Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
12, Reg. 15 ottobre 2009, n. 24.
IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
[Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii. che, all’art. 28 comma 6 bis, prevede
l’adozione del regolamento del Comitato VIA regionale;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 03 febbraio 2009 di adozione del
Regolamento; ]
EMANA
Il
seguente Regolamento:
[Il Comitato regionale per la
Valutazione d’Impatto Ambientale, di seguito denominato “Comitato”, istituito
dall’art. 28
della L.r.
12.4.2001, n. 11, è l’organo tecnico consultivo della Regione nella
materia della valutazione dell’impatto ambientale ed è disciplinato dal presente
Regolamento. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
12, Reg. 15 ottobre 2009, n. 24.
Art. 1
[Al
Comitato compete la formulazione dei pareri di cui alla L.R.
11/2001 e ss.mm.ii., concernenti i pareri regionali nell’ambito delle
procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e
di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza
ambientale.
Sulle
procedure di verifica di assoggettabilità a
V.I.A. con particolare
rilevanza ambientale, l’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche potrà richiedere
il parere del Comitato.
Ai sensi
della D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304, ai lavori del Comitato partecipa il
Dirigente dell’Ufficio Parchi o un suo delegato, per relazionare in merito
all’istruttoria espletata, qualora i progetti o piani risultino sottoposti a
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con valutazione di incidenza
ambientale ovvero a diretta procedura di V.I.A, come previsto dall’art. 4,
L.R.
n.11/01 e ss.mm.ii. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
12, Reg. 15 ottobre 2009, n. 24.
Art. 2
[Fanno
parte del Comitato il Dirigente del Servizio Ecologia, che presiede il Comitato
e sovrintende alla organizzazione ed alla direzione dei lavori dell’Organo, ed
il funzionario responsabile dell’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche.
Entrambi i soggetti non
hanno diritto di voto.
In caso
di assenza del Presidente, assume la presidenza del Comitato il componente più
anziano.
Le
funzioni di Segretario spettano ad un funzionario in servizio presso il Servizio
Ecologia, anch’esso senza diritto di voto.
Possono
essere inoltre invitati ai lavori dello stesso Comitato, senza diritto di voto,
i coordinatori dei Servizi competenti per materia. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
12, Reg. 15 ottobre 2009, n. 24.
Art. 3
[Le
pratiche da sottoporre al Comitato vengono protocollate e depositate presso la
Segreteria del Comitato presso l’Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche e sono
tenute a disposizione dei componenti.
La
Segreteria del Comitato provvede a redigere i verbali, ad archiviarli, a
collazionare ogni altro documento attinente l’attività del Comitato, compresi i
fogli di presenza, a provvedere alla liquidazione di ogni compenso spettante ai
componenti. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
12, Reg. 15 ottobre 2009, n. 24.
Art. 4
[Il
calendario delle riunioni del Comitato viene stabilito dal Presidente.
Le
sedute non sono pubbliche e devono avere cadenza almeno quindicinale.
Il
Presidente ha facoltà di procedere a convocazioni straordinarie in presenza di
particolari esigenze organizzative o di ragioni di urgenza nella definizione di
talune pratiche.
La
Segreteria del Comitato ha il compito di trasmettere la convocazione ad ogni
singolo componente, mediante fax o e-mail, entro 5 giorni dalla data della
seduta.
In casi
di impedimento a partecipare alle sedute da parte dei singoli componenti, questi
devono darne avviso almeno 3 giorni prima della seduta alla Segreteria del
Comitato.]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
12, Reg. 15 ottobre 2009, n. 24.
Art. 5
[L’ordine del giorno delle
riunioni del Comitato, fatte salve specifiche necessità d’ufficio, viene
concordato durante la riunione del Comitato V.I.A. precedente, sulla scorta
dell’istruttoria dell’Ufficio
V.I.A. e Politiche
Energetiche e della effettiva disponibilità dei relatori.
Ove
ritenuto necessario, i componenti del Comitato e/o del Servizio Ecologia
potranno effettuare sopralluoghi e accertamenti tecnici nei siti oggetto degli
interventi proposti.
L’ordine
del giorno viene confermato dal Presidente entro 5 giorni dalla seduta del
Comitato tenendo conto di eventuali comunicazioni da parte del/dei relatore/i
della pratica e sarà inviato unitamente alla convocazione dalla Segreteria del
Comitato. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
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Art. 6
[Le
riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti in carica.
I
pareri sono adottati a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di
voto. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
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Art. 7
[In
apertura della seduta si procede, di norma, alla lettura ed all’approvazione del
verbale della seduta precedente.]
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Art. 8
[Prima
dell’avvio dei lavori i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di
incompatibilità nella trattazione della/e pratiche iscritte all’ordine del
giorno; in tale eventualità il componente interessato dovrà allontanarsi
dall’aula.
Si
procede con l’esame delle pratiche all’ordine del giorno.
Su ogni
punto all’ordine del giorno gli istruttori relazionano sulla pratica
affidatagli.
Al
termine di tale fase, il Presidente dà la parola ai componenti per eventuali
interventi, coordinando la discussione.
Come
sopra evidenziato, i componenti che hanno dichiarato non possono presenziare
alla discussione della pratica in relazione alla quale sussista la causa di
incompatibilità e quindi non concorrono alla formazione del quorum
strutturale. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
12, Reg. 15 ottobre 2009, n. 24.
Art. 9
[Conclusasi
la discussione, il Comitato esprime il proprio parere, che viene sottoscritto da
tutti i componenti e firmato dal Presidente e dal Segretario. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
12, Reg. 15 ottobre 2009, n. 24.
Art.
10
[A
conclusione della seduta il Presidente assegna ad almeno due relatori ciascuna
pratica, amministrativamente definita, da sottoporre all’esame del Comitato, in
merito alle quali il Comitato si dovrà comunque esprimere entro 60 gg. dalla
data di assegnazione.
L’assegnazione delle
pratiche deve essere operata in considerazione della tipologia progettuale
unitamente ai profili
specialistico-professionali dei componenti del Comitato.
All’atto dell’assegnazione
i relatori dichiarano l’inesistenza di cause di astensione o di incompatibilità
e, in ogni caso, essi si impegnano alla riservatezza sulle pratiche trattate con
la disciplina del Pubblico Ufficiale. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
12, Reg. 15 ottobre 2009, n. 24.
Art.
11
[Di
ciascuna seduta è redatto verbale dal Segretario.
Il
verbale riporta in forma sintetica le fasi del dibattito, l’assegnazione delle
pratiche, l’assegnazione di eventuali integrazioni relative alle pratiche già
assegnate. ]
Il presente regolamento è stato abrogato dall' art.
12, Reg. 15 ottobre 2009, n. 24.
[Il
presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1della L.R.
12 maggio 2004,n.7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento
della Regione Puglia. ]
Dato a Bari, addì 9 febbraio 2009