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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2007
Numero
15
Data
05/06/2007
Abrogato
 
Materia
Territorio - Ambiente - Inquinamento
Titolo
Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'
Note
Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 83 suppl. del 7 giugno 2007
Allegati
Nessun allegato

 

 TITOLO I

 

Art. 1

(Istituzione dell'area naturale protetta)

 

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia) e dell'articolo 2 della legge regionale 1 giugno 2004, n. 9 (Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice – Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19), è istituito il parco naturale regionale "Lama Balice".

 

2. I confini del parco naturale regionale "Lama Balice", ricadente nel territorio dei Comuni di Bari e Bitonto, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso l'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso la Provincia di Bari e presso i Comuni di Bari e Bitonto.

 

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dei Comuni interessati con finanziamento proprio e regionale.

 

Art. 2

(Finalità)

 

1. Le finalità istitutive del parco naturale regionale "Lama Balice" sono le seguenti:

a)      conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b)      salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;

c)      incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupestri;

d)      recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;

e)      monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

f)        promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti e con l'area aeroportuale;

g)      promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili in particolare mediante l'uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati;

h)      promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;

i)        contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti.

 

Art. 3

(Norme generali di tutela del territorio e dell'ambiente naturale)

 

1. Sull'intero territorio del parco naturale regionale "Lama Balice" sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

a)      aprire nuove cave, miniere e discariche;

b)      esercitare l'attività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 9, gli interventi di controllo delle specie previsti dall'articolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c)      alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d)      raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dall'ente interessato. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e)      asportare minerali e materiale d'interesse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dall'ente interessato;

f)        introdurre nell'ambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g)      effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h)      apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;

i)        transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

j)        costruire nuove strade o parcheggi e ampliare le strade esistenti, se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

 

2. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 12 è fatto divieto di:

a)      costruire nuovi edifici od opere all'esterno dei centri edificati, come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche all'area edificata compresa nel perimetro indicato;

b)      mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c)      effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza l'autorizzazione dei competenti uffici dell'Assessorato regionale alle risorse agroalimentari.

 

3. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 12, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettera a), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi all'applicazione della normativa vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e successive modificazioni e integrazioni.

 

4. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 12, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 1, lettera j), solo per interventi di ampliamento e/o miglioramento della sicurezza di strade esistenti, classificate extraurbane secondarie, di rilevanza regionale e/o di collegamento ad aree strategiche di trasporto.

 

5. Sono consentiti, previa valutazione da parte dell'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione dell'area naturale protetta mediante l'uso di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dell'area.

 

6. E' consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).

 

7. In tutti i casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nell'area.

 

8. Sono fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive.

 

9. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici.

 

Art. 4

(Gestione)

 

1. Ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del parco naturale regionale "Lama Balice" è affidata ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che, a tal fine, stipulano una convenzione.

 

2. La convenzione ha come scopo l'organizzazione della gestione amministrativa e tecnica del parco secondo quanto previsto dalla  l.r. 19/1997 e dalla presente legge.

 

3. La convenzione viene deliberata dai Consigli comunali di Bari e Bitonto e dal Consiglio provinciale e sottoscritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

4. Laddove non vengano rispettati i termini di cui al comma 3, il Presidente della Regione Puglia nomina un commissario ad acta per l'approvazione e la stipula della convenzione.

 

5. Fino alla stipula della convenzione, la gestione del parco è affidata all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

 

Art. 5

(Organi del parco)

 

1. Sono organi del parco:

a)      l'Assemblea degli amministratori;

b)      il Direttore del parco;

c)      il Comitato tecnico.

 

2. Detti organi operano secondo le modalità e le competenze di cui ai seguenti articoli.

 

Art. 6

(Assemblea degli amministratori)

 

1. L'Assemblea degli amministratori, costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dal Presidente della Provincia o loro delegati, si riunisce ogni due mesi o con maggiore frequenza in caso di necessità. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e diventano esecutive con la sottoscrizione del Direttore del parco.

 

2. Le deliberazioni dell'Assemblea degli amministratori impegnano gli enti interessati nei limiti stabiliti nella convenzione. L'Assemblea è convocata su richiesta di due dei tre componenti. Il rappresentante dell'ente capofila svolge le funzioni di presidente. La prima convocazione dell'Assemblea è effettuata dall'Assessore regionale all'ecologia.

 

3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni, oltre a quelle attribuite alla Comunità del parco prevista dall’articolo 14 della l.r. 19/1997:

a)      individuare l'ente capofila della convenzione;

b)      nominare il Direttore del parco secondo i criteri stabiliti dall’articolo 15 della l.r. 19/1997, stabilire il compenso e la durata del suo incarico e il gettone di presenza dei componenti del Comitato tecnico;

c)      esercitare attività di indirizzo, controllo e verifica;

d)      approvare le proposte dei programmi di intervento e di gestione del parco e i relativi costi, prima che venga dato corso alla loro realizzazione per il tramite dei Comuni competenti;

e)      stabilire le quote di partecipazione in termini monetari ai sensi dell’articolo 10;

f)        predisporre il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento dell'area naturale protetta di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 19/1997;

g)      approvare il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto annuale su proposta del Direttore del parco;

h)      determinare l'eventuale ricorso a personale comandato, ad assunzioni a tempo determinato, a fornitura di lavoro temporaneo e a consulenze esterne.

 

Art. 7

(Ente capofila)

 

1. L'ente capofila della convenzione viene individuato dall'Assemblea degli amministratori.

 

2. Il Presidente del parco è il legale rappresentante dell'ente capofila o suo delegato.

 

3. All'ente capofila sono attribuite le competenze in ordine all’assunzione degli atti esecutivi.

 

4. L'ente capofila predispone nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di uscita sui quali sono accertate le entrate e impegnate le spese. La gestione di detti capitoli è attribuita al Direttore del parco.

 

5. Per le funzioni, competenze organizzative e gestione, l'ente capofila si avvale di un apposito ufficio le cui risorse (personale interno ed esterno, mezzi, strutture interne o esterne) sono all'uopo individuate. All'ente capofila è riconosciuto un rimborso spese per l'impiego di risorse interne nella misura determinata dall'Assemblea degli amministratori all'inizio di ogni esercizio finanziario.

 

Art. 8

(Direttore del parco)

 

1. Il Direttore del parco è affiancato dal personale interno ed esterno ritenuto necessario all'espletamento dei compiti d'istituto.

 

2. Il Direttore del parco:

a)      propone all'Assemblea degli amministratori il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto annuale della gestione del parco;

b)      partecipa alle riunioni dell'Assemblea degli amministratori con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa;

c)      convoca, dirige e coordina il Comitato tecnico;

d)      gestisce tramite l'ente capofila le somme a disposizione per la realizzazione delle iniziative.

 

Art. 9

(Comitato tecnico)

 

1. È costituito il Comitato tecnico di gestione formato da funzionari tecnici degli enti aderenti alla convenzione o da esperti, allo scopo formalmente delegati dai relativi enti.

 

2. Il Comitato tecnico si riunisce presso la sede del parco con cadenza periodica e ogni qualvolta ritenuto necessario.

 

3. Il Comitato tecnico è convocato, diretto e coordinato dal Direttore del parco.

 

4. Al Comitato tecnico compete la gestione delle iniziative e degli orientamenti deliberati dall'Assemblea degli amministratori e in particolare:

a)      formulare le proposte operative da sottoporre all'Assemblea degli amministratori o agli organi competenti dei singoli enti;

b)      valutare migliori forme di gestione del parco;

c)      proporre la programmazione delle opere da realizzare nel parco, eventualmente ripartite per lotti, ai fini del loro inserimento nel programma delle opere pubbliche di ciascun Comune;

d)      promuovere forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati e del terzo settore per la cura e la salvaguardia del territorio del parco;

e)      promuovere forme di conoscenza e divulgazione delle iniziative collegate alla gestione del parco;

f)        coordinare le richieste di contributi per la realizzazione o la gestione del parco presso le competenti istituzioni;

g)      proporre la ripartizione delle spese relative alle iniziative del parco fra gli enti convenzionati.

 

Art. 10

(Quote di partecipazione alla convenzione e ripartizione delle spese)

 

1. Gli enti partecipano alla convenzione con una quota paritaria.

 

2. L'ammontare delle spese è determinato annualmente dall'Assemblea degli amministratori su proposta del Comitato tecnico.

 

3. I mezzi con i quali si finanzia il parco sono:

a)      la quota spese ripartita ai sensi del comma 1;

b)      i contributi ministeriali, regionali e provinciali;

c)      altre entrate riconducibili all'attività del parco;

d)      contributi e donazioni di privati.

 

4. Per la copertura della spesa corrente le entrate sono erogate all'ente capofila, che le iscrive in un capitolo del proprio bilancio all'uopo istituito. Parimenti, nel bilancio dell'ente capoconvenzione devono essere istituiti appositi capitoli di spesa, sulla cui programmazione è competente l'Assemblea degli amministratori.

 

5. Le spese per le manutenzioni di aree comunali eventualmente affidate alla gestione unitaria del parco sono coperte da risorse rese interamente disponibili da parte del comune titolare di dette aree.

 

Art. 11

(Strumenti di attuazione)

1. Per l'attuazione delle finalità del parco naturale regionale "Lama Balice", l'Assemblea degli amministratori si dota del:

a)      piano territoriale dell'area naturale protetta di cui all'articolo 20 della legge regionale 19/1997;

b)      piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta di cui all'articolo 21 della l.r. 19/1997;

c)      regolamento dell'area naturale protetta di cui all'articolo 22 della l.r. 19/1997.

 

Art. 12

(Piano territoriale dell'area naturale protetta)

 

1. Il piano territoriale del parco naturale regionale "Lama Balice" è adottato dalla Provincia di Bari previa deliberazione dei Consigli comunali di Bari e Bitonto e approvato secondo i tempi e le modalità prescritte dall'articolo 20 della l.r. 19/1997. Esso deve avere i contenuti di cui all’articolo  12 della l. 394/1991 e inoltre, in particolare, deve:

a)      individuare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino ambientale;

b)      dettare disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

c)      individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dell'area naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

d)      individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

e)      individuare le eventuali aree e beni da acquisire nel patrimonio pubblico, anche mediante espropriazione, per il conseguimento delle finalità istitutive;

f)        indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

g)      indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione d'uso per edifici e manufatti esistenti;

h)      definire il sistema della mobilità interna all'area naturale protetta e di collegamento tra quest'ultima e le aree urbane e industriali circostanti e l'area aeroportuale;

i)        individuare e definire il sistema di monitoraggio;

j)        definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema idrologico superficiale e sotterraneo;

k)      definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

 

Art. 13

(Piano pluriennale economico sociale)

 

1. Il piano pluriennale economico sociale del parco naturale regionale "Lama Balice" è predisposto dall’Assemblea degli amministratori con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dell'ambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile. Esso è approvato secondo le procedure fissate dall'articolo 21 della l.r. 19/1997.

 

2. Il piano pluriennale economico sociale dell'area naturale protetta valorizza, altresì, gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti nel territorio, nonché le espressioni culturali tipiche del tessuto connettivo locale, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.

 

Art. 14

(Regolamento)

 

1. Il regolamento ha la funzione di disciplinare l'esercizio delle attività consentite all'interno del parco naturale regionale "Lama Balice" ed è adottato secondo le norme di cui alla l.r. 19/1997.

 

Art. 15

(Nulla osta e pareri)

 

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti all'interno del parco naturale regionale "Lama Balice" è subordinato al preventivo nulla osta dell’ente di gestione, da rilasciarsi a cura dell’ufficio all’uopo individuato nella convenzione di cui all’articolo 4.

 

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione, è inviata all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, l'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dell'istanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.

 

3. Decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.

 

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui all'articolo 2.

 

5. Fino alla stipula della convenzione di cui all’articolo 4, il nulla osta è rilasciato dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, nell’esercizio dei propri poteri di gestione provvisoria di cui all’articolo 4, comma 5.

 

Art. 16

(Sanzioni)

 

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 30 della l. 394/1991.

 

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.

 

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

 

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.

 

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1.032,91.

 

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

 

7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.

 

8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 3 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 3 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

 

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato l'intervento.

 

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dall'organismo di gestione.

 

11. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dell'articolo 30 della l. 394/1991.

 

12. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

13 Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui all'articolo 14 sono introitate nel bilancio dell'ente capofila della convenzione, con l'obbligo di destinazione alla gestione del parco naturale regionale "Lama Balice".

 

Art. 17

(Sorveglianza del territorio)

 

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidato ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che lo esercitano attraverso l'utilizzo del proprio personale ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

 

2. Ai fini della sorveglianza, l’ente capofila, sentita l'Assemblea degli amministratori, può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

 

3. L'utilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l'Assemblea degli amministratori.

 

Art. 18

(Controllo)

 

1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del parco naturale regionale "Lama Balice" sono affidate all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.

 

2. L'attività di controllo può essere disciplinata da apposite direttive, emanate con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche l'obbligo dell'adozione di determinati sistemi di contabilità, nonché l'adozione di specifiche procedure di controllo della gestione. In ogni caso, l'Assemblea degli amministratori adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dall'Assessorato regionale all'ecologia. Tale documento deve essere approvato dall'Ufficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

3. L'Assemblea degli amministratori provvede a inviare all'Ufficio parchi e riserve naturali il rendiconto delle spese, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

 

Art. 19

(Commissariamento)

 

1. In caso di gravi inadempienze gestionali, di omissioni o inerzie e fatti gravi, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ecologia può nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce gli organi di gestione del parco naturale regionale "Lama Balice".

 

Art. 20

(Norma finanziaria)

 

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico dei Comuni di Bari e Bitonto e della Provincia di Bari, da ripartire in relazione alle quote di partecipazione di cui all'articolo 10.

 

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti degli enti locali.

 

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico del Capitolo 0581011 "Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

 

Data a Bari, addì 5 giugno 2007

 

 

Vedi: LR 15-2007allegato