IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art.
44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7
“Statuto della Regione Puglia”;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2632 del 28/12/09 di
adozione del “Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese
turistiche”;
Vista
la
Determinazione Dirigenziale n. 83 del 12 febbraio 2010;
Vista
l’entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 800/2008 e la Determinazione
Dirigenziale n. 519 del 19 maggio 2010;
Vista
la
Determinazione Dirigenziale n. 615 del 10 giugno 2010;
Visto il
Regolamento
Regionale n. 22 del 29 dicembre 2010;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 219 del 7 febbraio 2012;
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
L’art. 1
del Regolamento
Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 è così modificato:
1. Dopo l’art. 14
del Regolamento
regionale 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:
Art. 14 bis
(Disciplina transitoria)
1. A tutte le domande di agevolazione presentate al
Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti
disposizioni:
I - Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell’art. 14
del Regolamento
Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aumentato al 45%;
II - Il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al
comma 8 dell’art. 14 del Regolamento
Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, non potrà essere superiore al 20%
dell’investimento e all’importo massimo di euro 200.000,00.
2. Per tutte le domande di agevolazione presentate dal
Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, il 3° comma
dell’art. 14
del Regolamento
Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:
“Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in
misura pari all’Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro,
in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano “il Sole 24 Ore” il giorno
della stipula del finanziamento, maggiorato del 3,00% (300 punti base). Tale
contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento “francese
a rate costanti semestrali”, non potrà essere superiore al tasso effettivamente
applicato dal Soggetto Finanziatore”;
Art. 2
Dopo l’art. 20
del Regolamento
regionale 30 dicembre 2009, n. 36 è inserito il seguente articolo:
Art. 20 bis
(Disciplina transitoria)
1. A tutte le istanze di accesso presentate alla Regione
Puglia ai sensi dell’art. 22
del Regolamento
n. 36/09 entro il 31 dicembre 2012, si applicano le seguenti
disposizioni:
I - il livello minimo di fatturato registrato nell’esercizio
precedente l’invio dell’istanza di accesso, di cui al comma 5 dell’art. 18
del Regolamento
n. 36/09, è ridotto a 4 milioni di euro.
Art. 3
(Rinvio al regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009)
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si
fa riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento
Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari, addì 13 febbraio 2012