Art. 1
(Modifica
al comma 3 dell’articolo 5
della legge regionale 6 settembre 1999, n. 28)
1.
Il comma 3 dell’articolo 5
della legge
regionale 6 settembre 1999, n. 28
(Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei
modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio
1994, n. 36), è sostituito dal seguente:
“3.
I comuni e le province ricadenti nell’ATO, al fine di garantire la gestione
unitaria del Sistema idrico integrato (SII) secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità e per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
costituiscono un consorzio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), sulla base dello schema di convenzione
approvato dalla Regione”.
Art. 2
(Integrazione
articolo 16 della l.r. 28/1999)
1.
All’articolo 16
della l.r.
28/1999,
come modificato dall’articolo 47
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
“1
bis L’Autorità d’ambito denominata “ATO Puglia”, costituita con convenzione in
data 20 dicembre 2002, è un consorzio di enti locali ai sensi dell’articolo 31
del d.lgs. 267/2000”;
“1
ter Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, la
Regione introduce nello schema di convenzione, approvato con
deliberazione della Giunta regionale del 6 novembre 2002, n. 1724 (Decreto del
Commissario delegato per l’emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 316
dell’8 ottobre 2002. Presa d’atto e approvazione convenzione), le modifiche
necessarie intese ad adeguarne il contenuto all’articolo 31, comma 3, del d.lgs.
267/2000. Ai fini della stipula della convenzione nel testo modificato si
applica l’articolo 5, comma 4, della presente legge”.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7
“Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data
a Bari, addì 26 marzo 2007