IL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
REGIONALE
Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44,
comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese di cui agli
artt. 87 e 88 del trattato CE, ed in particolare il Regolamento (CE) n. 994/1998
del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n.800/2008 del 6 agosto
2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea
L.214 del 9/08/2008) e il Regolamento (CE) n. 1898/1987 del Consiglio del 2
luglio 1987;
Vista la L.R. n.
10 del 29 giugno 2004 che, all’art. 1, prevede l’adozione di regolamenti
attuativi della legge;
Visto il Regolamento Regionale 26 giugno 2008
n. 9;
Visto il Regolamento Regionale 21 novembre
2008 n. 24;
Visto il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009
n. 1;
Vista la Delibera
di Giunta Regionale n. 1522 del 07.08.2009 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Parte I
(Modifiche al Regolamento Regionale n. 1
del
19 gennaio 2009)
Articolo 1
(Modifiche all’art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 19
gennaio 2009)
1. Il 1° comma
dell’art. 8
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è modificato come di seguito:
«Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono
cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale,
statale o comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli
articoli 87 e 88 del Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente
previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dall’art. 4,
lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Regolamento
n. 24 del 21 novembre 2008 “Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI”, a condizione che tale cumulo non dia
luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione
2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”,
dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento
generale di esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della
Commissione».
Articolo 2
(Modifiche all’art. 13 ed art. 15 del Regolamento Regionale
n. 1 del 19 gennaio 2009)
1. Il 2° comma
dell’art. 13
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:
«l’aiuto sarà erogato in forma di contributo in conto impianti
determinato sul montante degli interessi di un finanziamento concesso da un
Soggetto Finanziatore».
2. Il 3° comma
dell’art. 13
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:
«Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in
misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro,
in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno
della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato
dell’1,00%. Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di
ammortamento “francese a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore
al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore».
3. Al 5° comma
dell’art. 13
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 le parole “in conto interesse” sono
sostituite dalle seguenti «in conto impianti di cui al comma 2».
4. Al 6° comma
dell’art. 13
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 le parole “in conto interesse” sono
sostituite dalle seguenti «in conto impianti di cui al comma 2».
5. Al comma 8°
dell’art. 15
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 le parole “in conto interesse” sono
sostituite dalle seguenti «in conto impianti di cui al comma 2 dell’art. 13».
Articolo 3
(Modifiche all’art. 15 del Regolamento Regionale n. 1del 19
gennaio 2009)
1. Il 6° comma dell’art. 15
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:
«L’invio della domanda di agevolazione e della documentazione
relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla
deliberazione di concessione del finanziamento».
Articolo 4
(Modifiche all’art. 36 del Regolamento Regionale n. 1 del 19
gennaio 2009)
1. Il 5° comma
dell’art. 36
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:
«Alla data di presentazione della domanda la media impresa deve
aver approvato almeno due bilanci e nell’esercizio precedente deve aver
registrato un fatturato non inferiore a 8 milioni di euro».
Parte II
(Misure temporanee per fronteggiare
l’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica
in cui versano le micro e piccole imprese della
regione)
Articolo 5
(Finalità)
1. Al fine di
garantire, nell’attuale stato di difficoltà economico – finanziaria, alle micro
e piccole imprese operanti nel territorio regionale da un lato condizioni
migliori per intraprendere nuovi investimenti e dall’altro un più facile accesso
ai prestiti bancari, sono introdotte al Titolo II (“Aiuti agli investimenti
iniziali alle microimprese e alle piccole imprese”) di cui al Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 modifiche migliorative in materia di
intensità delle agevolazioni ammissibili.
Articolo 6(1)
(Disciplina temporanea)
1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto
Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti disposizioni:
I.
I massimali di aiuto di cui al comma 1 dell’art. 13
del Reg.
19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:
a) al
45% per le microimprese;
b) al
45% per le piccole imprese.
II.
I limiti di cui al comma 7 dell’art. 13
del Reg.
19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:
a)
a euro 600.000,00, in caso di microimprese;
b)
a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese.
III. Il
contributo aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 13
del Reg.
19 gennaio 2009, n. 1, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed
attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al
20% dell’investimento in macchinari ed attrezzature e all’importo massimo di
euro 100.000,00.
2. Per tutte le
domande di agevolazione presentate dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2012
al 31 dicembre 2012, il comma 2 dell’art. 2 (Modifiche all’art. 13
ed art.15
del Regolamento Regionale
n. 1 del 19 gennaio 2009) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e
s.m.i. è così sostituito:
2. ll 3° comma dell’art. 13
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:
“Il contributo di cui al precedente comma
viene riconosciuto in misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus
tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il
Sole 24 Ore” il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto
Finanziatore, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale contributo, che sarà
calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese a rate costanti
semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal
Soggetto Finanziatore”.
(1) articolo
così modificato dall' art. 1
del Regolamento
Regionale 31 gennaio 2012, n. 1 già
sostituito dall'art. 1, Regolamento
Regionale 26 maggio 2010, n. 13, Il testo originario era così
formulato: "1. A tutte le domande di agevolazione
presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2010, si applicano le
seguenti disposizioni : 1. I massimali di aiuto di cui al 1° comma
dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, le lettere a) e b) sono aumentati: a. al 45%
per le microimprese; b. al 35% per le piccole imprese. 2. I
limiti di cui al 7° comma dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, le lettere a) e b) sono aumentati: a. a euro
600.000,00, in caso di microimprese; b. a euro 1.000.000,00,
in caso di piccole imprese. 3. Il contributo aggiuntivo di cui al comma
dell’art. 13
del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è
esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20%
dell’investimento in macchinari ed attrezzature e all’importo massimo di euro
50.000,00."
Articolo 7
(Rinvio al Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio
2009)
1. Per quanto non
previsto dalla presente “parte II”, si fa riferimento alle disposizioni di cui
al Titolo II del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art.53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 10 agosto 2009