Art. 1
[1.
Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8
(Istituzione del Comitato urbanistico regionale), come sostituito dal comma 3
dell’articolo 52 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56
(Tutela e uso del territorio), è sostituito dal seguente:
“1. Il CUR è presieduto dall’Assessore
all’urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai punti a)
e b), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza nelle
discipline dell’urbanistica, dell’uso del territorio e nella tutela del
paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di
laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e
dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e
culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione
territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio
naturale, nonché esperti dotati di specifica competenza in diritto
amministrativo. In ciascuna delle designazioni si deve garantire la
rappresentanza di una pluralità di competenze:
a) tre rappresentanti
dei comuni della regione, designati dall’ANCI;
b) due rappresentanti delle
province della Regione, designati dall’UPI;
c) sei rappresentanti delle
organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri, designati dai
rispettivi ordini della Regione, d’ intesa tra loro;
d) sette membri designati dal
Consiglio regionale;
e) il coordinatore
dell’Assessorato regionale all’ urbanistica;
f) un funzionario
dell’ufficio regionale competente in materia di Valutazione ambientale
strategica designato dall’ Assessore competente.”. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 3,
comma 1, sesto alinea, L.R.
24 luglio 2012, n. 22.
Art. 2
[1. In sede di prima
applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Regione provvede a integrare la composizione del CUR con il
rappresentante delle organizzazioni professionali degli architetti e ingegneri
della provincia Barletta-Andria-Trani, designato dagli ordini professionali
della stessa provincia, d’intesa tra loro. ] (2)
(2) Articolo abrogato dall’art. 3,
comma 1, sesto alinea, L.R.
24 luglio 2012, n. 22.
Art. 3
1. I termini di
cui all’articolo 6,
comma 2, e all’articolo 7,
comma 1, della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), decorrono dalla data di pubblicazione della rettifica
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 24 settembre 2009, n. 150.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 7
ottobre 2009