Regolamento
abrogato dal R.R.
n.7/2018, art. 19.
Il Presidente della
Giunta
regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella
parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei
regolamenti regionali;
Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli
artt. 42, comma 2, lett. c) e 44, comma 2;
Vista la L.R. 12
aprile 2001, n. 11 e ss. mm. e ii. ed, in particolare l'art. 28 comma 6-bis;
Visto il Reg. reg.
15 ottobre 2009, n. 24;
Vista la Delib.G.R. 16 maggio 2011, n. 1099 di
adozione del regolamento;
emana
il seguente regolamento:
Il presente regolamento disciplina
l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione
d'Impatto Ambientale, istituito ai sensi dell'art. 28
L.R.
n. 11/2001 e ss.mm.ii.
Art. 1
Composizione del Comitato
[1. Il Comitato Regionale per la
Valutazione d'Impatto Ambientale, di seguito chiamato Comitato, è istituito con
decreto dell'Assessore Regionale all'Ecologia ed è composto così come previsto
dal predetto art. 28 L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.
2. Fanno parte del Comitato il
Dirigente del Servizio Ecologia, che presiede il Comitato stesso e sovrintende
alla organizzazione ed alla direzione dei lavori dell'Organo, ed il Dirigente
dell'Ufficio Valutazione d'Impatto Ambientale e Politiche Energetiche (nel
seguito chiamato Ufficio V.I.A.), entrambi senza diritto di voto.
2–bis. L'incarico di esperto nel
Comitato di V.I.A regionale, di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 28 della
legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, è incompatibile con qualsiasi ruolo nei
Comitati Tecnici Provinciali. Qualora la suddetta incompatibilità si determini
in epoca successiva alla nomina, l'accettazione dell'incarico nei Comitati
Tecnici Provinciali determina la decadenza automatica dall'incarico di V.I.A.
regionale.
2–ter. I componenti del Comitato di
V.I.A. regionale, in carica alla data di pubblicazione sul BURP della presente
integrazione regolamentare, devono produrre comunicazione di opzione nel termine
perentorio di 15 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
dell'integrazione medesima, a pena di decadenza automatica dall'incarico nel
Comitato di V.I.A. regionale.
Le funzioni di segretario spettano ad un
funzionario in servizio presso il Servizio Ecologia, anch'esso senza diritto di
voto.]
Art. 2
Funzioni del Comitato
[1. Ferme restando le competenze
dell'Ufficio V.I.A. in merito all'istruttoria amministrativo-istituzionale dei
progetti, opere ed interventi assoggettati alle procedure di cui alla L.R. n.
11/2001 e ss.mm.ii. il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico
istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure
di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica
di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su
richiesta dell'Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati
alla procedura di Verifica preliminare.
2. Le competenze del Comitato
comprendono:
a) l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse
alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione
tecnica a corredo (S.I.A.);
b) l'individuazione e la
quantificazione degli impatti diretti ed indiretti dei progetti sulle diverse
componenti ambientali (il suolo, il sottosuolo, le acque, l'aria, il paesaggio)
e sugli elementi che ne fanno parte (l'uomo, la fauna e la flora, il clima, il
paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale) e le interazioni tra
questi; la valutazione delle misure proposte per eliminare o mitigare gli
impatti negativi previsti; la valutazione degli eventuali sistemi di
monitoraggio della compatibilità ambientale dei progetti, proposti dal
proponente;
c) l'analisi dei contenuti di tutte le
osservazioni, delle controdeduzioni, dei pareri e quant'altro afferente il
progetto in esame e di tutta la documentazione agli Atti;
d) l'esposizione e la discussione, in
sede plenaria, dei contenuti salienti di tale documentazione; e) la
formulazione di un parere sull'impatto ambientale del progetto, opera od
intervento proposto.
Sulla base del parere espresso dal Comitato,
il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale,
denominato “Giudizio di compatibilità ambientale”.]
Art. 3
Organizzazione del Comitato
[1. Le pratiche da sottoporre al
Comitato vengono protocollate e depositate presso la Segreteria del Comitato
presso l'Ufficio V.I.A. e sono tenute a disposizione dei
componenti.
2. In ragione della materia da
trattare, il Presidente del Comitato può prevedere delle sottocommissioni per
agevolare l'attività istruttoria posta a premessa dell'attività consultiva
finalizzata alla formulazione dei pareri.
3. L'assegnazione dei componenti
esperti alle varie sottocommissioni è disposta, sentiti gli interessati, sulla
base delle caratteristiche culturali e delle attitudini professionali dei vari
componenti e delle esigenze derivanti dai compiti istruttori del
Comitato.]
Art. 4
Funzionamento del Comitato
[1. Il Presidente assegna
l'istruttoria delle singole domande di pronuncia ad un Referente, con funzioni
di relatore o, in ragione della complessità dell'argomento da trattare, ad una
sottocommissione costituita dal Referente e da uno o più componenti dello stesso
Comitato su indicazione dello stesso Presidente o su richiesta del
Referente.
2. All'attività istruttoria di ogni
singola sottocommissione possono partecipare anche gli altri componenti del
Comitato con modalità di partecipazione concordate con il
Referente.
3. Ciascuna sottocommissione svolge
l'attività istruttoria nei modi e nelle sedi di volta in volta ritenuti più
opportuni, eventualmente effettuando sopralluoghi preventivamente autorizzati
dal Presidente stesso.
4. La sottocommissione può essere
integrata, da esperti nelle materie di specifico interesse, di altri Servizi
Regionali e/o dell'ARPA Puglia.
5. Ai sensi della Delib.G.R. 14 marzo 2006, n. 304 (1) , ai lavori del Comitato partecipa il Dirigente dell'Ufficio
Parchi o un suo delegato, per relazionare in merito all'istruttoria espletata,
qualora i progetti o piani risultino sottoposti a procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA con valutazione di incidenza ambientale ovvero a diretta
procedura di V.I.A, come previsto dall'art. 4,
L.R.
n. 11/2001 e ss.mm.ii.
6. Il Referente, o la relativa
sottocommissione all'uopo nominata, è responsabile dell'Istruttoria tecnica che
si conclude con una relazione scritta contenente una sintetica descrizione di
tutta l'attività istruttoria svolta, la situazione di fatto, i presupposti di
diritto, le considerazioni di ordine tecnico dei componenti, le controdeduzioni
ad eventuali pareri e/o osservazioni pervenute ed una proposta finale di parere
motivato da sottoporre alla discussione del Comitato convocato in riunione
plenaria.
7. La consegna della predetta
istruttoria deve avvenire entro 60 gg. dalla data di assegnazione della
pratica.]
(1) vedasi allegato al presente
regolamento.
Art. 5
Riunioni del Comitato
[1. Il calendario delle riunioni del
Comitato viene stabilito dal Presidente. Le sedute non sono pubbliche e devono
avere cadenza almeno quindicinale. Il Presidente ha facoltà di procedere a
convocazioni straordinarie in presenza di particolari esigenze organizzative o
di ragioni di urgenza nella definizione di talune pratiche.
2. Gli argomenti all'ordine del giorno
devono essere comunicati entro 6 giorni dalla data della seduta alla Segreteria
del Comitato. La Segreteria del Comitato ha il compito di trasmettere la
convocazione ad ogni singolo componente, mediante fax o e-mail, entro 5 giorni
dalla data della seduta. In casi di impedimento a partecipare alle sedute da
parte dei singoli componenti, questi devono darne avviso almeno 3 giorni prima
della seduta alla Segreteria del Comitato.
3. Nelle riunioni plenarie:
•
Il Comitato tratta problemi di carattere generale e di metodo relativi
all'attività istruttoria e di valutazione;
• il Presidente provvede
all'assegnazione delle istruttorie;
• il Referente o altro relatore da lui
indicato relaziona sugli esiti dell'attività istruttoria della sottocommissione
(ove prevista);
• si fanno gli eventuali
approfondimenti o integrazioni istruttorie che si rendessero necessari grazie al
contributo dei componenti non facenti parte della sottocommissione;
• il Comitato rende il parere in
merito alle opere sottoposte alla procedura di verifica e/o di V.I.A. in merito
all'impatto ambientale delle opere;
• il Comitato, su richiesta del
Referente, esamina particolari problematiche emerse nel corso dell'attività
istruttoria della sottocommissione.
4. Le riunioni plenarie non possono
essere utilizzate ai fini dell'esame documentale e istruttorio della
sottocommissione.
5. Prima dell'avvio dei lavori i
componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di incompatibilità nella
trattazione delle pratiche iscritte all'ordine del giorno; in tale eventualità
il componente interessato dovrà allontanarsi dall'aula.]
Art. 6
Regolamentazione delle sedute plenarie
[1. Le sedute plenarie del Comitato
sono valide in presenza della maggioranza dei componenti in carica. Prima
dell'avvio dei lavori i componenti del Comitato dichiarano eventuali cause di
incompatibilità nella trattazione della/e pratiche iscritte all'ordine del
giorno; in tale eventualità il componente interessato dovrà allontanarsi
dall'aula e non concorre alla formazione del quorum strutturale.
2. I componenti esperti nominati dalla
Giunta devono assicurare la presenza alle sedute plenarie del Comitato. In caso
di assenza ingiustificata per oltre tre riunioni successive il Presidente del
Comitato dichiara la decadenza automatica dalla carica e propone alla Giunta la
sostituzione del Componente.
3. In caso di assenza del Presidente,
ne assume le veci il Dirigente dell'Ufficio V.I.A. e, in caso di assenza anche
di quest'ultimo, il componente più anziano.
4. È consentita la partecipazione ai
lavori istruttori anche del soggetto proponente o di un suo delegato qualora il
Referente e/o la sottocommissione ravvisi l'esigenza di approfondire alcuni
aspetti con lo stesso.
5. Su invito del Presidente possono
partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, esperti esterni,
appositamente incaricati della valutazione di aspetti specifici.
6. Sulla base della relazione
istruttoria della sottocommissione il Comitato emette un parere motivato
sull'impatto dell'opera che è chiamata ad esaminare, nel rispetto dei termini
stabiliti dalla legge regionale.
7. I pareri sono adottati a
maggioranza dei componenti presenti aventi diritto di voto. Qualora il Comitato
non pervenga ad un giudizio unanime sul progetto in esame si procede alla
votazione per alzata di mano. In tal caso le decisioni sono valide se assunte
con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di
voto.
8. Delle riunioni plenarie viene
tenuto un verbale, firmato dal segretario del Comitato e controfirmato dal
Presidente. Il verbale, redatto in forma sintetica, deve riportare i
partecipanti, gli argomenti trattati, la discussione e le conclusioni a cui il
Comitato è pervenuto; dà inoltre conto dell'intervento di eventuali soggetti
terzi ai lavori del Comitato, dell'assegnazione delle istruttorie, delle
osservazioni dei vari componenti, dell'esito delle votazioni. Eventuali
registrazioni devono considerarsi quali semplice ausilio alla stesura del
verbale e non possono essere messe a disposizione di estranei.
9. In apertura della seduta si
procede, di norma, alla lettura ed all'approvazione del verbale della riunione
precedente.]
Art. 7
Conferenze di servizi
[1. Le Conferenze di Servizi, laddove
ritenute necessarie, sono presiedute dal Presidente della Comitato, che può
delegare a ciò il responsabile dell'Ufficio V.I.A., il referente del progetto o
altro componente della sottocommissione a cui il progetto è stato
assegnato.
2. Alle Conferenze di Servizi
partecipano tutti i componenti della sottocommissione cui è assegnata
l'istruttoria della domanda di pronuncia; possono altresì partecipare anche gli
altri componenti. Vengono invitati coloro i quali hanno presentato osservazioni
o pareri; a ciascuno viene data l'opportunità di esprimere ulteriori pareri e al
proponente il progetto la possibilità di replica.
3. Delle Conferenze di Servizi viene
tenuto un verbale con le modalità previste per detta fattispecie. Del verbale
viene data lettura nella successiva riunione del Comitato in seduta plenaria in
maniera tale che della stessa Conferenza venga presa conoscenza da parte degli
eventuali assenti.
4. Ai fini del compenso degli esperti
la Conferenza di Servizi equivale a una seduta plenaria.]
Art. 8
Dimissioni di Componenti
[1. Le dimissioni di un componente
nominato dalla Giunta Regionale sono presentate con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento al Dirigente del Servizio Ecologia della Regione
Puglia.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal
momento in cui vendono protocollate ed hanno effetto dal 30° giorno successivo a
quello del ricevimento da parte dell'Ufficio.
3. La Giunta regionale procede alla
nomina del nuovo componente, ai fini della reintegrazione del
Comitato.]
Art. 9
Decadenza dall'incarico
[1. Il Comitato dura in carica per un
periodo pari a tre anni dalla data della nomina con decreto Assessoriale ed
esercita le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo Comitato e comunque
per un periodo non superiore a tre mesi.]
Art. 10
Revoca dell'incarico (2)
[1. Su proposta motivata del
Presidente della Comitato, la Giunta Regionale può disporre la
revoca dell'incarico di un componente nei seguenti casi:
a. a seguito di gravi inadempienze o
ritardi rispetto ai compiti affidati che comportino ingiustificati superamenti
dei tempi di conclusione del procedimento;
b. in caso di comportamenti non
conformi a quanto previsto al successivo art. 11 accertati dall'Ufficio
competente sulla V.I.A.;
c. nei casi previsti dalla legge per
la sospensione dai pubblici uffici degli amministratori.
2. La revoca ha effetto dalla data
indicata nel provvedimento che viene notificato all'interessato ed inviato, per
conoscenza, al Presidente del Comitato.
3. Il Comitato può comunque continuare
a svolgere la propria attività, anche in assenza del plenum.
4. La Giunta procede alla nomina del
nuovo componente, ai fini della reintegrazione del Comitato.]
(2) NDR: Il presente articolo è
stato erroneamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale con una diversa
nemerazione dei commi.
Art. 11
Norme deontologiche
[1. Nello svolgimento dell'attività
presso il Comitato gli esperti si conformano alle norme di comportamento
previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare essi
sono tenuti al segreto relativamente ad informazioni e notizie sui progetti e
sulle aziende di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del
mandato.
2. I componenti del Comitato non
possono svolgere consulenza professionale nei confronti dei soggetti proponenti
in relazione ai progetti sottoposti all'esame della Commissione. Non possono
inoltre chiedere documentazione direttamente ai soggetti proponenti ma sono
tenuti a segnalare la necessità di integrazioni al Responsabile dell'Ufficio
VIA.
3. Gli esperti si attengono inoltre
alle norme di deontologia professionale.
4. Nello svolgimento delle attività
presso il Comitato V.I.A. gli esperti si assumono la responsabilità delle
istruttorie loro assegnate sottoscrivendo la relazione di sintesi che viene
depositata agli atti.]
Art. 12
Abrogazione espressa del Reg. reg. 15 ottobre 2009, n.
24
[Il presente regolamento abroga e
sostituisce il precedente Reg.
reg. n. 24/2009 adottato con Delib.G.R. n. 1859/2009.]
Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della
Regione Puglia.