Il Presidente della
Giunta regionale
Visto l'art.
121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l'art.
42, comma 2, lett. c), L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l'art.
44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto
della Regione Puglia”;
Vista
la L.R. 1° agosto
2003, n. 11 e ss. mm. e ii., ed, in particolare gli artt. 2 comma 1 lett. g) e
22;
Vista
la L.R. 7 maggio
2008, n. 5;
Visto il
Reg. reg. 23 dicembre 2004, n. 12;
Visto il
Reg. reg. 23 dicembre 2004, n. 13;
Visto il
Reg. reg. 10 febbraio 2010, n. 12;
Vista la Delib.G.R. 8 marzo 2011, n. 337 di
adozione del regolamento;
emana
il seguente
regolamento:
Art. 1
Modifica all'art. 11 del Reg. reg. 10 febbraio 2010, n.
12.
Il comma 1 dell'articolo 11
del Reg.
reg. n. 12/2010 è così sostituito:
“I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati
ai sensi del Reg.
reg. n. 13/2004 continuano a svolgere le proprie attività per non oltre
diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali
l'autorizzazione rilasciata ai sensi del previgente regolamento si intende
decaduta”.
Il comma 4 dell'articolo 11
del Reg.
reg. n. 12/2010 è così sostituito:
“È abrogato il Reg. reg. 23 dicembre
2004, n. 13”.
Il presente regolamento è dichiarato urgente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 44,
comma 3 e dell'art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.