Art.
1
(Modifica
al comma 3 dell’articolo 5
della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)
1.
Il comma 3 dell’articolo 5 della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli
ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36), è sostituito dal seguente:
“3.
I comuni e le province ricadenti nell’ATO, al fine di garantire la gestione
unitaria del Sistema idrico integrato (SII) secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità e per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), sulla base dello schema di convenzione approvato dalla
Regione”.
Art.
2
(Integrazione
articolo 16 della l.r. 28/1999)
1.
All’articolo 16 della l.r. 28/1999,
come modificato dall’articolo 47 della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7, sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
“1
bis L’Autorità d’ambito denominata “ATO Puglia”, costituita con convenzione in
data 20 dicembre 2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell’articolo 31
del d.lgs. 267/2000”;
“1
ter Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, la Regione
introduce nello schema di convenzione, approvato con deliberazione della Giunta
regionale del 6 novembre 2002, n. 1724 (Decreto del Commissario delegato per
l’emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 316 dell’8 ottobre 2002. Presa
d’atto e approvazione convenzione), le modifiche necessarie intese ad adeguarne
il contenuto all’articolo 31, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Ai fini della
stipula della convenzione nel testo modificato si applica l’articolo 5, comma
4, della presente legge”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 26 marzo 2007