Art. 1
Modifiche e integrazioni all'articolo 24 della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4.
1. All'articolo 24
della legge
regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e
servizi sociali), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. La
successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale
previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'azienda
sanitaria locale, del parere del Consiglio regionale della Puglia, da
rilasciarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta, e del parere del
Comitato consultivo misto dell'azienda sanitaria, di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
come da ultimo modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e all'articolo
6
della legge
regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del
Servizio sanitario regionale), fatto salvo comunque il carattere fiduciario
della nomina. Per esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato
consultivo misto aziendale è convocato dall'Assessore alle politiche della
salute.”; b) dopo il comma 12 è inserito il seguente: “12-bis. La nomina
del direttore generale delle aziende ospedaliero–universitarie è effettuata
dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30
novembre 1998, n. 419), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra
regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle
università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 4 del Reg.
reg. 18 luglio 2008, n. 13 (Disposizioni regolamentari per la disciplina
delle aziende ospedaliero-universitarie della regione Puglia ai sensi del D.Lgs.
517/1999), prevedendosi l'acquisizione dell'intesa con il rettore
dell'Università.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1 della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.