(1) Regolamento abrogato dall’ art. 18,
Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.
Il Presidente della
Giunta regionale
Visto l'art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1,
nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione
dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto
della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare,
gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;
Vista la L.R. 11 febbraio 2002, n. 1;
Visto il Reg. reg. 9
marzo 2009, n. 4;
Vista la Delib.G.R. 28 giugno 2011, n. 1477
emana
il
seguente regolamento:
Art. 1
Principi generali
[1. Con il presente regolamento, ai sensi
dell'art. 5 della legge 29 marzo 2001 n. 135, in applicazione del disposto di
cui all'articolo 5
della legge
regionale 11 febbraio 2002 n. 1 e della successiva legge
regionale 3 dicembre 2010 n. 18, la Regione Puglia definisce le modalità di
costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le norme
generali per il loro funzionamento. Gli stessi possono essere indicati con
l'acronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.
2. I Sistemi Turistici Locali, nell'ambito
delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di
programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a
diversificare l'offerta regionale valorizzando gli aspetti di attrattività delle
destinazioni turistiche e dei territori, migliorando l'integrazione, la
fruibilità e la qualità dei servizi erogati.
3. Attraverso i Sistemi Turistici Locali,
la Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di
specifici obiettivi di rafforzamento dell'offerta turistica regionale,
integrando le politiche settoriali con le più complessive politiche di sviluppo
finalizzate alla crescita e all'innovazione del sistema produttivo, alla
valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e naturale, al governo del
territorio, allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti tipici, nonché
favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena
fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 2
Funzioni della Regione e definizione di Sistema Turistico
Locale
[1. La Regione Puglia, ai sensi dell'art.
5
della L.R.
n. 1/2002, riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di
controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo
Turistico dagli stessi elaborati.
2. I Sistemi Turistici Locali sono
definiti come contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta di motivi
di attrazione turistica, con la generazione di flussi interessati a beni
culturali e ambientali, a prodotti tipici dell'agricoltura, alla gastronomia,
all'artigianato locale, alle attività sportive e ricreative, al segmento
devozionale, o comunque qualificati dalla presenza diffusa di imprese
turistiche, singole o associate.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 3
Definizione di STL.
[1. Assumono la definizione di Sistema
Turistico Locale (STL) le forme associative volontarie tra soggetti pubblici,
come indicati al successivo art. 5 comma 1), e soggetti privati, ai sensi del
successivo art. 5 comma 2).
2. I STL sono costituiti in ambiti
territoriali omogenei e di dimensioni significative, definiti dalla Regione al
fine di valorizzare pienamente le risorse locali, materiali e immateriali,
attraverso il volano economico delle economie turistiche.]
Art. 4
Finalità dei STL
[1. La natura mista dei STL li rende sede
privilegiata di dialogo e di confronto permanente tra tutti i soggetti operanti
a livello locale nel settore turistico, promuovendo un reale processo
partecipativo alla analisi dei fabbisogni finalizzata a elaborare ed attuare
meccanismi programmatori e decisionali in materia, garantendo il raccordo con la
Regione.
2. I STL si costituiscono per concorrere
alla programmazione turistica locale, al miglioramento dell'attrattività
territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel
rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:
a.
Proporre un “Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale”, integrando le
competenze, le capacità previsionali e le proposte degli Enti Locali e
Territoriali nella formulazione di indirizzi alla Regione;
b. Gestire un “marchio d'area” distintivo
e coordinato con il brand “Puglia”, definendo annualmente, entro e non oltre il
30 settembre di ciascun anno solare, le priorità da comunicare e veicolare
attraverso l'Agenzia Pugliapromozione ai mercati nazionali e internazionali;
c. Concorrere alla conoscenza, alla
razionalizzazione, all'integrazione, all'innovazione e all'adeguamento degli
standard qualitativi dell'offerta turistica locale;
d. Favorire il coordinamento degli attori
pubblici e privati che operano sul territorio con la finalità di aumentare la
competitività territoriale attraverso l'individuazione delle strategie e delle
modalità operative atte ad incrementare la notorietà, l'accessibilità e la
fruibilità dei singoli attrattori;
e. Favorire la cooperazione
intersettoriale e la compartecipazione dei privati alle politiche pubbliche, sia
aumentando la condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo (ad esempio
attraverso azioni di animazione territoriale, di sensibilizzazione delle
popolazioni locali, di diffusione della cultura dell'ospitalità, ecc.), sia
attirando capitali privati nel finanziamento dei progetti eccellenti;
f. Sostenere l'integrazione degli attori
locali con le strategie del Distretto Turistico Regionale di cui alla legge
regionale n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi”
pubblicata dalla Regione Puglia il 3 agosto 2007;
g. Coordinare la promozione a livello
locale e l'informazione sul territorio, affiancando l'attività degli IAT e
cooperando con le Pro Loco, ma anche supportando le attività di animazione
locale svolte dagli EE.LL., procedendo alla calendarizzazione unitaria delle
iniziative previste a livello di Sistema Turistico;
h. Svolgere attività di analisi,
ricognizione, raccolta dati e statistiche a livello locale - in collaborazione
con le Province - e di supporto informativo all'Osservatorio Regionale ed
all'Agenzia regionale per l'aggiornamento del portale viaggiareinpuglia.it,
nonché per gli altri strumenti di comunicazione attivati dalla Regione;
i. Se previsto nel proprio statuto, l'STL
potrà attivare un ufficio progetti che costituisca l'ambito privilegiato di
progettazione, partecipazione e gestione dei bandi comunitari, nazionali e
regionali e delle opportunità di adeguamento dell'offerta turistica locale e
fornisca, su richiesta, assistenza specializzata agli Enti Locali nella
progettazione in materia turistica.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 5
Soggetti costituenti i STL e soggetti aderenti
[1. Concorrono alla costituzione dei
STL:
a. Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nell'ambito territoriale
interessato;
b. Province competenti per territorio;
c. Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competenti per
territorio; d. Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti ai
sensi della L.R.
n. 19/1997 e s.m.i. e della L. 394/1991, operanti nell'ambito territoriale
interessato; e. Altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera
di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.
2. Ai STL possono aderire soggetti che
abbiano sede ovvero esercitino le proprie attività nel territorio interessato,
come di seguito indicati:
a. Associazioni e altre organizzazioni senza
scopo di lucro che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la
valorizzazione delle specificità e delle identità locali, delle iniziative
culturali e delle produzioni tipiche;
b. Organizzazioni sindacali e datoriali di
filiera;
c. Altri soggetti di natura pubblica o
privata che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico
nell'ambito territoriale interessato.
3. I Comuni possono aderire ad un solo
Sistema Turistico Locale.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 6
Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STL
[1. La Regione suddivide l'intero
territorio attraverso l'adozione di un sistema regionale di STL, prevedendo per
ciascuno una dimensione minima efficiente così come emersa dalla fase
preliminare di studio e ricerca.
2. La Regione istituisce un tavolo di
concertazione su base provinciale o interprovinciale per ciascun ambito
territoriale candidato all'istituzione di un STL, sulla base delle istanze
pervenute alla data di emanazione del presente Regolamento, che dalle stesse ha
assunto orientamento;
3. L'Ente Provinciale o gli Enti
Provinciali convocati al tavolo provvedono alla animazione territoriale
necessaria a garantire la piena partecipazione dei Comuni e degli altri soggetti
interessati alla fase costitutiva.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 7
Ambito operativo e dimensione territoriale dei STL
[1. Ambito operativo dei STL è il
territorio amministrato dai Comuni aderenti.
2. Ai sensi del precedente art. 3, comma
2, per dimensione significativa si intende l'aggregazione di un numero congruo
di Comuni aventi una matrice comune in grado di rappresentare l'insieme della
storia, della stratificazione della cultura materiale e immateriale, finanche
caratteristiche uniformi della morfologia e del paesaggio, tale da consentirne
la riconoscibilità, il posizionamento e il raggiungimento degli obiettivi di cui
ai successivi artt. 10 e 11.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 8
Forma associativa dei STL e prescrizioni in materia
[1. La scelta della forma associativa del
STL è demandata all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, nel rispetto
delle forme previste dalla normativa vigente.
2. Lo Statuto dell'STL è stipulato tra i
soggetti che lo costituiscono, in forma di atto pubblico, e contiene le seguenti
previsioni:
a. La forma associativa individuata;
b. Il periodo di validità, compreso tra un
minimo di tre e un massimo di nove anni;
3. Ruoli, funzioni e responsabilità
attribuiti ai soggetti costituenti e aderenti, nonché le eventuali limitazioni
poste alla partecipazione dei soggetti privati.
4. Gli Statuti devono assicurare la
possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte
di altri soggetti aventi titolo.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Adempimenti di competenza della Regione per l'istituzione del
Sistema regionale dei STL
[1. La Giunta regionale delibera il sistema regionale dei
STL e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.]
Art. 10
Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei
STL
[1. L'Assessorato al Turismo dispone, a
cadenza annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STL, volte in
particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti
finanziari, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività
svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.
2. Ai fini del monitoraggio e della
verifica, ogni STL è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro
il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui
risultati conseguiti nell'anno precedente, corredato da elementi di ordine
finanziario e contabile.
3. Ciascun STL è altresì tenuto a
presentare all'Agenzia Pugliapromozione, entro il mese di settembre di ciascun
anno solare, una sintesi delle esigenze locali di comunicazione e di promozione
nazionale e internazionale per l'anno successivo.]
Il presente
provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 11
Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale
[1. Il Quadro Triennale di Sviluppo
Turistico Territoriale è elemento costitutivo del STL. Deve essere coerente con
gli indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti
elementi:
a. analisi dell'ambito territoriale di riferimento,
contenente indicazioni in termini di criticità, fabbisogni e input utili alla
programmazione regionale;
b. indicazioni in merito agli strumenti di
finanziamento e cofinanziamento attivati e/o attivabili nell'area territoriale
interessata;
c. obiettivi perseguiti e risultati
attesi;
d. coerenza e connessioni con le proposte
e gli interventi del Distretto Turistico Regionale.
2. Le funzioni di controllo e confronto
degli indirizzi strategici e delle priorità di intervento, di monitoraggio
sull'efficacia dei Piani Triennali, nonché di verifica periodica dei risultati
ottenuti per l'eventuale attivazione delle procedure di revoca sono demandate al
Comitato previsto dall'art. 2
comma 2 della L.R.
n. 1/2002 così come modificato dall'art. 1 della L.R.
n. 18/2010.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Trasmissione dei fabbisogni di comunicazione e
promozione nazionale e internazionale all'Agenzia Pugliapromozione
[1. Entro il trenta settembre di ciascun
anno solare, ogni STL è tenuto ad inoltrare all'Agenzia Pugliapromozione un
documento di sintesi dei fabbisogni informativi turistici territoriali e di
posizionamento del “marchio d'area” per l'anno successivo. Esso deve contenere i
seguenti elementi:
a. analisi degli obiettivi della comunicazione e dei
risultati attesi, segmentazione dei target, previsione degli strumenti e dei
canali, individuazione dei messaggi principali;
b. coerenza e connessioni tra le proposte
di comunicazione e promozione del Sistema Turistico Locale con gli interventi
sul brand “Puglia” da parte di Pugliapromozione;
c. indicazione delle eventuali forme e
delle fonti di finanziamento e cofinanziamento attivate e/o previste, da parte
degli E.E.L.L. e, in particolare, rinvenibili dal coinvolgimento dei soggetti di
diritto privato.
2. Le funzioni di controllo e di
monitoraggio sull'efficacia dei Piani di comunicazione e promozione, nonché di
verifica periodica dei risultati ottenuti, sono demandate all'Agenzia
Pugliapromozione, la quale provvede anche al necessario raccordo funzionale con
gli uffici IAT e le Pro Loco.]
Art. 13
Revoca del riconoscimento dei STL
[1. Su proposta dell'Assessorato al
Turismo, la Giunta regionale può procedere a revisione, ridimensionamento e
revoca del riconoscimento dei STL, nei seguenti casi:
a. mancato
svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi;
b. accertata inadempienza rispetto alle
finalità istitutive di cui all'art. 4, ovvero comportamenti ed attività che
contravvengono alle stesse;
c. difformità sostanziale delle attività
realizzate rispetto al programma di attività approvato;
d. irregolarità nel funzionamento o nella
gestione;
e. recesso di oltre la metà dei soggetti
costituenti di cui all'art. 5 comma 1);
f. sopravvenuta carenza dei requisiti
costitutivi.
2. Nelle predette ipotesi
l'Amministrazione regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema
Turistico Locale a sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle
attività ed al perseguimento delle finalità del programma.]
Art. 14
Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi
Turistici Locali
[1. Gli STL riconosciuti dalla Regione
Puglia possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che
regolano le singole fonti, anche in funzione della forma costitutiva liberamente
adottata.
2. La Regione definisce le procedure di
attuazione e le eventuali misure di finanziamento delle attività dei Sistemi
Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 15
Altre norme di carattere finanziario e gestionale
[1. Il provvedimento di revoca adottato ai
sensi dell'art. 13 stabilisce anche, per quanto di competenza della Regione, le
modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie
eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi
atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti dai
rapporti giuridicamente vincolanti insorti.
2. Allo stesso modo la Regione definisce
le modalità di revoca di provvedimenti consequenziali ad eventuali finanziamenti
a valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione dell'art. 6 della L. 29
marzo 2001, n. 135.
3. I componenti degli organi di gestione e
amministrativi dei STL non sono retribuiti.
4. Le attività dei STL sono svolte da
personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in
base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso
i STL possono stipulare contratti di lavoro subordinato.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 16
Norme transitorie
[1. Le istanze prodotte in forza del Reg.
reg. 9 marzo 2009, n. 4 e tese al riconoscimento di STL (“Sistemi Turistici
Locali”), s'intendono oggetto di istruttoria finale e nuova concertazione tra i
Comuni ed i soggetti proponenti e la Regione Puglia;
2. Le istanze prodotte sulla base del
medesimo regolamento e tese al riconoscimento di STP (“Sistemi Turistici di
Prodotto”) troveranno riconoscimento nell'ambito dell'istruttoria che sarà
redatta dall'Osservatorio istituito con atto di Giunta n. 263 del 2 febbraio
2010 tra la Regione Puglia e le Associazioni sindacali e di categoria e
finalizzata ad una prossima istituzione del “Distretto Regionale del
Turismo”.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Art. 17
Disposizioni finali
[1. Per tutto quanto non espressamente
previsto dal presente regolamento, s'intendono richiamate le norme di cui alla
L.R.
n. 1/2002, allaL.R.
n. 18/2010 e successive modifiche e integrazioni ed al D.P.G.R. 22 febbraio
2011, n. 176 istitutivo dell'Agenzia Pugliapromozione nonché le disposizioni
comunitarie, statali e regionali in materia.
2. Il presente regolamento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.]
Il presente provvedimento è
stato abrogato dall’ art.
18, Reg.
reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal
giorno stesso della sua pubblicazione.
Il presente regolamento è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art.
53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione
Puglia.