IL PRESIDENTE
DELLA
GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della
Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999
n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto
l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Visto
l’art.
44, comma 3,
L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione
Puglia”;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1069 del 25 giugno 2008 di
adozione del Regolamento generale dei regimi di aiuto in
esenzione;
Visto il
Regolamento (CE) n. 800/ 2008;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 2322 del 28 novembre 2008;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 207 del 25 febbraio 2009;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1522 del 7 agosto 2009;
Vista
la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 230 del 14 febbraio 2012;
EMANA
Il seguente
Regolamento:
Articolo 1
(Modifiche all’art. 8 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio
2009 come modificato
dall’art 1 del Regolamento Regionale n. 19 del 10
agosto 2009)
1. Il 1°
comma dell’art. 8
del Regolamento
Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è modificato come di seguito:
“Gli aiuti
previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra
agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario,
classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 87 e 88 del
Trattato di Roma, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia
di utili reinvestiti e per gli aiuti erogati sotto forma di garanzia,
controgaranzia e cogaranzia, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una
intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08
relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”, dal
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di
esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione”.
Articolo 2
(Modifiche al Titolo IX -Aiuti alle piccole imprese per progetti
integrati di agevolazione)
1. Il Titolo IX
(Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione) è sostituito
ed integrato come segue:
Articolo 73
(Oggetto
e finalità)
1.
La Regione
incentiva i programmi di investimento promossi dalle imprese di piccola
dimensione, le quali rappresentano un fattore importante per la crescita
economica, l’innovazione, l’occupazione e l’integrazione sociale sul territorio.
2. Il presente
Titolo disciplina i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle
agevolazioni per la realizzazione di progetti integrati di importo complessivo
delle spese e dei costi ammissibili compresi tra 1 milione e 10 milioni di euro.
3. Per progetto
integrato si intende un programma industriale di investimenti finalizzato alla
produzione di beni e/o servizi per la cui realizzazione sono integrati uno o più
investimenti in attivi materiali, investimenti di ricerca e investimenti per
acquisizione di servizi per l’innovazione delle imprese.
4. I progetti
integrati devono essere promossi e presentati da una piccola impresa, così come
definita all’art. 2 del presente Regolamento. Alla data di presentazione della
domanda la piccola impresa deve avere già approvato almeno tre bilanci di
esercizio, deve avere registrato, nei 12 mesi antecedenti la presentazione della
domanda, un numero di ULA almeno pari a 15 ed aver registrato nei tre esercizi
precedenti un fatturato medio non inferiore a 2,5 milioni di euro.
Articolo 74
(Tipologie di investimento ammissibili)
1. Gli
investimenti in “attivi materiali” ammissibili possono riguardare:
- la
realizzazione di nuove unità produttive;
- l’ampliamento
di unità produttive esistenti;
- la
diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti
aggiuntivi;
- il
cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità
produttiva esistente.
2. Gli
investimenti in ricerca ammissibili sono quelli in ricerca industriale ovvero
sviluppo sperimentale, così come disciplinati dal precedente Titolo III.
3. Gli
investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza e partecipazione a
fiere ammissibili sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo IV.
4. Gli investimenti
per l’acquisizione di servizi per l’innovazione delle imprese ammissibili sono
quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VII.
5. Gli
investimenti ammissibili per la messa a disposizione di personale altamente
qualificato sono quelli descritti e disciplinati nel precedente Titolo VIII.
Articolo 75
(Spese
ammissibili)
1. Le spese
ammissibili relative agli investimenti in attivi materiali sono riferibili sia
al costo di acquisto, sia al costo di produzione delle immobilizzazioni, così
come definite dall’art. 2426 del codice civile, nella misura necessaria alle
finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni.
2. Sono
ammissibili le spese per:
- acquisto
del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo
dell’investimento in attivi materiali;
- opere
murarie e assimilate;
- acquisto
di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi
quelli necessari all’attività di rappresentanza;
- acquisto
di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa;
- acquisto
di brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte
in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva interessata
dal programma.
3. Con
riferimento ai programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono
ammissibili le spese di cui all’art. 21 del presente Regolamento.
4. Con
riferimento agli investimenti per l’acquisizione di servizi di consulenza e
partecipazione a fiere sono ammissibili le spese di cui all’articolo 30 del
presente Regolamento.
5. Con
riferimento agli investimenti per servizi per l’innovazione delle imprese sono
ammissibili le spese di cui all’articolo 58 del presente Regolamento.
6. Con
riferimento agli investimenti per la messa a disposizione di personale altamente
qualificato sono ammissibili le spese di cui all’articolo 67 del presente
Regolamento.
7. Sono inoltre
ammissibili le spese relative a studi preliminari di fattibilità e a consulenze
connessi al programma di investimenti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008
del 6 agosto 2008 della Commissione (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione europea L. 214 del 9/08/2008). Tali spese sono ammissibili solo fino
al 3% dell’importo complessivo ammissibile. Le spese per progettazioni
ingegneristiche sono finanziabili nel limite del 5% delle voci di cui alla
lettera b) del comma 2.
8. Non sono
ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione
finanziaria o attraverso i cosiddetti contratti “chiavi in mano”.
9. Non sono
ammesse, altresì, le spese relative all’acquisto di mezzi mobili targati.
10. I progetti
integrati, per qualsiasi tipologia di investimento, devono essere avviati
successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al
successivo articolo 78 comma 5. Si intende quale avvio del programma la data
relativa al primo titolo di spesa. Ai fini dell’individuazione della data di
avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità.
Articolo 76
(Forma e
intensità delle agevolazioni concedibili)
1. Le
agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.
2. Le agevolazioni relative alle spese di
cui alle lettere a) e b) dell’articolo 75 comma 2 sono concesse nel limite del
35% dei costi ammissibili.
3. Le
agevolazioni relative alle spese di cui alle lettere c), d) ed e) dell’articolo
75 comma 2 nonché di quelle per gli studi preliminari di fattibilità, per
consulenze connesse al programma di investimenti ed a spese per progettazione
sono concesse nel limite del 50% dei costi ammissibili.
4. Le
agevolazioni relative agli investimenti per servizi di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale sono concesse nei limiti di cui all’articolo 20.
5. Le
agevolazioni relative agli investimenti per servizi di consulenza per le imprese
sono concesse nei limiti di cui all’articolo 29.
6. Le
agevolazioni relative alle spese per servizi per l’innovazione delle imprese
sono concesse nei limiti di cui all’articolo 57.
7. Le
agevolazioni relative alle spese per la messa a disposizione di personale
altamente qualificato a favore delle imprese sono concesse nei limiti di cui
all’articolo 66.
Articolo 77
(Modalità di ammissione all’agevolazione)
1. La
procedura per la concessione delle agevolazioni prevede le seguenti fasi:
i.
Fase di accesso: presentazione e verifica dell’istanza di accesso;
ii.
presentazione del progetto definitivo;
iii.
istruttoria del progetto definitivo;
iv.
concessione delle agevolazioni;
v.
attuazione del progetto industriale.
Art. 78
(Fase di
accesso)
1. Il soggetto
proponente trasmette l’istanza di accesso alla Regione. La predetta istanza di
accesso deve essere corredata da un documento che descriva le caratteristiche
tecniche ed economiche del progetto industriale, il profilo dell’impresa che
realizza il programma di investimento, nonché l’ammontare e le caratteristiche
dello stesso. A corredo dell’istanza di accesso, la Regione potrà richiedere
l’ulteriore documentazione ritenuta necessaria all’espletamento dell’attività
istruttoria.
2.
La Regione,
ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, avvia, se necessario
anche mediante la fase dell’interlocuzione con il soggetto proponente, le
verifiche al fine di accertare le condizioni di ammissibilità, nonché la
praticabilità e fattibilità del progetto industriale. Particolare attenzione è
posta all’impatto del progetto con riferimento allo sviluppo economico ed
occupazionale nei territori di riferimento ed alla tempistica di realizzazione
del progetto, nonché alla sua cantierabilità ed alla copertura finanziaria.
3. Sulla base
delle verifiche effettuate, la
Regione, mediante Determinazione Dirigenziale, adotta il
provvedimento di ammissione della proposta alla fase di presentazione del
progetto definitivo ovvero di inammissibilità.
4. La ammissione
della proposta alla fase di presentazione del progetto definitivo non comporta
impegni contabili che saranno adottati all’atto della concessione di cui al
successivo articolo 81.
5.
La Regione
comunica ai soggetti proponenti l’esito dell’esame di cui ai commi precedenti.
Detta comunicazione contiene, per le sole istanze valutate ammissibili, il
termine perentorio entro il quale deve essere presentata la documentazione
progettuale.
Articolo 79
(Presentazione del progetto definitivo)
1. La
documentazione progettuale è presentata dal soggetto proponente alla Regione
entro il termine perentorio indicato nella comunicazione di cui all’articolo
precedente. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui la
documentazione non sia completa, la proposta di progetto industriale è
dichiarata decaduta.
2. La documentazione progettuale è
costituita dalla proposta di progetto industriale, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente, nella quale devono essere rappresentati
compiutamente e chiaramente i contenuti del progetto industriale con particolare
riguardo:
- ai
presupposti ed agli obiettivi sotto il profilo economico, industriale,
commerciale e finanziario;
- al
soggetto proponente;
- agli
investimenti relativi ai singoli programmi previsti;
- al
piano finanziario di copertura degli investimenti, con indicazione
dell’ammontare delle agevolazioni richieste, e le relative previsioni
economiche, patrimoniali e finanziarie.
3. Alla proposta
di progetto industriale devono, in particolare, essere allegati:
a) scheda
tecnica di sintesi, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni
relativi al soggetto proponente ed al complesso dei programmi di investimento
proposti, secondo l’Allegato fornito dall’Amministrazione Regionale;
b) relazione
generale e “Attivi Materiali” nella quale sono indicati i principali dati e
informazioni relativi all’impresa beneficiaria ed al programma proposto nonché
all’andamento economico e alla situazione patrimoniale del soggetto proponente,
secondo l’Allegato fornito dall’Amministrazione Regionale;
c) certificato
di vigenza rilasciato dalla CCIAA con dicitura antimafia in originale ed in
corso di validità;
d) documento
unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore al mese
precedente quello di presentazione della proposta di progetto industriale;
e) planimetria
generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e
configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate
a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere
corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle
singole superfici. Nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere
opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria
che sulle tabelle riepilogative;
f) principali elaborati grafici e lay out
relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente
quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale
rappresentante dell’impresa o suo procuratore speciale;
g) copia degli
atti e/o contratti, registrati e/o trascritti, ove previsto, attestanti la piena
disponibilità dell’immobile (suolo e/o fabbricati) nell’ambito del quale viene
realizzato il programma di investimenti ed idonea documentazione (compresa
perizia giurata) attestante il rispetto dei vigenti vincoli edilizi, urbanistici
e di corretta destinazione d’uso dell’immobile stesso;
h) perizia
giurata relativa alla conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, di cui
al punto precedente ed all’inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio
delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e alla necessità di eventuali
pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla
esplicitazione della tempistica necessaria;
i) in caso di
acquisto del suolo e/o fabbricato sarà necessario produrre perizia giurata
attestante il valore del bene e la congruità dello stesso;
j) dettaglio
degli investimenti previsti, con allegati i relativi preventivi e computi
metrici redatti su carta intestata del fornitore debitamente datati e
sottoscritti e suddivisione degli stessi per capitolo di spesa e articolazione
temporale;
k) dichiarazione
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007,
articolo 8, relativa a determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili
dalla Commissione Europea;
l) relazione di sostenibilità ambientale
predisposta da professionista abilitato e iscritto all’albo e sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa, secondo l’Allegato fornito
dall’Amministrazione Regionale;
m) formulario
relativo agli investimenti in servizi di consulenza, ove previsti, secondo
l’Allegato fornito dall’Amministrazione Regionale;
n) formulario
relativo agli investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ove
previsti, secondo l’Allegato fornito dall’Amministrazione Regionale;
o) copia
conforme degli ultimi tre bilanci approvati e situazione economica e
patrimoniale aggiornata, asseverata da professionista abilitato;
p) copia
conforme del Libro Unico del Lavoro.
La
documentazione deve essere fornita anche su supporto informatico.
Articolo 80
(Istruttoria del progetto definitivo)
1.
La Regione
effettua l’istruttoria del progetto definitivo, verificando in particolare la
fattibilità tecnica, economica e finanziaria della proposta, nonché la sua
cantierabilità.
2. Il soggetto
proponente, entro il termine stabilito dalla Regione, dovrà presentare la
documentazione relativa alla concessione di un finanziamento a m/l termine e/o
la documentazione attestante l’apporto di mezzi propri, finalizzati alla
completa copertura finanziaria del programma di investimenti per la parte non
coperta dalle agevolazioni, nonché le eventuali autorizzazioni amministrative
necessarie alla realizzazione dell’investimento.
3.
La Regione si
riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente eventuali chiarimenti
e/o integrazioni alla documentazione di cui all’articolo precedente.
4. Al termine
dell’istruttoria la
Regione comunica al soggetto proponente l’esito e le relative
motivazioni in caso di esclusione della proposta.
Articolo 81
(Concessione delle agevolazioni)
1. Sulla
base delle risultanze istruttorie di cui all’articolo precedente,
la Regione
approva, con Determinazione Dirigenziale, le proposte determinando l’importo
complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma
di investimento ed individua il termine entro il quale procedere alla
sottoscrizione del Disciplinare di cui al comma successivo.
2. Entro il
termine di cui al comma precedente, il Dirigente del Servizio competente ed il
soggetto beneficiario sottoscrivono specifico Disciplinare, nel quale sono
indicati i reciproci impegni ed obblighi, in particolare le modalità di
erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare la revoca
delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio ed alle attività di
accertamento finale dell’avvenuta realizzazione dei programmi nonché di
controllo ed ispezione e quant’altro necessario ai fini della realizzazione del
progetto industriale.
Articolo 82
(Modalità attuative del progetto industriale)
1.
L’erogazione delle agevolazioni è di competenza della Regione Puglia - Area
Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione. A tal fine, il
soggetto beneficiario presenterà alla Regione le richieste di erogazione delle
agevolazioni, le rendicontazioni per stati di avanzamento e la documentazione
finale di spesa nelle forme, nei modi e nei tempi previsti dal Disciplinare.
2.
La Regione può
disporre, in ogni momento, controlli e verifiche, anche in corso d’opera,
sull’attuazione dei progetti.
3. La
concessione degli aiuti è effettuata con la procedura negoziale disciplinata dal
decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 (Disposizioni per la realizzazione
degli interventi di sostegno pubblico alle imprese).
Articolo 83
(Modifiche e variazioni)
1.
Variazioni in aumento dell’ammontare degli investimenti rispetto a quanto
approvato, dovute a incrementi di costi rispetto a quelli ammessi e/o a nuovi
investimenti non imputati al programma originario, non potranno comportare, in
alcun caso, aumento dell’onere a carico della finanza pubblica.
2. Ogni
variazione della localizzazione in zona diversa da quella originariamente
prevista dovrà essere autorizzata dalla Regione.
3. Le variazioni
che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere
autorizzate dalla Regione.
4. Non
costituiscono variazioni da assoggettare ad autorizzazione della Regione tutte
quelle modifiche che attengono a:
a. condizioni di
fornitura degli impianti e delle attrezzature;
b. identità del
fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto definitivo;
c. modifiche ad
impianti, macchinari ed attrezzature che, nel limite della spesa originariamente
prevista, non alterano la funzionalità dei singoli beni di investimento.
Articolo 84
(Revoche)
1. Il
Disciplinare di cui all’articolo 81 del presente Regolamento deve prevedere, tra
gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del
contributo:
a) nel caso in
cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in
regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con
quanto previsto dalla legge n.68 del 12 marzo 1999, (Norme per il diritto al
lavoro dei disabili);
b) risultino violate
le disposizioni di cui alla legge
regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare);
c) risulti violata
la “clausola sociale” ex art. 2
comma 1 e 2 del Regolamento
Regionale n. 31 del 27/11/2009, “L.R.
n.28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”
B.U.R.P. n. 191 del 30/11/2009;
d) gli attivi
materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso
previsto prima di cinque anni dalla data di ultimazione del programma di
investimenti;
e) qualora il
programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti
dal Disciplinare;
f) qualora siano
gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all’ordinamento comunitario.
2. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati
indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento
incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di
corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.
3. Nel caso in
cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i
contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi
calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
Il presente
Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari,
addì 20 febbraio 2012