Art. 1
Modifiche alle leggi regionali 9 dicembre 2002, n. 19,
8
febbraio 1994, n. 8 e 17 aprile 1979, n. 22
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo
4 (Comitato istituzionale) della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell’Autorità di
bacino della Puglia), è sostituita dalla seguente:
“d) dai Presidenti delle province interessate (Bari,
Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Foggia, Taranto, Avellino, Potenza),
ovvero da loro delegati;”.
2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 5
(Comitato regionale di sviluppo agricolo) della legge
regionale 8 febbraio 1994, n. 8 (Interventi regionali per il coordinamento
dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e
sperimentazione), la parola: “cinque” è soppressa.
3. Al quarto comma dell’articolo 7
della legge
regionale 17 aprile 1979, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di Enti
locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale), dopo le parole “alle
province di Bari (“De Gemmis”),” sono aggiunte le seguenti:
“Barletta-Andria-Trani,”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 13 ottobre 2011