IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
-
Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla
legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al
Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
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Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
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Visto l’art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
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Visto il D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”
-
Vista la Delibera di
Giunta Regionale n. 1222 del 08 luglio 2008 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Articolo 1
Finalità ed oggetto del regolamento
Il presente regolamento, nel rispetto della disciplina
nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, è finalizzato a:
- promuovere un
maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di
energia;
- favorire
l’applicazione della recente normativa di riforma del sistema di incentivazione
delle energie rinnovabili e nello specifico della produzione di energia
elettrica dalle biomasse agricole locali (legge finanziaria 2008 e relativo
allegato);
- favorire lo
sviluppo di impianti alimentati da biomasse in particolare di origine agricola e
forestale prodotte localmente;
- semplificare
le procedure autorizzative per l’installazione di impianti di produzione di
energia alimentati a biomasse soprattutto per quelle iniziative caratterizzate
da una forte valenza territoriale in riferimento al bacino di reperimento della
biomassa;
- individuare
degli indicatori di sostenibilità agro-ambientale ed economica regionali
nell’ambito dei quali le iniziative possono assumere carattere prioritario anche
in relazione alla possibilità di accesso a finanziamenti pubblici;
Le finalità sopra richiamate verranno perseguite in maniera
coerente con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), osservando le
linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste in considerazione
della sostenibilità ambientale, in particolare in termini di approvvigionamento
della materia prima e di emissioni in atmosfera di polveri, ossidi di azoto,
monossido di carbonio e microinquinanti.
Il presente regolamento è finalizzato a fornire degli indirizzi
tecnici agli uffici competenti per l’espressione dei pareri autorizzativi alla
realizzazione degli impianti a biomassa nell’ambito della Conferenza di servi di
cui all’art. 12 del D.lgs. 387/03.
Principali riferimenti normativi
I principali riferimenti normativi applicabili alla materia
oggetto del presente regolamento sono:
RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI
il Protocollo di Kyoto - Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, dell’11 dicembre 1997 e l’impegno dell’Unione Europea
ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010, rispetto ai
livelli del 1990 (per l’Italia la riduzione è del 6,5%);
RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 settembre 2001 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da
fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità che pone come
obiettivo indicativo per l’Italia il 25% del consumo lordo di elettricità;
Direttiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’8 maggio 2003 sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti;
Comunicazione della Commissione della Comunità Europea del 7
dicembre 2005 riguardante il Piano di Azione sulle Biomasse che ribadisce le
potenzialità del settore e la necessità di favorirne la diffusione e
l’incremento;
Regolamento 29 settembre 2003, n. 1782, Regolamento del
Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di
sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n.
2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n.
1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n.
2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
Regolamento 23 dicembre 2003, n. 2237, Regolamento della
Commissione recante modalità d'applicazione di taluni regimi di sostegno di cui
al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica
agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli
agricoltori;
Regolamento 29 ottobre 2004, n. 1973, Regolamento della
Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003
del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV
bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo
scopo di ottenere materie prime;
Libro Verde “Una strategia europea per un’energia sostenibile,
competitiva e sicura”, COM (2006) 105, marzo 2006;
Libro Bianco “Una politica energetica per l’Unione Europea”,
COM (95) 682, dicembre 1995.
RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei
rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai
sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 “Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica”;
Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica 21 dicembre 1999, n. 217 di approvazione del Programma nazionale per
la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali che individua quattro
filiere strategiche e definisce un programma di sviluppo per ciascuna di esse;
Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Legge di
orientamento e modernizzazione in agricoltura”; Legge 1 giugno 2002, n. 120,
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione
integrale della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità”;
Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 24 ottobre
2005 che prevede l’Aggiornamento delle direttive per l’incentivazione
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell’articolo 11,
comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Decreto Legislativo 27
maggio 2005, n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della Legge 7 marzo 2003, n. 38 che
definisce, tra le altre cose, le intese di filiera, i contratti quadro e gli
altri accordi del sistema agro alimentare;
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento”;
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. "Norme in
materia ambientale" Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)” - Comma 379 in cui si prevede l’estensione dell’applicazione del decreto
102/2005 per la definizione delle intese di filiera e contratti quadro da
applicare alla bioenergia; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007)” - Comma 382 in cui il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con proprio
decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, finalizzata ad incentivare l’impiego a fini energetici di materie
prime provenienti da contratti di coltivazione, di prodotti e residui
provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnia, delle attività forestali e di
trasformazione alimentare, nell’ambito di progetti rivolti a favorire la
formazione di distretti locali agro-energetici, da materie prime provenienti da
pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o
integrare il contenuto di carbonio nel suolo; Decreto Fiscale collegato alla
finanziaria 2008 (Legge 22.11.2007 n° 222) che aggiorna il comma 382 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo che la produzione di energia elettrica
mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti
agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti
nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e
10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere coste, cioè
ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per
produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007,
è incentivata in forma differenziata e più favorevole rispetto ad impianti che
utilizzano biomasse non locali; Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriannuale dello stato (legge finanziaria
2008)” in cui, tra le altre cose, viene riformato il meccanismo di
incentivazione alle fonti rinnovabili prevedendo, per le biomasse, la
differenziazione dell'incentivo, in senso più favorevole, a favore degli
impianti in grado di attivare la filiera di approvvigionamento agricola locale.
RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI
L.R.
12 aprile 2001, n. 11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
successive modifiche con la L.R.
n. 17 del 14 giugno 2007 ”Disposizioni concernenti la compatibilità
ambientale e le procedure di valutazione”;
Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2007, n. 35
“Procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione unica”, in quanto compatibile
con il contenuto del presente regolamento.
Piano Energetico Ambientale Regionale adot-tato con
Delibera di G.R. n. 827 del 8 agosto 2007.
Articolo 2
Ambiti di applicazione
Il presente regolamento si applica agli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati dalle biomasse di cui all’art. 3, lett. c), per
i quali è previsto il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Gli indirizzi contenuti nel presente documento si applicano
anche alle centrali ibride, così come definite all’art. 3, inclusi gli impianti
in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore
fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile di cui
all’art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 387/03, sia superiore al 50% della
producibilità complessiva di energia elettrica della centrale per il quinquennio
successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell’impianto.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, all’istallazione degli impianti di fonte rinnovabile di
cui all’art. 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio
di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4
dello stesso articolo. Il presente regolamento non si applica agli impianti per
la conversione energetica dei combustibili di cui all’art.3, lett. d) del
presente regolamento.
Articolo 3
Principali Definizioni
Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento,
si assumono le seguenti definizioni:
a) fonti energetiche rinnovabili
o fonti rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili, quali la
fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, le
biomasse, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il
biogas;
b) biomassa: la parte
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e
dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile
dei rifiuti industriali e urbani;
c) biomassa di origine
agro-forestale;
- materiale
vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- materiale
vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni
agricole non dedicate;
- materiale
vegetale prodotto da intereventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da
potatura;
- materiale
vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica del legno vergine e
costituito da cortecce, segatura, trucioli, refili, chips e tondelli di legno
vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero
vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- materiale
vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti
agricoli;
- oli vegetali
ottenuti per trattamento esclusivamente meccanico, prodotti da piante oleaginose
mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma
chimicamente non raffinato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e
con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni;
d) utilizzo di reflui zootecnici
tal quali o addizionati di biomasse per la
produzione di biogas ovvero la
c-digestione delle colture energetiche con effluenti zootecnici
e scarti organici agroindustriali;
e) rifiuto: qualsiasi sostanza od
oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta
del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia
l’obbligo di disfarsi.
f) centrali ibride:
centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili,
sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire
gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non
rinnovabili e di fonti rinnovabili;
g) impianti di microgenerazione:
impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non
superiore ad 1 MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);
h) impianto di cogenerazione:
sistema integrato che converte l’energia primaria nella produzione congiunta di
energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti
utili, conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria e un beneficio
ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia
elettrica e termica. La produzione di energia elettrica e di calore deve
avvenire in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico e
di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del
calore;
i) piano di
approvvigionamento: documento, predisposto dal proponente dell’impianto,
contenente le informazioni tecniche richiamate nell’Allegato 1.
Articolo 4
Criteri per la localizzazione di impianti alimentati a
biomassa
Le proposte localizzative di nuovi impianti alimentati da
biomasse ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 387/03,
art. 12, devono garantire:
1. la compatibilità con gli strumenti di pianificazione
esistenti generali e settoriali d’ambito regionale e locale, anche ai sensi del
D.Lgs. 351/99, e con i vincoli di varia natura esistenti nell’area d’interesse.
Con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, dovrà essere richiesta
la presentazione di un’analisi particolareggiata dell’impatto emissivo
dell’impianto basata su modelli di ricaduta degli inquinanti al suolo;
2. l’utilizzo delle tecnologie disponibili ai fini energetici e
ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di
NOx, CO e polveri totali ed all’incremento dell’efficienza energetica, anche in
relazione alla situazione locale della qualità dell’aria;
3. l’adozione di sistemi di monitoraggio in continuo delle
emissioni in atmosfera così come indicato in allegato 1;
4. il concorso alla valorizzazione e riqualificazione delle
aree territoriali interessate, compreso il contributo allo sviluppo ed
all’adeguamento della forestazione, ovvero tutte le altre misure di
compensazione delle criticità ambientali e territoriali assunte anche a seguito
di eventuali accordi tra il proponente e l’Ente locale.
5. l’uso produttivo, per fini civili o industriali, della
maggior parte del calore residuo associato alla produzione di energia elettrica.
Il soddisfacimento di tale condizione deve essere documentato con apposite
convenzioni, contratti o accordi stipulati con aziende, Enti o altri soggetti
interessati, assistiti da garanzia fideiussoria bancaria, nonché da un’analisi
di fattibilità tecnico-economica dell’intervento;
6. la minimizzazione dei costi di trasporto dell’energia e
dell’impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell’impianto
proposto alle reti esistenti, nonché del traffico complessivamente indotto dalla
nuova attività produttiva;
7. il riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti,
anche nell’ambito dei piani di riconversione di aree industriali;
Sono ammessi in aree tipizzate come “agricole” solo impianti
alimentati a biomasse derivanti da filiera corta; in tal caso è necessario
acquisire il parere non vincolante del comune o dei comuni interessati, che
dovranno esprimerlo entro sessanta giorni. Ai fini della espressione di tale
parere, che il proponente deve allegare alla proposta localizzativa, il comune o
i comuni interessati garantiscono un’idonea informazione della popolazione
interessata.
Articolo 5
Piano di approvvigionamento degli impianti alimentati a
biomassa
Le proposte di nuovi impianti alimentati da biomasse devono
garantire almeno il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e
regionale in materia nonché. la coerenza del piano di approvvigionamento
rispetto alla localizzazione dell’impianto ed alle risorse locali effettivamente
disponibili.
Ai sensi del presente regolamento, le proposte di nuovi
impianti alimentati da biomasse possono riferirsi ai seguenti elementi di
priorità, tenendo conto che, ai sensi della normativa comunitaria vigente in
materia di libera concorrenza e fatti salvi gli obblighi di legge in materia di
incentivazione alle fonti rinnovabili, gli stessi hanno carattere di priorità e
non di esclusione.
1. piani di approvvigionamento che facciano riferimento, per
almeno il 30%, da biomassa proveniente permanentemente da filiera corta ovvero
nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro; vengono considerati
prioritari gli impianti i cui piani di approvvigionamento facciano riferimento
ai seguenti criteri. In tal caso, sono considerati ulteriori elementi di
priorità, i seguenti:
- utilizzo di
reflui zootecnici, residui agro-industriali e biomassa da colture dedicate per
gli impianti a biogas;
- utilizzo
delle biomasse residuali agricole e delle biomasse da colture dedicate per gli
impianti di valorizzazione termica ed energetica;
- utilizzo
delle biomasse residuali agricole per gli impianti di termovalorizzazione
energetica.
2. intese di filiera o contratti quadro che devono indicare un
prezzo di riferimento per ciascuna tipologia di biomassa, differenziato in un
prezzo base (valore intrinseco assegnato alla materia prima) ed un prezzo plus
(maggior valore assegnato alla materia prima derivante dal maggior incentivo da
filiera corta). Il prezzo plus deve trasferire almeno il 30% del maggior valore
dell’incentivo (certificato verde o conto energia) assicurato dalla filiera
corta al valore della biomassa agricola (al netto degli oneri fiscali previsti
dalla legge).
3. che venga assicurata la tracciabilità
dell’approvvigionamento, in coerenza con la Legge finanziaria 2008 e dal
relativo collegato. I proponenti dovranno dichiarare di adottare i seguenti
criteri di tracciabilità :
- per le
colture dedicate, regolari contratti di coltivazione ai sensi della normativa
comunitaria in materia di Politica Agricola Comunitaria (vedi riferimenti
normativi di cui sopra);
- per la
biomassa forestale, il prelievo da aree per le quali siano disponibili piani di
assestamento forestale, ovvero gli stessi e/o opportuni piani di gestione
forestale siano preventivamente elaborati ed approvati dagli organi competenti.
Nell’ambito del piano di approvvigionamento deve essere esclusa la materia prima
proveniente dagli habitat elencati nella direttiva habitat 92/43/CE.
Il carattere di priorità si manifesta in termini di:
-
semplificazione dell’iter autorizzativo con riduzione dei termini previsti per
il rilascio delle autorizzazioni da 6 a 3 mesi;
- approvazione
in Conferenza dei servizi del piano di approvvigionamento, fatta salva la
verifica della congruità tecnica degli assunti progettuali;
- migliore
posizione in graduatoria nel caso di richiesta di finanziamento pubblico a
carattere Comunitario, nazionale o regionale.
Articolo 6
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento si applica alle istanze presentate
successivamente alla data in cui lo stesso acquista efficacia.
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 14 luglio 2008