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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
1994
Numero
38
Data
30/12/1994
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unita' sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 502 " Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Note
Pubblicata nel B.U. R. Puglia n. 146 del 30 dicembre 1994
Allegati
Nessun allegato

 



 

(giurisprudenza)

Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 7709 del 07-06-2000, A.U.S.L. BA/2 c. Impresa edile Masciopinto (rv 537368).

Consiglio di Stato

Sez. V, sent. n. 6344 del 24-10-2006 (ud. del 21-04-2006), D.N.R. c. Gestione Liquidatoria della ex Usl Fg xxx di Accadia e altri

T.A.R. Bari

Sez. I, sent. n. 232 del 17-04-1998, A.S.L. BA 5 c. Co.re.co. di Bari.

 

 

TITOLO I

Programmazione

Art. 1

Finalità della legge.

1. La presente legge disciplina l'ordinamento contabile e patrimoniale delle Unità sanitarie locali (U.S.L.) e delle Aziende ospedaliere della Regione Puglia, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche.

 

Art. 2

Collegamento con la programmazione sanitaria regionale.

1. Gli atti di programmazione delle U.S.L. attuano gli obiettivi del piano sanitario nazionale, del piano sanitario regionale e degli altri atti di programmazione della Regione, nei limiti delle compatibilità finanziarie.

2. Le scelte di programmazione delle U.S.L. devono essere effettuate attraverso piani generali e di settore che devono consentire verifiche di attuazione e di risultato.

 

Art. 3

Piano generale.

1. Le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni programmatiche indicate nel piano generale e nei piani di settore devono esplicitamente uniformarsi ai contenuti del piano sanitario regionale e degli altri atti della programmazione regionale e tener conto dei piani di zona approvati dal Comune, dalla Conferenza dei sindaci o dai Presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale. Le azioni programmatiche devono essere articolate almeno per anno e, in quest'ambito, distintamente per le fondamentali strutture dell'unità sanitaria locale: Ospedali, Distretti, Dipartimento di prevenzione, servizi generali. Deve inoltre essere data separata evidenza ai servizi sociali.

2. Il piano generale deve essere adottato entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente.

3. Il piano generale è aggiornato annualmente, entro il 31 dicembre, in correlazione anche alla verifica dello stato di attuazione della programmazione.

4. Entro il 20 novembre di ogni anno il piano generale o i suoi aggiornamenti sono trasmessi al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti delle circoscrizioni. Tali soggetti rimettono le proprie osservazioni alla Giunta regionale e alla U.S.L.

 

Art. 4
Verifica dello stato di attuazione della programmazione.

1. Per garantire con continuità la coerenza fra i contenuti degli strumenti della programmazione e le condizioni esterne ed interne alla U.S.L., viene attuata una sistematica verifica dello stato di attuazione della programmazione e vengono adottati i conseguenti aggiornamenti degli strumenti stessi.

2. A tale scopo, entro il 31 ottobre e con riferimento al 30 settembre dell'anno in corso, deve essere redatto dal Direttore generale un rapporto che illustri lo stato di attuazione del piano, dei programmi e dei progetti, distinguendo i risultati conseguiti nell'anno precedente da quelli conseguiti o in corso di formazione nell'anno corrente.

3. Il rapporto sullo stato di attuazione della programmazione deve essere trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale.

 

Art. 5
Fonti di finanziamento.

1. Le fonti di finanziamento della U.S.L. sono costituite da:

a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, tenuto conto della compensazione della mobilità sanitaria per tipologia di prestazioni;

b) contributi e trasferimenti da Amministrazioni statali, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni, da altri enti del settore pubblico allargato, ivi comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni e a privati, ivi compresi gli introiti derivanti dall'attività libero professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento, comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;

d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;

e) ricavi derivanti da alienazioni e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;

f) risultati economici positivi;

g) speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite non altrimenti ripianabili;

h) donazioni ed altri atti di liberalità.

2. La U.S.L. e l'Azienda ospedaliera, per il finanziamento di investimenti e previa l'autorizzazione regionale di cui al successivo comma 3, possono contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni caso non superiore a dieci anni.

3. L'autorizzazione regionale alla contrazione di mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza ad esclusione della quota di fondo sanitario regionale di parte corrente di competenza.

4. Le aziende sanitarie possono attivare anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di tesoreria, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare per le stesse fissato dal documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria (1).

4-bis. Le aziende sanitarie possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, dei contributi in conto esercizio aventi specifica destinazione, con la deliberazione del Direttore generale relativa all'anticipazione bancaria. L'utilizzo è effettuato dal tesoriere su specifiche richieste dell'Area per la gestione delle risorse finanziarie delle aziende sanitarie (2).

4-ter. Il ricorso all'utilizzo dei contributi in conto esercizio a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione bancaria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza dei contributi in conto esercizio vincolati (3).

(1)  Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 19, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20. Il testo del comma sostituito era il seguente: «4. L'Unità sanitaria locale e l'Azienda ospedaliera possono attivare anticipazioni bancarie con l'Istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.».

(2)  Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 19, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20. Il testo del comma sostituito era il seguente: «4. L'Unità sanitaria locale e l'Azienda ospedaliera possono attivare anticipazioni bancarie con l'Istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.».

(3)  Gli attuali commi 4, 4-bis e 4-ter così sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 19, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20. Il testo del comma sostituito era il seguente: «4. L'Unità sanitaria locale e l'Azienda ospedaliera possono attivare anticipazioni bancarie con l'Istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo delle entrate previste nel bilancio di competenza, al netto delle partite di giro.».

 

Art. 6

Finanziamento dei servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali.

1. Gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali delegati sono a totale carico degli enti locali deleganti.

2. La U.S.L., allo scopo di assicurare il pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve stipulare con l'ente delegante apposita convenzione che regoli i contenuti da realizzare, i relativi finanziamenti e le scadenze nei pagamenti.

 

(giurisprudenza)

T.A.R. Bari

Sez. II, sent. n. 796 del 09-03-2006 (ud. del 29-09-2005),

C. s.a.s. c. Azienda Unità Sanitaria Locale (omissis)

 

Art. 7

Finanziamento delle USSL.

1. Il Fondo sanitario, al netto della quota riservata alle Aziende ospedaliere, nonché delle quote individuate ai sensi dell'art. 5 della presente legge, è ripartito annualmente dalla Giunta regionale sulla base di quote capitarie di finanziamento riferite ai livelli di assistenza di cui all'art 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni (4).

2. Le quote capitarie di finanziamento sono determinate sulla base di parametri definiti con riferimento ai seguenti elementi:

a) popolazione residente;

b) mobilità sanitaria infraregionale per tipologia di prestazioni da compensare in sede di riparto, sulla base di contabilità analitiche, per singolo caso, fornite dalle U.S.L.;

c) consistenza e stato di conservazione delle strutture immobiliari, degli impianti tecnologici e delle dotazioni strumentali;

d) anticipazione delle spese di gestione di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 502 del 1992;

e) risultanze dei controlli di gestione.

(4)  Ai sensi del primo comma dell'art. 6, L.R. 4 maggio 1999, n. 17, la ripartizione del fondo sanitario regionale e l'individuazione delle quote riservate annualmente alle Aziende ospedaliere sono effettuate dalla Giunta regionale entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno ed entro i limiti del fondo sanitario regionale assegnato per l'anno in corso.

 

 

Art. 8

Finanziamento delle Aziende ospedaliere.

1. La Giunta regionale destina annualmente alle Aziende ospedaliere, a parziale copertura delle spese di gestione, una quota di finanziamento pari al 60 per cento dei costi complessivi delle prestazioni che l'Azienda è in condizioni di erogare, rilevabili sulla base della contabilità.

2. Le spese di gestione non coperte ai sensi del precedente comma 1 sono finanziate attraverso:

a) gli introiti derivanti dal pagamento delle prestazioni erogate, sulla base di tariffe definite dalla Giunta regionale;

b) le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini;

c) gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero professionale dei diversi operatori e i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;

d) le rendite derivanti da lasciti, donazioni, nonché dall'utilizzo del patrimonio dell'Azienda;

e) eventuali altre risorse acquisite per contratti o convenzioni.

3. Le somme di cui al precedente comma 2, lettera a), derivanti da prestazioni erogate a favore di utenti delle U.S.L. della Regione Puglia, sono corrisposte, per conto delle U.S.L. interessate, dalla Giunta regionale all'Azienda ospedaliera al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa corrisposte dai cittadini.

4. Per i fini di cui al precedente comma 3, le Aziende ospedaliere forniscono alla Giunta regionale specifiche contabilità analitiche per singolo caso.

5. Le somme corrisposte dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3 del presente articolo sono detratte dalla quota di finanziamento erogata alle singole U.S.L. in occasione della ripartizione del Fondo sanitario.

 

Art. 9

Finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari.

1. Al finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari previsti dal piano sanitario nazionale e regionale o da programmi regionali, si provvede sulla base dei criteri indicati in tali piani e programmi ovvero sulla base di criteri specifici definiti dalla Giunta regionale.

 

Art. 10

Accantonamento di quote del Fondo sanitario.

1. La Giunta regionale, in occasione della ripartizione del Fondo sanitario, accantona:

a) una quota non superiore al 5 per cento da utilizzarsi per correggere eventuali squilibri territoriali;

b) una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per interventi imprevisti;

c) una quota non superiore all'1 per cento da utilizzarsi per consentire attività di ricerca finalizzata nell'ambito delle Aziende ospedaliere e/o per il finanziamento di progetti-obiettivo e di interventi particolari di cui all'art. 9, prioritariamente per l'emergenza-urgenza, controllo di qualità e prevenzione (5).

2. La parte non utilizzata delle quote di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 è ripartita a fine esercizio tra le U.S.L. con i criteri di cui all'articolo 7 della presente legge.

(5)  Lettera già sostituita dal secondo comma dell'art. 20, L.R. 5 giugno 1997, n. 16 e così ulteriormente sostituita dal primo comma dell'art. 61,L.R. 6 maggio 1998, n. 14.

 

 

Art. 11

Finanziamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

1. La Giunta regionale destina annualmente agli Istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, a parziale copertura delle spese di gestione correlate alle attività assistenziali, una quota di finanziamento pari al 70 per cento dei costi complessivi delle prestazioni che ciascun Istituto è nelle condizioni di erogare, rilevabili sulla base della contabilità.

2. Salvo quanto previsto al precedente comma 1, ai predetti Istituti si applicano le norme stabilite dal presente titolo relativamente alle Aziende ospedaliere.

 

Art. 12

Modalità di definizione delle tariffe per le prestazioni erogate dalle Aziende ospedaliere.

1. Le tariffe delle prestazioni erogate dalle Aziende ospedaliere sono definite dalla Giunta regionale, sentiti gli Ordini professionali ed i Collegi competenti.

2. Nella definizione delle tariffe si deve tener conto del costo delle prestazioni erogate, della quota già finanziata ai sensi del comma 1 del precedente art. 8, nonché dei criteri generali fissati dal Ministero della sanità ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 13

Spesa in conto capitale - Criteri di finanziamento.

1. La quota del Fondo sanitario in conto capitale è ripartita tra le U.S.L., le Aziende ospedaliere, le Istituzioni sanitarie e gli Istituti scientifici di cui agli articoli 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla base di programmi di investimento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentiti i Direttori generali e gli Amministratori delle Aziende, delle Istituzioni e degli istituti interessati.

2. I programmi di cui al precedente comma 1 devono tener conto, in via prioritaria, della necessità di riequilibrare, correlandole alle effettive esigenze della popolazione, eventuali situazioni di disomogeneità esistenti sul territorio regionale relativamente alle strutture immobiliari, agli impianti tecnologici ed alle dotazioni strumentali.

 

Art. 14

Servizio di cassa.

1. Il servizio di cassa della U.S.L. è affidato, con apposita convenzione, ad un istituto di credito che curerà i rapporti con le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, in riferimento alle disposizioni riguardanti la Tesoreria unica.

2. Il Direttore generale, con proprio atto, deve definire specifiche modalità e procedure dei pagamenti della U.S.L. e individuare i soggetti autorizzati a disporre i pagamenti stessi.

 

Art. 15

Bilancio pluriennale di previsione.

1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato con riferimento al piano generale e agli altri strumenti della programmazione adottati dalla U.S.L. e ne è la rappresentazione in termini economici, finanziari e patrimoniali nell'arco temporale considerato.

2. Il bilancio pluriennale di previsione ha una durata corrispondente a quella del piano generale ed è annualmente aggiornato per scorrimento.

3. Il bilancio pluriennale di previsione è articolato in:

a) parte economica;

b) parte finanziaria;

c) parte patrimoniale.

4. Il contenuto di ogni singola parte del bilancio pluriennale di previsione è articolato per anno e, nell'ambito di questo, rispetto alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.

5. Il bilancio pluriennale di previsione è strutturato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale, in conformità allo schema di cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 5 - comma 5 - del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, in modo da consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio economico preventivo e del budget generale. Il bilancio pluriennale di previsione è corredato di una relazione del Direttore generale.

6. I dati del bilancio pluriennale di previsione sono integrati con espliciti ed esaustivi riferimenti ai piani, programmi e progetti della U.S.L.

7. Il bilancio pluriennale di previsione è trasmesso entro il 20 novembre di ogni anno al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti delle circoscrizioni.

 

Art. 16

Bilancio economico preventivo.

1. Il bilancio economico preventivo dà dimostrazione, in termini analitici, delle entrate previste e del previsto risultato economico complessivo finale della U.S.L. per l'anno considerato. Deve essere articolato in base alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.

2. Il bilancio economico preventivo deve essere formulato secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale in conformità allo schema di cui al decreto interministeriale previsto dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, ed è corredato di una relazione del Direttore generale.

 

Art. 17

Termine di deliberazione dei bilanci di previsione (6).

1.Al fine di consentire di predisporre e sottoporre all’approvazione della Giunta regionale il bilancio economico preventivo consolidato del SSR nei termini previsti dall’articolo 32 del decreto legislativo 118 del 2011, il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal direttore generale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello cui i bilanci economici preventivi si riferiscono e inviati entro cinque giorni all’Area politiche della salute - Servizio gestione accentrata finanza sanitaria regionale.

(6) Articolo  sostituito dalla l.r. n. 45/2013, art. 14. Il testo originario era così frmulato:"1. Il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico preventivo sono deliberati dal Direttore generale entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi, entro dieci giorni, alla Giunta regionale. "

 

 

TITOLO II

Budget

Art. 18

Metodica di budget.

1. Allo scopo di pervenire alla formulazione di articolate e puntuali previsioni, relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere, è obbligatoria l'adozione della metodica di budget secondo una struttura che comprenda:

a) il documento di direttive;

b) il budget generale;

c) il budget delle strutture;

d) il budget di centro di responsabilità.

 

Art. 19

Documento di direttive.

1. Le direttive di raccordo sono formulate allo scopo di realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della programmazione e i budget.

2. Le direttive di raccordo sono elaborate dal Direttore generale in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti adottati e indicano obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per l'elaborazione dei budget.

 

Art. 20

Budget generale.

1. Il budget generale riguarda l'intera attività della U.S.L. e si articola nelle seguenti parti:

a) il budget economico, che indica in analisi le attività, i costi, i ricavi ed i proventi; la rappresentazione dei costi deve consentire l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi;

b) il budget finanziario, che indica in analisi i flussi di entrata e di spesa;

c) il budget patrimoniale, che indica in analisi le fonti di finanziamento e gli impieghi, in modo tale da consentire anche la distinzione della gestione corrente e della gestione degli investimenti.

2. Il budget generale deve essere accompagnato da una relazione che illustri i parametri sui quali si fondano le previsioni, i rapporti tra le quantità rappresentate nel budget e gli obiettivi, le azioni programmatiche e i risultati attesi, dimostrando esplicitamente ed esaustivamente la correlazione alle scelte della programmazione.

3. Le singole parti del budget generale e la relazione di accompagnamento devono essere articolate in base alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate per il piano generale, con separata evidenza dei servizi sociali.

4. Il budget generale e la relazione di accompagnamento costituiscono allegati necessari del bilancio economico preventivo.

 

Art. 21

I budget delle strutture.

1. I budget delle strutture sono formulati con riguardo alle fondamentali strutture della U.S.L. come indicate per il piano generale.

2. l budget delle strutture sono articolati e strutturati come il budget generale.

 

Art. 22

Budget di centro di responsabilità.

1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di responsabilità.

2. I budget di centro di responsabilità sono articolati e strutturati in modo da consentire, in analogia ai budget delle fondamentali strutture, la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, rendendo inoltre possibile l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.

 

Art. 23

Deliberazione dei budget.

1. Il Direttore generale, entro lo stesso termine stabilito per la deliberazione dei bilanci di previsione, delibera il budget generale, i budget delle strutture, i budget di centro di responsabilità.

 

Art. 24

Controllo periodico e revisione dei budget.

1. Entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre deve essere inviata alla Giunta regionale una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale che, oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, operi una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale.

2. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il Direttore generale, qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a fronte di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede alla revisione dei budget generale.

3. Qualora nei rapporti di cui al comma 1 del presente articolo emergessero elementi di possibile squilibrio finanziario ed economico e, in ogni caso, con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il Collegio dei revisori deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento mensile o trimestrale.

 

TITOLO III

Contabilità

Art. 25

Scritture contabili obbligatorie.

1. La U.S.L. deve tenere le seguenti scritture obbligatorie:

- libro giornale;

- libro degli inventari;

- libro delle deliberazioni del Direttore generale;

- libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

2. La U.S.L. deve, altresì, tenere le altre scritture contabili previste dalle leggi.

3. Riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e di conservazione delle scritture obbligatorie di cui al precedente comma 1, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice civile.

 

Art. 26

Contabilità analitica.

1. La U.S.L. applica la contabilità analitica con lo scopo di attuare, attraverso operazioni di classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei processi produttivi ed erogativi.

2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni, con riferimento a individuati oggetti di rilevazione che sono rappresentati:

a) dai centri di responsabilità;

b) da specifiche aree di attività semplici o complesse;

c) da beni, servizi e prestazioni destinati all'utenza esterna o da impiegare internamente alla U.S.L..

3. I dati di base contabili ed extracontabili per l'alimentazione della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo della U.S.L. e, in particolare, dalla contabilità economico-patrimoniale.

 

TITOLO IV

Bilancio di esercizio

Art. 27

Bilancio di esercizio.

1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria della U.S.L.. II bilancio di esercizio deve essere articolato secondo le strutture fondamentali della U.S.L., con separata evidenza dei servizi sociali.

2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso, entro dieci giorni, alla Giunta regionale corredato della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso al Sindaco o alla rappresentanza della Conferenza dei sindaci o alla rappresentanza dei Presidenti delle circoscrizioni.

 

Art. 28

Principi e criteri di redazione del bilancio di esercizio.

1. Nella redazione del bilancio di esercizio devono essere osservati i seguenti principi:

a) si possono indicare esclusivamente i risultati economici positivi realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

b) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

c) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

d) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere valutati separatamente;

e) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

2. La modifica dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.

 

Art. 29

Criteri di valutazione degli elementi del patrimonio.

1. Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.

2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

3. I diritti e i valori mobiliari, quando non rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo d'acquisto o, se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

4. Per la valutazione delle altre poste di bilancio si rinvia alle disposizioni del Codice civile in materia di criteri di valutazione.

5. Gli elementi patrimoniali che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i commi precedenti devono essere iscritti a tale minimo valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

6. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'omogeneità, il consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle U.S.L., può emanare specifiche disposizioni in tema di criteri di valutazione.

7. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

 

Art. 30

Criteri di ammortamento.

1. Il costo delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (7).

2. Di norma, le quote di ammortamento sono calcolate applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei, avendo riguardo al normale periodo di deterioramento e consumo.

3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al precedente comma devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono formare oggetto di un punto specifico della relazione del Collegio dei revisori al bilancio di esercizio.

(7)  Vedi, anche, l'art. 11, L.R. 9 dicembre 2002, n. 20.

 

Art. 31

Struttura del bilancio di esercizio.

1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

2. Lo stato patrimoniale deve rappresentare le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio. Lo stato patrimoniale deve inoltre rappresentare i dati relativi al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

3. Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico d'esercizio, evidenziando tale risultato.

4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le risultanze devono essere comparate con quelle del bilancio economico preventivo e con quelle corrispondenti dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

5. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal Codice civile.

6. La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio devono essere conformi allo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.

7. Nel caso che lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale per la rappresentazione del bilancio di esercizio differisca da quello prescritto da norme statali, la U.S.L. procederà obbligatoriamente alla riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema indicato da tali norme.

 

Art. 32

Relazione sulla gestione.

1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato di una relazione del Direttore generale sulla situazione della U.S.L., sull'andamento della gestione nel suo complesso e distintamente per le fondamentali strutture, come indicate per il piano generale, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi, ai proventi e agli investimenti.

2. La relazione sulla gestione dovrà indicare:

a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico preventivo;

b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità, elaborata secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.

3. Nel caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza all'analisi delle specifiche cause del risultato negativo.

 

Art. 33

Risultati economici di esercizio.

1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio è destinato in via prioritaria a investimenti e alla incentivazione del personale legata ai risultati di budget o ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni sono ammesse solo in via subordinata e quando non alterino le prospettiche condizioni di equilibrio della gestione. L'eventuale parte non destinata di tale risultato è accantonata in un fondo di riserva.

2. Nel caso di perdita, il Direttore generale, in accompagnamento al bilancio di esercizio, deve formulare una separata proposta che indichi le modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio della situazione economica. Tale proposta dovrà essere accompagnata dalle osservazioni del Collegio dei revisori e formare oggetto di deliberazione del Direttore generale.

3. Alla perdita di esercizio si fa fronte utilizzando eventuali fondi di riserva. Qualora l'importo dei fondi di riserva non risultasse sufficiente per la copertura della perdita, alla stessa si fa fronte, in via prioritaria, attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile e mediante specifici interventi del Direttore generale in ordine all'organizzazione e al funzionamento della U.S.L. in grado di garantire economie di gestione.

 

Art. 34

Pubblicità del bilancio di esercizio.

1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla gestione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione entro trenta giorni dall'approvazione della Giunta regionale.

 

TITOLO V

Controllo di gestione

Art. 35

Controllo di gestione.

1. La U.S.L. attua il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impegno delle risorse.

 

Art. 36

La struttura organizzativa del controllo di gestione.

1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dall'insieme dei centri di responsabilità e dall'unità organizzativa proposta allo svolgimento del processo di controllo di gestione.

2. I centri di responsabilità corrispondono ad unità operative alle quali sono assegnate, mediante la metodica di budget, determinate risorse per lo svolgimento di specifiche attività volte all'ottenimento di individuali risultati.

3. All'unità operativa è attribuita la qualificazione di centro di responsabilità quando risponde alle seguenti caratteristiche:

a) omogeneità delle attività svolte:

b) valore delle risorse impiegate;

c) esistenza di un responsabile di gestione e di risultato.

4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei conti di responsabilità.

 

Art. 37

Struttura tecnico contabile del controllo di gestione.

1. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione.

2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione, oltre ad avvalersi dei dati e delle informazioni traibili dalla contabilità economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla metodologia di budget e da altre parti del sistema informativo della U.S.L., si fonda sulla rilevazione analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti avviene per confronto tra dati di budget e dati consuntivi, con riguardo ai volumi delle risorse complessivamente utilizzate, ai singoli fattori operativi impiegati e ai risultati ottenuti.

 

Art. 38

Processo di controllo di gestione.

1. Il processo di controllo di gestione è attivato dal Direttore generale, che provvede, su proposta del responsabile dell'unità di controllo di gestione e mediante apposite deliberazioni a:

a) individuare i centri di responsabilità economica ed il responsabile di ciascun centro;

b) definire gli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;

c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti che devono partecipare a ciascuna di esse.

2. L'unità di controllo di gestione è proposta al processo di controllo. A tal fine:

a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico-contabile del controllo di gestione;

b) analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di indicatori atti a valutare la significatività degli scostamenti, l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttività dei fattori operativi impiegati;

c) redige i periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del budget;

d) redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto tra i dati di budget e di consuntivo, in modo tale da porre in evidenza anche gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei rendimenti a livello sia di centri di responsabilità sia delle fondamentali strutture della U.S.L., come indicate per il piano generale.

3. Il rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta regionale unitamente al bilancio di esercizio.

 

TITOLO VI

Controllo regionale

Art. 39

Controllo regionale.

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull'attività della U.S.L. mediante:

a) l'apposizione del visto di congruità di cui al successivo articolo 40;

b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;

c) la nomina di un Commissario ad acta qualora il Direttore generale non provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla presente legge, all'adozione del piano generale e dei suoi aggiornamenti e del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo, del budget e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica che accompagna il bilancio di esercizio.

 

Art. 40

Visto regionale di congruità.

1. Devono essere trasmessi alla Giunta regionale, per il visto di congruità:

a) il piano generale e i suoi aggiornamenti, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo e il budget generale;

b) la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione del bilancio di esercizio.

2. I documenti di cui al procedente comma 1, formalizzati con atto deliberativo del Direttore generale, devono essere trasmessi entro dieci giorni alla Giunta regionale, corredati delle relazioni accompagnatorie prescritte per i documenti stessi.

3. [La Giunta regionale esamina gli atti entro trenta giorni dalla ricezione] (8).

(8)  Comma abrogato dall'art. 29, comma 5, L.R. 7 gennaio 2004, n. 1.

 

TITOLO VII

Collegio dei revisori

Art. 41

Funzioni del Collegio dei revisori.

1. Al Collegio dei revisori spettano funzioni di:

a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;

b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;

c) esame e valutazione del bilancio di esercizio.

 

Art. 42

Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile.

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche nel corso dell'anno che riguardano:

a) l'applicazione delle norme della presente legge;

b) la regolare tenuta dei libri;

c) l'affidabilità, la compiutezza e la correttezza delle procedute e delle scritture contabili;

d) gli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

e) la regolarità formale dei singoli atti di gestione e dei titoli di spesa.

2. Il Collegio dei revisori deve inoltre accertare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.

3. Qualora per l'attività di verifica il Collegio dei revisori utilizzi indagini campionarie, lo stesso deve adottare idonei criteri di campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi compiute e, comunque, garantire la rotazione delle poste campionate. La descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

 

Art. 43

Vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

1. Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale.

2. In particolare, il Collegio dei revisori:

a) formula al Direttore generale un parere preventivo su progetti di bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, di budget generale, nonché sulle revisioni del budget generale. Il Collegio può richiedere informazioni utili alla verifica della fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di previsione e nei documenti di budget. Il Collegio redige inoltre proprie relazioni sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio economico preventivo; tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli stessi termini stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;

b) svolge i compiti previsti nell'ambito del controllo periodico e della revisione del budget di cui al precedente art. 17.

3. Il Collegio dei revisori può formulare osservazioni e proposte al Direttore generale affinché adotti tutti quei provvedimenti necessari a correggere gli andamenti negativi e a prevenire ulteriori squilibri ed esprime pareri su specifici quesiti, rientranti nei propri compiti, sottoposti allo stesso dal Direttore generale.

 

Art. 44

Esame e valutazione del bilancio di esercizio.

1. Il Collegio dei revisori formula al Direttore generale un parere preventivo sul progetto di bilancio di esercizio, nel quale esprime le proprie valutazioni e proposte con riguardo alla redazione del bilancio stesso.

2. Il Collegio dei revisori, con riferimento al bilancio di esercizio, deve esaminare e valutare in apposita relazione:

a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;

b) l'affidabilità, la compiutezza e la correttezza nella tenuta della contabilità e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le risultanze delle scritture contabili;

c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio ai principi e alle norme di cui ai precedenti articoli 28, 29 e 30.

 

Art. 45

Espletamento delle funzioni e dei compiti del Collegio dei revisori.

1. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

2. Il Collegio dei revisori può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione.

3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al Collegio dei revisori per l'espressione di pareri e per la redazione delle relazioni previste dalla presente legge devono essere trasmessi formalmente dal Direttore generale al Collegio stesso con congruo anticipo, onde consentire l'espletamento dei compiti del Collegio stesso.

4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle adunanze e dei verbali del Collegio dei revisori.

5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e dei propri compiti, il Collegio dei revisori venga a conoscenza dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Direttore generale e alla Giunta regionale.

6. La U.S.L. pone a disposizione del Collegio dei revisori un luogo idoneo per la custodia della documentazione inerente alle funzioni svolte dal Collegio stesso.

 

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

(giurisprudenza)

Cassazione Civile

Sez. Lav., sent. n. 12865 del 12-07-2004, Taranto c. Associazione Comunità Emmanuel

 

Art. 46

Regime transitorio.

1. Fino al 31 dicembre 1997 si applicano, in via transitoria, il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 "Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità Sanitarie Locali" e sue modificazioni. Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per l'esercizio 1997. Entro il suddetto termine i Direttori generali devono porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'attivazione del nuovo sistema contabile. In caso di inadempienza, la Regione provvede a comminare le sanzioni di cui all'art. 2, comma 2, del D.M. 25 febbraio 1997 della sanità. La Regione provvede alla predisposizione dello schema di bilancio ex art. 16, comma 2, della legge regionale n. 38 del 1994 ed emana indirizzi alle ASL e alle Aziende ospedaliere entro il 30 settembre 1997 (9).

2. Per l'anno 1995 i valori di riferimento per il ricorso alle forme di indebitamento e alle anticipazioni bancarie sono rispettivamente individuati:

a) nell'ammontare delle entrate proprie correnti previste nel bilancio annuale di competenza, ad esclusione della quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente attribuita alla U.S.L.;

b) nell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza al netto delle partite di giro.

3. Il Collegio dei revisori, durante il periodo di applicazione della contabilità finanziaria:

a) vigila sulla regolarità contabile della gestione finanziaria mediante verifiche periodiche delle scritture contabili, nonché degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

b) redige una relazione sui documenti di bilancio;

c) redige una relazione sul rendiconto generale annuale, attestando la corrispondenza fra i dati di consuntivo e le risultanze contabili.

4. Le relazioni di cui ai punti sub b) e c) del precedente comma 3 devono essere trasmesse alla Giunta regionale unitamente agli atti ai quali si riferiscono.

5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il fondo di cassa e i rapporti di credito e debito facenti capo alle U.S.L. poste in liquidazione confluiscono dal 1° gennaio 1995 in apposite gestioni a stralcio, la cui responsabilità è affidata al Direttore generale, in qualità di Commissario liquidatore, della U.S.L. di nuova costituzione nel cui ambito territoriale è confluita la maggioranza degli assistiti della U.S.L. posta in liquidazione. In nessun caso i crediti e i debiti risalenti alle gestioni delle U.S.L. poste in liquidazione possono gravare sulle U.S.L. di nuova costituzione (10).

6. Nel caso che le nuove U.S.L. ricomprendano una parte minore degli ambiti territoriali della U.S.L. posta in liquidazione e qualora ivi insistano strutture edilizie con contratti di appalto di lavoro in corso di esecuzione, la nuova U.S.L. subentra nella prosecuzione dei medesimi contratti, acquisendo dalla U.S.L. posta in liquidazione i relativi crediti e fondi di cassa.

7. L'Istituto di credito titolare del servizio di tesoreria nella U.S.L. che presenta, tra quelle poste in liquidazione e ricomprese negli ambiti territoriali della nuova U.S.L., la più elevata consistenza di assistiti assicura, per il solo anno 1995, il servizio di tesoreria della nuova U.S.L., con le medesime condizioni contrattuali, salvo il diritto di recesso. Gli altri contratti di tesoreria decadono dal 1° gennaio 1995.

(9)  Comma così sostituito dal terzo comma dell'art. 20, L.R. 5 giugno 1997, n. 16.

(10)  Comma così sostituito dal primo comma dell'art. 1, L.R. 12 aprile 1995, n. 19.

 

Art. 47

Adempimenti iniziali del Direttore generale.

1. Entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, il Direttore generale:

a) avvia le rilevazioni invent"Times New Roman"i per la composizione dell'inventario generale del patrimonio;

b) adotta i documenti di bilancio previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1981, n. 8 e successive modificazioni.

2. Nel periodo dedicato all'elaborazione dei documenti di bilancio e nelle more del controllo regionale, il Direttore generale è autorizzato ad eseguire spese in ragione, per ciascun mese di gestione provvisoria, di un dodicesimo dell'importo complessivo dei trasferimenti stabiliti dalla Giunta regionale per l'anno 1995 in favore della U.S.L.. Maggiori spese rispetto al limite fissato possono essere effettuate solo in casi di comprovata necessità ed urgenza, qualora il loro rinvio costituisca grave pregiudizio per l'espletamento delle normali attività della U.S.L..

3. Entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento, il Direttore generale adotta, con deliberazione, il progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo della U.S.L.. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione degli operatori coinvolti delle azioni da compiere, delle risorse a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo. Il progetto è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale ed al Collegio dei revisori.

 

Art. 48

Introduzione del nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo.

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale deve comunicare alla Giunta regionale, con relazioni semestrali la progressiva realizzazione del progetto per il nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo. Nel 1995 tali relazioni devono essere inoltrate entro il 30 luglio ed entro il 31 dicembre. Successivamente e fino al compimento del progetto, le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione sono inviate unitamente a quelle sullo stato di avanzamento del budget relative al secondo e all'ultimo trimestre.

2. Le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione del progetto sono accompagnate dalle osservazioni del Collegio dei revisori.

 

TITOLO IX

Del patrimonio - classificazione dei beni e scritture patrimoniali

Art. 49

Classificazione dei beni.

1. I beni appartenenti alle U.S.L. e alle Aziende ospedaliere sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

2. Sono beni patrimoniali indisponibili tutti i beni direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali quali definiti dall'ultimo comma dell'articolo 826 del codice civile.

3. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre un reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non ricompresi tra quelli indicati al precedente comma 2.

4. Il regime patrimoniale di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applica anche ai diritti reali su beni appartenenti ad altri soggetti quando tali diritti sono costituiti in favore dei beni delle U.S.L. e delle Aziende.

5. I Direttori generali provvedono alla classificazione dei beni in relazione alla effettiva destinazione degli stessi.

 

Art. 50

Inventario.

1. Le attività e le passività relative alla U.S.L. ed alle Aziende ospedaliere sono descritte in un apposito inventario.

2. L'inventario deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio consuntivo di esercizio.

3. Nell'inventario devono essere contenuti tutti i dati necessari all'esatta identificazione dei beni e in particolare:

a) titolo di provenienza, dati catastali e rendita imponibile, qualora trattasi di bene immobile;

b) valore iniziale e successive variazioni, ivi compresa l'indicazione della quota di ammortamento disposta;

c) eventuale redditività.

4. Le tipologie dei beni descritti negli inventari devono corrispondere a quelle indicate nello stato patrimoniale adottato sulla base dello schema interministeriale di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

5. I beni mobili non più idonei all'uso loro assegnato, per vetustà o per qualsiasi altro motivo, sono dichiarati fuori uso e scaricati dal relativo inventario, previo accertamento tecnico-economico delle condizioni che determinano tale stato.

6. Alla dichiarazione di fuori uso provvede il Direttore generale, che dispone altresì per la destinazione dei beni interessati.

 

Art. 51

Consegnatari dei beni.

1. I Direttori generali delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere individuano i dipendenti cui debbono essere dati in consegna i beni mobili.

2. Tali dipendenti hanno l'obbligo di vigilanza sui beni avuti in consegna e provvedono alla tenuta dei relativi inventari, del libro giornale, delle note di variazione e dei buoni di carico e scarico.

 

Art. 52

Destinazione d'uso dei beni indisponibili. (12)

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere destinati:

a) all'uso diretto da parte delle Aziende proprietarie;

b) ad un uso particolare, compatibilmente con la natura del bene e nel rispetto della destinazione sanitaria.

2. L'uso particolare dei beni indisponibili è autorizzato dalla Giunta regionale e può essere attribuito ad organismi pubblici o privati nei casi in cui, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, si dia luogo alle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

(12) Per quanto riguarda le procedure per l'alienazione della proprietà si veda l'art. 3 della L.R. del 25 giugno 2013, n. 15.

Art. 53

Destinazione d'uso dei beni disponibili. (13)

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal Direttore generale.

2. L'assegnazione può avvenire:

a) a titolo oneroso, mediante contratti di locazione, affitto od uso, a soggetti pubblici o privati, dietro corrispettivo di un canone;

b) a titolo gratuito, mediante contratti di comodato, a soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera.

(13) Per quanto riguarda le procedure per l'alienazione della proprietà si veda l'art. 3 della L.R. del 25 giugno 2013, n. 15.

Art. 54

Cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile. (14)

1. La cancellazione di beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente iscrizione nel patrimonio disponibile e disposta dal Direttore generale su autorizzazione della Giunta regionale.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1 il Direttore generale trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di autorizzazione con adeguate indicazioni in merito:

a) ai motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;

b) ai fini perseguiti con la cancellazione stessa: alienazione, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in favore di altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblico del Servizio sanitario regionale, o uso diverso da quello stabilito ai sensi del precedente art. 52. (15)

3. Nei casi in cui la cancellazione sia finalizzata all'alienazione, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in favore di altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o IRCCS pubblico del Servizio sanitario regionale, la richiesta di autorizzazione deve altresì contenere specifica indicazione del valore del bene, da determinarsi sulla base dei criteri fissati ai sensi del successivo art. 56. (16)

(14) Per quanto riguarda le procedure per l'alienazione della proprietà si veda l'art. 3 della L.R. del 25 giugno 2013, n. 15.

 (15) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L.R. del 25 giugno 2013, n. 15.

 (16) Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L.R. del 25 giugno 2013, n. 15.

 

 

 

Art. 55

Alienazione dei beni patrimoniali. (17)

1. Il Direttore generale provvede all'alienazione dei beni patrimoniali disponibili secondo le norme stabilite dai commi successivi.

2. L'alienazione è effettuata, di norma, mediante pubblico incanto ovvero, quando in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati, mediante licitazione privata.

3. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera di invito.

4. È ammesso il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando il valore del bene non superi lire 200 milioni: tale importo è aggiornato annualmente dal Direttore generale in base alle variazioni subite nell'anno precedente dai numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolati dall'Istituto centrale di statistica;

b) quando le aste o le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondati e dimostrati motivi per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

c) quando ricorrano circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;

d) quando la scelta del contraente sia determinata da oggettive ragioni di interesse pubblico che individuano un soggetto, pubblico o privato, avente scopi istituzionali di pubblico interesse, quale possibile utilizzatore del bene di cui trattasi.

(17) Per quanto riguarda le procedure per l'alienazione della proprietà si veda l'art. 3 della L.R. del 25 giugno 2013, n. 15.

 

Art. 55 bis (18)

Alienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali



1. Il Direttore generale provvede al trasferimento a titolo gratuito ad altra azienda sanitaria locale, azienda ospedaliero-universitaria o IRCCS pubblico del Servizio sanitario regionale dei beni patrimoniali disponibili, ovvero di quelli resi disponibili con le procedure di cui all’articolo 54, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 2009, n. 42).



2. Il provvedimento del Direttore generale di cui al comma 1 costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari

(18) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1 della L.R. 25 giugno 2013, n. 15

 

Art. 56

Valori degli elementi del patrimonio iniziale.

1. La valorizzazione degli elementi compresi nel patrimonio iniziale alla data del 1° gennaio 1995 avviene con riferimento ai criteri di seguito indicati.

2. I beni immobili sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in tema di Imposta comunale sugli immobili, gli impianti e le immobilizzazioni immateriali al costo storico di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i costi accessori.

3. I beni mobili sono valutati al costo storico di acquisto o di produzione idoneamente e analiticamente comprovato.

4. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

5. I diritti e i valori mobiliari, quando rientrano nelle immobilizzazioni, sono valutati al costo di acquisto o se incorporati in titoli compresi nei listini ufficiali di borsa alla quotazione media dell'ultimo trimestre.

6. Le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di credito e di debito sono desunte e valorizzate in base alla contabilità finanziata e ai dati del rendiconto generale annuale dell'esercizio 1994.

7. Deve essere, inoltre, accertata la consistenza di cassa con riferimento alla data del 1° gennaio 1995.

 

Art. 57

Valutazione degli elementi patrimoniali per l'avvio della contabilità economico-patrimoniale.

1. Con riferimento alla data del 31 dicembre 1995, si deve procedere alla valorizzazione degli elementi patrimoniali per la composizione dello stato patrimoniale iniziale e l'avvio della contabilità economico- patrimoniale.

2. Per gli elementi del patrimonio iniziale si applicano i criteri di cui al precedente articolo 56 con le seguenti integrazioni:

a) il valore dei beni immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni immateriali e dei beni mobili strumentali all'esercizio delle attività deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener conto del periodo intercorso tra la data originaria di acquisizione e la data del 31 dicembre 1995. Il valore di rettifica è pari alla quota di ammortamento stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei, da calcolare scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa fiscale vigente, avendo riguardo al normale periodo di deperimento e consumo. Qualora il periodo intercorso tra la data di acquisizione del bene e la data del 31 dicembre 1995 risultasse maggiore o uguale al periodo completo di ammortamento come definito dall'applicazione del criterio accolto, il bene viene valorizzato per l'importo di lire una;

b) i beni del patrimonio privi di funzioni strumentali devono essere valorizzati sulla scorta del presunto valore di realizzo.

3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati e rettificati in base alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

 

Art. 58

Altri adempimenti della U.S.L..

1. La U.S.L. è tenuta agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.

 

Art. 59

Attività contrattuale e amministrativa del patrimonio.

1. Fino all'emanazione di una organica disciplina regionale in materia di attività contrattuale e di amministrazione del patrimonio, si applicano le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti.

2. ... (19).

(19)  Sostituisce la lettera e) dell'art. 65, L.R. 16 gennaio 1981, n. 8.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.