TITOLO I
Art.
1 Finalità, oggetto e principi della
disciplina.
1. La presente legge disciplina il complesso dei
servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di
polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei
cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi
funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza
scientifica, di efficienza e di efficacia delle
prestazioni.
2.
In particolare,
la presente legge:
a) definisce le funzioni della Regione e degli enti
locali e individua in particolare i compiti dei comuni e le modalità di
svolgimento delle loro funzioni e servizi;
b) disciplina, per quanto attiene ai profili
igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare
riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri;
c) regolamenta le condizioni e i requisiti per
assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e
privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla
presente legge.
3. Ai fini della presente legge si
definisce:
a) "salma" il corpo umano rimasto privo delle
funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
b) "cadavere" la salma dopo l'esecuzione
dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente
legislazione;
c) "ambito necroscopico" tutte quelle prestazioni
assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune che del servizio
sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il
trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze
igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio
mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
d) "ambito funebre" l'attività funebre e i servizi
forniti dalle strutture per il commiato. Tali attività non costituiscono compiti
obbligatori dei comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre,
rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere
diverso da quello previsto alla lettera c);
e) "ambito cimiteriale" l'insieme delle attività
connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni
cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la
cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
f) "ambito della polizia mortuaria" le attività
autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti
competenti.
1. Al fine di garantire un trattamento adeguato,
rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle
ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane, a garanzia dei diritti
essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie,
la Regione,
nelle materie disciplinate dalla presente legge:
a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e
di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli enti
locali e alle aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le
necessarie informazioni;
b) adotta i poteri sostitutivi in relazione
all'emanazione degli atti di competenza degli enti locali previsti dalla
presente legge;
c) definisce, d'intesa con il Consiglio delle
autonomie locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei
cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli
impianti;
d) può approvare, d'intesa con il Consiglio delle
autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia
mortuaria;
e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e
nei modi previsti dalla presente legge.
Art.
3 Funzioni delle
province.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le province valutano il fabbisogno di crematori
nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente,
della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio
di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun
cittadino, individuando, d'intesa con i comuni interessati, la localizzazione
dei nuovi impianti. Le province possono garantire l'accessibilità e la
fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune
forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali
contigui.
2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla
cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche
riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione
provinciale. Nei crematori, in relazione alle loro capacità di ricezione, si
provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da
altri ambiti territoriali.
Art.
4 Funzioni e compiti dei
comuni.
1. Spetta ai comuni, singoli o associati, la
realizzazione di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza
di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire nuovi edifici
entro tale fascia di rispetto. Il comune può autorizzare l'eventuale ampliamento
degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'azienda sanitaria
locale (ASL) competente per territorio.
3. In
deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il comune può
approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi
cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una
distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei
cimiteri di urne (1). *
3 bis. In
deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri
abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente
per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di
cui all’articolo 17.In
deroga a quanto previsto dal comma 2, il comune può approvare, nei centri
abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l’ASL competente
per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie di
cui all’articolo 17. (2)
4. I crematori devono essere realizzati all'interno
delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamento delle stesse. Non è consentito
l'utilizzo di crematori mobili.
5. Ogni comune deve allestire sul proprio
territorio almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, di
cui all'articolo 17, collocata in uno dei cimiteri del territorio, al fine di
consentire, in situazione di sicurezza igienico-sanitaria, la custodia
provvisoria delle salme, in attesa di sepoltura e/o
cremazione.
6. Con regolamento comunale sono emanate norme in
materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei
cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente
legge.
(1) Comma gia' sostituito dall’art. 35, comma 1, lettera a), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo sostiuito era cosi' formulato: in deroga a quanto previsto dal
comma 2, nei casi di reale necessità il comune può approvare, sentita l’ASL
competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di
quelli esistenti o la costruzione di crematori e di strutture per il commiato di
cui all’articolo 17,
a una distanza inferiore ai 200 metri dai centri
abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne.». E' stato
nuovamente sostituito dallal.r.
n. 16 - 2020 , art. 1, comma 1.
*La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 27 luglio 2020, n. 166
ha dichiarato, fra l’altro, l'illegittimità costituzionale del presente
comma.
Obblighi dei
comuni e gestione dei servizi pubblici
essenziali.
1. I comuni, singoli o associati, provvedono ad
assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici a essi spettanti ai sensi della
normativa statale e regionale e in particolare ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito
necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o
attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui
servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno
soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di
decoro.
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici
cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre prevista
dall'articolo 15, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 30
giugno 2009, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione
antecedente a tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla
separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla
scadenza del termine medesimo.
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione
a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate,
l'attività funebre prevista dall'articolo 15. Le gestioni in corso, ove in
contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla data del 30 giugno
2009.
4. I comuni provvedono a favorire l'accesso della
popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi
pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili
economici e alle diverse pratiche funerarie previste
dall'ordinamento.
5. Fermo restando l'esercizio dei compiti
obbligatori a essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale e in
particolare ai sensi del d.p.r. 285/1990, i comuni hanno facoltà di
assumere e organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in
concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la
gestione di strutture per il commiato.
Art.
6 Funzioni autorizzative e di
vigilanza.
1. Fatte salve le attribuzioni dei comuni previste
dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite
ai comuni le funzioni autorizzative in merito:
a) all'esercizio dell'attività funebre prevista
dall'articolo 15;
b) alla costruzione e al funzionamento delle
strutture per il commiato previste dall'articolo 17.
2. Fermo restando il generale divieto di
seppellimento di cadavere, resti mortali o di ossa umane al di fuori dei
cimiteri e delle cappelle private familiari, il comune può autorizzare, di volta
in volta, sentita l'ASL territorialmente competente, la sepoltura di cadavere,
di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi quando concorrano
giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie
stabilite dalla normativa vigente.
3. La vigilanza e il controllo sull'osservanza
delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti previsti
dall'articolo 7 spettano al comune, che si avvale, per i profili
igienico-sanitari, dell'ASL territorialmente
competente.
Art.
7 Regolamenti comunali.
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella
presente legge i comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri,
necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito
regolamento comunale (3) .
1-bis. Al fine di garantire un’applicazione
uniforme su tutto il territorio regionale delle norme in materia di attività
funebre, cremazione e dispersione delle ceneri, la Giunta regionale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva
apposito regolamento - tipo. I Comuni procedono, entro centottanta giorni
dall’approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui al
periodo precedente, ad approvare i rispettivi regolamenti (4) .
2. Con il regolamento comunale, vengono in
particolare stabiliti (5) :
a) le condizioni e le modalità di localizzazione e
di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle
salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali,
necroscopici e di polizia mortuaria;
b) le condizioni e le modalità di fornitura del
servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
c) le prescrizioni relative all'affidamento
personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 13, comma
3;
d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di
violazione, che non possono essere inferiori a euro 250 né superiori a euro 9
mila.
3. Il regolamento può inoltre prevedere le modalità
per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di
soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla
costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal comune,
previo parere favorevole espresso dall'ASL competente per
territorio.
(4) Comma aggiunto dall’art. 35,
comma 1, lettera c), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
(5) Alinea così modificato dall’art. 35,
comma 1, lettera d), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.
Art.
8 Organizzazione delle attività di medicina
necroscopica.
1. Nel rispetto della normativa statale relativa
alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture
di medicina legale delle aziende sanitarie garantiscono le funzioni di
coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina
necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in
particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di
medicina legale provvedono, altresì, al riscontro diagnostico nelle evenienze in
cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in
ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o
comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.
2.
L'accertamento
della realtà di morte dei soggetti non deceduti in strutture sanitarie di
ricovero o assistenziali, residenziali pubbliche e/o private viene effettuata
dal medico necroscopo nominato dall'ASL fra i medici dipendenti o convenzionati
con il servizio sanitario nazionale, inclusi i medici di medicina generale, al
fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio sul
territorio (6) .
Art.
9 Decesso per malattia infettiva e
diffusiva.
1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia
infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'azienda sanitaria competente
deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si
rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono
essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e conformi all'articolo
18, comma 1, del d.p.r. 285/1990 e successive
modifiche.
2.
In ogni caso il
personale addetto all'attività funebre è tenuto a utilizzare, indipendentemente
dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un
eventuale contagio nell'evenienza di contatto con liquidi
biologici.
Trasporto di
salma.
1. Il trasporto della salma può avvenire, su
richiesta di un familiare del defunto o di una persona convivente con il defunto
o di un soggetto da loro delegato, dal luogo ove si trova la salma al momento
del decesso presso l’abitazione, i luoghi di culto ritenuti idonei, l’obitorio o
il servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e/o private accreditate,
previa disponibilità all’accoglimento della salma, o ad apposite strutture
adibite per il commiato di cui all’articolo 17. In tali luoghi deve
essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione ai sensi del
D.P.R. 285/1990 e deve essere effettuato l’accertamento di morte da parte
del locale medico necroscopo. Il trasporto della salma non è, invece, possibile
nei casi in cui vi siano impedimenti di carattere giudiziario o sussistano
problemi per la salute o l’igiene pubblica.
2. Per effettuare il trasporto della salma, che
deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna
autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione
rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il
SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non
arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte
sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al precedente
comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga
interamente nell’ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico
deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la
salma.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in
contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino
eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la
salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi
brevi.
5. Il trasporto delle salme è a pagamento, salvo
casi particolari disciplinati dai regolamenti comunali di cui all’articolo
7.
6. L’addetto al trasporto deve consegnare copia
della certificazione medica di cui al comma 2 al responsabile della struttura
ricevente o suo delegato (congiunti, luogo di culto o obitorio o servizio
mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate o apposite
strutture adibite per il commiato) e deve dare comunicazione del trasporto al
Sindaco del comune ove è avvenuto il decesso, al Sindaco del comune ove è
destinata la salma e alle ASL competenti per territorio.
7. Il responsabile, o suo delegato, della struttura
di cui al comma 6, ad eccezione dell’abitazione privata, registra l’accettazione
della salma indicando il luogo da cui proviene, l’orario di arrivo e le
generalità dell’addetto al trasporto e ne dà comunicazione al comune ove è
avvenuto il decesso, al comune ove è destinata la salma e alle ASL competenti
per territorio.
8. Per il trasporto in abitazione privata, le
comunicazioni di cui al comma 7 sono a cura dell’addetto al trasporto e
controfirmate dai familiari o conviventi del defunto (7) .
(7) Articolo così sostituito dall’art. 35,
comma 1, lettera f), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Trasporto di
salme, di cadaveri e di resti mortali. 1. Il trasporto del cadavere deve essere
effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio. L'autorizzazione
al trasporto di resti mortali è rilasciata dal comune di partenza. Su richiesta
dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata, a pagamento,
dal luogo del decesso per l'osservazione presso l'obitorio o presso il servizio
mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso
le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo
17.
2. Nei casi di cui al
comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema
sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il
trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e
che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a
reato.
3. La certificazione
medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo
stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione
Puglia.
4. Durante il
trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in
condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque
non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in
tempi brevi.
5. Costituisce
trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio,
alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le
onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno
all'altro di questi luoghi.
6. Il trasporto di
cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per
tutti i trasferimenti dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale
comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante
l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato,
nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori.
7. All'atto della
chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e
l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente
dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.».
1. Costituisce trasporto di cadavere il suo
trasferimento dal luogo di decesso all’obitorio, alla camera mortuaria, alle
strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa
l’abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall’uno all’altro di questi
luoghi. L’autorizzazione al trasporto di cadavere deve essere rilasciata dal
sindaco del comune del luogo ove è avvenuto il decesso. Tale autorizzazione è
necessaria anche per il trasporto del cadavere dall’abitazione privata del
defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio.
2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato
in forma che ne garantisca il decoro del servizio.
3. Il medico necroscopo della ASL competente per
territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà
della morte secondo quanto previsto dal D.P.R.
285/1990.
4. Nel caso di decesso verificatosi all’interno di
una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina
necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto
previsto dall’articolo 8, comma 1, secondo periodo.
5. Nel caso in cui la salma viene trasportata
presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL
del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della
realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del
D.P.R. 285/1990.
6. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il
trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al
tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del
D.P.R. 285/1990, nonché dall’articolo 15 della presente
legge.
7. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di
effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un
documento, su apposito modulo, attestante che:
a) l’identità del defunto è stata accertata
mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità
contenute nelle autorizzazioni rilasciate;
b) il feretro è stato confezionato secondo le
modalità previste dal D.P.R. 285/1990;
c) sono state adottate tutte le cautele
igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.
8. L’addetto al trasporto deve consegnare il
feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio,
unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la
registrazione del feretro stesso e per la verifica dell’integrità del
sigillo.
9. Per il trasporto all’estero del cadavere tutte
le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla ASL
del luogo in cui è stato effettuato l’accertamento della realtà della morte,
fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.P.R.
285/1990 (8)
.
Art.
10-ter Trasporto di
resti umani e prodotti abortivi.
1. Il trasporto e le altre attività funebri
relative a resti umani e prodotti abortivi rimangono disciplinati da quanto
previsto dal D.P.R. 285/1990 (9) .
1. Il rilascio del passaporto mortuario previsto,
rispettivamente, dagli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990, per le
salme da estradare dal territorio nazionale, compete al sindaco del comune ove
trovasi la salma. Per le salme da introdurre nel territorio nazionale il
passaporto è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma
viene estradata.
2. Il trattamento conservativo, come previsto
dall’articolo 32 del D.P.R. 285/1990, non si pratica per il trasporto
nell’ambito del territorio regionale (10) .
3. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo
è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento
della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso.
Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere
collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.
(10) Comma così sostituito dall’art. 35,
comma 1, lettera h), L.R.
25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «2. Per il trasporto da
comune a comune nell'ambito del territorio regionale è obbligatoria
l'effettuazione dell'iniezione conservativa prevista dall'articolo 32 del
D.P.R. 285/90 e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato,
l'obbligo della doppia cassa previsto dall'articolo 30 del D.P.R. 285/90
può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile,
da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del
fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica
funeraria prescelta dal defunto.».
Art.
12 Cremazione e conservazione
dell'urna.
1.
L'autorizzazione
alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa
statale e secondo le modalità stabilite dalla legge 30 marzo 2001, n. 130
(Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), anche
relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o
dai suoi familiari.
2. Compiuta la cremazione, le ceneri sono
diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che
viene sigillata.
3. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri
di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del
defunto, data di nascita e di morte.
4.
A richiesta
degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in
apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in
sepoltura privata o in cinerario comune.
5. Le urne cinerarie possono essere accolte anche
in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione
costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia
esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
6. Le associazioni anzidette sono tenute a
depositare presso il servizio cimiteri l'elenco dei soci aderenti e i loro
aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle
associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che
risultano incluse in detti elenchi.
Art.
13 Dispersione delle ceneri e
affidamento.
1.
L'autorizzazione
alla dispersione e l'affidamento delle ceneri viene rilasciata dal soggetto
competente individuato dalla l. 130/2001, ove sia volontà espressa del
defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò
destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione
in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non
può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro. La dispersione delle
ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei
laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione
delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto,
dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione
riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei
cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal
personale del comune appositamente autorizzato o delle imprese che esercitano
l'attività funebre di cui all'articolo 15.
2. Nel caso il defunto non abbia disposto la
dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante
consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente,
dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al
rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini
statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto
risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono
disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene
sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei
dati anagrafici del defunto.
3.
In caso di
affidamento personale dell'urna il comune annota in un apposito registro le
generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. La consegna
dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale
il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna e delle
ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il
comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento
per il trasporto delle ceneri. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle
misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo
diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
4. È consentito cremare i resti mortali di persone
inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei
familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il comune autorizza la
cremazione decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico
avviso nell'albo pretorio.
5. Le ceneri già custodite al momento della data di
entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate
secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.
Art.
14 Esumazioni ed
estumulazioni.
1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono
eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza
la presenza di operatori sanitari.
2. Qualora si accerti che con il turno di rotazione
decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il sindaco,
sulla base del parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei
terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le
caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli
esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi-conservativi purchè in quest'ultimo
caso siano trascorsi dieci anni dalla morte.
3. Qualora si accerti che, per particolari
condizioni di composizione e di struttura del terreno, la scheletrizzazione si
compie in un periodo più breve di quello ordinario, il sindaco, su parere
dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può
essere comunque inferiore a cinque anni.
4. Le esumazioni vengono regolate dal
sindaco.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere
eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di
operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie
infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale
addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un
parere igienico-sanitario da richiedere all'ASL.
Art.14 bis
(11)
Tumulazione
aerata e caratteristiche dei feretri
1.
Al fine di favorire la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei
cadaveri tumulati in loculi o tombe è consentita la costruzione di loculi aerati
o l’utilizzazione di sistemi innovativi e tecnologici naturali, che consentano
il recupero di manufatti preesistenti, in assenza di modifiche strutturali, e
permettano l’aerazione e la riduzione dei tempi di mineralizzazione dei cadaveri
sia nella tumulazione stagna con controcassa in zinco che nella tumulazione
aerata, nel rispetto dei profili igienico-sanitari e
ambientali.
2.
Nella realizzazione di loculi stagni o aerati devono essere adottate
soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas
provenienti dai processi putrefattivi del cadavere. La neutralizzazione dei
liquidi cadaverici può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi
di manufatti, con specifici sistemi all’interno del loculo.
“2 bis Il sistema di depurazione ha lo scopo di
trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l’impiego di
un filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o di un
filtro biologico, oppure di soluzioni miste al fine di raggiungere lo scopo
primario di risolvere i problemi igienici, sanitari e ambientali. la capacità di
filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas
provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento
del sistema depurativo. (12)
“2 ter I filtri devono riportare impresso il marchio
del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle
caratteristiche possedute, secondo i criteri uniformi stabiliti dai competenti
enti di normazione, ai fini del controllo. Il fabbricante del filtro deve essere
in possesso di specifica certificazione e il suo uso deve essere previamente
autorizzato dal competente Dipartimento regionale [ o dal Ministero della
salute ] * .(13)
“2 quater Al fine di uniformare sul territorio
regionale il sistema di sepoltura, i Comuni devono adeguare i propri regolamenti
in materia di polizia mortuaria entro novanta giorni dalla data della
pubblicazione della presente disposizione, e ne dispongono i controlli. (14)
(11) Articolo aggiunto dalla l.r.
67/2018, art. 48,
comma 1.
(12) Comma Aggiunto dalla l.r.
16\2020, art. 2,
comma 1.
(13) Comma Aggiunto dalla l.r.
16\2020, art. 2,
comma 1.
(14) Comma Aggiunto dalla l.r.
16\2020, art. 2,
comma 1.
* La
Corte Costituzionale con sentenza 23
giugno - 23 luglio 2021, n. 166 ha dichiarato, fra l’altro,
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 ,comma 1, limitatamente alle
parole " o al ministero della salute
"
Art.
15
Attività
funebre.
1. Ai sensi della presente legge per attività
funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le
seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle
pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli
funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di
ossa umane.
2.
L'attività
funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di apposita
autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede legale
l'impresa.
3.
L'autorizzazione
di cui al comma 2 viene rilasciata secondo le modalità generali e sulla base dei
requisiti individuati da apposito regolamento comunale.
4. I comuni emanano i regolamenti di cui al comma 3
nel rispetto dei principi igienico-sanitari vigenti, delle disposizioni
comunitarie e nazionali regolanti la materia e delle norme relative al
miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di
lavoro.
5. Per l'espletamento dell'attività funebre le
imprese esercenti devono disporre di mezzi, risorse e organizzazione adeguati,
fra cui:
a) la disponibilità continuativa di almeno un carro
funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non
meno di un carro funebre;
b) la disponibilità di almeno una sede idonea alla
trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si richiede
l'autorizzazione;
c) personale in possesso di sufficienti conoscenze
teorico-pratiche attinenti le specifiche mansioni svolte;
d) un responsabile della conduzione dell'attività
funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col
legale rappresentante dell'impresa.
6. Le imprese che intendono svolgere servizio di
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre devono
essere dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal comune e devono
uniformarsi, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del
personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività
funebre.
Attività di
vigilanza.
1. È vietato l'esercizio di intermediazione
nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere
tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private,
dei locali di osservazione delle salme e delle aree
cimiteriali.
2. Il comune vigila sulla correttezza
dell'esercizio dell'attività funebre.
3. Colui che, nello svolgimento dell'attività
funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte,
promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a
consentire il procacciamento di indicazioni per l'attribuzione di uno o più
funerali, è sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività
funebre, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal comune
stesso, fatta salva la denuncia all'autorità competente e l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo
7. In
relazione alla gravità del fatto può essere disposta la revoca
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
1. Il comune promuove la realizzazione e il
funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del
defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche
per la custodia e l’esposizione delle salme. Dette strutture si individuano
in:
a) la “casa
funeraria”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o
accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del
compimento del periodo di osservazione,
b) e dalla
esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo
svolgimento delle cerimonie funebri;
c) la “sala del
commiato”: struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o
accreditate, anche in cimitero o crematorio, adibita all’esposizione a fini
cerimoniali del defunto posto in feretro chiuso. (15)
.
3. Le strutture per il commiato, realizzate da
soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia
richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine
all'accesso.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2
le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie
previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato non possono essere
collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di
strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate
nella zona di rispetto cimiteriale.
5
bis L’apertura delle strutture per il commiato, con la presenza dei relativi
operatori, deve essere garantita per un periodo di dodici ore nei giorni feriale
e di otto ore nei giorni prefestivi e festivi.(16)
5
ter Non sono ammesse convenzioni tra le strutture sanitarie pubbliche o
accreditate e le strutture per il commiato per la gestione dei servizi mortuari
sanitari e dei servizi obitoriali. (17)
(15) Comma
sostituito dalla l.r.
n. 16\2020,art. 3,
comma 1.
(16) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 16\2020,art. 3,
comma 2.
(17) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 16\2020,art. 3,
comma 2.
Art.
18 Registro regionale di
mortalità.
1. È istituito il registro regionale di mortalità,
affidato all'Osservatorio epidemiologico regionale, con finalità
statistico-epidemiologiche.
1. Le imprese pubbliche e private aventi sede
legale fuori dal territorio regionale e operanti in esso solo occasionalmente
sono esentate dal possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, comma 2,
fatta salva l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa rilasciata dal comune in
cui ha sede legale l'impresa stessa e fermi restando gli obblighi previsti dalla
presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio
regionale.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto o
disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano
ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al D.P.R.
285/1990 e alla l. 130/2001 e successive
modificazioni.
La
presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e
per gli effetti dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione
Puglia".
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.
Data a Bari, addì 15 dicembre
2008
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