TITOLO I
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
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Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”.
-
Visto l’art.
44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
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Vista la L.R.
22 febbraio 2005 , n. 3 che prevede l’adozione di un regolamento attuativo
della legge.
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Vista la Delibera di Giunta
Regionale n. 1715 del 21 novembre di adozione del Regolamento attuativo della
succitata legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
CAPO I FORMAZIONE DELL’ALBO
Art. 1
Istituzione dell’Albo Regionale
1. Al fine di dare concreta attuazione
all’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 327 e s.m. ed all’art. 16
della L.R. 22
febbraio 2005 n. 3, è istituito l’Albo Regionale dei Componenti il
Collegio Tecnico (ARCCT) per la determinazione delle indennità definitive di
esproprio di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità di competenza regionale, la cui nomina compete all’Autorità
Espropriante.
2. L’ARCCT è formato ed aggiornato dal
Settore Regionale LL.PP., nel rispetto delle norme recate dal presente
regolamento.
Art. 2
Iscrizione all’Albo Regionale
1. Possono
iscriversi all’ARCCT gli ingegneri, gli architetti, i dottori agronomi e
forestali, i geometri, i periti agrari e le ulteriori figure professionali i cui
titoli di studio sono dichiarati, ai sensi delle norme legislative vigenti in
materia, equipollenti a quelli dei predetti professionisti, che, alla data della
domanda di iscrizione, abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della
relativa professione e che risultino iscritti al rispettivo albo professionale
da almeno cinque anni.;(1)
2. L’iscrizione all’ARCCT è
subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni personali, alla data
della relativa domanda:
a)
inesistenza di procedimenti in corso per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L.
1423/’56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 575/’65;
b)
inesistenza di sentenze
definitive di condanna passate in giudicato, ovvero di sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che incidono
sulla moralità professionale;
c)
inesistenza di dolo o di
errore grave nella stima del valore di immobili e/o di fabbricati adibiti a
qualsiasi uso;
d)
inesistenza di false
dichiarazioni in ordine alla sussistenza delle suindicate condizioni personali.
(1) comma così
modificato dall’art. 1,
lettera a), del Reg. n. 21
del 26/7/2007, il comma era così
formulato”1. Possono iscriversi all’ARCCT gli ingegneri, gli architetti, i
dottori agronomi e forestali, i geometri ed i periti agrari che, alla data della
domanda di iscrizione, abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della
relativa professione e che risultino iscritti al rispettivo albo da almeno
cinque anni. “
Art. 3
Domanda di iscrizione e documentazione a
corredo
1. La domanda di iscrizione all’ARCCT è
corredata da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/’00,
attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni personali
di cui al precedente art. 2, nonché da curriculum personale delle perizie (anche
non giurate) redatte per la stima del valore di immobili e/o di fabbricati.
2. La domanda di iscrizione,
la dichiarazione personale ex art. 47 D.P.R. 445/’00 ed il curriculum personale
sono redatti in conformità ai modelli-tipo allegati al presente regolamento.
3. Il curriculum personale
indica il numero e la tipologia delle perizie redatte e, per ciascuna di esse,
il committente, l’oggetto della perizia, la destinazione d’uso, l’individuazione
catastale, la descrizione fisica e dimensionale, il valore stimato del bene.
4. La domanda di iscrizione,
corredata dalla documentazione di cui al comma 1, è indirizzata al Dirigente del
Settore regionale LL.PP. e trasmessa presso la sede del medesimo Settore.
5. Non possono presentare
domanda di iscrizione all’ARCCT i soggetti interdetti dai pubblici uffici.
6.
In fase di prima applicazione,
le domande di iscrizione dovranno pervenire al Settore LL.PP. entro il
sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente regolamento sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
Art. 4
Istruttoria e determinazione sulle domande di
iscrizione
1. Le domande di iscrizione e la
relativa documentazione a corredo sono sottoposte a procedimento istruttorio a
cura dell’Ufficio Regionale Espropri istituito presso il Settore LL.PP., per
l’accertamento del possesso dei requisiti e della sussistenza delle condizioni
personali richiesti.
2. Il Dirigente del Settore
LL.PP., sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Regionale Espropri,
con appositi provvedimenti determina l’accoglimento o la reiezione delle domande
di iscrizione all’ARCCT.
3. I provvedimenti di
reiezione, puntualmente motivati, sono notificati agli istanti mediante nota
raccomandata con avviso di ricevuta.
Art. 5
Formazione dell’Albo Regionale
1.
In fase di
prima applicazione, l’ARCCT è formato dai professionisti le cui istanze,
pervenute nei termini di cui all’art. 3 comma 6, risultino accolte con
provvedimento del Dirigente del Settore LL.PP.
2. L’ARCCT contiene l’elenco degli iscritti, distinti per
categoria professionale, ed indica la destinazione d’uso prevalente, nonché la
superficie di terreni o la volumetria di fabbricati ed il correlato valore
complessivi annui più elevati dei beni stimati da ciascun iscritto nel triennio
precedente alla data dell’istanza di iscrizione.(2)
3. L’ARCCT è formato con
determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito informatico regionale.
(2) comma così modificato dall’art. 1,
lettera b), del Reg. n. 21
del 26/7/2007, il comma era così
formulato:”
2. L’ARCCT contiene
l’elenco degli iscritti, distinti per categoria professionale, per destinazione
d’uso dei beni valutati, per superficie di immobili o volumetria di fabbricati e
valori complessivi annui stimati nei tre anni precedenti alla data dell’istanza
di iscrizione.
“
CAPO II
AGGIORNAMENTO, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE
DALL’ALBO
Art. 6
Aggiornamento dell’Albo Regionale
1. L’ARCCT è aggiornato triennalmente con
l’elenco dei professionisti già iscritti e di quelli le cui istanze, pervenute
nel triennio successivo alla formazione o ai conseguenti aggiornamenti dello
stesso, risultino accolte con provvedimenti del Dirigente del Settore LL.PP.
2. Le istanze di nuove
iscrizioni all’Albo dovranno pervenire, al competente Settore LL.PP. , entro i
tre mesi precedenti la scadenza triennale di aggiornamento.
3. Al fine di conseguire la
conferma dell’iscrizione all’Albo, i professionisti già iscritti, nel trimestre
precedente ciascun aggiornamento, presentano apposita istanza corredata da
dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 ex D.P.R. 445/’00 attestante la
conservazione dei requisiti e delle condizioni personali, nonché da eventuale
aggiornamento del curriculum personale di cui al precedente art. 3 commi 1 e 3.
4. L’istanza di conferma di
iscrizione, la dichiarazione personale ex art. 47 D.P.R. 445/’00 ed il
curriculum personale sono redatti in conformità ai modelli-tipo allegati al
presente regolamento
5. L’ARCCT è aggiornato, con
le modalità previste dal comma 2 del precedente art. 5, con determinazione del
Dirigente del Settore LL.PP. pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia e sul sito informatico
regionale.
Art. 7
Sospensione dall’Albo Regionale
1. Con la determinazione
del Dirigente del Settore LL.PP. , di cui al precedente art. 6 comma 5, sono
sospesi dall’ARCCT, per un periodo di tre anni, i professionisti iscritti dei
quali si accerti:
a)
il venire meno della
condizione sub a) indicata dall’art. 2 comma 2;
b)
l’errore
grave, la grave negligenza, l’ingiustificato ritardo personale nell’espletamento
degli adempimenti propri, a seguito di nomina dell’Autorità Espropriante
Regionale a componente di Collegi Tecnici di cui all’art. 1 del presente
regolamento.
2. La sospensione comminata, con la puntuale
indicazione delle motivazioni che l’hanno determinata, è notificata al
professionista interessato mediante nota raccomandata con avviso di ricevuta.
Art. 8
Cancellazione dall’Albo Regionale
1. Con la determinazione del Dirigente del
Settore LL.PP. , di cui al precedente art. 6 comma 5, sono cancellati dall’ARCCT
i professionisti iscritti dei quali si accerti:
a)
il venire meno di una delle
condizioni sub b), c), d) indicate dall’art. 2 comma 2;
b)
l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
c)
il dolo
nell’espletamento degli adempimenti propri, a seguito di nomina dell’Autorità
Espropriante Regionale a componente di Collegi Tecnici di cui all’art. 1 del
presente regolamento.
d)
la mancata presentazione dell’istanza di conferma
nei termini previsti dall’art. 6 comma 3.
2. La cancellazione, con la puntuale
indicazione delle motivazioni che l’hanno determinata, è notificata al
professionista interessato mediante nota
raccomandata con avviso di ricevuta.
CAPO III UTILIZZAZIONE DELL’ALBO
REGIONALE
Art. 9
Adempimenti dell’Autorità Espropriante
regionale
1. Nei casi previsti dall’art. 21 comma 3 del
D.Lgs. 327/’01 e dall’art. 16 - comma 1, primo periodo - della L.R. 3/’05,
l’Autorità Espropriante regionale utilizza l’ARCCT, nel suo ultimo
aggiornamento, per le nomine dei componenti i Collegi Tecnici da formare per la
determinazione delle indennità di esproprio definitive di immobili occorrenti
per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza
regionale.
2. L’Autorità Espropriante
regionale provvede alla designazione, di sua competenza, dei componenti i
Collegi Tecnici, individuandoli fra i professionisti iscritti all’ARCCT, in
possesso della categoria professionale idonea a valutare il bene da espropriare,
la cui destinazione d’uso sia analoga a quella prevalente(3) di immobili o fabbricati già
stimati dai professionisti designandi per una superficie o una volumetria
complessiva annua indicata nell’albo (4) almeno pari al doppio di quella
dello stesso bene.
3. Al fine di ricercare
l’intesa per la nomina del terzo tecnico, prevista dall’art. 16, comma 1 - 1°
periodo - della L.R.
3/’05,
l’Autorità Espropriante regionale ne propone la designazione, al proprietario
interessato, fra una terna di professionisti individuata con le modalità di cui
al comma 2 del presente articolo.
4. L’Autorità Espropriante
regionale, nella nomina dei componenti i Collegi Tecnici di sua competenza,
assicura la turnazione di tutti i professionisti iscritti all’ARCCT, per
categoria professionale e per superficie o volumetria complessive annue stimate.
(3) comma
così modificato dall’art. 1,
lettera c), Reg. n. 21
del 26/7/2007
(4) comma
così modificato dall’art. 1,
lettera c), Reg. n. 21
del 26/7/2007
Art.
10
Facoltà delle Autorità Esproprianti di
altri soggetti pubblici
1. Ove gli altri soggetti pubblici operanti nel
territorio regionale non abbiano istituito un proprio albo di componenti il
Collegio Tecnico previsto dall’art. 21 del D.lg. 327/’01, è facoltà delle
rispettive Autorità Esproprianti, che ne abbiano necessità, di utilizzare
l’ARCCT per la nomina, di propria competenza, a componenti di siffatti Collegi.
2. L’esercizio della facoltà prevista dal
comma 1 comporta l’obbligo di designazione dei componenti il Collegio Tecnico
con le modalità previste dall’art. 9 del presente regolamento, nonché l’obbligo
della denuncia al Dirigente del Settore Regionale LL.PP. di intervenute
situazioni contemplate dal sub b) dell’art. 7 -comma 1- e dal sub c) dell’art. 8
-comma 1- del presente regolamento.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
Art. 11
Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni recate dal presente regolamento entrano in
vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Art. 12
Modalità provvisorie di nomina dei
componenti il Collegio Tecnico
1. Fino alla data di entrata in vigore del
presente regolamento e fino alla data di formazione dell’ARCCT, l’Autorità
Espropriante regionale esercita discrezionalmente la propria potestà di nomina a
componenti i Collegi Tecnici ex art. 21 D.Lgs. 327/’01, nel rispetto delle
disposizioni normative recate dall’art. 16
della L.R.
3/’05.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53
comma 1della L.R.
12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come
Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 28 novembre 2006
ALLE
GATO ( MODELLO TIPO ) (5)
ALLEGATO ( MODELLO TIPO ISTANZA DI CONFERMA
)
ALLEGATO ( MODELLO TIPO CUURICULUM PROFESSIONALE PER
L'ISCRIZIONE )
ALLEGATO ( MODELLO TIPO CUURICULUM PROFESSIONALE PER
CONFERMA ISCRIZIONE )
(5)
Allegato così sostituito dal reg. reg. 21/2007, art.
2
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