Art. 1
Modifica all'articolo 11 della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6.
1. Il comma 2 dell'articolo 11
(Istituzioni e organismi d'interesse regionale) della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di
spettacolo e norme di disciplina transitoria delle attività culturali), come
sostituito dall'articolo 3, comma 2, della legge
regionale 12 agosto 2005, n. 12, è sostituito dal seguente:
“2. Gli enti, le fondazioni, i consorzi e
gli altri organismi operanti nell'ambito dello spettacolo cui la Regione
partecipa in qualità di socio e il cui statuto prevede la partecipazione di
almeno un rappresentante nominato dalla Regione negli organi statutari sono di
diritto riconosciuti di interesse regionale. Tali soggetti vengono ricompresi in
un apposito elenco approvato annualmente dalla Giunta regionale, previo parere
obbligatorio della Commissione consiliare competente.”.
Art. 2
Integrazione all'articolo 6 della L.R. n.
6/2004.
1. Al comma 1 dell'articolo 6
(Osservatorio regionale dello spettacolo) della L.R.
n. 6/2004, dopo le parole: “e dall'associazione di categoria
maggiormente rappresentativa delle organizzazioni dello spettacolo” sono
aggiunte, in fine, le seguenti: “, nonché un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori dello spettacolo maggiormente rappresentative”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti
dell'art. 53,
comma 1, della L.R.
12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.