Legge
implicitamente abrogata dalla l.r. 18/2007, art.
39 che ha abrogato la l.r.
12/96
Art.
1
[1. Ai componenti il Collegio dei
revisori dei conti degli Enti regionali per il diritto agli studi universitari
(EDISU) di cui all’articolo 10
della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi
universitari), spetta l’indennità di carica pari al 40 per cento di quella
spettante ai revisori dei conti del comune sede dell’EDISU.
La presente
legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. ]
Data a Bari, addì 12 dicembre 2006