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Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2011
Numero
14
Data
04/07/2011
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Riformulazione Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4 in materia di Sistemi Turistici Locali ai sensi dell'art. 5 legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1 e s.m.i.
Note
Pubblicato nel B.U.R. Puglia 8 luglio 2011, n. 108 Il presente regolamento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
Allegati
Nessun allegato

 



(1)  Regolamento abrogato  dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, che ha nuovamente riformulato il reg. reg. 4/2009.

Il Presidente della

Giunta regionale

 

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed, in particolare, gli artt. 42, comma 2, lett. c e 44, comma 2;

Vista la L.R. 11 febbraio 2002, n. 1;

Visto il Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4;

Vista la Delib.G.R. 28 giugno 2011, n. 1477

 

emana

 

il seguente regolamento:

Art. 1 

 Principi generali

[1.  Con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 2001 n. 135, in applicazione del disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2002 n. 1 e della successiva legge regionale 3 dicembre 2010 n. 18, la Regione Puglia definisce le modalità di costituzione e di riconoscimento dei Sistemi Turistici Locali e le norme generali per il loro funzionamento. Gli stessi possono essere indicati con l'acronimo STL, utilizzabile anche negli atti amministrativi relativi.

2.  I Sistemi Turistici Locali, nell'ambito delle strategie complessive di sviluppo del settore e delle attività di programmazione e pianificazione di competenza della Regione, concorrono a diversificare l'offerta regionale valorizzando gli aspetti di attrattività delle destinazioni turistiche e dei territori, migliorando l'integrazione, la fruibilità e la qualità dei servizi erogati.

3.  Attraverso i Sistemi Turistici Locali, la Regione definisce e realizza programmi di interventi per il perseguimento di specifici obiettivi di rafforzamento dell'offerta turistica regionale, integrando le politiche settoriali con le più complessive politiche di sviluppo finalizzate alla crescita e all'innovazione del sistema produttivo, alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio culturale e naturale, al governo del territorio, allo sviluppo rurale e alla promozione dei prodotti tipici, nonché favorendo la formazione e la qualificazione delle risorse umane e la piena fruizione delle risorse materiali ed immateriali disponibili.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 2 

Funzioni della Regione e definizione di Sistema Turistico Locale

[1.  La Regione Puglia, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 1/2002, riconosce i Sistemi Turistici Locali e svolge le funzioni di controllo e di monitoraggio sulla attuazione dei Quadri Triennali di Sviluppo Turistico dagli stessi elaborati.

2.  I Sistemi Turistici Locali sono definiti come contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta di motivi di attrazione turistica, con la generazione di flussi interessati a beni culturali e ambientali, a prodotti tipici dell'agricoltura, alla gastronomia, all'artigianato locale, alle attività sportive e ricreative, al segmento devozionale, o comunque qualificati dalla presenza diffusa di imprese turistiche, singole o associate.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 3 

Definizione di STL.

[1.  Assumono la definizione di Sistema Turistico Locale (STL) le forme associative volontarie tra soggetti pubblici, come indicati al successivo art. 5 comma 1), e soggetti privati, ai sensi del successivo art. 5 comma 2).

2.  I STL sono costituiti in ambiti territoriali omogenei e di dimensioni significative, definiti dalla Regione al fine di valorizzare pienamente le risorse locali, materiali e immateriali, attraverso il volano economico delle economie turistiche.]

 
Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
 

Art. 4 

 Finalità dei STL

[1.  La natura mista dei STL li rende sede privilegiata di dialogo e di confronto permanente tra tutti i soggetti operanti a livello locale nel settore turistico, promuovendo un reale processo partecipativo alla analisi dei fabbisogni finalizzata a elaborare ed attuare meccanismi programmatori e decisionali in materia, garantendo il raccordo con la Regione.

2.  I STL si costituiscono per concorrere alla programmazione turistica locale, al miglioramento dell'attrattività territoriale e del livello qualitativo dei servizi offerti, operando nel rispetto degli indirizzi assunti dalla Regione, prevalentemente per:
a.  Proporre un “Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale”, integrando le competenze, le capacità previsionali e le proposte degli Enti Locali e Territoriali nella formulazione di indirizzi alla Regione;

b.  Gestire un “marchio d'area” distintivo e coordinato con il brand “Puglia”, definendo annualmente, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno solare, le priorità da comunicare e veicolare attraverso l'Agenzia Pugliapromozione ai mercati nazionali e internazionali;

c.  Concorrere alla conoscenza, alla razionalizzazione, all'integrazione, all'innovazione e all'adeguamento degli standard qualitativi dell'offerta turistica locale;

d.  Favorire il coordinamento degli attori pubblici e privati che operano sul territorio con la finalità di aumentare la competitività territoriale attraverso l'individuazione delle strategie e delle modalità operative atte ad incrementare la notorietà, l'accessibilità e la fruibilità dei singoli attrattori;

e.  Favorire la cooperazione intersettoriale e la compartecipazione dei privati alle politiche pubbliche, sia aumentando la condivisione delle scelte strategiche e di indirizzo (ad esempio attraverso azioni di animazione territoriale, di sensibilizzazione delle popolazioni locali, di diffusione della cultura dell'ospitalità, ecc.), sia attirando capitali privati nel finanziamento dei progetti eccellenti;

f.  Sostenere l'integrazione degli attori locali con le strategie del Distretto Turistico Regionale di cui alla legge regionale n. 23/2007 “Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi” pubblicata dalla Regione Puglia il 3 agosto 2007;

g.  Coordinare la promozione a livello locale e l'informazione sul territorio, affiancando l'attività degli IAT e cooperando con le Pro Loco, ma anche supportando le attività di animazione locale svolte dagli EE.LL., procedendo alla calendarizzazione unitaria delle iniziative previste a livello di Sistema Turistico;

h.  Svolgere attività di analisi, ricognizione, raccolta dati e statistiche a livello locale - in collaborazione con le Province - e di supporto informativo all'Osservatorio Regionale ed all'Agenzia regionale per l'aggiornamento del portale viaggiareinpuglia.it, nonché per gli altri strumenti di comunicazione attivati dalla Regione;

i.  Se previsto nel proprio statuto, l'STL potrà attivare un ufficio progetti che costituisca l'ambito privilegiato di progettazione, partecipazione e gestione dei bandi comunitari, nazionali e regionali e delle opportunità di adeguamento dell'offerta turistica locale e fornisca, su richiesta, assistenza specializzata agli Enti Locali nella progettazione in materia turistica.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 5 

 Soggetti costituenti i STL e soggetti aderenti

[1.  Concorrono alla costituzione dei STL:
a.  Comuni o Unioni di Comuni ricompresi nell'ambito territoriale interessato;

b.  Province competenti per territorio; c.  Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competenti per territorio; d.  Enti di gestione di Parchi e Aree Protette, istituiti ai sensi della L.R. n. 19/1997 e s.m.i. e della L. 394/1991, operanti nell'ambito territoriale interessato; e.  Altri enti e soggetti pubblici, rilevanti per la filiera di riferimento e operanti nell'ambito territoriale interessato.

2.  Ai STL possono aderire soggetti che abbiano sede ovvero esercitino le proprie attività nel territorio interessato, come di seguito indicati:
a.  Associazioni e altre organizzazioni senza scopo di lucro che operano per lo sviluppo turistico, nonché per la valorizzazione delle specificità e delle identità locali, delle iniziative culturali e delle produzioni tipiche;

b.  Organizzazioni sindacali e datoriali di filiera;

c.  Altri soggetti di natura pubblica o privata che operano con finalità di valorizzazione e sviluppo turistico nell'ambito territoriale interessato.

3.  I Comuni possono aderire ad un solo Sistema Turistico Locale.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 6 

Modalità di avvio del percorso costitutivo dei STL

[1.  La Regione suddivide l'intero territorio attraverso l'adozione di un sistema regionale di STL, prevedendo per ciascuno una dimensione minima efficiente così come emersa dalla fase preliminare di studio e ricerca.

2.  La Regione istituisce un tavolo di concertazione su base provinciale o interprovinciale per ciascun ambito territoriale candidato all'istituzione di un STL, sulla base delle istanze pervenute alla data di emanazione del presente Regolamento, che dalle stesse ha assunto orientamento;

3.  L'Ente Provinciale o gli Enti Provinciali convocati al tavolo provvedono alla animazione territoriale necessaria a garantire la piena partecipazione dei Comuni e degli altri soggetti interessati alla fase costitutiva.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 7 

Ambito operativo e dimensione territoriale dei STL

[1.  Ambito operativo dei STL è il territorio amministrato dai Comuni aderenti.

2.  Ai sensi del precedente art. 3, comma 2, per dimensione significativa si intende l'aggregazione di un numero congruo di Comuni aventi una matrice comune in grado di rappresentare l'insieme della storia, della stratificazione della cultura materiale e immateriale, finanche caratteristiche uniformi della morfologia e del paesaggio, tale da consentirne la riconoscibilità, il posizionamento e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai successivi artt. 10 e 11.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 8 

Forma associativa dei STL e prescrizioni in materia

[1.  La scelta della forma associativa del STL è demandata all'autonomia dei soggetti che lo costituiscono, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente.

2.  Lo Statuto dell'STL è stipulato tra i soggetti che lo costituiscono, in forma di atto pubblico, e contiene le seguenti previsioni:

a.  La forma associativa individuata;

b.  Il periodo di validità, compreso tra un minimo di tre e un massimo di nove anni;

3.  Ruoli, funzioni e responsabilità attribuiti ai soggetti costituenti e aderenti, nonché le eventuali limitazioni poste alla partecipazione dei soggetti privati.

4.  Gli Statuti devono assicurare la possibilità di adesione al sistema, anche successivamente alla stipula, da parte di altri soggetti aventi titolo.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 
 
Adempimenti di competenza della Regione per l'istituzione del Sistema regionale dei STL
 
[1.  La Giunta regionale delibera il sistema regionale dei STL e dispone la pubblicazione degli atti relativi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
 
 

Art. 10 

Attività di monitoraggio ed obblighi relativi a carico dei STL

[1.  L'Assessorato al Turismo dispone, a cadenza annuale, specifiche attività di monitoraggio sui STL, volte in particolare a verificare lo stato di avanzamento del programma, gli aspetti finanziari, la tempistica degli interventi e la rispondenza delle attività svolte alle previsioni degli atti di pianificazione adottati in materia.

2.  Ai fini del monitoraggio e della verifica, ogni STL è tenuto a presentare annualmente alla Regione Puglia, entro il mese di maggio, una relazione dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno precedente, corredato da elementi di ordine finanziario e contabile.

3.  Ciascun STL è altresì tenuto a presentare all'Agenzia Pugliapromozione, entro il mese di settembre di ciascun anno solare, una sintesi delle esigenze locali di comunicazione e di promozione nazionale e internazionale per l'anno successivo.]


Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 
 

Art. 11 

Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale

[1.  Il Quadro Triennale di Sviluppo Turistico Territoriale è elemento costitutivo del STL. Deve essere coerente con gli indirizzi della programmazione turistica regionale e contenere i seguenti elementi:
a.  analisi dell'ambito territoriale di riferimento, contenente indicazioni in termini di criticità, fabbisogni e input utili alla programmazione regionale;

b.  indicazioni in merito agli strumenti di finanziamento e cofinanziamento attivati e/o attivabili nell'area territoriale interessata;

c.  obiettivi perseguiti e risultati attesi;

d.  coerenza e connessioni con le proposte e gli interventi del Distretto Turistico Regionale.

2.  Le funzioni di controllo e confronto degli indirizzi strategici e delle priorità di intervento, di monitoraggio sull'efficacia dei Piani Triennali, nonché di verifica periodica dei risultati ottenuti per l'eventuale attivazione delle procedure di revoca sono demandate al Comitato previsto dall'art. 2 comma 2 della L.R. n. 1/2002 così come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 18/2010.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 
 
 Trasmissione dei fabbisogni di comunicazione e promozione nazionale e internazionale all'Agenzia Pugliapromozione

[1.  Entro il trenta settembre di ciascun anno solare, ogni STL è tenuto ad inoltrare all'Agenzia Pugliapromozione un documento di sintesi dei fabbisogni informativi turistici territoriali e di posizionamento del “marchio d'area” per l'anno successivo. Esso deve contenere i seguenti elementi:
a.  analisi degli obiettivi della comunicazione e dei risultati attesi, segmentazione dei target, previsione degli strumenti e dei canali, individuazione dei messaggi principali;

b.  coerenza e connessioni tra le proposte di comunicazione e promozione del Sistema Turistico Locale con gli interventi sul brand “Puglia” da parte di Pugliapromozione;

c.  indicazione delle eventuali forme e delle fonti di finanziamento e cofinanziamento attivate e/o previste, da parte degli E.E.L.L. e, in particolare, rinvenibili dal coinvolgimento dei soggetti di diritto privato.

2.  Le funzioni di controllo e di monitoraggio sull'efficacia dei Piani di comunicazione e promozione, nonché di verifica periodica dei risultati ottenuti, sono demandate all'Agenzia Pugliapromozione, la quale provvede anche al necessario raccordo funzionale con gli uffici IAT e le Pro Loco.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 13 

 Revoca del riconoscimento dei STL

[1.  Su proposta dell'Assessorato al Turismo, la Giunta regionale può procedere a revisione, ridimensionamento e revoca del riconoscimento dei STL, nei seguenti casi:
a.  mancato svolgimento di attività per un periodo di tempo superiore ai sei mesi;

b.  accertata inadempienza rispetto alle finalità istitutive di cui all'art. 4, ovvero comportamenti ed attività che contravvengono alle stesse;

c.  difformità sostanziale delle attività realizzate rispetto al programma di attività approvato;

d.  irregolarità nel funzionamento o nella gestione;

e.  recesso di oltre la metà dei soggetti costituenti di cui all'art. 5 comma 1);

f.  sopravvenuta carenza dei requisiti costitutivi.

2.  Nelle predette ipotesi l'Amministrazione regionale, prima di provvedere alla revoca, invita il Sistema Turistico Locale a sanare le cause ostative alla corretta prosecuzione delle attività ed al perseguimento delle finalità del programma.]

 

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 14 

Disposizioni generali in materia di finanziamento dei Sistemi Turistici Locali

[1.  Gli STL riconosciuti dalla Regione Puglia possono accedere a forme di finanziamento secondo le modalità che regolano le singole fonti, anche in funzione della forma costitutiva liberamente adottata.

2.  La Regione definisce le procedure di attuazione e le eventuali misure di finanziamento delle attività dei Sistemi Turistici Locali e dei singoli progetti che ne formano parte.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 
 

Art. 15 

Altre norme di carattere finanziario e gestionale

[1.  Il provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'art. 13 stabilisce anche, per quanto di competenza della Regione, le modalità di disimpegno o di diverso utilizzo delle risorse finanziarie eventualmente assegnate al STL per il quale è disposta detta revoca. I relativi atti amministrativi sono assunti tenendo conto degli effetti prodotti dai rapporti giuridicamente vincolanti insorti.

2.  Allo stesso modo la Regione definisce le modalità di revoca di provvedimenti consequenziali ad eventuali finanziamenti a valere sul fondo di cofinanziamento, in attuazione dell'art. 6 della L. 29 marzo 2001, n. 135.

3.  I componenti degli organi di gestione e amministrativi dei STL non sono retribuiti.

4.  Le attività dei STL sono svolte da personale temporaneamente assegnato dai soggetti costituenti e/o aderenti, in base alle modalità stabilite in materia dalle vigenti normative. In nessun caso i STL possono stipulare contratti di lavoro subordinato.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Art. 16 

Norme transitorie

[1.  Le istanze prodotte in forza del Reg. reg. 9 marzo 2009, n. 4 e tese al riconoscimento di STL (“Sistemi Turistici Locali”), s'intendono oggetto di istruttoria finale e nuova concertazione tra i Comuni ed i soggetti proponenti e la Regione Puglia;

2.  Le istanze prodotte sulla base del medesimo regolamento e tese al riconoscimento di STP (“Sistemi Turistici di Prodotto”) troveranno riconoscimento nell'ambito dell'istruttoria che sarà redatta dall'Osservatorio istituito con atto di Giunta n. 263 del 2 febbraio 2010 tra la Regione Puglia e le Associazioni sindacali e di categoria e finalizzata ad una prossima istituzione del “Distretto Regionale del Turismo”.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 
 

Art. 17 

Disposizioni finali

[1.  Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, s'intendono richiamate le norme di cui alla L.R. n. 1/2002, allaL.R. n. 18/2010 e successive modifiche e integrazioni ed al D.P.G.R. 22 febbraio 2011, n. 176 istitutivo dell'Agenzia Pugliapromozione nonché le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia.

2.  Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.]

Il presente provvedimento è stato abrogato dall’ art. 18, Reg. reg. 1° agosto 2011, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.