IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la L.
R. 30 dicembre 1994 n. 38 ed, in particolare, l’art. 39 lett. b);
Visto il R.
R. 4 gennaio 2005 n. 1;
Vista la Delibera
di Giunta Regionale n. 272 del 02.02.2010 di adozione del Regolamento;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
(Modifiche agli artt. 2, 3, 6, 8 e 9 del R.R.
4 gennaio 2005 n. 1)
Agli articoli 1,
2, 6, 8 e 9 le parole “Assessorato
alla sanità” sono sostituite dalle parole “Assessorato alle politiche per
la salute”.
Art. 2
(Modifica all’ art.
1 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
L’articolo 1 è così sostituito: “Il Servizio Ispettivo
Sanitario è l’organismo, funzionalmente dipendente dall’Assessorato alle
politiche per la salute, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività
di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende
sanitarie pubbliche, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico
pubblici e privati, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
Basilicata e degli enti e delle strutture private accreditate del servizio
sanitario regionale.”.
Art. 3
(Modifiche ed integrazioni all’ art.
2 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
All’articolo 2 le parole “tra i dirigenti di ruolo del S.S.R e
della Regione Puglia” sono sostituite dalle seguenti: “tra i dirigenti di ruolo
ed il personale dipendente di categoria “D” delle Aziende pubbliche e degli
Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R.. Sono
componenti del Nucleo Ispettivo Regionale il personale di categoria “D” ed i
dirigenti del settore sanitario dell’Area politiche per la salute delle persone
e delle pari opportunità della Regione Puglia. L’elenco dei componenti del
Nucleo Ispettivo Regionale aggiornato è trasmesso alle Aziende pubbliche e agli
Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R. dal
competente ufficio regionale. L’elenco dei componenti del Nucleo Ispettivo
Regionale aggiornato è trasmesso alle Aziende pubbliche e agli Istituti di
Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici del S.S.R. dal competente
ufficio regionale.”
Al termine dell’articolo 2 si aggiunge il seguente comma: “È
costituita una sezione speciale presso il Nucleo Ispettivo Regionale, composta
da esperti di valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri e delle prestazioni
specialistiche sanitarie, da destinare, in particolare, alle attività di
verifica previste dalle lettere j) e K) del successivo art. 3.”
Art. 4
(Modifiche ed integrazioni all’ art.
3 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
Alla lettera a) dell’art.3 le parole “Servizi Sani-tari” sono
sostituite dalle parole “Servizio Sanitario Regionale” e al termine
dell’articolo dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere: “j) al
controllo analitico delle cartelle cliniche, della documentazione sottostante e
delle corrispondenti schede di dimissione ospedaliere; k) al controllo
dell’appropriatezza delle prestazioni specialistiche.”
Art. 5
(Modifica all’ art.
4 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
L’articolo 4 è così sostituito: “L’ARES, i Servizi e gli Uffici
Regionali devono supportare per le materie di propria competenza i componenti
del N.I.R su richiesta degli stessi.”
Art. 6
(Modifiche ed integrazioni all’ art.
5 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
All’articolo 5 le parole “carattere generale, hanno di norma,
cadenza annuale, ma” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere a carattere
generale e”.
All’articolo 5 dopo le parole “ad eventi o esigenze
particolari.” e prima delle parole “L’amministrazione sottoposta all’indagine”
sono aggiunti i seguenti capoversi: “Le amministrazioni presso le quali gli
ispettori prestano servizio devono concedere ai componenti del N.I.R il tempo
necessario per espletare l’attività ispettiva che, salvo casi di particolare
complessità espressamente autorizzati dal competente ufficio regionale, non può
essere superiore a quindici giorni per singolo incarico. L’attività ispettiva è
articolata in tre fasi: a) fase istruttoria dedicata allo studio e
all’approfondimento del contesto legislativo e normativo di riferimento; b) fase
di indagine in senso stretto riservata agli accessi presso la struttura
ispezionata; c) fase conclusiva dedicata all’elaborazione della relazione finale
ispettiva. L’attività ispettiva è da considerasi a tutti gli effetti equiparata
all’attività lavorativa ordinaria anche ai fini assicurativi. L’ispettore è
tenuto a comunicare per iscritto alla direzione generale e al competente ufficio
regionale i giorni che intende dedicare all’attività ispettiva, nella misura
massima stabilita dal secondo comma. La comunicazione deve essere trasmessa al
direttore generale dell’azienda presso cui l’ispettore presta servizio con
almeno cinque giorni di anticipo rispetto all’inizio dell’attività ispettiva.”.
All’articolo 5 dopo le parole “ed i mezzi necessari richiesti.”
è aggiunta la seguente frase: “I direttori generali delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico
pubblici ed i legali responsabili degli enti e delle strutture private
accreditate oggetto di ispezione devono: a) fornire agli ispettori tutti gli
atti e la documentazione entro dieci giorni dalla richiesta; b)fornire le
controdeduzioni e/o relazionare in merito alle azioni intraprese a seguito delle
risultanze dell’attività ispettiva al competente ufficio regionale entro trenta
giorni dalla ricezione della relazione ispettiva.”
Art. 7
(Modifiche ed integrazioni all’ art.
7 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
All’articolo 7 le parole “Settore, sentiti i dirigenti degli
uffici interessati, per competenza all’ispezione.” sono sostituite dalle parole
“competente ufficio regionale”.
All’articolo 7 e dopo le parole “qualora sussistano impedimenti
soggettivi allo svolgimento dell’incarico” e prima delle seguenti parole “,
l’ispettore è tenuto a darne” sono aggiunte le seguenti parole: “o sussistano
ragioni di incompatibilità”.
Al termine dell’articolo 7 dopo le parole “decadenza da
componente del NIR.” sono aggiunti i seguenti capoversi “Lo svolgimento
dell’attività ispettiva nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento
costituisce elemento di valutazione positiva ai fini delle valutazioni previste
dai CCNL e dalla vigente normativa. I componenti del N.I.R. sono tenuti al
massimo riserbo rispetto ai documenti visionati e alle informazione apprese nel
corso dello svolgimento dell’attività ispettiva. L’ispettore, in caso di
dichiarazione mendace, decadrà automaticamente da componente del Nucleo
Ispettivo Regionale. Nel caso di incarico ispettivo conferito a due o più
ispettori, gli stessi sono tenuti a collaborare, a scambiarsi informazioni e
documenti ed a produrre un’unica relazione conclusiva a firma congiunta.”
Art. 8
(Modifiche ed integrazioni all’ art.
8 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
All’articolo 8 dopo le parole “processi correttivi o di
autotutela” e prima del capoverso che inizia con le seguenti parole “L’attività
del direttore generale” sono aggiunti i seguenti comma: “La relazione dovrà
esplicitare con chiarezza gli esiti dell’attività ispettiva e le conclusioni. Ad
ogni relazione scritta dovrà essere allegata una scheda sintetica secondo il
formato stabilito dal competente ufficio regionale.”
All’ultimo comma dell’articolo 8 dopo le parole “L’attività del
direttore generale conseguente alla relazione ispettiva” e prima delle parole
“costituisce elemento di valutazione” si aggiungono le seguenti parole: “ed, in
particolare, il mancato adeguamento agli adempimenti richiesti a seguito delle
verifiche effettuate dagli ispettori, in assenza di adeguate e valide
controdeduzioni,”.
In calce, poi, all’articolo 8 si elimina il punto (“.”) e si
aggiungono le seguenti parole: “e, nei casi più gravi di violazione di leggi o
del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione,
costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell’art. 3 bis del Decreto
legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502.”
Art. 9
(Modifica all’ art.
9 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
Nell’articolo 9 le parole “dei revisori” sono sostituite dalla
parola “sindacale”.
Art. 10
(Modifiche ed integrazioni all’ art.
10 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
All’art. 10 tra le parole “più alti livelli di preparazione” e
“promossi incontri professionali con i dirigenti” sono soppresse le parole
“sono” e sono aggiunte le parole “possono essere” e le parole “incontri
professionali con i dirigenti del Settore Sanità e dell’ARES, con cadenza
bimestrale” sono sostituite con le seguenti parole: “attraverso l’Organismo
Regionale per la Formazione sanitaria e delle relative strutture di supporto,
istituto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 93 del 03 febbraio 2009,eventi
formativi,”.
Art. 11
(Modifica all’ art.
11 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
Al secondo comma dell’ art. 11 le parole: “il rimborso delle
spese e indennità di missione, oltre al gettone di presenza, per ogni accesso
presso il soggetto ispezionato nella misura stabilita dalla l.r n. 18/08/81, n.
45.” sono sostituite dalle seguenti “il rimborso delle spese sostenute e
documentate.”
Art. 12
(Integrazioni all’ art.
12 del R.R. 4 gennaio 2005 n. 1)
Al terzo comma dell’art. 12 tra le parole “presso terzi” e “,
le amministrazioni di appartenenza degli ispettori” sono aggiunte le parole “e
per i dipendenti”.
Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53
comma 1della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 10 febbraio 2010
ALLEGATO (vedi allegato)
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