Art. 1
(Istituzione
dell'area naturale protetta)
1. Ai sensi
dell'articolo 6
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia) e dell'articolo 2
della legge
regionale 1 giugno 2004, n. 9 (Riclassificazione dei parchi naturali
di Porto Selvaggio e Lama Balice – Modifica dell’articolo 27
della legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19), è istituito il parco naturale
regionale "Lama Balice".
2. I confini
del parco naturale regionale "Lama Balice", ricadente nel territorio dei Comuni
di Bari e Bitonto, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata
alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e
depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia
e, in copia conforme, presso la
Provincia di Bari e presso i Comuni di
Bari e Bitonto.
3. I confini
saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dei
Comuni interessati con finanziamento proprio e regionale.
Art. 2
(Finalità)
1. Le
finalità istitutive del parco naturale regionale "Lama Balice" sono le seguenti:
a)
conservare e
recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e
vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e
comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli
equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
b)
salvaguardare
i valori e i beni storico-architettonici;
c)
incrementare
la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e
rupestri;
d)
recuperare e
salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;
e)
monitorare
l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
f)
promuovere la
mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso
impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali
circostanti e con l'area aeroportuale;
g)
promuovere
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività
ricreative sostenibili in particolare mediante l'uso degli immobili di proprietà
pubblica a tali fini recuperati;
h)
promuovere e
riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente
articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni
residenti;
i)
contribuire a
migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane
circostanti.
Art. 3
(Norme
generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)
1.
Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Lama Balice" sono vietate
le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla
fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
a)
aprire nuove
cave, miniere e discariche;
b)
esercitare
l'attività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato
tecnico di cui all'articolo 9, gli interventi di controllo delle specie previsti
dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di
studio;
c)
alterare e
modificare le condizioni di vita degli animali;
d)
raccogliere o
danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini
scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente interessato. Sono
comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e)
asportare
minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi
scientifici preventivamente autorizzati dall'ente interessato;
f)
introdurre
nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g)
effettuare
opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del
terreno;
h)
apportare
modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da
incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;
i)
transitare
con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private
e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j)
costruire
nuove strade o parcheggi e ampliare le strade esistenti, se non in funzione
delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.
2. Fino
all'approvazione del piano di cui all'articolo 12 è fatto divieto di:
a)
costruire
nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati, come delimitati ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per
l’edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale
il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;
b)
mutare la
destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo
svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e
pastorali;
c)
effettuare
interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei
competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.
3. Fino
all'approvazione del piano di cui all'articolo 12, l'Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma
2, lettera a), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico
e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente.
Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento
degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro
superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di
miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Fino
all'approvazione del piano di cui all'articolo 12, l'Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma
1, lettera j), solo per interventi di ampliamento e/o miglioramento della
sicurezza di strade esistenti, classificate extraurbane secondarie, di rilevanza
regionale e/o di collegamento ad aree strategiche di trasporto.
5. Sono
consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali
della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto
della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione dell'area naturale
protetta mediante l'uso di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o
altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità
ambientale dell'area.
6. E'
consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c)
del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia).
7. In tutti i
casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nell'area.
8. Sono fatte
salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive.
9. Sono fatti
salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei
diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che
sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici.
Art. 4
(Gestione)
1. Ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 9
della l.r.
19/1997 la gestione del parco naturale regionale "Lama Balice" è
affidata ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che, a tal fine,
stipulano una convenzione.
2. La
convenzione ha come scopo l'organizzazione della gestione amministrativa e
tecnica del parco secondo quanto previsto dalla l.r.
19/1997 e dalla presente legge.
3. La
convenzione viene deliberata dai Consigli comunali di Bari e Bitonto e dal
Consiglio provinciale e sottoscritta entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Laddove
non vengano rispettati i termini di cui al comma 3, il Presidente della Regione
Puglia nomina un commissario ad acta per l'approvazione e la stipula della
convenzione.
5. Fino alla
stipula della convenzione, la gestione del parco è affidata all'Ufficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia.
Art. 5
(Organi del
parco)
1. Sono
organi del parco:
a)
l'Assemblea
degli amministratori;
b)
il Direttore
del parco;
c)
il Comitato
tecnico.
2. Detti
organi operano secondo le modalità e le competenze di cui ai seguenti articoli.
Art. 6
(Assemblea
degli amministratori)
1.
L'Assemblea
degli amministratori, costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dal
Presidente della Provincia o loro delegati, si riunisce ogni due mesi o con
maggiore frequenza in caso di necessità. Le deliberazioni dell'Assemblea sono
valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e diventano
esecutive con la sottoscrizione del Direttore del parco.
2. Le
deliberazioni dell'Assemblea degli amministratori impegnano gli enti interessati
nei limiti stabiliti nella convenzione. L'Assemblea è convocata su richiesta di
due dei tre componenti. Il rappresentante dell'ente capofila svolge le funzioni
di presidente. La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Assessore
regionale all'ecologia.
3.
L'Assemblea
svolge le seguenti funzioni, oltre a quelle attribuite alla Comunità del parco
prevista dall’articolo 14
della l.r.
19/1997:
a)
individuare
l'ente capofila della convenzione;
b)
nominare il
Direttore del parco secondo i criteri stabiliti dall’articolo 15
della l.r.
19/1997, stabilire il compenso e la durata del suo incarico e il
gettone di presenza dei componenti del Comitato tecnico;
c)
esercitare
attività di indirizzo, controllo e verifica;
d)
approvare le
proposte dei programmi di intervento e di gestione del parco e i relativi costi,
prima che venga dato corso alla loro realizzazione per il tramite dei Comuni
competenti;
e)
stabilire le
quote di partecipazione in termini monetari ai sensi dell’articolo 10;
f)
predisporre
il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento
dell'area naturale protetta di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 19/1997;
g)
approvare il
bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto annuale su proposta del
Direttore del parco;
h)
determinare
l'eventuale ricorso a personale comandato, ad assunzioni a tempo determinato, a
fornitura di lavoro temporaneo e a consulenze esterne.
Art. 7
(Ente
capofila)
1.
L'ente
capofila della convenzione viene individuato dall'Assemblea degli
amministratori.
2. Il
Presidente del parco è il legale rappresentante dell'ente capofila o suo
delegato.
3. All'ente
capofila sono attribuite le competenze in ordine all’assunzione degli atti
esecutivi.
4.
L'ente
capofila predispone nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di
uscita sui quali sono accertate le entrate e impegnate le spese. La gestione di
detti capitoli è attribuita al Direttore del parco.
5. Per le
funzioni, competenze organizzative e gestione, l'ente capofila si avvale di un
apposito ufficio le cui risorse (personale interno ed esterno, mezzi, strutture
interne o esterne) sono all'uopo individuate. All'ente capofila è riconosciuto
un rimborso spese per l'impiego di risorse interne nella misura determinata
dall'Assemblea degli amministratori all'inizio di ogni esercizio finanziario.
Art. 8
(Direttore
del parco)
1. Il
Direttore del parco è affiancato dal personale interno ed esterno ritenuto
necessario all'espletamento dei compiti d'istituto.
2. Il
Direttore del parco:
a)
propone
all'Assemblea degli amministratori il bilancio di previsione, le variazioni e il
rendiconto annuale della gestione del parco;
b)
partecipa
alle riunioni dell'Assemblea degli amministratori con funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa;
c)
convoca,
dirige e coordina il Comitato tecnico;
d)
gestisce
tramite l'ente capofila le somme a disposizione per la realizzazione delle
iniziative.
Art. 9
(Comitato
tecnico)
1. È
costituito il Comitato tecnico di gestione formato da funzionari tecnici degli
enti aderenti alla convenzione o da esperti, allo scopo formalmente delegati dai
relativi enti.
2. Il
Comitato tecnico si riunisce presso la sede del parco con cadenza periodica e
ogni qualvolta ritenuto necessario.
3. Il
Comitato tecnico è convocato, diretto e coordinato dal Direttore del parco.
4. Al
Comitato tecnico compete la gestione delle iniziative e degli orientamenti
deliberati dall'Assemblea degli amministratori e in particolare:
a)
formulare le
proposte operative da sottoporre all'Assemblea degli amministratori o agli
organi competenti dei singoli enti;
b)
valutare
migliori forme di gestione del parco;
c)
proporre la
programmazione delle opere da realizzare nel parco, eventualmente ripartite per
lotti, ai fini del loro inserimento nel programma delle opere pubbliche di
ciascun Comune;
d)
promuovere
forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati e del terzo
settore per la cura e la salvaguardia del territorio del parco;
e)
promuovere
forme di conoscenza e divulgazione delle iniziative collegate alla gestione del
parco;
f)
coordinare le
richieste di contributi per la realizzazione o la gestione del parco presso le
competenti istituzioni;
g)
proporre la
ripartizione delle spese relative alle iniziative del parco fra gli enti
convenzionati.
Art. 10
(Quote di
partecipazione alla convenzione e ripartizione delle spese)
1. Gli enti
partecipano alla convenzione con una quota paritaria.
2.
L'ammontare
delle spese è determinato annualmente dall'Assemblea degli amministratori su
proposta del Comitato tecnico.
3. I mezzi
con i quali si finanzia il parco sono:
a)
la quota
spese ripartita ai sensi del comma 1;
b)
i contributi
ministeriali, regionali e provinciali;
c)
altre entrate
riconducibili all'attività del parco;
d)
contributi e
donazioni di privati.
4. Per la
copertura della spesa corrente le entrate sono erogate all'ente capofila, che le
iscrive in un capitolo del proprio bilancio all'uopo istituito. Parimenti, nel
bilancio dell'ente capoconvenzione devono essere istituiti appositi capitoli di
spesa, sulla cui programmazione è competente l'Assemblea degli amministratori.
5. Le spese
per le manutenzioni di aree comunali eventualmente affidate alla gestione
unitaria del parco sono coperte da risorse rese interamente disponibili da parte
del comune titolare di dette aree.
Art. 11
(Strumenti di
attuazione)
1. Per
l'attuazione delle finalità del parco naturale regionale "Lama Balice",
l'Assemblea degli amministratori si dota del:
a)
piano
territoriale dell'area naturale protetta di cui all'articolo 20
della legge
regionale 19/1997;
b)
piano
pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta di cui all'articolo 21
della l.r.
19/1997;
c)
regolamento
dell'area naturale protetta di cui all'articolo 22
della l.r.
19/1997.
Art. 12
(Piano
territoriale dell'area naturale protetta)
1. Il piano
territoriale del parco naturale regionale "Lama Balice" è adottato dalla
Provincia di Bari previa deliberazione dei Consigli comunali di Bari e Bitonto e
approvato secondo i tempi e le modalità prescritte dall'articolo 20
della l.r.
19/1997. Esso deve avere i contenuti di cui all’articolo 12 della l. 394/1991 e inoltre, in
particolare, deve:
a)
individuare
le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;
b)
dettare
disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree
edificate e del patrimonio architettonico rurale;
c)
individuare
le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive
dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di
recupero;
d)
individuare e
regolamentare le attività antropiche esistenti;
e)
individuare
le eventuali aree e beni da acquisire nel patrimonio pubblico, anche mediante
espropriazione, per il conseguimento delle finalità istitutive;
f)
indicare la
tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
g)
indicare la
tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni,
variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;
h)
definire il
sistema della mobilità interna all'area naturale protetta e di collegamento tra
quest'ultima e le aree urbane e industriali circostanti e l'area aeroportuale;
i)
individuare e
definire il sistema di monitoraggio;
j)
definire le
misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema idrologico
superficiale e sotterraneo;
k)
definire le
metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
Art. 13
(Piano
pluriennale economico sociale)
1. Il piano
pluriennale economico sociale del parco naturale regionale "Lama Balice" è
predisposto dall’Assemblea degli amministratori con il fine di individuare
indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di
sviluppo economico compatibile. Esso è approvato secondo le procedure fissate
dall'articolo 21
della l.r.
19/1997.
2. Il piano
pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta valorizza, altresì,
gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni
residenti nel territorio, nonché le espressioni culturali tipiche del tessuto
connettivo locale, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
Art. 14
(Regolamento)
1. Il
regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite
all'interno del parco naturale regionale "Lama Balice" ed è adottato secondo le
norme di cui alla l.r.
19/1997.
Art. 15
(Nulla osta e
pareri)
1. Il
rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere
ricadenti all'interno del parco naturale regionale "Lama Balice" è subordinato
al preventivo nulla osta dell’ente di gestione, da rilasciarsi a cura
dell’ufficio all’uopo individuato nella convenzione di cui all’articolo 4.
2. La
documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro
dieci giorni dalla sua presentazione, è inviata all'Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere
integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano
ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia,
con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle
prescrizioni e alle finalità della presente legge.
3. Decorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che sia
intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende
rilasciato con esito favorevole.
4. Il
rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare
con il piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi,
alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.
5. Fino alla
stipula della convenzione di cui all’articolo 4, il nulla osta è rilasciato
dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, nell’esercizio dei
propri poteri di gestione provvisoria di cui all’articolo 4, comma 5.
Art. 16
(Sanzioni)
1. Per le
violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le
norme di cui all'articolo 30 della l. 394/1991.
2. Le
violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 3
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni metro cubo di
materiale rimosso.
3. Per le
violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 si
applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le
violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1
dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
25,82 a un
massimo di euro 258,22.
5. Le
violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro
1.032,91.
6. Le
violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni
10 metri
cubi di materiale movimentato.
7. Le
violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro
10.329,13.
8. Le
violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 3 e alle limitazioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli
interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 566,00
a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di
ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.
10. Le
violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del
ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dall'organismo di gestione.
11. E'
comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1
dell'articolo 30 della l. 394/1991.
12. Per
l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13 Le somme
riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle
norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 14 sono introitate nel
bilancio dell'ente capofila della convenzione, con l'obbligo di destinazione
alla gestione del parco naturale regionale "Lama Balice".
Art. 17
(Sorveglianza
del territorio)
1. Il
controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente
legge è affidato ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che lo
esercitano attraverso l'utilizzo del proprio personale ovvero, sulla base di
specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. Ai fini
della sorveglianza, l’ente capofila, sentita l'Assemblea degli amministratori,
può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
3.
L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44,
comma 1, lett. b), della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è
subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Assemblea degli
amministratori.
Art. 18
(Controllo)
1. Le
funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del parco
naturale regionale "Lama Balice" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia.
2.
L'attività di
controllo può essere disciplinata da apposite direttive, emanate con
deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo
dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di
specifiche procedure di controllo della gestione. In ogni caso, l'Assemblea
degli amministratori adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale
coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale
all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve
naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
3.
L'Assemblea
degli amministratori provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali il
rendiconto delle spese, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
Art. 19
(Commissariamento)
1.
In caso di
gravi inadempienze gestionali, di omissioni o inerzie e fatti gravi, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia può
nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce gli organi
di gestione del parco naturale regionale "Lama Balice".
Art. 20
(Norma
finanziaria)
1. Gli oneri
derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dei Comuni di Bari
e Bitonto e della Provincia di Bari, da ripartire in relazione alle quote di
partecipazione di cui all'articolo 10.
2.
Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla
programmazione regionale, la Regione
Puglia trasferisce fondi idonei a
integrare gli stanziamenti degli enti locali.
3.
In sede di
prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico
del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2007.
La presente
legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari,
addì 5 giugno 2007
Vedi:
LR
15-2007allegato