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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
9
Data
29/05/2012
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI associate che intendono insediare unità locali nell’ambito di aree produttive extraurbane
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 4 aprile 2012, n. 80 Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.
Allegati
Nessun allegato

 



Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15-2014, art. 16.

 

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE



[Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;


Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Visto il R.R. n.2/2012;


Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1030 del 25/05/2012 di adozione del Regolamento; ]




EMANA


Il seguente Regolamento:

 

 

[Premessa

1. Nella Regione Puglia si registra una significativa disponibilità di immobili inutilizzati nelle aree extraurbane specificatamente destinate alla localizzazione di attività produttive ed artigianali. L’amministrazione regionale sta promuovendo investimenti rilevanti al fine di potenziare la dotazione infrastrutturale e l’efficienza delle aree industriali.


2. La Puglia registra livelli rilevanti di frequenza infortunistica, con un valore superiore del 23% rispetto all’indice medio nazionale, derivato anche da elevati indici riferiti ad eventi mortali e ad inabilità permanenti1. La ricorrenza di eventi infortunistici può essere correlata alla tipologia di imprese, prevalentemente di piccola dimensione, e di attività, artigianali e manifatturiere. Altro aspetto problematico è la presenza di una rilevante quota di economia sommersa2 che nella nostra regione interessa almeno il 16% delle unità di lavoro.


3. L’impatto ambientale e sociale delle attività produttive è ancora poco considerato nelle responsabilità degli imprenditori, che tendono ad attribuire ad altri le diseconomie causate, ricorrendo alla collettività per i risarcimenti.


4. Le unità produttive localizzate nei centri urbani presentano molto spesso situazioni di criticità con riferimento alle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro ed agli effetti di inquinamento urbano.

5. Con il presente strumento si intendono favorire misure a sostegno delle PMI, già parte integrante della programmazione regionale, volte a promuovere il risparmio energetico, la gestione sostenibile dei rifiuti ed il recupero degli stessi, il risparmio e la tutela dei corpi idrici, la riduzione di emissioni odorifere e sonore.


6. Con il presente strumento si intendono perseguire obiettivi di efficientamento dei processi produttivi e di miglioramento delle misure di sicurezza delle micro e piccole imprese localizzate in aree urbane che, pur presentando prospettive economiche positive, rilevano obiettive difficoltà derivanti dalla situazione localizzativa, non solo per lo sviluppo ma anche per la permanenza dell’attività di impresa, nonché per la riduzione (o eliminazione) delle problematiche ambientali e sociali.

______
1 I dati sono calcolati sull’analisi dell’ultimo triennio consolidato (2006-2008) e riportati nella Tavola n. 21 del Rapporto INAIL 2010.

2 “Il peso dell’economia sommersa è compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del Pil” (Istat - La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali anni 2000-2008, 13 luglio 2010, www.istat.it). ]





Art. 1

(Oggetto)



[1. Il presente Regolamento incentiva consorzi o reti di imprese che, attraverso un progetto integrato, intendano favorire il trasferimento delle unità produttive esistenti dai centri urbani dei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti verso agglomerati industriali o in aree di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese nonché la creazione di nuove piccole imprese che intendano localizzarsi in agglomerati industriali o in aree di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese.


2. I soggetti di cui al paragrafo precedente devono risultare, all’atto del provvedimento di concessione delle agevolazioni, costituiti ed iscritti alla competente CCIAA anche laddove ricorra la forma associata di consorzio di imprese o di contratto di rete di imprese.


3. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento vengono concesse secondo le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 2/20123 - Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI.

__________

3  Pubblicato sul BURP n. 16 suppl. del 02-02-2012]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.




Art. 2

(Ambito di applicazione)


[1. Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle piccole imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

  1. aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio4;
  2. aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;

c.      aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti:

- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

  1. aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
  2. aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
  3. aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/20025;
  4. aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
  5. aiuti concessi a imprese in difficoltà;
  6. aiuti ad imprese che operano nel settore del commercio (sezione G della classificazione ISTAT ATECO 2007).

______
4 Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000

5 Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002 ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.




Art. 3

(Definizioni)

 

[1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. impresa di piccola dimensione: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
  2. microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
  3. rete di imprese: aggregazione di imprese regolamentata secondo la normativa - attualmente e precedentemente in vigore - dei contratti di rete6 e finalizzata al rafforzamento della capacità produttiva e della competitività;
  4. nuova unità produttiva: unità produttiva resa operativa in una sede diversa da quella effettiva alla data della domanda di agevolazione e localizzata in un area di insediamento produttivo industriale della Regione Puglia;
  5. aree di insediamento produttivo: agglomerati industriali localizzati all’interno di un’area di competenza di un consorzio ASI ovvero caratterizzata come area PIP;
  6. ESL (equivalente sovvenzione lordo): valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili7;

______
6 Così come previsti dall’art. 3 della legge 33/2009 e dall’art. 42 della legge 122/2010

7 Reg. CE n. 1628 del 24.10.2006 pubblicato in GUCE L 302 del 01.11.2006]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.




Art. 4

(Soggetti beneficiari)


[1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese di piccola dimensione, anche di nuova costituzione, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 20038, costituite in consorzio oppure aderenti ad un contratto di rete (iscritto alla CCIAA ed efficace) ed i consorzi o contratti di rete, che formuleranno un progetto integrato (sotto forma di Master plan) finalizzato a favorire il trasferimento delle unità produttive dai centri urbani verso aree di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese.

2. I consorzi o contratti di rete possono presentare domanda di agevolazione a condizione che prevedano l’insediamento in agglomerati industriali di un numero di soci/associati non inferiore a 10 imprese, di cui almeno il 60% rappresentato da imprese già operative alla data della richiesta di agevolazione.

3. I soggetti beneficiari, se operativi alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:
a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;

c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

d. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salva guardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
e. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

 f. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
g. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà9.

4. I consorzi/contratti di rete e le micro e piccole imprese di nuova costituzione, se non costituiti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, dovranno essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese prima dell’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

5. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

6. I soggetti beneficiari sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di
spesa ammissibile.

______
8 Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003

9 Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004.]


Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.



Art 5

(Forme di aiuto e Agevolazione concedibile)

 

[1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Regolamento si configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28/12/2006. Ai sensi di detto regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l’intero importo erogato. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è costituito dall’esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto de minimis e dai due esercizi finanziari precedenti.


2. Ai sensi del presente Regolamento sono concessi i seguenti aiuti:

  1. in favore delle micro e piccole imprese, aiuti agli investimenti in attivi materiali ed immateriali nella forma di contributi in conto impianti;
  2. in favore di consorzi o reti di imprese, aiuti per servizi di consulenza nella forma di contributi in conto esercizio.



3. L’intensità di aiuto concesso per ogni domanda di agevolazione non può superare:

  1. il 50% dei costi ritenuti ammissibili per gli investimenti in attivi materiali ed immateriali delle micro e piccole imprese;
  2. il 50% dei costi ritenuti ammissibili per i servizi di consulenza dei consorzi o reti di imprese.


4. Il contributo complessivo per ogni soggetto beneficiario non potrà superare l’importo di
- 150.000,00 euro per gli aiuti previsti di cui alla lettera a) in favore delle micro e piccole imprese; - - 200.000,00 euro per gli aiuti previsti di cui alla lettera b), in favore dei consorzi di imprese e dei contratti di rete.



5. Complessivamente ogni progetto integrato - che raccordi diversi piani di investimenti di cui alla lettera a) con un unico piano di spese di cui alla lettera b) - non potrà beneficiare di aiuti superiori a 4 milioni di euro


6. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l’importo complessivo degli aiuti di cui al
comma 2 non deve superare i 100.000,00 euro.


7. Le agevolazioni per gli investimenti sono elevate al 75% delle spese ammissibili nel caso in cui l’unità produttiva agevolata si localizzi in immobili inutilizzati da almeno due anni.
Limitatamente all’acquisizione di servizi relativi all’ottenimento delle certificazioni, ambientale e di responsabilità sociale di impresa, l’intensità dell’aiuto - in favore dei consorzi o reti di imprese - è elevata al 70 % delle spese ammissibili.


8. L’intensità dell’aiuto per investimenti in attivi materiali ed immateriali di cui al 3° e 7° paragrafo sono incrementate del 5 % per le piccole imprese partecipate in maggioranza10 da donne ovvero se costituite in forma di cooperativa di produzione e lavoro.

_________

10 Sia per quanto concerne il numero di soci e sia per quanto concerne le quote di partecipazione al capitale sociale.]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.



Art. 6

(Spese ammissibili)



[1. Per gli investimenti in attivi materiali ed immateriali sono ammissibili le spese per:

  1. opere murarie e assimilate;
  2. infrastrutture specifiche aziendali;
  3. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
  4. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.


2. Per l’acquisizione di servizi di consulenza sono ammissibili le spese concernenti i seguenti ambiti di intervento:

  1. ambiente;
  2. responsabilità sociale ed etica;
  3. innovazione dell’impresa.


3. Con riferimento all’ambito “ambiente” possono essere finanziati i seguenti interventi:

  1. adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
  2. realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente dell’energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell’inquinamento da attività produttive).

4. Con riferimento all’ambito “responsabilità sociale ed etica” possono essere finanziati gli interventi riguardanti l’adozione ex novo di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000 e ISO26000).

5. Con riferimento all’ambito dell’innovazione di impresa possono essere finanziati gli interventi
riguardanti:

  1. consulenza gestionale connessa con l’introduzione di nuove tecnologie;
  2. assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove tecnologie;
  3. servizi di trasferimento di tecnologie;
  4. consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza. ]



Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.

 


Art. 7

(Procedure di concessione delle agevolazioni)



[1. Le misure d’aiuto sono attuate attraverso avviso pubblico che riporti esplicito riferimento al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, nonché al presente Regolamento ed al Regolamento Regionale n. 2/2012, indicando l’importo delle agevolazioni concedibili espresso come Equivalente Sovvenzione Lordo. Le modalità di accesso alle agevolazioni saranno coerenti con le previsioni del comma 3 art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in particolare per quanto concerne il funzionamento “a sportello” della misura.


2. La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata dal consorzio/contratto di rete di imprese nella forma di progetto integrato con la finalità di favorire il trasferimento delle unità produttive dai centri urbani verso aree di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese, nell’ottica di efficientamento e coordinamento dell’offerta sul mercato. Il progetto integrato dovrà essere articolato in un unico intervento destinato all’acquisizione di servizi in favore delle imprese associate/consorziate e in singoli piani di investimento delle micro e piccole imprese aderenti.


3. L’avviso di cui al comma precedente deve prevedere i termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle imprese interessate, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi a finanziamento, nonché l’eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura amministrativa. Nelle attività di selezione delle richieste di agevolazione si farà riferimento ai seguenti criteri di ammissibilità degli interventi:

§         Attendibilità e congruenza tecnico-economica ed occupazionale delle proposte;

§         Compatibilità degli obiettivi con il potenziale di sviluppo del/i soggetti proponenti in relazione alle condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato in cui essi operano;

§          Cantierabilità dell’iniziativa;

§         Grado di applicazione del principio delle pari opportunità, espresso in termini di incremento dell’occupazione femminile e miglioramento delle condizioni di lavoro in azienda.



4. Il soggetto attuatore nell’ambito delle modalità di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al precedente comma deve acquisire una dichiarazione dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se l’impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti e l’esercizio in corso.]

 Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.

Art. 8

(Modalità di erogazione dei contributi)


[1. Le agevolazioni in conto impianti potranno essere erogate con le seguenti modalità:
a) una eventuale anticipazione (di importo non inferiore al 30% e non superiore al 50% delle agevolazioni concesse in conto impianti) a fronte di presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, sullo stesso importo, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n.385 del 1 settembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, redatta secondo la modulistica.
b) una o più quote per stato avanzamento lavori (SAL) a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di una spesa pari almeno al 30% degli investimenti;
c) una quota a saldo a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione di tutti gli investimenti e il completamento degli adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività.

2. I contributi in conto esercizio potranno essere richiesti entro il terzo mese successivo alla scadenza del periodo per il quale si richiedono i contributi
.]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.



Art. 9

(Cumulo degli aiuti)



[1. E’ consentito il cumulo di altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis di cui al precedente articolo 4, lettere f) e g), a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”11, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione”12 o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.
______
11 Pubblicata in GUCE C 54 del 04.03.2006.

12 Pubblicata in GUCE L 124 del 09.08.2008. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.

 

Art. 10

(Revoche)



[1. L’avviso per la presentazione delle domande di agevolazione deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- nel caso in cui le imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla
legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 199813, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

______
13 Pubblicato in GURI n. 99 del 30/04/1998
.]

 


[Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]

Dato a Bari, addì 29 maggio 2012

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16.