luglio 2003, nonché il
rispetto degli obiettivi di qualità fissati dalla Regione Puglia e dalle eventuali prescrizioni dettate
dagli strumenti di pianificazione approvati dai Comuni. A tali fini devono
essere utilizzati modelli predittivi conformi alle prescrizioni delle norme CEI
211 - 7 (data pubblicazione 2001 - 01), “Guida per la misura e per la
valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 KHz - 300
GHz, con riferimento all’esposizione umana” e CEI 211 - 10 (data
pubblicazione 2001-04), “Guida alla realizzazione di una Stazione Radio
Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta
frequenza”.
Nel caso di installazione di impianti con
potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità, è sufficiente la presentazione di una Denuncia di Inizio Attività
(di qui in avanti DIA) conforme all’allegato n. 13 - Modello B del
Codice. Anche in questo caso è obbligatoria l’acquisizione del parere preventivo
di ARPA Puglia di cui al penultimo capoverso del presente paragrafo.
Nel caso di condivisione della stessa
struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più operatori,
l’obbligo di presentare l’istanza di autorizzazione o la DIA incombe su ciascun singolo
operatore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza o DIA
devono essere indicate le eventuali condivisioni; inoltre ogni operatore di
frequenza o di banda di frequenza è tenuto ad acquisire l’apposito parere
tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.
Copia dell’istanza ovvero della DIA viene
inoltrata contestualmente ad ARPA Puglia, che si pronuncia entro
trenta giorni dal ricevimento degli elaborati, esprimendo il prescritto
parere tecnico preventivo. Alla formulazione di detto parere è
subordinata l’attivazione dell’impianto e non anche il perfezionamento del
titolo di legittimazione. L’operatore è obbligato ad ottemperare, prima
dell’attivazione dell’impianto, alle eventuali prescrizioni dettate da
ARPA Puglia.
Il Comune provvede a pubblicizzare l’istanza,
pur senza diffondere i dati caratteristici dell’impianto, salvo che
l’operatore interessato autorizzi la divulgazione dei profili tecnici
dell’impianto stesso.
A. 2. - Istruttoria
Il responsabile del procedimento può
richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell’istanza o della DIA, il rilascio di dichiarazioni e l’integrazione della
documentazione prodotta. Il termine contemplato dall’art. 87, comma 9, del
Codice inizia nuovamente a decorrere dal momento dell’avvenuto completo
riscontro della richiesta da parte dell’operatore.
Nel caso in cui una delle Amministrazioni
interessate esprima motivato dissenso, il responsabile del procedimento
convoca, entro trenta giorni dalla data di ricezione della istanza o della DIA,
una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare i
rappresentanti di tutte le Amministrazioni ed Autorità pubbliche interessate.
L’indizione della conferenza di
servizi viene adeguatamente pubblicizzata, ai
fini di cui all’art. 9,
l. 241/1990. La conferenza di servizi si
pronuncia entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori. Della avvenuta convocazione e dell’esito
della conferenza viene tempestivamente informato il Ministero delle
Comunicazioni. Trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice,
le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.
Le istanze e le DIA di cui al presente
paragrafo, e quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione
degli impianti già esistenti, si intendono accolte qualora, entro novanta giorni
dalla presentazione del progetto e della relativa istanza, non sia stato
comunicato un provvedimento di diniego. I Comuni possono prevedere termini più
brevi per la conclusione dei procedimenti ovvero ulteriori forme di
semplificazione amministrativa, in special modo ove il sito dell’impianto sia
conforme allo strumento di pianificazione settoriale di cui il Comune si fosse
eventualmente dotato ed alle localizzazioni ivi contemplate.
In sede istruttoria va valutata la
compatibilità delle caratteristiche tecniche dell’impianto progettato, con
riferimento ad un raggio di 300
metri dal sito, con le caratteristiche del contesto
edilizio ed urbanistico circostante rivenienti dagli strumenti di pianificazione
urbanistica vigenti; si deve tenere conto, tra l’altro, delle prospettive di
edificazione ex novo, di recupero dell’esistente e di
sopraelevazione fondate sulle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici.
Ove l’impianto progettato, nelle sue caratteristiche strutturali e funzionali,
sia compatibile con la situazione edilizia già in essere al momento della
presentazione dell’istanza o della DIA ma possa apparire incompatibile con la
situazione potenziale prevista dagli strumenti urbanistici vigenti,
l’operatore ha facoltà di acquisire comunque il titolo di legittimazione previa
sottoscrizione di un atto d’obbligo che preveda sia le modifiche
strutturali e funzionali da apportare all’impianto in concomitanza con le
previste trasformazioni edilizie e territoriali, sia la relativa scansione
temporale.
Del rilascio dell’autorizzazione, ovvero del
decorso del termine di perfezionamento dell’autorizzazione e della DIA, il
Comune deve dare notizia ad ARPA Puglia per l’espletamento dei compiti di
vigilanza di sua competenza.
Le opere devono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dal perfezionamento del titolo
di legittimazione espresso o tacito.
Gli impianti soggiacciono alle disposizioni
di legge in materia di costruzioni edilizie, ove applicabili ed in quanto
non derogate dalle disposizioni del Codice, ivi incluse le prescrizioni di cui
all’art. 3, D.Lgs. 494/1996.
A. 3. - Certificato di conformità
post-attivazione
L’operatore, dopo il perfezionamento del
prescritto titolo di legittimazione, ha l’obbligo di comunicare ad ARPA
Puglia ed al Comune interessato, entro dieci giorni dalla messa in
esercizio dell’impianto, la data di attivazione dello stesso in modo da
consentire ad ARPA Puglia l’esecuzione di misure di post-attivazione onde
verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla
luce del DPCM 8.7.2003 e del presente regolamento.
Nella comunicazione deve essere indicato
esplicitamente se l’attivazione impianto sia finalizzata all’esecuzione di
prove tecniche di trasmissione, che non possono comunque protrarsi per oltre 30
giorni, fatta eccezione per gli impianti temporanei, disciplinati dal punto A.
4. Decorso tale termine l’impianto dovrà essere condotto a regime.
I risultati di detta indagine, riportati da
ARPA Puglia in una certificazione di conformità post-attivazione, devono
essere comunicati al Comune interessato ed all’operatore.
La certificazione di conformità
post-attivazione deve essere redatta in condizioni di impianto attivo a regime.
A. 4. - Impianti temporanei
E’ possibile procedere all’installazione di
impianti mobili temporanei esclusivamente nei seguenti casi, debitamente
comprovati dall’operatore:
a) eventi di carattere sociale, ricreativo,
sportivo, culturale di particolare rilevanza;
b) esecuzione di prove tecniche di copertura
e trasmissione radioelettrica;
c) copertura di
aree non servite dall’operatore, limitatamente ai tempi tecnici ed
amministrativi necessari per
la conclusione delle procedure di
pianificazione e relativamente ai siti programmati.
Nel caso sub a) il titolo di
legittimazione spiegherà efficacia, sempre nel rispetto delle soglie
prescritte e previo espletamento delle procedure autorizzative
ordinarie, sino al settimo giorno successivo alla data di conclusione
dell’evento; nei casi sub b) e c) il titolo di legittimazione produrrà
effetti per un periodo massimo di sei
mesi, non rinnovabili nell’ipotesi sub b) e
rinnovabili per una sola volta per ulteriori sei mesi nell’ipotesi
sub c).
Le procedure di legittimazione degli impianti
temporanei devono essere espletate nel più breve tempo possibile, avendo
carattere prioritario. Il Comune interessato ha facoltà di definire opportune
forme di semplificazione procedurale compatibili con l’ordinamento di settore.
Sono esonerati dall’acquisizione del titolo
di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per
esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela
dell’ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati
per il periodo di tempo stabilito dall’Autorità competente.
La installazione di impianti temporanei
soggiace esclusivamente alla disciplina dettata dal presente paragrafo; deve
intendersi posta nel nulla e comunque inapplicabile la disciplina dettata dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 20 febbraio 2001, recante
“Atto di indirizzo per l’installazione delle stazioni radio base per la
telefonia mobile, nelle more della definizione del quadro normativo di
riferimento”.
Sono esonerati dall’acquisizione del titolo
di legittimazione gli impianti mobili temporanei radiofonici e televisivi,
regolati dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 177/2005, in caso di eventi di
carattere sociale, ricreativo, sportivo, culturale di particolare
rilevanza.
A. 5. - Microimpianti
Gli impianti con potenza in singola antenna
inferiore o uguale a 5 Watt possono essere installati ed attivati in base a
DIA e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
La
DIA deve essere corredata della
documentazione di cui all’Allegato 13 - Modello B del Codice e deve
essere trasmessa anche ad ARPA Puglia.
L’operatore richiede ad ARPA Puglia, con le
modalità di cui al paragrafo A. 3, il rilascio del certificato di
conformità post-attivazione attestante il rispetto dei limiti applicabili.
All’interno di aree di particolare pregio
storico, architettonico, paesaggistico o naturalistico ed estetico,
interessate da regimi vincolistici imposti a norma di legge, è data priorità
alla installazione di microimpianti, salva l’esistenza di comprovate e
documentate circostanze ostative di carattere tecnico alla luce delle
esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di
altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. In ogni
caso, gli impianti installati in dette zone non devono alterare
significativamente lo stato visivo dei luoghi. A tali fini si può ricorrere
ad adeguate forme di mascheramento e mimetizzazione degli impianti.
La disciplina dettata dal presente paragrafo
si applica anche agli impianti inerenti al sistema DVB-H (Digital Video
Broadcasting and Handheld) di potenza complessiva inferiore o uguale a 5 Watt.
B. - Obiettivi di qualità
Nella individuazione dei siti per
l’installazione degli impianti va perseguito in massimo grado l’obiettivo
di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del
servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti
concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono
essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti,
mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e alla ricerca delle
soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici,
estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.
Al fine di conseguire gli obiettivi dianzi
indicati, i Comuni possono operare su base concertativa e negoziale con gli
operatori, attraverso la instaurazione di un regime di dialettica
procedimentale funzionale alla individuazione di soluzioni condivise,
prevedendo forme di incentivazione diretta o indiretta, individuando e/o
proponendo localizzazioni alternative a quelle proposte dagli operatori
ritenute motivatamente inidonee.
Nell’autorizzazione di nuovi impianti si persegue la minimizzazione dell’esposizione ai campi
elettromagnetici dei recettori
sensibili, ed in particolare dell’utenza delle aree, delle strutture e degli
edifici destinati all’infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da
utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e
assistenziali, come indicato dall’art. 10,
comma 1, l.r.
5/2002. Pertanto, nella valutazione preventiva effettuata da
ARPA Puglia si considera come obiettivo di qualità, da non superare entro
il perimetro dell’area sensibile (edificio ed area di pertinenza effettivamente
destinate alla permanenza dei recettori sensibili) un valore di fondo di campo
elettrico non superiore a 3 V/m.
Inoltre, nella progettazione e nella
realizzazione di nuovi impianti, nonché nell’adeguamento di quelli esistenti, la
minimizzazione del valore del campo elettromagnetico va perseguita,
compatibilmente con la qualità del servizio, attuando, in fase di progetto,
soluzioni da valutarsi caso per caso: sfruttando, per esempio, le
caratteristiche intrinseche del sistema radiomobile (BTS PC e DTX) per le
SRB, tale da irradiare la potenza esclusivamente necessaria per garantire la
qualità del servizio.
L’insediamento di nuovi impianti
radiotelevisivi è consentito unicamente in aree esterne al perimetro del centro
abitato, secondo la definizione di cui all’art. 3 D.Lgs. 285/1992, salvo
comprovate e documentate esigenze di servizio.
Come obiettivo di qualità applicabile
all’interno degli abitati, secondo la definizione di cui all’art. 3 D.Lgs.
285/1992, si evidenzia l’esigenza di ricercare soluzioni localizzative
idonee ad evitare concentrazioni eccessive di impianti e di campi
elettromagnetici, ai fini della minimizzazione dell’esposizione dei
cittadini. In tal senso, si indica come obiettivo di qualità, in ipotesi di
coubicazione di impianti negli abitati, l’installazione di un numero di nuovi
impianti preferibilmente non superiore a due in una medesima localizzazione.
Resta comunque ferma l’esigenza di perseguire il corretto insediamento degli
impianti rispetto alle valenze culturali ed estetiche del contesto territoriale
interessato.
In ogni caso, in ipotesi di coubicazione di
impianti, ai fini della minimizzazione dell’esposizione è necessario
considerare, in sede di valutazione preventiva, l’effettiva potenza e le
caratteristiche radioelettriche degli impianti, nonché le caratteristiche
geometriche e architettoniche del sito prescelto.
C. - Programma annuale di installazione
Gli operatori di telefonia mobile presentano
a ciascun Comune interessato, entro il 31 marzo di ogni anno, un programma
annuale di installazione e/o modifica degli impianti, al fine di consentire la
pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio. La
mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude
all’operatore la possibilità di realizzare nell’anno di riferimento nuovi
impianti non contemplati nei precedenti atti di programmazione, salva la
possibilità che intervengano accordi in tal senso con il Comune interessato e/o
l’applicazione dell’art. 9,
comma 2, l.r.
Puglia n. 5/2002.
Fino alla istituzione del catasto regionale
degli impianti, qualora sia prevista la realizzazione di impianti posti a meno
di 300
metri dai confini comunali, il programma annuale dovrà
essere inviato anche al Comune limitrofo. In tali ipotesi, ove nella
pianificazione del Comune nel cui territorio ricade il sito programmato non
venga confermata la localizzazione proposta dall’operatore, dovrà darsene formale comunicazione, a
cura dell’operatore, al Comune limitrofo.
La disciplina dettata dal presente paragrafo,
alla luce delle deliberazioni dell’Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni
n. 191/06/Cons del 4.4.2006 e n. 266/06/Cons del 16.5.2006, si applica anche
agli impianti di diffusione televisiva digitali terrestri verso terminali mobili
inerenti al sistema DVB-H (Digital Video Broadcasting and Handheld), attualmente
in fase di avvio di trasmissione, per i quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al Codice ed al D.Lgs. n. 177/2005.
D. - Siti non a norma
D. 1. - Riduzione a conformità
La riduzione a conformità è un processo che
deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il
contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM
8.7.2003 e dal presente regolamento.
Tale processo consiste nel riportare il
valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e
quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dagli artt. 3 e 4 del DPCM
8.7.2003 e dal presente regolamento.
All’attuazione della riduzione a conformità
si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti secondo
le previsioni della normativa vigente. Questa procedura consente di
valutare per ogni sorgente l’entità della riduzione, che deve essere ottenuta
tramite la riduzione della potenza al connettore d’antenna, oppure tramite
misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l’innalzamento del centro
elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma di irradiazione
dello stesso (modifica dell’antenna, adozione di opportuni schermi).
Compete ad ARPA Puglia l’esecuzione delle
necessarie verifiche, con impiego di metodologie normalizzate, secondo le
tecniche di cui all’art. 6 del DPCM 8.7.2003, nel contesto dei compiti fissati
dall’art. 14 della Legge Quadro.
Qualora ARPA Puglia, nell’espletamento delle
proprie funzioni, ovvero alla luce di eventuali segnalazioni, ovvero ancora su
richiesta dell’Autorità amministrativa competente, accerti, tramite misure
a banda larga, il superamento dei valori limite applicabili, deve anzitutto
effettuare un monitoraggio in banda larga presso siti prossimi alla postazione
ove è stato accertato il superamento ed ove potenzialmente è possibile attendere
un risultato analogo.
Se possibile, i siti da sottoporre a verifica
devono essere individuati tramite l’applicazione di software di
modellizzazione e di calcolo dei campi elettromagnetici, tenuto conto delle
caratteristiche degli impianti presenti in un raggio di 300 metri dalla postazione ove è
stato accertato il superamento.
Tutti i siti ove dalla applicazione di
software di modellizzazione e di calcolo dei campi elettromagnetici
è atteso un valore di campo elettrico non inferiore al 75% del limite ivi
applicabile, devono essere interessati da una successiva verifica
strumentale condotta in banda larga. La verifica deve essere condotta anche
presso tutti i siti sensibili inclusi nell’area innanzi indicata.
Presso tutti i siti ove sia stato accertato,
tramite misure in banda larga, un superamento dei valori applicabili, devono
essere condotte almeno due serie di misure in banda stretta.
Entro trenta giorni dal termine
dell’accertamento i risultati dell’indagine dovranno essere comunicati
dall’organo accertatore all’Autorità giudiziaria, alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’Autorità
sanitaria ed agli operatori che concorrono al superamento nei siti
individuati.
Prima di attuare le procedure di risanamento
dei siti non a norma, è necessario verificare che la situazione esistente nel
sito corrisponda a quella prevista nelle concessioni o nelle autorizzazioni
rilasciate. Pertanto, l’informativa dianzi indicata, nel caso di impianti per
l’emittenza radiotelevisiva, dovrà essere inviata anche all’Ispettorato
territoriale Puglia e Basilicata del Ministero delle Comunicazioni (di
qui in avanti: Ispettorato), congiuntamente alla richiesta dei dati e degli
atti relativi alle concessioni che consentano di verificare il rispetto delle
condizioni tecnico-operative ivi prescritte.
L’Ispettorato dovrà provvedere entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano riscontrate violazioni, si deve
procedere a riportare la situazione a conformità.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dei
dati e documenti trasmessi dall’Ispettorato, ARPA Puglia procede a nuova
verifica in banda stretta in tutti i siti ove sia stato accertato il superamento
delle soglie applicabili.
Tale accertamento dovrà essere condotto in
contraddittorio con gli operatori interessati e congiuntamente
all’Ispettorato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni autorizzate.
L’informativa agli operatori dovrà essere
fornita con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data di esecuzione
della verifica tramite comunicazione con raccomandata A.R. inviata presso
la sede legale dell’emittente.
Le misure e le valutazioni dovranno essere
eseguite con le modalità descritte dalle norme CEI 211-7 (“Guida per la
misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di
frequenza 10 KHz - 300 GHz, con riferimento all’esposizione
umana”).
I risultati di detto accertamento saranno i
soli validi ai fini dell’applicazione delle procedure di risanamento.
La gestione della procedura dianzi illustrata
compete ad ARPA Puglia, che dovrà comunicarne i risultati entro trenta giorni
dalla fine dell’accertamento alla Regione, alla Provincia, al Comune, all’Autorità
sanitaria ed all’Ispettorato.
Il Comune nel cui territorio sono installati
gli impianti da risanare, entro trenta giorni dal ricevimento della
informativa di ARPA Puglia, comunica gli esiti dell’accertamento agli operatori,
avviando le necessarie procedure di risanamento mediante l’emanazione di
ordinanza sindacale. Copia di detta ordinanza dovrà essere inviata
all’Ispettorato nel caso di impianti per l’emittenza radiotelevisiva.
D. 2 - Piani di risanamento
Qualora la riduzione a conformità perseguita
con le azioni di cui al punto D. 1., non consenta il mantenimento della
qualità del servizio, gli operatori interessati, entro centoventi giorni,
predispongono piani di risanamento tenendo conto delle emissioni, delle
peculiarità tecniche e delle caratteristiche di esercizio dei singoli impianti,
nonché della eventuale regolamentazione comunale e dei programmi
localizzativi dei singoli operatori.
I piani possono prevedere misure tecniche,
tecnologie di modernizzazione e innovazione degli impianti, unitamente a
misure organizzative e di razionalizzazione mediante condivisione su tralicci
comuni, oppure ipotesi di trasferimento in altri siti, specificando i tempi e le
modalità di attuazione di tutte le misure previste e la localizzazione delle
strutture nei siti. Nel caso di piani di risanamento che interessino aree
sensibili, devono essere individuate specifiche priorità o tempistiche
abbreviate per la redazione e la realizzazione del piano, anche tramite
prescrizioni.
Il piano di risanamento deve essere trasmesso
alla Regione, alla Provincia, al
Comune interessato, all’Autorità sanitaria, ad ARPA Puglia e
all’Ispettorato.
Il procedimento di approvazione dei piani di
risanamento relativo agli impianti di emittenza radiotelevisiva è
disciplinato dall’art. 28, comma 7, del D.Lgs. n. 177/2005.
La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del
piano, convoca apposita conferenza di servizi per discutere il piano di
risanamento alla luce anche di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 177/2005.
Partecipano di diritto alla conferenza di servizi, oltre alla Regione, cui è devoluta la gestione del procedimento,
il Comune nel cui territorio ricadono gli impianti da risanare ovvero i siti ove
si è rilevato il superamento delle soglie, la
Provincia interessata, l’Autorità
sanitaria, l’Ispettorato, l’ARPA Puglia e gli operatori coinvolti nella
procedura.
I lavori della conferenza di servizi si
concludono entro trenta giorni dall’indizione con l’approvazione del piano
di risanamento.
Gli operatori interessati al risanamento
provvedono ad attuare le previsioni del piano a proprie cure e spese nel
rispetto della tempistica ivi prevista. Decorsi inutilmente i termini ivi
previsti, il Ministero delle Comunicazioni, su richiesta della Regione e d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, dispone la disattivazione degli impianti.
In pendenza dell’approvazione e
dell’attuazione del piano di risanamento gli operatori interessati dovranno
comunque ottemperare all’ordinanza comunale di riduzione a
conformità.
E. - Catasto
Entro centottanta giorni dell’entrata in
vigore del presente regolamento è istituito, presso l’ARPA Puglia, il catasto
regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno
censiti tutti gli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti
nell’intervallo di frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz presenti sul
territorio regionale.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore
del presente regolamento i titolari di impianti esistenti forniscono al Comune
interessato e ad ARPA Puglia i dati completi dei propri impianti corredati delle
caratteristiche tecniche per la valutazione dei campi elettromagnetici di cui al
paragrafo A. 1.; tali dati dovranno essere elaborati in formato conforme al
catasto nazionale.
Entro centoventi giorni dal decorso del
termine di cui al precedente capoverso, ARPA Puglia verifica il rispetto
dei limiti di cui al D.P.C.M. 8.7.2003 solo per gli impianti per i quali detta
valutazione non sia già intervenuta in sede di autorizzazione. ARPA Puglia,
incaricata della formazione, della gestione e dell’aggiornamento del catasto
regionale in coordinamento con il catasto nazionale, nomina un Responsabile del
Catasto Regionale.
F- Pianificazione comunale
I Comuni possono dotarsi di piani annuali di
localizzazione per disciplinare l’insediamento degli impianti al fine di
minimizzarne l’impatto estetico e territoriale nonché di minimizzare e rendere
uniforme l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. I piani
perseguono la realizzazione del principio di precauzione contemplato
dall’art. 174 del Trattato UE e dei relativi corollari A.L.A.R.A. ed
A.L.A.T.A. intervenendo sulle scelte tecnologiche e su quelle localizzative al
fine di assicurare il minor grado possibile di impatto degli impianti, senza
pregiudizio per le esigenze del servizio e fermo restando il rispetto degli
obiettivi di qualità, e perseguendo lo scopo di minimizzare e rendere omogenea
ed uniforme l’esposizione dei cittadini. Le scelte dei piani vengono operate su
base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o
autorizzati legittimamente operanti. La mancata approvazione del piano non
costituisce motivo ostativo al perfezionamento delle procedure autorizzatorie
sub A.
I piani, di norma ed ove possibile, danno
priorità all’insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel
demanio o nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire agli Enti
territoriali l’acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare
prioritariamente in iniziative di controllo, monitoraggio, studi, ricerca
ed informazione in materia ambientale, anche alla luce del principio di politica
ambientale “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato UE.
I piani individuano inoltre le strutture
oggetto di divieto ai sensi dell’art. 10,
comma 1, l.r.
5/2002 e perimetrano le aree sensibili da preservare
dall’insediamento delle impianti al fine di includervi le pertinenze e, in
genere, le aree, gli spazi e gli edifici effettivamente destinati alla
permanenza dei recettori sensibili, individuando e proponendo
alternative localizzative tecnicamente idonee.
La definizione dei contenuti dei piani deve
fondare su una adeguata attività istruttoria in ordine:
-
al fondo elettromagnetico
preesistente;
-
alle sorgenti di campi
elettromagnetici di alta frequenza già in funzione e di quelle già
autorizzate e non ancora attive;
-
alla possibilità di
delocalizzazione di impianti di emittenza radio e televisiva e di eventuale
bonifica del fondo elettromagnetico;
-
alla presenza di linee
elettriche e di altre sorgenti di campi elettromagnetici di bassa frequenza;
alla prefigurazione, mediante adeguati strumenti previsionali, degli effetti e
degli impatti degli impianti previsti;
-
alla
eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono assumere
rilievo in termini di protezione della salute e dell’ambiente.
L’istruttoria deve includere ampi spazi
concertativi riservati al confronto con gli operatori, al fine di valutare
l’idoneità dei potenziali siti sotto il profilo tecnico, nonché con le
associazioni ambientaliste, con le organizzazioni sindacali e con i cittadini,
sia singoli che associati, anche attraverso l’istituzione di forum e/o consulte.
Si seguono, in relazione alla telefonia
mobile e tecnologie assimilate, i criteri ed i principi sanciti dal protocollo
di intesa intercorso tra ANCI, operatori e Ministero delle Comunicazioni in
data 17.12.2003.
In sede di elaborazione dei piani occorre
considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed
urbanistico circostante i potenziali siti, con riferimento ad un raggio di
300 metri,
così come delineate dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si
terrà pertanto conto, in via esemplificativa, delle prospettive di edificazione
ex novo, di recupero dell’esistente, di sopraelevazione contemplate dai
piani urbanistici vigenti.
I piani individuano gli impianti preesistenti
che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del D.P.C.M. 8.7.2003, non
appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità
fissati dal presente regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la
minimizzazione e con l’esigenza di rendere uniforme l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici. Di tali impianti i piani propongono
la delocalizzazione in siti ritenuti più idonei e tecnicamente adeguati alle
esigenze degli operatori, da verificarsi in contraddittorio con gli stessi. Al
fine di addivenire alla delocalizzazione degli impianti in esame, i Comuni
possono prevedere forme di incentivazione diretta ed indiretta, anche
attraverso la concessione di siti alternativi di proprietà pubblica e la
previsione di canoni di locazione/concessione di entità inferiore alle
condizioni di mercato, onde compensare gli eventuali oneri di trasferimento
degli impianti.
L’insediamento di nuovi impianti radio e
televisivi viene consentito unicamente in aree esterne al perimetro del
centro abitato, secondo la definizione di cui all’art. 3 d.lgs. 285/1992, salvo
comprovate esigenze di servizio. In ogni caso, nella definizione dei contenuti
dei piani dovranno considerarsi, quanto all’emittenza radiotelevisiva, le
previsioni degli strumenti di pianificazione settoriale approvati dallo
Stato alla luce dell’ordinamento delle telecomunicazioni. Resta fermo l’obbligo
degli operatori di conformare scrupolosamente la propria condotta ai principi ed
alle regole di comportamento sanciti dall’art. 42, comma 1, D.Lgs.
177/2005.
I piani vengono approvati dal Comune e non
necessitano di approvazione regionale. Le eventuali varianti ai piani vengono approvate con il medesimo
procedimento.
G. - Disciplina tipo di riferimento per la
elaborazione dei piani annuali di localizzazione
Le modalità operative di seguito illustrate,
sviluppate in tre fasi, hanno carattere indicativo; residuano in capo
agli Enti locali ampi margini di autonomia nella definizione dei propri
moduli di azione, anche alla luce della specifica situazione in cui versa
ciascun territorio comunale e delle eventuali situazioni locali di carattere
socio-economico-ambientale.
G. 1. - Costruzione del quadro conoscitivo
Una corretta pianificazione presuppone la
costruzione di un quadro conoscitivo su cui basare tutto il processo
decisionale.
A tal fine è necessario reperire, come base
comune su cui localizzare i livelli tematici relativi ai molteplici fattori che
incidono sulla pressione dei campi elettromagnetici, la cartografia tecnica più
recente, preferibilmente in formato elettronico per rendere più semplice il
lavoro, permettendo di gestire il processo di pianificazione in maniera
informatizzata.
I livelli tematici descrittivi dei fattori di
pressione elettromagnetica da reperire sono:
-
Catasto delle
sorgenti:
insieme di tutte le sorgenti di campo elettromagnetico a
radio-frequenza e dei relativi dati tecnici. I gestori degli impianti
devono collaborare alla creazione del catasto delle sorgenti specificando
localizzazione e dati tecnici degli impianti installati;
-
Ricettori
sensibili: insieme degli edifici,
delle aree e delle strutture destinate ad utenze particolarmente sensibili
all’effetto delle onde elettromagnetiche;
-
Fattori
socio-economici: insieme dei dati
descrittivi circa la densità di popolazione ed i volumi e le tipologie
delle attività economiche;
-
Livelli di campo
elettromagnetico esistente: insieme delle misure dei
livelli di campi elettromagnetici effettuate sia con misure puntuali che
con monitoraggi in continuo;
-
Programma annuale di
installazione dei gestori: insieme dei programmi
annuali di installazione presentati dai gestori delle reti di
telecomunicazioni;
-
Strumenti di governo del
territorio: insieme degli strumenti
urbanistici per il controllo e la pianificazione territoriale;
-
Immobili comunali: insieme degli immobili comunali disponibili
per l’installazione di nuovi impianti o l’implementazione e/o la
delocalizzazione di impianti esistenti.
Il quadro conoscitivo deve essere aggiornato
annualmente per tener conto delle modificate esigenze territoriali (nuove
installazioni, delocalizzazioni, disinstallazioni).
G. 2. -Pianificazione delle localizzazioni
La costruzione del quadro conoscitivo deve
permettere un articolato e completo studio del territorio su cui
interviene il processo di pianificazione.
Sulla base delle esigenze dei gestori delle
reti di telecomunicazioni, espresse attraverso i programmi annuali di
installazione, e rispettando le regole dettate da eventuali regolamenti di
settore, si deve giungere alla concertazione (attuata tra gestori e
amministratori dei territori interessati) di un piano di localizzazione dei
nuovi impianti.
Il piano deve essere redatto privilegiando le
scelte che localizzano le nuove installazioni (o le delocalizzazione di impianti
esistenti) su immobili di proprietà comunale, tenendo conto della
situazione emersa durante lo studio del territorio. In particolare,
dovrà tenere conto della localizzazione delle sorgenti già presenti sul
territorio (catasto sorgenti), della localizzazione dei ricettori
sensibili, dei fattori socio-economici (preferendo, nelle porzioni di
territorio a più alta densità abitativa o a più alta densità lavorativa,
tecnologie a basso impatto elettromagnetico) e dei livelli di campo
elettromagnetico già presenti sul territorio.
Ove possibile, la redazione del piano di
localizzazione deve essere supportata da valutazioni preventive (per
mezzo di strumenti software di simulazione) dell’impatto
elettromagnetico generato dalle nuove installazioni.
Il piano di localizzazione deve sempre
ispirarsi ai principi di precauzione, di minimizzazione dell’esposizione ai
campi elettromagnetici e di perequazione ed uniformità nell’accesso ai
servizi; deve essere aggiornato annualmente, tenendo conto delle mutate esigenze
dei gestori e delle mutata situazione territoriale.
Ai fini istruttori i Comuni possono
richiedere il supporto tecnico di ARPA Puglia.
G. 3 -Vigilanza e controllo
L’attività di vigilanza e il controllo è
affidata ai Comuni che si avvalgono del supporto tecnico dell’ARPA Puglia e
dell’Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto
delle rispettive specifiche competenze.
Ove possibile, i Comuni si dotano di reti di
monitoraggio permanente dei campi elettromagnetici. Comunque, si devono
prevedere campagne annuali di misura dei campi elettromagnetici, necessarie a
monitorare i livelli esistenti e mantenere attivo il processo di pianificazione,
ponendo i relativi oneri a carico dei titolari degli impianti, ai sensi
dell’art.12,
comma 6, l.r.
Puglia n. 5/2002.
G. 4. - Presentazione dei risultati
Le risultanze delle tre fasi del processo di
pianificazione devono essere rese consultabili e fruibili dagli addetti ai
lavori e dalla popolazione.
Per far fronte a tali esigenze occorre
predisporre strumenti di supporto alle decisioni per gli addetti ai lavori e di
consultazione per la popolazione, che consentano una analisi approfondita del
territorio attraverso il confronto di tutti i livelli tematici che assumono
rilievo nei processi decisionali.
Si suggerisce la diffusione delle
informazioni alla popolazione, anche per il tramite di internet e di altri
strumenti informatici.
H. - Primi adempimenti a carico degli
operatori
Entro novanta giorni dalla pubblicazione del
presente regolamento tutti gli operatori che non abbiano già provveduto a
quanto stabilito dall’art. 12,
comma 2, della l.r.
5/2002, ovvero che, pur avendo ottemperato a quanto previsto da detta
disposizione, abbiano in seguito apportato modifiche ai propri impianti,
devono presentare al Comune e ad ARPA Puglia istanza di verifica della
compatibilità dei limiti applicabili. E’ ammessa l’integrazione della
documentazione già prodotta.
La dichiarazione dovrà essere resa sotto
forma di perizia giurata e dovrà essere prodotta secondo le modalità riportate
nell’Allegato 13 - Modello A del Codice.
ARPA Puglia avrà cura di trasmettere l’esito
dell’istruttoria al Comune interessato.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1della L.R.12/05/2004,n.7
“ Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 14 settembre 2006
ALLEGATO