(1) Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato riformulato il presente
regolamento e lo ha abrogato implicitamente.
IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
[Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
L.R. 11 febbraio 2002 n. 1 che, all’art. 5 comma 2, prevede l’adozione di un
regolamento attuativo della legge;
Vista la
Delibera di Giunta Regionale n. 252 del 26 febbraio 2009 di adozione del
Regolamento; ]
EMANA
Il seguente Regolamento:
[1. Con il presente regolamento, ai sensi
dell'art. 5 della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e in applicazione del disposto di
cui all'articolo 5 della legge
regionale 11 febbraio 2002, n. 1, nonché di quanto previsto dalla
L.R.
3 agosto 2007, n. 23, la Regione Puglia definisce le modalità di
costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le norme
generali per il loro finanziamento. Gli stessi possono essere indicati con
l'acronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
2. I Sistemi Turistici Locali, nell'ambito
delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di
programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a
promuovere e realizzare interventi destinati ad incrementare e diversificare
l'offerta regionale e a valorizzare gli aspetti di attrattività del territorio,
migliorandone la fruibilità e la qualità dei servizi erogati.
3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la
Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di
specifici obiettivi di rafforzamento dell'offerta turistica regionale,
integrando le politiche settoriali con le complessive politiche di sviluppo,
riguardanti in particolare la crescita e l'innovazione del sistema produttivo,
la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale e naturale, il governo
del territorio, lo sviluppo rurale e la promozione dei prodotti tipici, nonché
favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena
fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili.]
Art. 2
Funzioni della
Regione e definizione di Sistema Turistico Locale.
[1. La Regione Puglia riconosce i Sistemi
Turistici Locali e svolge le funzioni di controllo e di monitoraggio sulla
attuazione dei programmi di sviluppo dagli stessi elaborati.
2. I Sistemi Turistici Locali sono definiti
come contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali
appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di
beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti
tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di
imprese turistiche singole o associate.
3. La Regione Puglia distingue i Sistemi
Turistici Locali nelle due diverse tipologie di seguito indicate:
a) Sistema Turistico Territoriale,
successivamente indicato con l'acronimo STT, utilizzabile anche negli atti
amministrativi relativi;
b) Sistema Turistico di Prodotto,
successivamente indicato con l'acronimo STP, utilizzabile anche negli atti
amministrativi relativi.]
Art. 3
I Sistemi
Turistici Interregionali, STI.
[1. I Sistemi Turistici Interregionali,
anche a carattere transfrontaliero, possono essere promossi da Sistemi Turistici
Locali già riconosciuti dalla Regione e si costituiscono in forza di accordi tra
la stessa e le altre regioni interessate o altri soggetti operanti al di fuori
del proprio territorio.
2. I Sistemi Turistici Interregionali
possono essere indicati con l'acronimo STI, utilizzabile anche negli atti
amministrativi relativi.
3. I STI, riconosciuti con DGR, operano
secondo le norme del presente Regolamento, in quanto applicabili. La Giunta
Regionale può individuare apposite modalità per consentire ai STI lo svolgimento
delle proprie attività, in ragione delle specifiche finalità ad essi
assegnate.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato il presente regolamento e lo ha abrogato implicitamente.
[1. Assumono la definizione di Sistema
Turistico Territoriale (STT) le forme associative tra soggetti pubblici, come
indicati al successivo art. 6 c. 1, costituite in ambiti territoriali omogenei e
di dimensioni significative, al fine della valorizzazione a fini turistici delle
risorse locali.
2. Possono fare parte dei STT anche soggetti
privati, ai sensi del successivo art. 6 c. 2.]
Art.
5
Finalità dei STT.
[1. Il STT si costituisce per concorrere
alla programmazione turistica locale, al miglioramento dell'attrattività
territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel
rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:
a) promuovere l'attuazione di interventi,
anche infrastrutturali, necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e
alla riqualificazione urbana e territoriale delle località appartenenti al
Sistema;
b) promuovere l'inserimento di interventi di
valorizzazione delle risorse locali a fini turistici, all'interno degli
strumenti di pianificazione e programmazione regionale, favorendo la creazione e
il rafforzamento di reti e sistemi;
c) favorire il miglioramento della qualità
dei servizi ricettivi, di accoglienza, di accesso, gestiti da soggetti pubblici
o privati;
d) promuovere l'adeguamento dell'offerta
turistica, con particolare attenzione agli interventi connessi a normative di
sicurezza, accessibilità, sostenibilità, nonché alla tutela dell'ambiente ed
alla applicazione di standard qualitativi nei servizi erogati;
e) promuovere e sostenere attività e
processi d'integrazione tra soggetti pubblici e/o privati nell'ambito del
settore turistico;
f) sostenere lo sviluppo della telematica e
dell'informatica, sotto l'aspetto tecnologico, contenutistico, di utilizzo e di
linguaggio, al servizio degli operatori pubblici e privati.
2. I STT interagiscono con i Sistemi
Turistici di Prodotto, raccordandosi altresì con gli altri soggetti a qualsiasi
titolo operanti nell'ambito del settore.]
Art. 6
Soggetti
costituenti i STT e soggetti aderenti.
[1. Promuovono e concorrono alla
costituzione dei STT Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nell'ambito
territoriale interessato, nonché:
a) Comunità Montane ricomprese nell'ambito
territoriale interessato;
b) Province competenti per
territorio;
c) Camere di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura competenti per territorio;
d) Enti di gestione di Parchi e Aree
Protette, istituiti ai sensi della L.R.
n. 19/1997 e della L. 394/1991, operanti nell'ambito territoriale
interessato;
e) altri enti e soggetti pubblici, rilevanti
per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale
interessato.
2. Ai STT possono aderire soggetti che
abbiano sede ovvero esercitino o intendano esercitare le proprie attività nel
territorio interessato, come di seguito indicati:
a) associazioni ed altre organizzazioni
senza scopo di lucro, che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la
valorizzazione delle specificità, delle identità locali e delle produzioni
tipiche;
b) organizzazioni sindacali e datoriali
rappresentativi per il settore di riferimento;
c) imprese turistiche definite in base alle
tipologie di attività di cui al DPCM del 13 settembre 2002 avente ad oggetto
"Recepimento dell'accordo tra Stato, le regioni e le province autonome sui
principi per l'armonizzazione, la valorizzazioine e lo sviluppo del sistema
turistico" e successive modifiche ed integrazioni;
d) altri soggetti di natura pubblica o
privata che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico
nell'ambito territoriale interessato.
3. I Comuni ed i soggetti di cui al comma 2,
lettera a) e c), possono aderire ad un solo Sistema Turistico
Territoriale.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato il presente regolamento e lo ha abrogato implicitamente.
Art.
7
Modalità di avvio del percorso costitutivo dei
STT.
[1. Il STT è promosso dai soggetti indicati
all'art. 6 c. 1, nell'ambito della pianificazione strategica territoriale di
Area Vasta, di cui alla Delib.G.R. n. 1072/2007.
2. I Comuni che, anche singolarmente,
intendano promuovere la costituzione dei STT, avviano con il supporto delle Aree
Vaste di riferimento le idonee azioni e procedure necessarie a definire, anche
formalmente, quanto indicato al successivo art. 11.
3. Su richiesta dei soggetti indicati
all'art. 6 c. 1, l'Assessorato regionale al Turismo e Industria alberghiera può
assumere le necessarie iniziative, idonee ad avviare o completare il percorso
costitutivo dei STT.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato il presente regolamento e lo ha abrogato implicitamente.
Art.
8
Ambito operativo e dimensione territoriale dei
STT.
[1. Ambito operativo dei STT è il territorio
amministrato dai Comuni aderenti.
2. Ai sensi del precedente art. 4, comma 1,
per dimensione significativa si intende l'aggregazione di un numero congruo di
Comuni, tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi del programma di
cui al successivo art. 10.
3. L'ambito territoriale dei STT può
ricadere all'interno di una o più Aree Vaste.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato il presente regolamento e lo ha abrogato implicitamente.
Art.
9
Forma associativa dei STT e prescrizioni in
materia.
[1. La scelta della forma associativa del
STT è lasciata all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, nel rispetto
delle forme previste dalla normativa vigente.
2. Preliminarmente alla presentazione della
istanza di riconoscimento dei STT, è stipulato tra i soggetti che ne intendono
fare parte un accordo in forma libera in cui viene indicata:
a) forma associativa individuata;
b) ruoli, funzioni e responsabilità
attribuiti ai soggetti aderenti e costituenti, nonché le eventuali limitazioni
poste alla partecipazione di imprese private.
3. Gli accordi di cui al comma 2 devono
assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla
stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato il presente regolamento e lo ha abrogato implicitamente.
Art.
10
Programma di sviluppo dei STT.
[1. Il programma di sviluppo è elemento
costitutivo del STT. Deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione
turistica regionale e contenere i seguenti elementi:
a) analisi dell'ambito territoriale di
riferimento, nonché degli specifici strumenti di pianificazione e progetti di
sviluppo già in corso o in via di definizione;
b) indicazioni in merito agli strumenti di
finanziamento e cofinanziamento attivati e/o previsti nell'area territoriale
interessata, con particolare riguardo a quanto indicato alle successive lettere
c), d) ed e);
c) linee di intervento e dettaglio delle
attività;
d) obiettivi perseguiti e risultati
attesi;
e) caratteristiche di sostenibilità connesse
a ciascun intervento;
f) connessione tra le proposte dei STT e
interventi delle Aree Vaste;
g) piano finanziario con indicazione delle
forme e delle fonti di finanziamento;
h) cronoprogramma delle attività, da
prevedersi anche secondo stralci funzionali;
2. Il programma, di valenza almeno
triennale, è predisposto ed attuato con modalità di integrazione e
complementarietà con i piani strategici di Area Vasta.
3. Qualora l'approvazione dei piani
strategici di Area Vasta intervenga successivamente alla predisposizione del
programma di cui al precedente comma, lo stesso dovrà essere adeguato entro i
successivi tre mesi.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato il presente regolamento e lo ha abrogato implicitamente.
Art.
11
Presentazione della richiesta per il riconoscimento di
STT.
[1. In base alle modalità indicate all'art.
7, al fine di ottenere il riconoscimento, i promotori del Sistema Turistico
Territoriale devono presentare entro il 31 maggio di ogni anno apposita istanza
all'Assessorato al Turismo e Industria Alberghiera, corredata da:
a) elenco dei soggetti costituenti ed
aderenti, di cui all'art. 6;
b) accordo di cui all'art. 9 c. 2;
c) nominativo del referente individuato per
tenere i rapporti con la Regione e le altre amministrazioni
interessate;
d) programma di sviluppo di cui all'art.
10;
e) nominativo di due esperti a supporto
delle attività valutative previste dal successivo articolo.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato il presente regolamento e lo ha abrogato implicitamente.
Art.
12
Adempimenti di competenza della Regione per il
riconoscimento dei STT.
[1. Le domande relative al riconoscimento
dei STT e il relativo programma di sviluppo, previa istruttoria da parte del
Settore Turismo ed Industria Alberghiera della Regione Puglia, sono sottoposti,
entro sessanta giorni dalla data di presentazione, alla valutazione di
un'apposita Commissione composta da tre rappresentanti della Regione.
2. La Commissione di cui al comma 1, nel
corso della fase di valutazione per il riconoscimento, può richiedere ai
proponenti chiarimenti, informazioni e integrazioni della documentazione
prodotta, nonché formulare proposte e prescrizioni.
3. A conclusione del procedimento di
valutazione, la Commissione trasmette all'Assessore regionale al Turismo ed
Industria Alberghiera un parere motivato in ordine alla richiesta di
riconoscimento. Sulla base del parere della Commissione, in caso di accoglimento
della richiesta, l'Assessore inoltra alla Giunta Regionale la proposta di
riconoscimento dei STT.
4. La Giunta regionale delibera il
riconoscimento dei STT e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.]
Art.
13
Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico
dei STT.
[1. L'Assessorato al Turismo e Industria
alberghiera dispone, a cadenza annuale, specifiche attività di monitoraggio sui
STT, volte in particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma,
gli aspetti finanziari, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle
attività svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in
materia.
2. Ai fini del monitoraggio e della
verifica, ogni STT è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro
il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui
risultati conseguiti nell'anno precedente, corredato da elementi di ordine
finanziario e contabile.]
Art. 14
Revoca del
riconoscimento dei STT.
[1. Su proposta dell'Assessorato al Turismo
e Industria Alberghiera, la Giunta regionale può procedere a revoca del
riconoscimento dei STT, nei seguenti casi:
a) mancato svolgimento di attività per un
periodo di tempo superiore ai sei mesi;
b) accertata inadempienza rispetto alle
finalità istitutive di cui all'art. 5, ovvero comportamenti ed attività che
contravvengono alle stesse;
c) difformità sostanziale delle attività
realizzate rispetto al programma di attività approvato;
d) irregolarità nel funzionamento o nella
gestione;
e) recesso di oltre la metà dei soggetti
costituenti di cui all'art. 6 c. 1;
f) sopravvenuta carenza dei requisiti
costitutivi.
2. Nelle predette ipotesi l'Amministrazione
regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema Turistico
Territoriale a sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle
attività ed al perseguimento delle finalità del programma.]
[1. Assumono la definizione di Sistema
Turistico di Prodotto (STP) le forme associative tra soggetti privati e pubblici
destinate a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione
della rete e della filiera regionale dei servizi turistici, nonché a favorire la
nascita e lo sviluppo delle imprese turistiche, creando nuova occupazione e
qualificando le risorse umane operanti nel settore.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato e abrogato implicitamente il presente regolamento .
Art.
16
Finalità dei STP.
[1. I STP perseguono le seguenti
finalità:
a) accrescere la competitività e la capacità
innovativa delle imprese e delle loro reti, per ampliare la presenza sui mercati
nazionali ed esteri, in particolare valorizzando processi di
internazionalizzazione;
b) intensificare i processi di crescita
dimensionale delle imprese e delle reti, rafforzando le logiche di
integrazione;
c) favorire la nascita e lo sviluppo di
nuova imprenditorialità e professionalità;
d) promuovere la conoscenza e l'utilizzo di
strumenti ad elevato contenuto tecnologico;
e) individuare specifici strumenti e
modalità di promo-commercializzazione, da attuare in collaborazione con la
Regione e nel rispetto delle prescrizioni provenienti dalla stessa
amministrazione.
2. I STP perseguono inoltre, per quanto
possibile e attinente ambiti di propria competenza, le finalità indicate al
precedente art. 5.
3. Per il raggiungimento delle finalità di
cui al comma 1, i STP promuovono altresì:
a) l'utilizzo di tecnologia informatica e la
predisposizione delle necessarie connessioni, nel rispetto degli standard della
rete regionale, al servizio del Sistema stesso e del rapporto con la Pubblica
Amministrazione;
b) la diffusione su supporto informatico,
nel rispetto di standard e protocolli, di contenuti, dati, informazioni, da
mettere a disposizione degli interessati, in particolare attraverso la rete
della Regione;
c) lo sviluppo di marchi di qualità,
certificazione ambientale, aggregazioni di filiera, nonché la tutela
dell'immagine del prodotto turistico locale.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato e abrogato implicitamente il presente regolamento .
Art. 17
Costituzione
e riconoscimento dei STP.
[1. La costituzione ed il riconoscimento dei
STP avviene con le modalità e secondo le procedure previste dalla L.R.
n. 23/2007 ("Promozione e riconoscimento dei Distretti
Produttivi").
2. Con riferimento alla L.R.
n. 23/2007, per quanto attinente i STP:
a) il programma di sviluppo di cui all'art.
7
della L.R.
n. 23/2007 deve indicare le modalità di attuazione delle azioni di
cui all'art. 16, c. 3, della stessa legge;
b) la valutazione, l'approvazione e la
verifica dei Programmi di Sviluppo dei Distretti avviene secondo quanto previsto
dall'art. 8,
comma 3, della L.R.
n. 23/2007.
3. I Distretti Produttivi possono assumere
la configurazione di Sistemi Turistici di Prodotto, ai sensi del presente
regolamento, secondo le prescrizioni normative dell'art. 2,
comma 4, lettera c) della legge
regionale 3 agosto 2007, n. 23.
4. La Regione, nell'ambito delle procedure
di cui al presente regolamento, valorizza prioritariamente STP facenti
riferimento a specifici segmenti omogenei dell'offerta turistica
regionale.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato e abrogato implicitamente il presente regolamento .
Art.
18
Disposizioni generali in materia di finanziamento dei
Sistemi Turistici Locali.
[1. Gli STL riconosciuti dalla Regione
Puglia possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che
regolano le singole fonti.
2. La Regione definisce le modalità di
attuazione e la misura dei finanziamenti dei programmi di sviluppo dei Sistemi
Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.
3. La Regione definisce altresì l'entità e
le modalità di utilizzo delle risorse di cui alla L. 135/2001, art. 6, ad essa
assegnate, nei limiti delle somme rivenienti dal fondo di cofinanziamento
dell'offerta turistica, iscritte nel Bilancio dello Stato.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato e abrogato implicitamente il presente regolamento .
Art. 19
Altre norme
di carattere finanziario e gestionale.
[1. Il provvedimento di revoca adottato ai
sensi dell'art. 14 stabilisce anche, per quanto di competenza della Regione, le
modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie
eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi
atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti dai
rapporti giuridicamente vincolanti insorti.
2. Allo stesso modo la Regione definisce le
modalità di revoca di provvedimenti consequenziali ad eventuali finanziamenti a
valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione dell'art. 6 della L. 29 marzo
2001, n. 135.
3. I componenti degli organi di gestione e
amministrativi dei STL non sono retribuiti.
4. Le attività dei STT sono svolte da
personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in
base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso
i STT possono stipulare contratti di lavoro subordinato.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato e abrogato implicitamente il presente regolamento .
Art. 20
Sistemi
Turistici di rilievo regionale, STR.
[1. Per particolari esigenze ed in
considerazione di specifiche priorità dell'economia turistica pugliese, la
Giunta Regionale può riconoscere Sistemi Turistici Territoriali di rilievo
regionale, individuando l'ambito territoriale ed i soggetti aderenti, per i
quali non si applica il disposto dell'art. 6, c. 3.
2. I Sistemi Turistici Territoriali di
rilievo regionale possono essere indicati con l'acronimo STR, utilizzabile anche
negli atti amministrativi relativi.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato e abrogato implicitamente il presente regolamento .
Art.
21
Disposizioni finali.
[1. Per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le norme di cui alla
L.R.
n. 1/2002 e successive modifiche e integrazioni, nonché le
disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.
2. Per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento, in materia di STP, si intendono richiamate le
norme di cui alla L.R.
n. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché le
disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.
3. Nuovi programmi di sviluppo elaborati dai
Sistemi Turistici Locali, nonché modifiche sostanziali di quelli già approvati,
devono seguire le procedure di approvazione previste dal presente
regolamento.
4. Per quanto compatibili si applicano le
disposizioni attuative in materia previste da specifici atti amministrativi
della Regione Puglia.]
Vedi il Reg.
reg. 4 luglio 2011, n. 14, con cui è stato
riformulato e abrogato implicitamente il presente regolamento .
[Il presente Regolamento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione Puglia.]
Dato a
Bari, addì 9 marzo 2009