Art. 1
(Principi e
finalità)
1. La Regione, nel quadro delle proprie
funzioni in materia di spettacolo, stabilite con legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di
spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), e in
attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28
(Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), disciplina le funzioni
amministrative in materia di apertura di esercizi cinematografici per la
concessione di autorizzazioni alla realizzazione, alla trasformazione e
adattamento di immobili da destinare a sale o arene cinematografiche, ovvero
alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale o arene già attive.
2. La Regione promuove lo sviluppo e la
qualificazione degli esercizi cinematografici nel rispetto del principio di
centralità dello spettatore e in considerazione della funzione culturale e
sociale delle attività cinematografiche, favorendo l’accesso dei soggetti
pubblici e privati alle risorse previste dai programmi regionali, dallo Stato e
dall’Unione europea per i settori dello spettacolo e per quelli produttivi, al
fine di perseguire i seguenti obiettivi:
a)
promozione della fruizione cinematografica da
parte delle popolazioni, valorizzando la funzione dell’esercizio cinematografico
nel quadro dello sviluppo sostenibile del territorio;
b)
tutela e
riqualificazione della funzione delle sale attualmente in esercizio, con
particolare riferimento a quelle dislocate nei centri storici, nelle periferie
urbane, nei comuni medio-piccoli, nelle aree territoriali meno favorite;
c)
realizzazione di una rete di sale e arene
cinematografiche, efficiente e tecnologicamente innovativa, razionalmente
distribuita sul territorio in relazione alle diverse tipologie di strutture e di
attività e ai bacini di utenza e nel rispetto della libera concorrenza;
d)
incentivazione e sviluppo dell’imprenditoria
e dell’occupazione del settore cinematografico, favorendo la formazione e la
qualificazione professionale degli addetti e degli operatori.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della
presente legge si intende:
a)
per sala
cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo e di adeguate
attrezzature tecniche, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
b)
per
cinema-teatro, lo spazio chiuso di cui alla lettera a) dotato anche di
palcoscenico attrezzato destinato alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi
genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata
dalla scena comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi
meccanismi e attrezzature;
c)
per
multisala, l’insieme di due o più sale cinematografiche, adibite a
programmazioni multiple, accorpate sotto il profilo strutturale in uno stesso
immobile e tra loro comunicanti;
d)
per
arena, il cinema all’aperto, funzionante esclusivamente in un periodo
circoscritto, allestito su un’area delimitata e appositamente attrezzata per le
proiezioni cinematografiche;
e)
per
cinema ambulante, l’esercizio commerciale di proiezioni cinematografiche
attuabili con l’impiego di attrezzature mobili installabili in luoghi chiusi o
all’aperto;
f)
per
cinecircolo, il luogo a carattere associativo, in regola con la normativa di
carattere igienico-sanitario, destinato ad attività cinematografiche;
g)
per
realizzazione, la costruzione di nuove strutture con conseguente zonizzazione
dell’area relativa, ovvero gli interventi consistenti nella demolizione e nella
ricostruzione;
h)
per
trasformazione e adattamento, la modifica di strutture, con o senza opere, al
fine di renderle idonee allo svolgimento di spettacoli cinematografici;
i)
per
ristrutturazione, l’adeguamento strutturale o funzionale di strutture già
adibite all’esercizio dell’attività cinematografica;
j)
per
ampliamento, l’aumento dei posti di un esercizio cinematografico in attività.
Art. 3
(Indirizzi
programmatici)
1. Nell’ambito delle finalità di cui
all’articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione
dell’esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi e criteri
generali:
a)
gli
indirizzi sono volti a:
1)
programmare gli insediamenti degli esercizi
cinematografici in stretto raccordo con le esigenze di sviluppo socio-culturale
dei territori, con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, in
relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della
mobilità, e nel rispetto della sostenibilità territoriale e ambientale;
2)
potenziare, diversificare, riqualificare e
innovare tecnologicamente il sistema dell’offerta in relazione alle esigenze
della collettività, favorendo l’integrazione delle sale nel contesto
socio-ambientale e assicurando il riequilibrio territoriale con particolare
riguardo alle zone periferiche, montane o svantaggiate, e ai comuni minori;
3)
tutelare, incrementare e innovare
tecnologicamente gli esercizi cinematografici nei centri storici e nelle aree
urbane da riqualificare, anche attraverso il riutilizzo di contenitori dismessi,
migliorando la vivibilità e la sicurezza delle relative zone di insediamento;
4)
favorire
la realizzazione di nuovi esercizi cinematografici, la riattivazione degli
esercizi cinematografici dismessi, nonché l’ammodernamento di esercizi già
attivi;
5)
garantire l’applicazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro a tutti i lavoratori addetti all’esercizio
cinematografico.
b) i criteri definiscono:
1)
il
rapporto per ambiti provinciali tra popolazione residente e numero dei posti e
degli schermi;
2)
le
modalità di ubicazione delle sale e delle arene, anche nel rapporto con quelle
operanti nei comuni limitrofi;
3)
la
distanza minima tra le multisale e sostenibilità territoriale della relativa
localizzazione;
4)
le
caratteristiche dei drive in;
5)
la
priorità dei trasferimenti di sale o arene esistenti in altra zona dello stesso
territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui ai
numeri 1) e 2) della lettera a);
6)
la
dimensione, la qualità e la completezza dell’offerta cinematografica nel bacino
d’utenza, in riferimento ai dati sull’andamento del consumo nel settore
cinematografico rilevati nel triennio precedente;
7)
le
caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e
accesso;
8)
il
livello qualitativo degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti
tecnologici necessari;
9)
le
dotazioni di parcheggi di pertinenza ubicati nel manufatto o nelle immediate
adiacenze;
10) le caratteristiche degli spazi da destinare
ad attività commerciali, nei limiti della tipologia di esercizio di vicinato e
le compatibilità con le attività cinematografiche.
Art. 4
(Nucleo tecnico regionale di
valutazione)
1. È istituito il Nucleo tecnico regionale di
valutazione, di seguito denominato Nucleo.
2. Il Nucleo è la struttura di supporto per
la programmazione e ha i seguenti compiti:
a)
formulare proposte alla Giunta regionale in
ordine alla programmazione triennale e alla definizione dei parametri per
l’attuazione dei criteri stabiliti dall’articolo 3;
b)
esprimere alla Giunta regionale pareri
consultivi;
c)
esprimere parere preventivo sulle domande di
autorizzazione pervenute dai comuni in ordine all’accertamento di conformità con
il programma triennale di cui all’articolo 5;
d)
assicurare il monitoraggio e la verifica
delle modalità di applicazione della presente legge.
3. Il Nucleo esprime il parere preventivo di
cui al comma 2, lettera c), a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed entro
il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte
del comune; trascorso tale termine il parere si intende favorevole.
4. In caso di parità di voto in seno al
Nucleo nel corso dell’esercizio delle sue funzioni, prevale il voto del
Presidente.
5. Il Nucleo riferisce periodicamente
all’Assessore regionale competente in materia di attività culturali
sull’attività svolta e predispone una relazione annuale sull’applicazione della
presente legge.
6. Il Nucleo dura in carica tre anni, ha sede
presso l’Assessorato competente in materia di attività culturali ed è costituito
dai seguenti componenti:
a)
un
esperto in materia di attività culturali e di spettacolo, con funzioni di
Presidente;
b)
un
esperto in materia di urbanistica e assetto del territorio;
c)
un
esperto in materia di attività produttive;
d)
un
rappresentante dell’Unione province italiane (UPI);
e)
un
rappresentante dell’Associazione nazionale comuni d’Italia (ANCI);
f)
un
rappresentante della delegazione regionale dell’Unione nazionale comunità enti
montani (UNCEM);
g)
un
rappresentante dell’Associazione generale italiana spettacolo (AGIS);
h)
un
rappresentante dell’Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC);
i)
un
rappresentante di Unioncamere Puglia;
j)
un
rappresentante delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
7. Il Nucleo è nominato con delibera della
Giunta regionale, tenuto conto delle designazioni da parte degli organismi di
cui al comma 6, lettere d), e), f), g), h), i) e j) dei propri rappresentanti ed
è validamente costituito con almeno sei dei componenti previsti.
8. Il Nucleo è insediato entro dieci giorni
dalla data di notifica della nomina, su convocazione del Presidente del Nucleo
stesso.
9. Il componente nominato nel corso di un
triennio in sostituzione di un altro svolge le proprie funzioni sino alla fine
dello stesso triennio.
10. Svolge funzioni di segretario del Nucleo
un funzionario del Settore attività culturali della Regione.
11. Ai componenti del Nucleo è riconosciuto
il gettone di presenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente
e, ove dovuto, il rimborso delle spese secondo le misure e nei limiti stabiliti
dalle norme vigenti per i dirigenti regionali.
12. Il nucleo adotta proprie norme di
funzionamento.
Art. 5
(Programma triennale per l’ esercizio
cinematografico)
1. La Giunta regionale approva il programma
triennale per l’esercizio cinematografico, di seguito denominato programma, che
prevede le linee, gli obiettivi e le priorità da perseguire in coerenza con i
principi, gli indirizzi e i criteri generali fissati dagli articoli 1 e 3.
2. La programmazione per l’insediamento delle
attività di esercizio cinematografico è concertata con l’ANCI, l’UPI, le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con gli organismi
associativi del settore.
3. Il programma è predisposto sulla base dei
parametri proposti dal Nucleo per l’attuazione dei criteri di cui all’articolo 3
e stabilisce:
a)
gli
obiettivi da perseguire nel corso del triennio;
b)
i
criteri specifici relativi a quanto previsto dall’articolo 3;
c)
la
documentazione da presentare ai comuni per la richiesta delle autorizzazioni;
d)
le
modalità di semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con
capienza inferiore a cento posti e per i cinecircoli;
e)
i
requisiti tecnici per le diverse tipologie di esercizio relativamente agli
impianti, alle attrezzature, agli strumenti tecnologici, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione;
f)
il
periodo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
g)
le
possibilità di trasferimento all’interno dello stesso comune di esercizi
cinematografici attivi, monosale, multisale e arene, nell’obiettivo di
salvaguardarne e incentivarne l’ammodernamento; le multisale aperte a seguito di
trasferimento di esercizi già attivi all’interno dello stesso comune possono
essere dotate al massimo di tre schermi.
4. Il programma resta in vigore fino
all’approvazione da parte della Giunta regionale del programma per il triennio
successivo.
Art. 6
(Autorizzazioni per l’insediamento degli
esercizi cinematografici)
1. Le domande di autorizzazione per la
realizzazione o la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a
sale e arene cinematografiche ovvero alla ristrutturazione o all’ampliamento di
sale e arene già in attività, sono inoltrate al comune territorialmente
competente, che ne trasmette, entro trenta giorni dal loro ricevimento, copia
autenticata al Nucleo per l’acquisizione del parere preventivo di conformità al
programma triennale.
2. Il comune territorialmente competente
rilascia le autorizzazioni, previo parere preventivo favorevole del Nucleo di
cui all’articolo 4, comma 2, lettera c).
3. L’autorizzazione di cui al comma 2
comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con le normative
vigenti in materia di igiene e di pubblica sicurezza, spettacolo, commercio,
accesso alle persone disabili, tutela dell’ambiente, del territorio, del
paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
4. Non sono consentite varianti urbanistiche
che prevedono la trasformazione di zone non destinate all’edificazione o
all’urbanizzazione dagli strumenti urbanistici generali vigenti se finalizzate
alla costruzione di multisale.
5. Le sale cinematografiche situate entro il
perimetro dei centri urbani sono considerate opere di urbanizzazione secondaria,
ai fini della riqualificazione delle aree urbane e delle periferie; le
conseguenti agevolazioni cessano nel caso venga meno la destinazione originaria.
6. Il cambio di destinazione d’uso degli
immobili adibiti a esercizio cinematografico e teatrale è consentito, ove non
sussistano le condizioni economiche per la prosecuzione delle attività, purché
la destinazione prevista sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti.
7. Conclusi i lavori, l’avvio dell’attività
degli esercizi cinematografici è subordinata al rilascio di un’autorizzazione
unica comprensiva dei certificati di conformità e agibilità previsti dalle
normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle
licenze amministrative.
8. La domanda di autorizzazione di cui al
comma 1, completa della documentazione prevista dal programma, nonché la domanda
di autorizzazione all’avvio dell’attività, sono presentate allo sportello unico
per le attività produttive del comune territorialmente competente, ovvero, nel
caso in cui lo sportello unico non sia stato attivato, all’ufficio comunale
competente.
9. Il comune esamina le domande di cui al
comma 8 con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la
ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di
opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15
marzo 1999, n. 59, e successive modificazioni.
10. Il comune notifica all’Assessorato
regionale competente le autorizzazioni rilasciate e gli eventuali ulteriori
provvedimenti di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni stesse
entro sessanta giorni dalla data in cui è stato adottato il relativo atto
amministrativo.
Art. 7
(Decadenza
dell’autorizzazione)
1. Costituiscono causa di decadenza
dell’autorizzazione:
a)
il
mancato inizio dei lavori entro un anno dalla data del rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 2, ovvero la mancata
conclusione dei lavori entro tre anni dalla medesima data;
b)
il
mancato avvio dell’attività cinematografica entro un anno dal rilascio
dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 6, comma 7;
c)
l’inattività dell’esercizio cinematografico
per un periodo superiore a un anno.
2. In caso di comprovati motivi ostativi alla
realizzazione dei lavori o all’esercizio dell’attività derivanti da cause non
imputabili all’interessato, i termini di cui al comma 1 sono prorogati per non
più di una volta e per non più di un anno, sulla base di apposita istanza che il
soggetto interessato presenta al comune competente entro i termini per la
decadenza dell’autorizzazione previsti dallo stesso comma 1.
3. La decadenza è dichiarata dal comune
competente con motivato atto, che è notificato alla Regione entro sessanta
giorni.
4. Restano valide le autorizzazioni e gli
altri titoli abilitativi richiesti a fini urbanistici, o comunque per fini
diversi da quelli di cui alla presente legge.
Art. 8
(Monitoraggio)
1. L’Osservatorio regionale dello spettacolo,
istituto con l.r.
6/2004, nell’ambito delle proprie funzioni provvede al monitoraggio
sull’andamento e le tendenze dei consumi cinematografici e sulla tipologia
dell’offerta, in relazione alle diverse aree territoriali regionali, con
riguardo specificatamente alle modifiche del sistema della domanda e
dell’offerta cinematografica e alla variazione quantitativa e qualitativa del
pubblico.
2. L’Assessorato competente annualmente
valuta l’attuazione del programma di cui all’articolo 5 sulla base della
relazione predisposta dal Nucleo tecnico regionale e del monitoraggio effettuato
dall’Osservatorio regionale dello spettacolo.
Art. 9
(Decorrenza di
efficacia)
1. Le disposizioni contenute nella presente
legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del programma di cui
all’articolo 5, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell’articolo 4,
commi 1, 2, lettere a) e b), 6, 7, 8, 9, 10,11 e 12.
Art. 10
(Disposizioni finali e
transitorie)
1. Nella fase di
prima attuazione :
a)
la
Giunta regionale nomina i componenti del Nucleo tecnico regionale entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
b)
la
Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di insediamento del Nucleo
tecnico regionale, adotta il programma regionale triennale per l’esercizio
cinematografico nei modi di cui all’articolo 5.
2. Le autorizzazioni per la realizzazione o
la trasformazione e l’adattamento di immobili da destinare a sale e arene
cinematografiche, ovvero alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale e arene
già attive, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di
entrata in vigore del programma di cui all’articolo 5.
3. Sono escluse dalla disciplina della
presente legge le domande di autorizzazione presentate al Ministero per i beni e
le attività culturali prima della data di entrata in vigore del programma di cui
all’articolo 5, nonché le autorizzazioni per gli esercizi in corso di
realizzazione per le quali, alla stessa data di entrata in vigore del programma,
è stata rilasciata almeno la concessione edilizia di destinazione d’uso.
4. Limitatamente al corso di vigenza del
primo programma triennale derivante dalla presente legge, il cambio di
destinazione d’uso è consentito anche agli esercizi cinematografici e teatrali
che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano più attivi da
almeno un anno; tale cambio di destinazione d’uso deve essere comunque conforme
agli strumenti urbanistici vigenti e fa salva la possibilità che i relativi
immobili vengano acquisiti a patrimonio pubblico da parte degli enti locali
entro un anno dalla data della istanza di cambio di destinazione d’uso avanzata
dall’esercente.
Art. 11
(Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'articolo 4,
comma 11, in applicazione di quanto previsto dalla legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45 (Norme per il conferimento di
consulenze), gravano sul capitolo 2020 dell’unità previsionale di base 10.05.01.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 21 maggio 2008