IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA
REGIONALE
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Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali.
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Visto l’art.
42, comma 2°, lett. c) della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione
Puglia”.
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Visto l’art.
44, comma 3°, della L.R. del 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”.
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Vista la L.R.
28 dicembre 2006, n. 39 che all’art. 5 prevede l’adozione di un regolamento
attuativo della legge.
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Vista la Delibera
di Giunta Regionale n. 393 del 27/03/2007 di adozione del Regolamento attuativo
della succitata legge.
EMANA
Il
seguente Regolamento
Art. 1
ASL provinciali: denominazione, sede, effetti
1. L’art. 5
della L.R. n.
39/06, dal 1 Gennaio 2007, ha istituito 3 nuove ASL provinciali , in cui
sono confluite per fusione le preesistenti Aziende USL operanti in
ciascuno degli ambiti amministrativi delle province di Foggia, Bari e Lecce,
come di seguito riportato:
a) Nella “ASL FG”, con sede in
Foggia, sono confluite le A. USL FG/1, FG/2, FG/3;
b) Nella “ASL BA”, con sede in
Bari, sono confluite le A. USL BA/2, BA/3, BA/4 e BA/5;
c) Nella “ASL LE”, con sede a
Lecce, sono confluite le A. USL LE/1, LE/2.
2. Le altre Aziende sanitarie locali, che al momento della
pubblicazione della legge, già operavano a livello provinciale, modificano la
loro denominazione, rispettivamente da “BAT/1” a “BAT”, da “BR/1” a “BR” e da
“TA/1” a “TA”.
3. La denominazione estesa di ciascuna delle sei
Amministrazioni sanitarie locali è “Azienda Sanitaria Locale di”, seguita
dal nome della città capoluogo di provincia.
4. Con decorrenza dalla stessa data dell’ 1 Gennaio 2007, sono
conseguentemente decaduti gli Organi delle accorpate Aziende USL.
5. A decorrere dal 1 Gennaio 2007 le ASL provinciali “ASL BA”,
“ASL FG”, “ASL LE”, così come istituite, subentrano di pieno diritto in tutto il
patrimonio attivo e passivo ed in ogni rapporto, anche processuale, delle fuse
ASL BA/2,BA/3, BA/4, BA/5, LE/1, LE/2, FG/1,FG/2, FG/3, ed in tutte le loro
ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di
qualsiasi natura anteriori al 1 Gennaio 2007.
6. Ai direttori generali subentrano i commissari straordinari,
quali legali rappresentanti delle persone giuridiche di nuova istituzione,
incaricati della gestione transitoria nonché di ogni attività finalizzata alle
operazioni di fusione.
Art. 2
Commissari Straordinari e Direttori Generali delle nuove ASL
provinciali ed Atto Aziendale
1. Per l’esecuzione del proprio mandato, il Commissario
Straordinario di cui all’art. 5
c. 2 della l.r.
39/06 dispone di tutti i poteri del Direttore Generale nonché quelli di
straordinaria amministrazione per l’efficace perseguimento degli obiettivi
prioritari di organizzazione della nuova ASL e di tempestivo consolidamento
degli assetti operativi di regime.
2. Il Commissario Straordinario può deliberare, tra l’altro,
sulle trascrizioni ed annotazioni di ogni specie, sulle azioni giudiziarie,
transazioni, sentita la Conferenza dei Sindaci e, previa informazione preventiva
alle OO.SS., costituire e sciogliere organismi , cui assegnare specifici
incarichi e progetti.
3. Il Commissario Straordinario, in esecuzione dell’art. 5
L.R. n.
39/06, nomina il direttore amministrativo e sanitario, può nominare i sub
commissari, che, salvo revoca o sostituzione, restano in carica fino alla nomina
del Direttore Generale della nuova ASL, uno per ciascuna delle Aziende USL
accorpate, definendone, modificando o integrando l’atto di nomina, le funzioni
da esercitarsi, nel rispetto delle indicazioni di cui ai commi e articoli
successivi.
4. Il Commissario Straordinario dispone circa specifici
rapporti, sia provvisori, sia di durata pluriennale, per ciò che attiene i
servizi di tesoreria e cassa, i sistemi informativi, di contabilità analitica ed
altri al fine di realizzare il consolidamento, a livello di nuova ASL, dei dati
delle diverse aziende fuse.
5. Gli Atti Aziendali di cui all’art. 3 comma 1bis della L.
02/92 delle preesistenti Aziende USL , a seguito della fusione, perdono di
efficacia a far data dal 1 gennaio 2007 per la parte non compatibile con il
rinnovato ambito gestionale e col presente regolamento. Il Commissario
Straordinario della nuova ASL provinciale provvede alla definizione del relativo
Atto Aziendale, da predisporsi, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2007,
sentita la Conferenza dei Sindaci e previa concertazione con le OO.SS.
6. Al Commissario Straordinario, per l’opera prestata, è
riconosciuto il compenso previsto per i Direttori Generali delle ASL.
Art. 3
Gestioni liquidatorie al 31.12.1994
1. Il Commissario Straordinario della nuova ASL, a far data dal
1 Gennaio 2007, subentra nella funzione di Commissario liquidatore delle
gestioni liquidatorie degli esercizi anteriori al 1995 delle USL facenti capo
agli ambiti territoriali di quelle accorpate. Il compenso previsto per
l’espletamento della funzione di Commissario Straordinario è omnicomprensivo per
cui non è prevedibile compenso aggiuntivo per le funzioni di cui al presente
comma.
2. Per quanto riguarda le ex USL BA/1 e BA/2, la funzione
liquidatoria degli esercizi al 31/12/2005 fa capo al Commissario Straordinario
della ASL provinciale Bari.
Art. 4
Il Sub Commissario
1. Il Sub Commissario è nominato, su base fiduciaria, dal
Commissario straordinario, al quale riferisce, correntemente, sull’attività
svolta ed in tutti i casi in cui quest’ultimo lo richieda o lo ritenga
opportuno.
2. Al Sub Commissario spettano, nell’ambito dell’attività di
fusione e riorganizzazione della nuova ASL, i compiti della analisi
organizzativa e della ordinaria amministrazione riguardanti l’ambito di attività
allo stesso attribuite dal Commissario straordinario. Il Sub Commissario:
a) può inoltre formulare proposte
di provvedimenti ed esprimere pareri al Commissario straordinario;
b) su delega del commissario
straordinario, collabora con i Direttori Amministrativo e sanitario
sull’attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali emanate
dallo stesso.
3. Il Commissario straordinario può acquisire pareri del Sub
Commissario sulle proposte di deliberazione del governo aziendale.
4. Il rapporto del Sub Commissario è rapporto di diritto
privato di tipo esclusivo ed il compenso spettante, omnicomprensivo di imposte e
contributi, è pari all’80% di quello del Commissario straordinario.
5. Il Commissario straordinario, i sub Commissari ed i
Direttori amministrativo e sanitario sono tenuti a presentare
un’autodichiarazione in merito all’insussistenza delle incompatibilità previste
dalla normativa vigente in materia.
Art. 5
Effetti delle operazioni di fusione
1. Ai sensi dell’art. 5,
c. 1 della L.R. 22
Dicembre 2006, n. 39 la fusione ha efficacia dal 1 Gennaio 2007, data a
partire dalla quale le nuove ASL provinciali subentrano in tutti i rapporti
delle preesistenti ASL accorpate. La pubblicazione della legge
regionale n. 39/06 assolve l’obbligo di informativa rispetto ai Terzi,
dell’art. 2558 Cod. civ, e titolo per la trascrizione in capo a ciascuna nuova
ASL provinciale della proprietà e dei diritti reali sui beni rientranti nelle
attività comprese nel patrimonio delle preesistenti ASL accorpate.
2. I Commissari Straordinari delle nuove ASL provinciali per i
beni immobili o mobili registrati, in precedenza iscritti nello stato
patrimoniale delle preesistenti Aziende USL, provvedono alla trascrizione presso
i competenti Uffici pubblici entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del
presente regolamento.
3. I Commissari Straordinari comunque sono autorizzati ad
assicurare qualsiasi atto o formalità, perché la nuova ASL provinciale subentri
nella proprietà e titolarità di ogni cespite ed attività patrimoniale dei
complessi aziendali delle preesistenti Aziende USL interessate.
4. Tutte le spese e gli oneri connessi all’esecuzione del
presente regolamento, e degli atti inerenti o conseguenti alla loro esecuzione,
compresi i trasferimenti e le volture, vanno imputati alla voce ed al conto
patrimoniale per “oneri straordinari di fusione”.
Art. 6
Gestione transitoria, finalità e indirizzi
1. Le nuove ASL provinciali, devono procedere alle operazioni
di accorpamento e riorganizzazione delle attività originariamente presenti nelle
Aziende USL fuse, anche al fine di creare, durante il periodo di gestione
transitoria, previsto dal comma 2 dell’art. 5
L.R.
n. 39/06, le condizioni strutturali di equilibrio economico delle stesse,
previsto dalla vigente normativa.
2. Le operazioni di fusione devono essere orientate alla
rivisitazione degli assetti organizzativi, funzionali ed economici delle
articolazioni delle preesistenti aziende in modo da perseguire, nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicità, una più appropriata
integrazione di dette articolazioni ed una riorganizzazione idonea a garantire,
nelle nuove ASL, più adeguati ed uniformi livelli di assistenza.
3. Al fine di garantire la continuità del servizio sanitario
pubblico, fino all’adeguamento delle procedure, dei sistemi informatici e della
modulistica e, in ogni caso, fino a diverse determinazioni, nella gestione dei
flussi e delle operazioni, dal punto di vista operativo e funzionale, nulla deve
intendersi modificato rispetto alla situazione pre-esistente all’1 Gennaio 2007,
data quest’ultima, a partire dalla quale, le attività curate dalle pre-esistenti
ASL interessate dalle operazioni di fusione, sono da intendersi compiute, a
tutti gli effetti di legge, della nuova persona giuridica, fatti salvi i
coordinamenti disposti da parte della direzione generale.
4. Per le attività di tesoreria e cassa delle nuove ASL i
Commissari Straordinari sono autorizzati a concordare con gli Istituti Bancari
che curavano la gestione per le preesistenti Aziende USL, l’assicurazione di
detti servizi, per il periodo transitorio necessario.
5. I competenti Uffici Regionali provvederanno a disporre le
previste assegnazioni mensili, e qualsiasi ulteriore somma, nelle misure
definite dalla Giunta Regionale, senza soluzione di continuità, agli Istituti
Bancari individuati delle A S L provinciali. I servizi di cassa interessanti i
rami d’azienda costituiti dalla AUSL accorpate possono essere assicurati dagli
istituti che svolgevano il servizio di tesoreria delle stesse, secondo le intese
realizzate dai Commissari Straordinari.
6. I Commissari Straordinari, nella qualità di legali
rappresentanti delle nuove ASL provinciali assicurano, inoltre, i seguenti
adempimenti:
a) Comunicazione all’Agenzia
delle Entrate, all’Agenzia del Territorio, all’INPDAP, all’INAIL, all’INPS ed
agli altri Enti ed Istituti interessati, della costituzione della nuova persona
giuridica di diritto pubblico, anche ai fini dell’inserimento della stessa nelle
relative rispettive anagrafi, definendo con le stesse le modalità di
assicurazione dei previsti adempimenti periodici.
Art. 7
Adempimenti regionali di prima attuazione
1. Il competente settore dell’Assessorato alle Politiche della
Salute in conseguenza della costituzione delle nuove ASL provvede:
a. Alle dovute comunicazioni, ai Ministeri competenti ed agli
altri soggetti rispetto ai quali è competente la Regione, definendo con dette
Istituzioni, le modalità di relazione ai fini dei previsti adempimenti
periodici, durante il periodo iniziale della fase transitoria anche al fine di
consentire gli adempimenti previsti da parte delle nuove ASL provinciali nonché
la cessazione, a far data dal 1 Gennaio 2007, degli adempimenti in materia di
flussi informativi da parte delle preesistenti Aziende USL.
b. a richiedere al Ministero della Salute ed al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, la designazione dei componenti dei Collegi
Sindacali delle nuove ASL.
c. a predisporre entro il 30 aprile 2007 schema di
provvedimento da proporre alla Giunta Regionale, per l’individuazione dei
componenti di emanazione regionale, chiamati a costituire i Collegi Sindacali
delle nuove ASL.
d. ad assicurare l’adeguamento dei flussi informativi e del
Sistema Informativo Regionale (SISR) al modificato assetto organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale, anche per quanto attiene la modificazione e
l’integrazione dell’infrastruttura di rete e delle stazioni di lavoro.
e. A corrispondere, dall’ 1.1.07, fino all’approvazione da
parte della Giunta Regionale del nuovo documento di indirizzo economico
funzionale in campo sanitario (per il 2007), relativamente alle Aziende USL
interessate dalle operazioni di fusione, le assegnazioni mensili previste per le
pre-esistenti Aziende USL dalla DGR n. 1621/06 (DIEF 2006), a favore della
corrispondente nuova ASL provinciale, disponendo il versamento dei relativi
importi, senza soluzione di continuità, agli Istituti Bancari individuati dalle
nuove ASL provinciali.
Art. 8
Organizzazione – Dotazioni organiche
Reclutamento
personale
1. Il Commissario straordinario procede all’organizzazione
della nuova ASL sulla base della salvaguardia dei bisogni dell’utenza e nel
rispetto dei principi dell’efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il Commissario straordinario, in applicazione della
normativa vigente dispone, previa concertazione con le OO.SS., l’accorpamento
dei dipartimenti territoriali, delle aree, delle strutture e degli uffici a
staff della direzione generale, aventi competenze omogenee e per i quali è
necessario individuare un’unica responsabilità.
3. La dotazione organica delle nuove aziende è determinata
dalla sommatoria delle dotazioni organiche delle cessate ASL, approvate dalla
Giunta regionale alla data del 31/12/2006, tenendo conto degli accorpamenti di
cui al comma 2.
4. Il Commissario straordinario nell’approvare la nuova
dotazione organica può apportare modifiche al fine di ottimizzare le risorse
umane ed economiche, per ottemperare all’art. 1 comma 565 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 nonché per garantire la corretta attuazione dei LEA.
5. Il personale che a seguito dell’accorpamento risulti in
esubero deve essere ricollocato con le procedure rispettivamente previste dai
regolamenti regionali nn. 9, 10 e 12 del 2003.
6. Il Commissario straordinario procede, altresì, alla
ricognizione delle procedure in atto per il reclutamento del personale presso le
cessate ASL e valuta il prosieguo delle stesse sulla base del preminente
interesse aziendale, avendo riguardo alla ricollocazione del personale risultato
in esubero in una delle strutture dell’azienda.
7. Le procedure per la copertura, a tempo indeterminato, di
posti soppressi, a seguito degli accorpamenti di cui al comma 2, devono essere
revocate.
8. Le procedure per il reclutamento del personale di uguale
profilo professionale devono essere unificate. Sono fatte salve le procedure per
il reclutamento del personale, a tempo indeterminato, per le quali sia stata già
espletata la 1° prova.
9. Sino alla stipula dei contratti Integrativi Aziendali, da
siglare entro e non oltre il 31/12/2007, al fine di garantire la continuità
amministrativa, organizzativa e funzionale, continueranno ad essere validi gli
accordi già siglati, per le aree di competenza, nelle varie ASL preesistenti.
10. In ogni ASL le OO.SS. e le RSU con il Commissario
Straordinario devono procedere alla stipula di apposito accordo che disciplini
le relazioni sindacali in coerenza con i protocolli d’intesa sottoscritti dalle
OO.SS. e la Regione.
Art. 9
Collegio Sindacale
Dall’1 gennaio 2007 sono decaduti i Collegi Sindacali delle ASL
accorpate.
Il Commissario Straordinario nomina ed insedia con effetto
dall’1.1.2007 il Collegio Sindacale provvisoriamente designato dalla L.R.
n°39/2006 determinandone il compenso ai sensi dell’ art. 3 comma 13 della L.
502/92.
Il Collegio Sindacale oltre alle attività istituzionali di cui
all’art. 12
della legge
regionale n.° 36/1994 ed alla L. 502/1992:
- deve
provvedere alla prosecuzione delle attività sospese dai Collegi Sindacali delle
ASL fuse;
- deve redigere
la relazione sul bilancio al 31/12/2006 delle ASL fuse, anche in relazione ai
rilievi posti in essere nel corso dell’anno dai rispettivi Collegi Sindacali;
- deve, dopo
aver verificato la conformità ai criteri e principi dettati dal regolamento di
fusione, formulare il proprio parere sul bilancio di fusione iniziale delle ASL
provinciali.
Art. 10
Nuclei di Valutazione
1. Al fine di garantire la continuità della gestione, i Nuclei
di Valutazione delle soppresse ASL, continuano a svolgere le loro funzioni fino
al completamento delle operazioni finalizzate alla valutazione e
all’attribuzione della quota variabile di remunerazione prevista dalla
contrattazione decentrata di ciascuna ASL accorpate a tutto il 31 Dicembre 2006
e, comunque, non oltre il 30.06.07.
2. Ai componenti dei nuclei di valutazione delle soppresse
AUSL, per l’espletamento del relativo incarico, è mantenuto il diritto al
compenso in godimento commisurato alla durata del loro incarico.
3. Il Commissario Straordinario provvede alla costituzione del
Nucleo di Valutazione della nuova ASL entro il termine del 30 Giugno 2007,
fissandone la decorrenza del funzionamento all’1.7.07.
Art. 11
Altre commissioni e organismi
1. Al fine di garantire la continuità della gestione, il
collegio di direzione e gli altri organismi collegiali, presenti nelle AUSL
accorpate, fino a soppressione, decadenza o modificazione disposta dal
Commissario Straordinario, sono costituiti, senza soluzione di continuità, in
specifici Organismi e Commissioni Divisionali della nuova AUSL, in numero e
composizione corrispondenti a quelli presenti nelle ASL accorpate e con le
stesse funzioni e compiti.
2. Il Commissario Straordinario provvede alla verifica di detti
Organismi e Commissioni ed entro il 30 Giugno 2007 assume, anche gradualmente,
le proprie determinazioni con riferimento al definitivo assetto organizzativo e
funzionale della nuova ASL.
Art. 12
Conferenza dei Sindaci
1. Con la soppressione delle rispettive Aziende USL di
riferimento, decadono dalle loro funzioni le relative Conferenze e
Rappresentanze dei Sindaci.
2. Il Sindaco del comune capoluogo in cui ha sede ciascuna
nuova ASL provinciale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
regolamento, provvede a convocare la riunione di insediamento della rinnovata
Conferenza dei Sindaci.
3. Nella riunione di insediamento o in ogni caso nel termine di
60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la Conferenza dei
Sindaci provvede all’individuazione del Comitato operativo deputato a
collaborare e supportare, con funzioni propositive e consultive il Commissario
Straordinario o suoi delegati, nel processo di organizzazione della nuova ASL,
negli ambiti funzionali dallo stesso indicati.
4. Sino all’emanazione del regolamento di cui alla Legge
Regionale n. 25/2006, la Conferenza dei Sindaci, individua la propria
Rappresentanza, composta da componenti, eletti tra i Sindaci stessi, in numero
non superiore a cinque .
5. Alle riunioni della Rappresentanza, partecipano, per le
materie di rispettiva competenza, i Sindaci che presiedono gli altri sottogruppi
operativi, qualora costituiti.
6. La Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci nomina il
componente del Collegio Sindacale.
Art. 13
Contratti e appalti
1. Le costituite Aziende Sanitarie subentrano alle preesistenti
AUSL accorpate, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5,
comma 3 della L.R.
39/2006, nei contratti posti in essere dalle medesime sino alla loro
scadenza.
2. Le costituite Aziende Sanitarie pongono in essere ogni
necessario adempimento inteso all’avviamento di nuove procedure d’acquisto
finalizzate ad unificare, entro il più breve termine, i contratti per
l’acquisizione di beni e servizi.
3. Nell’ipotesi in cui tutte le preesistenti AUSL confluite
nell’Azienda Sanitaria Provinciale, alla data del 31 dicembre 2006, abbiano
proceduto all’acquisizione di beni o servizi in regime di proroga, non prevista
nel contratto originariamente stipulato, la costituita Azienda dovrà, in
conformità a quanto previsto dal precedente comma 2, avviare apposita procedura
unificata con ogni sollecitudine. In tale fattispecie, nelle more
dell’espletamento della nuova procedura contrattuale e nella misura strettamente
necessaria, le costituite Aziende dovranno:
- procedere
all’approvvigionamento di beni a fecondità semplice in favore della impresa che,
per identici prodotti, abbia praticato, in occasione delle procedure scadute, il
prezzo più basso;
- affidare
l’esecuzione dei servizi appaltati alle imprese che in regime di proroga
svolgevano le prestazioni presso le strutture delle cessate AUSL al 31 dicembre
2006 provvedendo, qualora possibile in base alla specifica tipologia delle
prestazioni originariamente contrattate, ad uniformare i corrispettivi da
applicare.
4. Fermo restando che i contratti validamente posti in essere,
diversi da quelli scaturenti da accordi commerciali in regime di proroga di
procedure contrattuali scadute, dovranno essere onorati sino alla loro naturale
scadenza, le necessità di approvvigionamento di beni e servizi, assicurate
precedentemente in regime di proroga, vengono soddisfatte utilizzando i
contratti validi in relazione alle scadenze temporali espressamente previste
nelle connesse procedure di gara, previa verifica della onerosità.
In tale fattispecie, nelle more dell’espletamento delle nuove
procedure contrattuali, per far fronte alle necessità delle strutture aziendali
che si avvalevano di contratti rivenienti da procedure scadute, le costituite
Aziende dovranno provvedere, nella misura strettamente necessaria e comunque non
oltre i limiti previsti dall’art. 27 del DM 28/1985, con le seguenti modalità:
- Per
l’approvvigionamento di beni a fecondità semplice applicando, per identici
prodotti, il prezzo più basso tra quelli oggetto dei contratti validi, cosi come
definiti dal primo capoverso del presente comma.
- Per
l’esecuzione dei servizi appaltati affidando i medesimi alle imprese che già in
regime di proroga svolgevano le prestazioni presso le strutture delle cessate
AUSL al 31 dicembre 2006 provvedendo, qualora possibile in base alla specifica
tipologia delle prestazioni originariamente contrattate, ad uniformare i
corrispettivi da applicare.
Le costituite Aziende Provinciali, ai fini dell’unificazione
dei contratti di fornitura di beni e servizi, nelle procedure di gara prevedono,
se del caso, l’avvio di parte delle prestazioni anche in termini differiti.
5. Nei contratti di fornitura di beni a fecondità semplice non
rientrano i contratti c.d. di “service” per i quali, in caso di procedure di
gare scadute, si dovrà procedere, nelle more dell’avviamento delle nuove
procedure d’acquisto, all’acquisto ai patti ed alle condizioni precedenti in
vigore presso le cessate AUSL.
6. I Commissari Straordinari in relazione alle procedure
d’appalto avviate dalle AUSL confluite nell’Azienda Sanitaria Provinciale, con
provvedimento motivato, deliberano la revoca o la conferma delle stesse alla
luce del nuovo assetto organizzativo e di quanto previsto nel presente articolo.
7. Per l’affidamento dei servizi di Tesoreria e Cassa valgono
le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell’art. 6 del presente regolamento.
8. Gli affidamenti in regime di proroga, configurandosi come
acquisti a trattativa privata senza pubblicazione di un preliminare bando,
vengono effettuati ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 57,
comma 2, lett. c) del D.Lgs 163/05.
9. Per i contratti di appalto in essere relativi alla
realizzazione di nuove strutture che a seguito della fusione, della
riorganizzazione e accorpamento di alcuni uffici, perdono la progettata
originaria destinazione, devono essere sospesi al fine di una eventuale
riconversione.
Art. 14
Procedimento di fusione
1. Ai fini del completamento delle operazioni conseguenti alla
fusione, i Commissari Straordinari provvedono alla redazione dei seguenti atti a
supporto e specificazione delle voci del bilancio di fusione:
a) elenco analitico del personale
confluito nella nuova ASL provinciale, alla data dell’1.1.07 con evidenziazione
delle singole posizioni giuridiche, economiche e funzionali e relativi fondi ed
accantonamenti specifici;
b) elenco di tutti i contratti di
appalto, di somministrazione, di servizio ivi comprese tutte le forme di
personale precario, di locazione, di utenza e quant’altro relativi a ciascuno
dei complessi aziendali di cui è stata trasferita la relativa titolarità alla
nuova ASL provinciale, dalla data del 1 gennaio 2007, con l’indicazione della
durata residua e del terzo contraente;
c) elenco dei progetti degli
interventi di ammodernamento strutturale tecnologico ed organizzativo e
relativi finanziamenti per investimenti, con evidenza dell’ammontare del
progetto, degli estremi del provvedimento regionale, dell’ammontare delle
relative somme stanziate, delle quote parte eventualmente già introitate e dello
stato di avanzamento al 31 dicembre 2006;
d) elenco del patrimonio
immobiliare distinto per “disponibile” ed “indisponibile” esposto ai valori
risultanti dall’inventario al 31 dicembre 2006 comprensivi degli interventi di
manutenzioni straordinarie;
e) elenco del patrimonio
mobiliare analiticamente specificato secondo le voci d’inventario ed al valore
risultante dallo stesso al 31 dicembre 2006;
f) elenco analitico
dei lavori in corso esclusi quelli relativi alla lettera (c);
g) elenco analitico delle
immobilizzazioni finanziarie;
h) elenco delle rimanenze
distinte in sanitarie e non sanitarie per quantità e valori al 31 dicembre 2006;
i) elenco dei crediti
distinto per soggetto debitore, data di formazione, valore cartolare, pagamento
parziale, residuo, data di estinzione;
l) elenco analitico dei risconti attivi e
passivi per soggetto,valore e periodo riscontato
m) elenco analitico dei ratei attivi e passivi;
n) elenco dei conti d’ordine distinti per:
1. canoni leasing per valore
originario al netto degli interessi;
2. canoni leasing ancora da
pagare (nei canoni vanno ricomprese anche le rate di locazioni per contratti
pluriennali vincolanti);
o) elenco analitico dei debiti verso fornitori così come
risulta dalla circolarizzazione degli stessi;
p) elenco analitico di tutti gli altri debiti distinti per
creditore , importo e data di scadenza.
2. La situazione patrimoniale delle Aziende Sanitarie accorpate
è assunta, come stato e netto patrimoniale al 1 gennaio 2007, quale
consolidamento di quella delle preesistenti Aziende USL di cui al bilancio di
esercizio al 31.12.2006 e corrisponderà all’inventario iniziale, da iscrivere
nel libro degli inventari ai sensi dell’art. 50
della L.R.
38/94. La predetta situazione patrimoniale dovrà essere corredata di una
“nota esplicativa” che chiarisca ed illustri i criteri di valutazione delle
attività e passività, le rettifiche ed eliminazioni di consolidamento.
3. Commissari Straordinari provvedono a redigere ed
approvare, con riferimento al 1 Gennaio 2007 il bilancio di fusione, anche con
successivo provvedimento, da deliberarsi, in ogni caso, non oltre 15 giorni dal
termine del 30 giugno 2007.
4. I bilanci di esercizio al 31 dicembre 2006 delle
preesistenti Aziende USL sono adottati entro il 30 giugno 2007. Al conto
economico ed allo stato patrimoniale al 31 dicembre 2006 delle stesse, sono
annessi i relativi Mod CE e SP, redatti in conformità ai nuovi modelli
ministeriali. Indipendentemente dal termine del 30 giugno 2007 previsto per
l’approvazione dei bilanci d’esercizio al 31.12.06, devono essere garantiti,
entro i termini previsti, i flussi ministeriali sia riguardanti le AUSL
soppresse, sia riguardanti le nuove ASL.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 30 marzo 2007
INDICE DEI CONTENUTO DEI COMPONENTI
Art. 1 ASL
provinciali: denominazione, sede, effetti
Art. 2 Commissari
Straordinari e Direttori Generali delle nuove ASL provinciali ed Atto
Azienda
Art. 3 Gestioni
liquidatorie al 31.12.1994
Art. 4 Il Sub
Commissario
Art. 5 Effetti delle
operazioni di fusione
Art. 6 Gestione
transitoria, finalità e indirizzi
Art. 7 Adempimenti
regionali di prima attuazione
Art. 8
Organizzazione – Dotazione organiche - Reclutamento personale
Art. 9
Collegio Sindacale
Art. 10 Nuclei di
Valutazione
Art. 11 Altre commissioni e
organismi
Art. 12 Conferenza dei Sindaci
Art. 13 Contratti e Appalti
Art. 14 Procedimento di fusione