Art. 1  
Oggetto e finalità.
1.  La Regione Puglia, di concerto con le 
comunità locali, le parti sociali e gli enti locali e di ricerca riconosce, 
promuove e disciplina sul proprio territorio gli ecomusei allo scopo di 
recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la 
memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale, 
immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le 
tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha 
caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio 
regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in 
una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e 
di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità 
locale.
2.  La Regione, per conseguire lo scopo di 
cui al comma 1, promuove l'istituzione di ecomusei, quali luoghi attivi di 
promozione della identità collettiva e del patrimonio culturale, ambientale e 
paesaggistico nella forma del museo permanente, di dimensioni e caratteristiche 
adeguate alle finalità di cui al comma 3 e ne sostiene le attività.
3.  Gli ecomusei perseguono le seguenti 
finalità: 
a)  conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare 
ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze 
della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle 
popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni 
religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle 
tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione 
agricola, silvicola, artigianale e industriale; b)  rafforzare il senso di 
appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la 
riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali al 
fine di valorizzare i caratteri identitari locali; c)  promuovere la 
partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche 
e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione 
attiva del patrimonio culturale - materiale, immateriale - sociale e ambientale 
del territorio regionale, compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali. A 
tal fine, gli ecomusei promuovono laboratori di cittadinanza attiva per la 
costruzione di “mappe di comunità”, cosi come definite dall'articolo 13 (Le 
mappe di comunità), comma 1, dell'Elaborato 2 (Norme tecniche di attuazione) 
allegato alla Delib.G.R. 11 gennaio 2010, n. 1 (Approvazione della proposta di 
Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), o analoghi 
strumenti di coinvolgimento attivo degli abitanti nella identificazione e 
rappresentazione delle peculiarità dei luoghi e della percezione del paesaggio, 
per il censimento del patrimonio locale e la definizione di regole condivise per 
la sua cura); d)  favorire e sostenere la conoscenza, tutela e 
valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione 
europea del paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con 
legge 9 gennaio 2006, n. 14, con compiti di promozione e attivazione sul 
territorio del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) di cui alla 
legge 
regionale 7 ottobre 2009 n. 20 (Norme per la pianificazione 
paesaggistica); e)  valorizzare e diffondere la conoscenza e l'uso del 
patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla 
costruzione, alla rivitalizzazione e alla messa in rete di attività e servizi 
volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area connotata da 
specifici caratteri identitari; f)  favorire e promuovere progetti di 
sviluppo e integrazione interculturale, finalizzati alla scoperta e conoscenza 
del territorio; g)  promuovere lo studio e la ricerca scientifica relativi 
alla storia e alle tradizioni del territorio e diffondere le stesse attraverso 
attività didattico - educative; h)  predisporre itinerari di visita e 
percorsi di fruizione e valorizzazione turistica e culturale che introducano e 
accompagnino il visitatore nella conoscenza dell'ambiente e delle tradizioni 
locali; i)  sensibilizzare le comunità locali, le istituzioni, in 
particolare quelle culturali, scientifiche e scolastiche, il settore produttivo, 
gli enti e associazioni locali e di categoria ai temi dello sviluppo sostenibile 
anche attraverso la conoscenza e la rappresentazione delle trasformazioni 
sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità 
locali e dai territori; j)  ricostruire e riattivare ambienti di vita e di 
lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai 
visitatori, creando opportunità di impiego e di promozione di prodotti locali, 
nonché di didattica, sport e svago in genere; k)  promuovere, anche a fini 
di fruizione pubblica, il corretto recupero di strutture di carattere 
residenziale, storico e artistico, nonché delle tradizionali produzioni 
agroalimentari ed artigianali presenti; l)  promuovere iniziative di 
cooperazione e scambio di esperienze con altre realtà ecomuseali anche 
attraverso la creazione e/o adesione a reti regionali, nazionali ed europee; 
m)  mettere in atto procedure e metodi per l'attuazione della Convenzione 
europea del paesaggio per il diritto alla bellezza degli ambienti di vita delle 
singole comunità, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati per 
la manutenzione del paesaggio e della cultura locale; n)  rappresentare 
presidi locali dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i 
beni culturali, fungendo da attivatori dei processi di sensibilizzazione della 
società pugliese per la salvaguardia e il recupero del patrimonio paesaggistico 
di cui al comma 3, lettera d), dell'articolo 4 
(Finalità e funzioni dell'Osservatorio) della L.R. 
n. 20/2009. 
 
 
Art. 2  
Riconoscimento e gestione degli ecomusei.
1.  Gli ecomusei sono promossi da 
associazioni e fondazioni culturali, ambientalistiche e di conservazione del 
patrimonio storico, senza scopo di lucro appositamente costituite o che abbiano 
come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero enti 
locali singoli e associati, enti di ricerca pubblici e privati.
2.  La Regione Puglia riconosce e 
disciplina gli ecomusei sul proprio territorio.
3.  I soggetti di cui al comma 1, 
nell'ambito dell'organizzazione delle attività da svolgere, si dotano di spazi 
da destinare a sede del laboratorio ecomuseale dove svolgere attività di 
gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico - educative e 
di ricerca in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di 
promozione turistica e istituti e luoghi di cultura.
4.  La Giunta regionale, entro novanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un 
regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il 
riconoscimento della qualifica di ecomuseo nonché per la individuazione dei 
soggetti pubblici e i requisisti dei soggetti privati ai quali è consentita la 
gestione degli ecomusei. Tale regolamento (1) 
 tiene conto dei seguenti criteri: 
a)  caratteristiche di specificità 
culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone 
l'ecomuseo;
b)  partecipazione attiva della comunità 
locale nel progetto di predisposizione e animazione culturale dell'ecomuseo; 
c)  presenza di un insieme diversificato di 
soggetti partecipanti quali associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, 
fondazioni ed enti locali singoli o associati; 
d)  allestimento di spazi adeguati ad 
ospitare laboratori ecomuseali come centri di interpretazione, documentazione e 
informazione; 
e)  esistenza di itinerari di visita e 
allestimento di percorsi di fruizione e luoghi di interpretazione; 
f)  rapporto con altri ecomusei 
eventualmente esistenti sul medesimo territorio o territori limitrofi. 
5.  La Regione istituisce un elenco degli 
ecomusei di interesse regionale riconosciuti con le modalità di cui al comma 2 e 
sulla base del regolamento di cui al comma 4. Tale elenco viene annualmente 
aggiornato. L'inserimento nell'elenco degli ecomusei equivale a riconoscimento 
della qualifica di ecomuseo.
Ogni tre anni la Regione, acquisito il parere 
della Consulta di cui all'articolo 4, verifica la permanenza dei requisisti 
minimi per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo provvedendo a eventuali 
cancellazioni.
6.  La programmazione e gestione delle 
attività degli ecomusei relative alla promozione del paesaggio è operata in 
stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio 
e dei beni culturali, il quale per il conseguimento delle proprie finalità 
istituzionali svolge attività di coordinamento e/o programmazione e può 
promuovere forme di cogestione degli ecomusei tra gli enti locali territoriali 
interessati e gli altri soggetti pubblici e privati attuatori del PPTR.
7.  La Regione promuove altresì le 
iniziative di formazione degli operatori degli ecomusei, da realizzarsi anche 
mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli ecomusei 
già attivi in Puglia e nelle altre regioni d'Italia e d'Europa.
 
 
 
 
 Denominazione e marchio.
1.  Ogni ecomuseo ha diritto alla 
denominazione esclusiva e originale e ad un proprio marchio esclusivo.
2.  Contestualmente al riconoscimento della 
qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 2, comma 2, la Regione riconosce ad 
ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio è 
veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed è tutelato nelle forme 
consentite.
3.  La Regione può promuovere un marchio 
che raccolga l'immagine complessiva degli ecomusei della Puglia (Rete Ecomusei 
Puglia).
 
 
Art. 4  
Consulta regionale degli Ecomusei.
1.  La Giunta regionale nomina una Consulta 
regionale degli ecomusei con compiti di promozione e attuazione della presente 
legge. 
2.  La Consulta:
a)  si esprime sul 
riconoscimento e sulla promozione degli ecomusei, sulle attività di formazione 
degli operatori degli ecomusei; 
b)  svolge azione di coordinamento nei 
confronti degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2; 
c)  svolge azione di programmazione delle 
attività di promozione degli ecomusei a livello regionale, nazionale e 
internazionale. 
3.  La Consulta è composta da:
a)  
l'Assessore regionale con delega ai beni culturali; 
b)  un rappresentante della commissione 
consiliare competente in materia di territorio e ambiente; 
c)  un rappresentante della commissione 
consiliare competente in materia di beni culturali; 
d)  un rappresentante designato da ciascun 
ecomuseo; 
e)  i dirigenti dei servizi competenti 
nelle materie dei beni culturali e del paesaggio; 
f)  un rappresentante dell'Osservatorio 
regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali; 
g)  un rappresentante dell'Università di 
Bari, un rappresentante dell'Università del Salento e un rappresentante 
dell'Università di Foggia; 
h)  i rappresentanti dei Comuni dei 
territori interessati agli ecomusei e un rappresentante della relativa Provincia 
di appartenenza; 
i)  i rappresentanti delle associazioni 
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni 
di legge in materia di ambiente, che abbiano manifestato il proprio interesse. 
4.  La Consulta elegge il proprio 
presidente e vicepresidente scegliendoli tra i membri di cui comma 3.
5.  Le funzioni di segreteria sono svolte 
da un funzionario designato dal Servizio regionale competente in materia di beni 
culturali.
6.  La Consulta determina le modalità del 
proprio funzionamento tramite apposito regolamento e può invitare a partecipare 
alle proprie sedute esperti o rappresentanti e operatori degli ecomusei 
regionali.
7.  Ai componenti della Consulta non è 
riconosciuto alcun compenso e si riunisce almeno due volte l'anno e la 
partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.
8.  La composizione della Consulta è 
formalizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale all'inizio di 
ogni legislatura, resta in carica per tutta la legislatura e le sue funzioni 
sono prorogate fino alla sua ricostituzione.
 
 
Art. 5 
 Finanziamenti.
1.  Alla spesa derivante dalla gestione 
degli ecomusei iscritti negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 5, ammontante 
per l'esercizio finanziario 2011 a euro 20.000,00, si fa fronte con i fondi di 
cui al capitolo di bilancio 811005 - UPB 04.03.01 “Contributi per musei di enti 
locali, ecomusei ed enti e/o istituzioni di interesse locale”. Per gli esercizi 
successivi, si fa fronte con gli stanziamenti definiti nei capitoli dei 
rispettivi bilanci di previsione.
 
Art. 6  
Disposizioni transitorie e finali.
1.  In prima applicazione della presente 
legge sono qualificati “Ecomusei” i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che 
operano per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 1, che abbiano già 
promosso iniziative documentate in materia. A tal fine, la Regione, con il 
contributo della Consulta per gli ecomusei e dell'Osservatorio regionale per la 
qualità del paesaggio e per i beni culturali, provvede alla ricognizione di tali 
iniziative e ne riconosce la denominazione e il marchio di cui all'articolo 
3.
2.  In prima applicazione della presente 
legge la Consulta è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge.
3.  Entro un anno dall'approvazione del 
regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 2, gli ecomusei di cui al comma 1 
devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo 
regolamento.
 
La presente legge è pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 
comma 1 della L.R. 
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo 
a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione 
Puglia.