Il Presidente
della
Giunta
regionale
Visto l'art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l'art.
42, comma 2, lett. c) L.R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l'art.
44, comma 2, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Vista
la L.R. n.
6/2004;
Vista
la Delib.G.R.
16 novembre 2010, n. 2453 di adozione del regolamento;
emana
il seguente
regolamento:
Art. 1
Finalità.
1. Il presente regolamento modifica il
Reg.
reg. 13 aprile 2007, n. 11 e s.m.i. “Regolamento delle attività in
materia di spettacolo (legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 - Modalità e procedure di
attuazione)”.
Art. 2
Modifiche ed integrazione all'art. 2.
1. All'art. 2
il comma 5 è così sostituito:
“5. Per festival si intende l'attività
programmata, nell'ambito di un organico progetto, realizzata in spazi
attrezzati, in un arco di tempo limitato (non inferiore a tre giorni),
articolata in più spettacoli, concerti o film, direttamente prodotti, coprodotti
o ospitati, anche diversi per tipologia.”.
2. All'art. 2 comma 7 le parole “o
istallate stabilmente” sono soppresse.
3. All'art. 2 è aggiunto il seguente
comma:
“13. Per residenza si intende l'attività di
gestione, programmazione, produzione, promozione e formazione del pubblico
realizzata in spazi pubblici (di proprietà o in altra forma nella disponibilità
esclusiva di un Ente Locale o di un Ente Pubblico) da soggetti di produzione
dello spettacolo dal vivo che abbiano sottoscritto una convenzione pluriennale
con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico per la gestione dello stesso
spazio.”.
Art. 3
Introduzione art. 8-bis.
1. Dopo l'art. 8,
è introdotto l'art. 8-bis “Residenze”
«1. Sono riconosciuti come residenze i
progetti di attività pluriennali, proposti da soggetti di produzione dello
spettacolo dal vivo, che consistono nella gestione e nella programmazione di uno
spazio pubblico (di proprietà o comunque nella disponibilità esclusiva di un
Ente Locale o di un Ente Pubblico) attraverso una convenzione pluriennale tra lo
stesso soggetto e l'Ente Locale o l'Ente Pubblico. Il progetto di residenza
include, altresì, un'attività di produzione del soggetto proponente e
un'attività di promozione e formazione del pubblico. Il riconoscimento ha la
stessa durata della convenzione pluriennale tra il soggetto proponente e l'Ente
Locale o l'Ente Pubblico.
2. Le residenze non sono iscritte all'Albo
Regionale dello Spettacolo.
3. Il soggetto che propone il progetto di
residenza deve possedere i seguenti requisiti:
- avere la sede legale ed
operativa in Puglia;
- essere dotato di uno statuto che preveda tra le
proprie finalità l'attività di produzione (teatrale, di danza o musicale);
-
aver svolto attività di produzione (anche in coproduzione) in maniera
continuativa da almeno un triennio (escluso l'anno cui si riferisce il progetto
proposto) con una media annuale di almeno 1 produzione rappresentata nel
territorio regionale, documentabile attraverso materiale pubblicitario e copia
di almeno 5 distinte d'incasso (borderò) per ogni produzione, queste ultime
accompagnate, in caso di coproduzione, dalla copia del relativo accordo di
coproduzione;
- essere in possesso di agibilità Enpals per le produzioni del
triennio precedente (escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) ed
aver versato i relativi contributi in favore del personale impiegato nelle
stesse produzioni (anche in coproduzione) per almeno 300 giornate lavorative
complessive nel triennio, risultanti da certificazione liberatoria rilasciata
dall'Enpals;
- essere iscritto all'Albo Regionale dello Spettacolo, ovvero
aver ricevuto finanziamenti pubblici per almeno due anni nel triennio precedente
(escluso l'anno cui si riferisce il progetto proposto) da parte della Comunità
Europea o dello Stato o della Regione Puglia o di un Ente Locale pugliese;
-
non avere in corso contenziosi con gli Enti previdenziali ed assistenziali e/o
provvedimenti o azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;
-
svolgere, per la durata del progetto di residenza, almeno il 75 per cento della
propria attività complessiva (con esclusione delle tournèe) nello spazio
convenzionato e non avere in gestione altri spazi pubblici o privati.
4. Il
progetto di residenza deve:
- essere realizzato sul territorio regionale
pugliese;
- svolgersi in uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo
dal vivo, con capienza non inferiore a 100 posti ed in regola con le
autorizzazioni di legge e le norme di sicurezza vigenti in materia di pubblici
spettacoli e di sicurezza del lavoro; il suddetto spazio, nella disponibilità
esclusiva di un Ente Locale o un Ente Pubblico, deve essere affidato in gestione
per almeno tutta la durata del progetto al soggetto proponente, attraverso la
sottoscrizione di un accordo (protocollo d'intesa, convenzione o altro accordo
formale) con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico nel quale sia quantificato
l'apporto finanziario e/o in servizi (personale, utenze, ecc.) dell'Ente Locale
o dell'Ente Pubblico per la gestione e la programmazione dello stesso spazio;
- prevedere, per ogni tipo di attività, l'apertura dello spazio al pubblico
per almeno 90 giornate complessive annue;
- essere finanziato con risorse
non provenienti da fondi regionali, a qualsiasi titolo ricevuti, per un minimo
del 20 per cento;
- presentare un totale dei costi riferito per almeno il 45
per cento ai costi di gestione e di programmazione, per non più del 25 per cento
ai costi di produzione e per non più del 30 per cento ai costi di
promozione.».
Art. 4
Modifiche ed integrazioni all'art. 9.
1. Al comma 1, lettera a) dell'art. 9
dopo le parole “attività promosse da soggetti iscritti all'Albo Regionale” sono
aggiunte le parole “, dalle residenze (come descritte al precedente art.
8-bis)”.
2. Al comma 1 dell'art. 9 la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
“b) interventi finanziari a totale copertura delle
spese o in forma di cofinanziamento per la realizzazione di:
1) attività e
progetti speciali di promozione esclusiva della Regione;
2) attività e
progetti promossi da soggetti pubblici e privati ovvero dalla Regione in
collaborazione con soggetti pubblici e privati, da attuare anche mediante
accordi di programma, protocolli d'intesa o in regime di convenzione.”.
3. Al comma 2, lettera a) dell'art. 9
dopo le parole “il riparto dello stanziamento del FURS tra i settori in cui è
articolato l'Albo Regionale” sono aggiunte le parole “e le residenze (come
descritte al precedente art. 8-bis)”.
Art. 5
Modifiche ed integrazioni all'art. 11.
1. Al comma 1 dell'art. 11
dopo le parole “I soggetti iscritti all'Albo Regionale dello Spettacolo” sono
aggiunte le parole “, le residenze (come descritte al precedente art.
8-bis)”.
2. Al comma 4 dell'art. 11
le parole “30 ottobre” sono sostituite dalle parole “31 ottobre”.
3. Al comma 5.1 dell'art. 11
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) piano finanziario dettagliato
con l'indicazione dei costi dell'attività, delle risorse proprie e delle entrate
derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati,
sponsorizzazioni;”.
4. Al comma 5.2 dell'art. 11
la lettera b), è sostituita dalla seguente:
“b) piano finanziario dettagliato
con l'indicazione dei costi dell'attività, delle risorse proprie e delle entrate
derivanti da incassi, vendite, contributi pubblici e privati,
sponsorizzazioni;”.
5. Al comma 5 dell'art. 11
è aggiunto il seguente punto:
«5.3 Per le residenze
a) progetto di
residenza (di gestione e programmazione, di produzione, di promozione) con
relativo piano finanziario e domanda di intervento finanziario;
b) copia
conforme dello Statuto o dell'Atto costitutivo (se il soggetto proponente non è
iscritto all'Albo Regionale dello Spettacolo);
c) copia conforme
dell'accordo (protocollo d'intesa, convenzione) sottoscritto con l'Ente Locale o
con l'Ente Pubblico per la messa a disposizione di uno spazio attrezzato per le
attività di spettacolo dal vivo;
d) copia delle distinte d'incasso Siae
relative ad almeno 1 produzione rappresentata per un minimo di 5 repliche nel
territorio regionale per ciascuno degli anni del triennio precedente all'anno
cui si riferisce l'istanza e, ove si tratti di coproduzione, copia del relativo
accordo di coproduzione;
e) certificazione liberatoria rilasciata
dall'ENPALS per le produzioni del triennio precedente (escluso l'anno cui si
riferisce il progetto proposto);
f) copia conforme dell'ultimo bilancio
approvato;
g) la “biografia” artistico-organizzativa del soggetto proponente
o capofila ed il curriculum della Direzione;
h) in caso di precedenti
esperienze in progetti di residenza similari, attestazione quali-quantitativa da
parte dell'Ente finanziatore ovvero dall'Ente concedente gli spazi teatrali;
i) il numero dei giovani artisti, tecnici ed organizzatori, di età non
superiore ai 35 anni, impegnati nella realizzazione del progetto;
j)
dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al rispetto della normativa
vigente in materia di rapporti di lavoro e dei Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro del settore per l'attività prestata da tutti i lavoratori impegnati nel
progetto, nonché alla mancanza di contenziosi in corso con gli Enti
previdenziali ed assistenziali e/o provvedimenti o di azioni esecutive disposti
dall'Autorità Giudiziaria;
k) visura camerale (se il proponente è soggetto
all'iscrizione al Registro delle Imprese);
l) copia del documento di
identità del legale rappresentante.».
Art. 6
Modifica all'art. 12.
1. Al comma 4 dell'art. 12
le parole “per oltre il 25 per cento” sono sostituite dalle parole “per oltre il
50 per cento”.
Art. 7
Integrazione all'art. 13.
1. Al comma 1 dell'art. 13
è aggiunto il seguente punto:
«1.7 per le Residenze:
a) i costi di
gestione relativi alle paghe ed agli oneri del personale di biglietteria, sala,
palcoscenico ed amministrativo;
b) i costi di gestione relativi alle utenze
dello spazio intestate al soggetto proponente;
c) i costi di programmazione
relativi ai compensi ed ai rimborsi corrisposti per gli spettacoli ospiti;
d) i costi di programmazione relativi ai noleggi di materiale tecnico ed
alle schede tecniche degli spettacoli ospiti;
e) i costi di produzione
relativi alle paghe ed agli oneri del personale artistico, tecnico ed
organizzativo;
f) i costi di produzione relativi all'allestimento dello
spettacolo (scene, costumi, attrezzeria), ai noleggi di materiale tecnico, ai
trasporti e facchinaggi in sede, ai viaggi ed al soggiorno del personale
artistico e tecnico;
g) i costi di promozione relativi alle paghe ed agli
oneri del personale impegnato, nonché ai compensi ed ai rimborsi degli ospiti
impegnati nella promozione;
h) i costi di promozione relativi al materiale
promozionale, pubblicitario e didattico prodotto;
i) i costi di promozione
relativi alle spese postali e telefoniche;
j) l'affidabilità economica del
soggetto proponente sulla base del rapporto, rilevato dall'ultimo bilancio
approvato, fra totale dei ricavi e totale dei finanziamenti pubblici a qualsiasi
titolo ricevuti;
k) la quota di autofinanziamento del progetto (risorse
proprie, sponsor, finanziamento non provenienti da fondi regionali, incassi
derivanti dalle attività) superiore al 20 per cento;
l) il numero di
giornate di apertura al pubblico superiore alle 90 annue;
m) incremento
percentuale dei biglietti venduti rispetto all'anno precedente.».
Art. 8
Integrazione all'art. 14.
1. All'art. 14
è aggiunto il seguente comma:
«4. Gli elementi e i requisiti per la
valutazione qualitativa dei progetti di residenza sono:
a) rispondenza
dell'attività agli obiettivi ed alle priorità del Programma Triennale in materia
di Spettacolo;
b) l'efficacia del piano gestionale-organizzativo e del piano
di promozione/comunicazione in funzione degli obiettivi e delle priorità del
Programma stesso;
c) la qualità del progetto artistico di produzione,
riferita particolarmente alla ricerca di nuovi linguaggi aderenti alla
contemporaneità in grado di creare nuovo pubblico, soprattutto fra le
generazioni più giovani;
d) il curriculum della Direzione e la “biografia”
artistico-organizzativa del soggetto proponente, con particolare riferimento a
precedenti esperienze di progetti di residenza similari debitamente documentati;
e) il “tutoraggio” artistico-organizzativo rivolto a soggetti di produzione
di spettacolo dal vivo che non dispongano di una propria sede per le prove, gli
allestimenti e le rappresentazioni, attraverso un accordo scritto con
l'indicazione delle modalità di attuazione;
f) la presenza di uno o più
“artisti associati”, intendendo per artista associato un Maestro di rilievo
nazionale o internazionale nel settore del teatro, della danza e della musica
che affianchino per un periodo non inferiore a 40 giorni nell'anno il progetto
formativo-produttivo della residenza;
g) l'apertura di spazi nuovi,
inutilizzati o sottoutilizzati (con meno di 10 giorni di apertura al pubblico
all'anno) da almeno due anni per le attività di spettacolo dal vivo;
h)
l'impiego nella realizzazione del progetto di giovani artisti, tecnici ed
organizzatori di età non superiore a 35 anni;
i) la messa a disposizione di
una foresteria per l'alloggio degli artisti e dei tecnici, anche ospiti,
impegnati nel progetto.».
Art. 9
Integrazione all'art. 15.
1. Al comma 2, lettera a) dell'art.15
dopo le parole “per soggetti iscritti all'Albo Regionale” sono aggiunte le
parole “e per le Residenze (come descritte al precedente art. 8-bis)”.
Art. 10
Integrazione all'art. 19.
1. Il comma 1 dell'art. 19
è così sostituito:
«1. Possono richiedere interventi in regime di
convenzione:
a) i soggetti pubblici che per la realizzazione dei progetti si
avvalgono di persone con specifiche competenze e qualificata e riconosciuta
esperienza nell'ambito dello spettacolo;
b) i soggetti che presentano
progetti di residenza per i quali sia stato sottoscritto alla data dell'istanza
un accordo pluriennale (protocollo d'intesa, convenzione o altro accordo
formale) con l'Ente Locale o con l'Ente Pubblico;
c) i soggetti privati
iscritti all'Albo Regionale nei settori e per le attività per cui sono previsti
i successivi ulteriori requisiti generali e specifici di settore.».
Art. 11
Modifica ed integrazione all'art. 20.
1. Al comma 1 dell'art. 20
le parole “30 ottobre” sono sostituite dalle parole “31 ottobre”.
2. Al comma 2 dell'art. 20
è aggiunta la seguente lettera:
«h) copia conforme dell'accordo triennale
(protocollo d'intesa, convenzione) sottoscritto con l'Ente Locale o con l'Ente
Pubblico per la gestione di uno spazio attrezzato per le attività di spettacolo
dal vivo.».
Art. 12
Modifica all'art. 22.
1. Al comma 2 dell'art. 22
le parole “30 ottobre” sono sostituite dalle parole “31 ottobre”.
Art. 13
Integrazione all'art. 26.
1. Al comma 1 dell'art. 26
dopo le parole “nei confronti dei soggetti iscritti all'Albo” sono aggiunte le
parole “e dei soggetti delle residenze”.
Art. 14
Modifica all'art. 27.
1. Al comma 2 lettera c) dell'art. 27
le parole “di cui agli artt. 5 e 19” sono sostituite dalle parole “di cui agli
artt. 5, 8-bis e 19”.
Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.