Art. 
1
 
1. Il secondo periodo del comma 1 
dell’articolo 11 
della legge 
regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e 
utilizzazione di acque sotterranee), così come aggiunto dall’articolo 6 
della legge 
regionale 2 luglio 2008, n. 19, è sostituito dal seguente: “Il canone 
annuo per l’utilizzazione delle acque sotterranee a uso irriguo è applicato 
soltanto alle superfici effettivamente irrigabili, così come specificato nel 
piano irriguo dell’azienda e non all’intera superficie aziendale”. 
 
La presente legge è dichiarata urgente e sarà 
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 53, 
comma 1 della L.R. 
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore 
il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di 
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. 
 
Data a Bari, addì 21 ottobre 2008