Il presente regolamento è stato abrogato e sostituito
dal Reg. reg. 10/2011, art. 12
Il presente
regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato
Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale, istituito ai sensi
dell’art. 28
L.R.
n.11/01 e ss.mm.ii.
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
[VISTO l’art. 121 della Costituzione,
così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella
parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
regolamenti regionali;
VISTO l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTO l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
VISTA la L.R.
12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii. che, all’art. 28 comma 6 bis, prevede
l’adozione del regolamento del Comitato VIA regionale;
VISTA la L.R.
14 giugno 2007, 17 ed, in particolare, l’art. 2;
VISTO il R.R.
9 febbraio 2009 n. 3;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale
n. 1859 del 13.10.2009 di adozione del Regolamento; ]
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1.
COMPOSIZIONE
DEL COMITATO
[1.
Il Comitato Regionale per la Valutazione
d’Impatto Ambientale, di seguito chiamato Comitato, è istituito con decreto
dell’Assessore Regionale all’Ecologia ed è composto così come previsto dal
predetto art.28
L.R.
n. 11/01 e ss.mm.ii.
2.
Fanno parte del Comitato il Dirigente del
Servizio Ecologia, che presiede il Comitato stesso e sovrintende alla
organizzazione ed alla direzione dei lavori dell’Organo, ed il Dirigente
dell’Ufficio Valutazione d’Impatto Ambientale e Politiche Energetiche (nel
seguito chiamato Ufficio V.I.A.), entrambi senza diritto di voto. Le funzioni di
segretario spettano ad un funzionario in servizio presso il Servizio Ecologia,
anch’esso senza diritto di voto. ]
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Art. 2.
FUNZIONI DEL
COMITATO
[1.
Ferme restando le competenze dell’Ufficio V.I.A. in merito
all’istruttoria amministrativo-istituzionale dei progetti, opere ed interventi
assoggettati alle procedure di cui alla L.R.
n.11/2001 e ss.mm.ii. il Comitato è, nell’ambito regionale, l’organo
tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell’ambito delle
procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e
di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale
e, su richiesta dell’Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti
assoggettati alla procedura di Verifica preliminare.
2.
Le competenze del Comitato comprendono:
a)
l’esame tecnico del progetto ovvero delle diverse
alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione
tecnica a corredo (S.I.A.);
b)
l’individuazione e la quantificazione degli impatti
diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse componenti ambientali (il suolo,
il sottosuolo, le acque, l’aria, il paesaggio) e sugli elementi che ne fanno
parte (l’uomo, la fauna e la flora, il clima, il paesaggio, i beni materiali, il
patrimonio culturale) e le interazioni tra questi; la valutazione delle misure
proposte per eliminare o mitigare gli impatti negativi previsti; ) la
valutazione degli eventuali sistemi di monitoraggio della compatibilità
ambientale dei progetti, proposti dal proponente;
c)
l’analisi dei contenuti di tutte le osservazioni, delle
controdeduzioni, dei pareri e quant’altro afferente il progetto in esame. e di
tutta la documentazione agli Atti;
d)
l’esposizione e la discussione, in sede plenaria, dei
contenuti salienti di tale documentazione;
e)
la formulazione di un parere sull’impatto ambientale del
progetto, opera od intervento proposto.
Sulla base del parere
espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il
provvedimento finale, denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.
]
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Art. 3.
ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO
[1.
Le pratiche da sottoporre al Comitato
vengono protocollate e depositate presso la Segreteria del Comitato presso
l’Ufficio V.I.A. e sono tenute a disposizione dei componenti.
2.
In ragione della materia da trattare, il
Presidente del Comitato può prevedere delle sottocommissioni per agevolare
l’attività istruttoria posta a premessa dell’attività consultiva finalizzata
alla formulazione dei pareri.
3.
L’assegnazione dei componenti esperti alle varie
sottocommissioni è disposta, sentiti gli interessati, sulla base delle
caratteristiche culturali e delle attitudini professionali dei vari componenti e
delle esigenze derivanti dai compiti istruttori del Comitato. ]
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Art. 4.
FUNZIONAMENTO
DEL COMITATO
[1.
Il Presidente assegna l’istruttoria
delle singole domande di pronuncia ad un Referente, con funzioni di relatore o,
in ragione della complessità dell’argomento da trattare, ad una sottocommissione
costituita dal Referente e da uno o più componenti dello stesso Comitato su
indicazione dello stesso Presidente o su richiesta del Referente.
2.
All’attività istruttoria di ogni singola
sottocommissione possono partecipare anche gli altri componenti del Comitato con
modalità di partecipazione concordate con il Referente.
3.
Ciascuna sottocommissione svolge l’attività
istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più opportuni,
eventualmente effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati dal
Presidente stesso.
4.
La sottocommissione può essere integrata, da
esperti nelle materie di specifico interesse, di altri Servizi Regionali e/o
dell’ARPA Puglia.
5.
Ai sensi della D.G.R. 14 marzo 2006, n. 304, ai
lavori del Comitato partecipa il Dirigente dell’Ufficio Parchi o un suo
delegato, per relazionare in merito all’istruttoria espletata, qualora i
progetti piani risultino sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA con valutazione di incidenza ambientale ovvero a diretta procedura di
V.I.A, come previsto dall’art. 4,
L.R.
n.11/01 e ss.mm.ii.
6.
Il Referente, o la relativa sottocommissione
all’uopo nominata, è responsabile dell’Istruttoria tecnica che si conclude con
una relazione scritta contenente una sintetica descrizione di tutta l’attività
istruttoria svolta, la situazione di fatto, i presupposti di diritto, le
considerazioni di ordine tecnico dei componenti, le controdeduzioni ad eventuali
pareri e/o osservazioni pervenute ed una proposta finale di parere motivato da
sottoporre alla discussione del Comitato convocato in riunione plenaria.
7.
La consegna della predetta istruttoria deve
avvenire entro 60 gg. dalla data di assegnazione della pratica. ]
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Art. 5.
RIUNIONI DEL
COMITATO
[1.
Il calendario delle riunioni del
Comitato viene stabilito dal Presidente. Le sedute non sono pubbliche e devono
avere cadenza almeno quindicinale. Il Presidente ha facoltà di procedere a
convocazioni straordinarie in presenza di particolari esigenze organizzative o
di ragioni di urgenza nella definizione di talune pratiche.
2.
Gli argomenti all’ ordine del giorno devono
essere comunicati entro 6 giorni dalla data della seduta alla Segreteria del
Comitato. La Segreteria del Comitato ha il compito di trasmettere la
convocazione ad ogni singolo componente, mediante fax o e-mail, entro 5 giorni
dalla data della seduta. In casi di impedimento a partecipare alle sedute da
parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso almeno 3 giorni prima
della seduta alla Segreteria del Comitato.
3.
Nelle riunioni plenarie:
·
Il Comitato tratta problemi di carattere generale
e di metodo relativi all’attività istruttoria e di valutazione;
·
il Presidente provvede all’assegnazione delle
istruttorie;
·
il Referente o altro relatore da lui indicato
relaziona sugli esiti dell’attività istruttoria della sottocommissione (ove
prevista);
·
si fanno gli eventuali approfondimenti o
integrazioni istruttorie che si rendessero necessari grazie al contributo dei
componenti non facenti parte della sottocommissione;
·
il Comitato rende il parere in merito alle opere
sottoposte alla procedura di verifica e/o di V.I.A. in merito all’impatto
ambientale delle opere.
·
il Comitato, su richiesta del Referente, esamina
particolari problematiche emerse nel corso dell’attività istruttoria della
sottocommissione.
4.
Le riunioni plenarie non possono essere
utilizzate ai fini dell’esame documentale e istruttorio della sottocommissione.
5.
Prima dell’avvio dei lavori i componenti del
Comitato dichiarano eventuali cause di incompatibilità nella trattazione delle
pratiche iscritte all’ordine del giorno; in tale eventualità il componente
interessato dovrà allontanarsi dall’aula. ]
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Art. 6.
REGOLAMENTAZIONE
DELLE SEDUTE PLENARIE
[1.
Le sedute plenarie del Comitato sono
valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica. Prima dell’avvio
dei lavori i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di
incompatibilità nella trattazione della/e pratiche iscritte all’ordine del
giorno; in tale eventualità il componente interessato dovrà allontanarsi
dall’aula e non concorre alla formazione del quorum strutturale.
2.
I componenti esperti nominati dalla Giunta devono
assicurare la presenza alle sedute plenarie del Comitato. In caso di assenza
ingiustificata per oltre tre riunioni successive il Presidente del Comitato
dichiara la decadenza automatica dalla carica e propone alla Giunta la
sostituzione del Componente.
3.
In caso di assenza del Presidente, ne assume le
veci il Dirigente dell’Ufficio V.I.A. e, in caso di assenza anche di
quest’ultimo, il componente più anziano.
4.
E’ consentita la partecipazione ai lavori
istruttori anche del soggetto proponente o di un suo delegato qualora il
Referente e/o la sottocommissione ravvisi l’esigenza di approfondire alcuni
aspetti con lo stesso.
5.
Su invito del Presidente possono partecipare ai
lavori del Comitato, senza diritto di voto, esperti esterni, appositamente
incaricati della valutazione di aspetti specifici.
6.
Sulla base della relazione istruttoria della
sottocommissione il Comitato emette un parere motivato sull’impatto dell’opera
che è chiamata ad esaminare, nel rispetto dei termini stabiliti dalla legge
regionale.
7.
I pareri sono adottati a maggioranza dei
componenti presenti aventi diritto di voto. Qualora il Comitato non pervenga ad
un giudizio unanime sul progetto in esame si procede alla votazione per alzata
di mano. In tal caso le decisioni sono valide se assunte con voto favorevole
della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
8.
Delle riunioni plenarie viene tenuto un verbale,
firmato dal segretario del Comitato e controfirmato dal Presidente. Il verbale,
redatto in forma sintetica, deve riportare i partecipanti, gli argomenti
trattati, la discussione e le conclusioni a cui il Comitato è pervenuto; dà
inoltre conto dell’intervento di eventuali soggetti terzi ai lavori del
Comitato, dell’assegnazione delle istruttorie, delle osservazioni dei vari
componenti, dell’esito delle votazioni. Eventuali registrazioni devono
considerarsi quali semplice ausilio alla stesura del verbale e non possono
essere messe a disposizione di estranei.
9.
In apertura della seduta si procede, di norma,
alla lettura ed all’approvazione del verbale della riunione precedente.
]
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Art. 7.
CONFERENZE DI
SERVIZI
[1.
Le Conferenze di Servizi, laddove
ritenute necessarie, sono presiedute dal Presidente della Comitato, che può
delegare a ciò il responsabile dell’Ufficio V.I.A., il referente del progetto o
altro componente della sottocommissione a cui il progetto è stato assegnato.
2.
Alle Conferenze di Servizi partecipano tutti i
componenti della sottocommissione cui è assegnata l’istruttoria della domanda di
pronuncia; possono altresì partecipare anche gli altri componenti. Vengono
invitati coloro i quali hanno presentato osservazioni o pareri; a ciascuno viene
data l’opportunità di esprimere ulteriori pareri e al proponente il progetto la
possibilità di replica.
3.
Della Conferenze di Servizi viene tenuto un
verbale con le modalità previste per detta fattispecie.
Del verbale viene data
lettura nella successiva riunione del Comitato in seduta plenaria in maniera
tale che della stessa Conferenza venga presa conoscenza da parte degli eventuali
assenti.
4.
Ai fini del compenso degli esperti la Conferenza
di Servizi equivale a una seduta plenaria. ]
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Art. 8.
DIMISSIONI DI
COMPONENTI
[1.
Le dimissioni di un componente nominato
dalla Giunta Regionale sono presentate con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento al Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia.
2.
Le dimissioni sono irrevocabili dal momento in
cui vendono protocollate ed hanno effetto dal 30° giorno successivo a quello del
ricevimento da parte dell’Ufficio.
3.
La Giunta Regionale procede alla nomina del nuovo
componente, ai fini della reintegrazione del Comitato. ]
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Art. 9.
DECADENZA
DALL’INCARICO
[1. Il
Comitato dura in carica per un periodo pari a tre anni dalla data della nomina
con decreto Assessorile ed esercita le sue funzioni fino alla costituzione del
nuovo Comitato e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. ]
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Art. 10.
REVOCA
DELL’INCARICO
[1.
Su proposta motivata del Presidente
della Comitato, la Giunta Regionale può disporre la revoca
dell’incarico di un
componente nei seguenti casi:
- a
seguito di gravi inadempienze o ritardi rispetto ai compiti affidati che
comportino ingiustificati superamenti dei tempi di conclusione del
procedimento;
- in
caso di comportamenti non conformi a quanto previsto al successivo art. 11
accertati dall’Ufficio competente sulla V.I.A.;
- nei
casi previsti dalla legge per la sospensione dai pubblici uffici degli
amministratori.
2.
La revoca ha effetto dalla data indicata nel
provvedimento che viene notificato all’interessato ed inviato, per conoscenza,
al Presidente del Comitato.
3.
Il Comitato può comunque continuare a svolgere la
propria attività, anche in assenza del plenum.
4.
La Giunta procede alla nomina del nuovo
componente, ai fini della reintegrazione del Comitato. ]
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Art. 11.
NORME
DEONTOLOGICHE
[1.
Nello svolgimento dell’attività presso
il Comitato gli esperti si conformano alle norme di comportamento previste per i
dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
2.
In particolare essi sono tenuti al segreto
relativamente ad informazioni e notizie sui progetti e sulle aziende di cui
vengano a conoscenza nell’esercizio del mandato.
3.
I componenti del Comitato non possono svolgere
consulenza professionale nei confronti dei soggetti proponenti in relazione ai
progetti sottoposti all’esame della Commissione. Non possono inoltre chiedere
documentazione direttamente ai soggetti proponenti ma sono tenuti a segnalare la
necessità di integrazioni al Responsabile dell’Ufficio VIA.
4.
Gli esperti si attengono inoltre alle norme di
deontologia professionale.
5.
Nello svolgimento delle attività presso il
Comitato V.I.A. gli esperti si assumono la responsabilità delle istruttorie loro
assegnate sottoscrivendo la relazione di sintesi che viene depositata agli
atti.]
Il presente regolamento è stato abrogato e sostituito
dal Reg. reg. 10/2011, art.
12
Art. 12.
[Il presente regolamento
abroga e sostituisce il precedente Regolamento adottato con D.G.R. n. 83 del
03.02.2009. ]
Il presente regolamento è stato abrogato e sostituito
dal Reg. reg. 10/2011, art. 12
[Il
presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.
44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]
Dato a Bari, addì 15 ottobre 2009