Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15-2014, art. 16.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
[Visto l’art. 121
della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre
1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale
l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art.
42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto l’art.
44, comma 3,
L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della
Regione Puglia”;
Visto il R.R.
n.2/2012;
Vista la Delibera di Giunta
Regionale n.1030 del 25/05/2012 di adozione del Regolamento;
]
EMANA
Il
seguente Regolamento:
[Premessa
1. Nella Regione Puglia si registra una significativa
disponibilità di immobili inutilizzati nelle aree extraurbane specificatamente
destinate alla localizzazione di attività produttive ed artigianali.
L’amministrazione regionale sta promuovendo investimenti rilevanti al fine di
potenziare la dotazione infrastrutturale e l’efficienza delle aree industriali.
2. La Puglia registra livelli rilevanti di frequenza
infortunistica, con un valore superiore del 23% rispetto all’indice medio
nazionale, derivato anche da elevati indici riferiti ad eventi mortali e ad
inabilità permanenti1. La ricorrenza di eventi infortunistici
può essere correlata alla tipologia di imprese, prevalentemente di piccola
dimensione, e di attività, artigianali e manifatturiere. Altro aspetto
problematico è la presenza di una rilevante quota di economia
sommersa2 che nella nostra regione interessa almeno il 16%
delle unità di lavoro.
3. L’impatto ambientale e sociale delle attività
produttive è ancora poco considerato nelle responsabilità degli imprenditori,
che tendono ad attribuire ad altri le diseconomie causate, ricorrendo alla
collettività per i risarcimenti.
4. Le unità produttive localizzate nei centri urbani
presentano molto spesso situazioni di criticità con riferimento alle condizioni
di sicurezza dei luoghi di lavoro ed agli effetti di inquinamento urbano.
5. Con il presente strumento si intendono favorire misure a sostegno
delle PMI, già parte integrante della programmazione regionale, volte a
promuovere il risparmio energetico, la gestione sostenibile dei rifiuti ed il
recupero degli stessi, il risparmio e la tutela dei corpi idrici, la riduzione
di emissioni odorifere e sonore.
6. Con il presente strumento si intendono perseguire
obiettivi di efficientamento dei processi produttivi e di miglioramento delle
misure di sicurezza delle micro e piccole imprese localizzate in aree urbane
che, pur presentando prospettive economiche positive, rilevano obiettive
difficoltà derivanti dalla situazione localizzativa, non solo per lo sviluppo ma
anche per la permanenza dell’attività di impresa, nonché per la riduzione (o
eliminazione) delle problematiche ambientali e sociali.
______
1 I dati sono calcolati sull’analisi dell’ultimo
triennio consolidato (2006-2008) e riportati nella Tavola n. 21 del Rapporto
INAIL 2010.
2 “Il peso dell’economia sommersa è compreso tra il 16,3
per cento e il 17,5 per cento del Pil” (Istat - La misura dell’economia sommersa
secondo le statistiche ufficiali anni 2000-2008, 13 luglio 2010,
www.istat.it). ]
Art. 1
(Oggetto)
[1. Il presente Regolamento incentiva consorzi o
reti di imprese che, attraverso un progetto integrato, intendano favorire il
trasferimento delle unità produttive esistenti dai centri urbani dei Comuni con
popolazione superiore a 40.000 abitanti verso agglomerati industriali o in aree
di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese nonché la creazione
di nuove piccole imprese che intendano localizzarsi in agglomerati industriali o
in aree di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese.
2. I soggetti di cui al paragrafo precedente devono
risultare, all’atto del provvedimento di concessione delle agevolazioni,
costituiti ed iscritti alla competente CCIAA anche laddove ricorra la forma
associata di consorzio di imprese o di contratto di rete di imprese.
3. Le agevolazioni previste dal presente Regolamento
vengono concesse secondo le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n.
2/20123 - Regolamento per la concessione di aiuti di
importanza minore (de minimis) alle PMI.
__________
3 Pubblicato sul BURP n. 16 suppl. del
02-02-2012]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
[1. Il presente Regolamento si applica agli aiuti
concessi alle piccole imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti
aiuti:
-
aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca
e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento
(CE) 104/2000 del Consiglio4;
-
aiuti concessi a imprese attive nel settore della
produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c. aiuti concessi a imprese
attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati
nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
- quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o
al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul
mercato dalle imprese interessate;
- quando l’aiuto è subordinato al fatto
di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
-
aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi
terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
correnti connesse con l’attività di esportazione;
-
aiuti condizionati all’impiego preferenziale di
prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
-
aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi
del Regolamento (CE) n. 1407/20025;
-
aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il
trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di
merci su strada per conto terzi;
-
aiuti concessi a imprese in difficoltà;
-
aiuti ad imprese che operano nel settore del commercio
(sezione G della classificazione ISTAT ATECO 2007).
______
4 Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000
5 Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002 ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16.
Art. 3
(Definizioni)
[1. Ai fini del presente regolamento si applicano le
seguenti definizioni:
-
impresa di piccola dimensione: un’impresa che occupa
meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non
superiori a 10 milioni di euro;
-
microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone
e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori
a 2 milioni di Euro;
-
rete di imprese: aggregazione di imprese regolamentata
secondo la normativa - attualmente e precedentemente in vigore - dei contratti
di rete6 e finalizzata al rafforzamento della capacità
produttiva e della competitività;
-
nuova unità produttiva: unità produttiva resa operativa
in una sede diversa da quella effettiva alla data della domanda di
agevolazione e localizzata in un area di insediamento produttivo industriale
della Regione Puglia;
-
aree di insediamento produttivo: agglomerati
industriali localizzati all’interno di un’area di competenza di un consorzio
ASI ovvero caratterizzata come area PIP;
-
ESL (equivalente sovvenzione lordo): valore
attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei
costi ammissibili7;
______
6 Così come previsti dall’art. 3 della legge
33/2009 e dall’art. 42 della legge 122/2010
7 Reg. CE n. 1628 del 24.10.2006 pubblicato in GUCE L 302
del 01.11.2006]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16.
Art. 4
(Soggetti beneficiari)
[1. I soggetti beneficiari di cui al presente
Regolamento sono le imprese di piccola dimensione, anche di nuova costituzione,
così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
del 06 maggio 20038, costituite in consorzio oppure aderenti
ad un contratto di rete (iscritto alla CCIAA ed efficace) ed i consorzi o
contratti di rete, che formuleranno un progetto integrato (sotto forma di Master
plan) finalizzato a favorire il trasferimento delle unità produttive dai centri
urbani verso aree di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese.
2. I consorzi o contratti di rete possono presentare domanda di
agevolazione a condizione che prevedano l’insediamento in agglomerati
industriali di un numero di soci/associati non inferiore a 10 imprese, di cui
almeno il 60% rappresentato da imprese già operative alla data della richiesta
di agevolazione.
3. I soggetti beneficiari, se operativi alla data di
presentazione della domanda di agevolazioni, devono:
a. essere regolarmente
costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
c. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti
individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
d. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed
urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salva
guardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
e. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di
presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di
agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte
delle imprese;
f. aver restituito agevolazioni erogate per le quali
è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
g. non trovarsi
in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita
dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà9.
4. I consorzi/contratti di rete e le micro e piccole
imprese di nuova costituzione, se non costituiti alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, dovranno essere regolarmente costituiti ed
iscritti nel Registro delle imprese prima dell’adozione del provvedimento di
concessione delle agevolazioni.
5. Le condizioni di ammissibilità alla
candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa
beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del
contributo.
6. I soggetti beneficiari sono tenuti all’obbligo del
mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione.
Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di
spesa ammissibile.
______
8 Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003
9 Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16.
Art 5
(Forme di aiuto e Agevolazione concedibile)
[1. Gli aiuti concessi ai sensi del presente Regolamento si
configurano come aiuto ai sensi del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28/12/2006. Ai sensi di detto
regolamento si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo ESL l’intero
importo erogato. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è
costituito dall’esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto de
minimis e dai due esercizi finanziari precedenti.
2. Ai sensi del presente Regolamento sono concessi i
seguenti aiuti:
-
in favore delle micro e piccole imprese, aiuti agli
investimenti in attivi materiali ed immateriali nella forma di contributi in
conto impianti;
-
in favore di consorzi o reti di imprese, aiuti per
servizi di consulenza nella forma di contributi in conto
esercizio.
3. L’intensità di aiuto concesso per ogni domanda
di agevolazione non può superare:
-
il 50% dei costi ritenuti ammissibili per gli
investimenti in attivi materiali ed immateriali delle micro e piccole imprese;
-
il 50% dei costi ritenuti ammissibili per i servizi di
consulenza dei consorzi o reti di imprese.
4. Il contributo complessivo per ogni soggetto
beneficiario non potrà superare l’importo di
- 150.000,00 euro per gli aiuti
previsti di cui alla lettera a) in favore delle micro e piccole imprese; - -
200.000,00 euro per gli aiuti previsti di cui alla lettera b), in favore dei
consorzi di imprese e dei contratti di rete.
5. Complessivamente ogni progetto integrato - che
raccordi diversi piani di investimenti di cui alla lettera a) con un unico piano
di spese di cui alla lettera b) - non potrà beneficiare di aiuti superiori a 4
milioni di euro
6. Per le imprese attive nel settore del trasporto su
strada, l’importo complessivo degli aiuti di cui al
comma 2 non deve
superare i 100.000,00 euro.
7. Le agevolazioni per gli investimenti sono elevate al
75% delle spese ammissibili nel caso in cui l’unità produttiva agevolata si
localizzi in immobili inutilizzati da almeno due anni.
Limitatamente
all’acquisizione di servizi relativi all’ottenimento delle certificazioni,
ambientale e di responsabilità sociale di impresa, l’intensità dell’aiuto - in
favore dei consorzi o reti di imprese - è elevata al 70 % delle spese
ammissibili.
8. L’intensità dell’aiuto per investimenti in attivi
materiali ed immateriali di cui al 3° e 7° paragrafo sono incrementate del 5 %
per le piccole imprese partecipate in maggioranza10 da donne
ovvero se costituite in forma di cooperativa di produzione e lavoro.
_________
10 Sia per quanto concerne il numero di
soci e sia per quanto concerne le quote di partecipazione al capitale
sociale.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16.
Art. 6
(Spese ammissibili)
[1. Per gli investimenti in attivi materiali ed
immateriali sono ammissibili le spese per:
-
opere murarie e assimilate;
-
infrastrutture specifiche aziendali;
-
acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie,
nuovi di fabbrica, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo
dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
-
acquisto di programmi informatici commisurati alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa.
2. Per l’acquisizione di servizi di consulenza sono
ammissibili le spese concernenti i seguenti ambiti di intervento:
-
ambiente;
-
responsabilità sociale ed etica;
-
innovazione dell’impresa.
3. Con riferimento all’ambito “ambiente” possono essere
finanziati i seguenti interventi:
-
adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale
(certificazione EMAS II, ISO 14001 ed ECOLABEL);
-
realizzazione di studi di fattibilità volti a valutare
i vantaggi economici dell’impresa derivanti dall’adozione di soluzioni
tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto
ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l’utilizzo efficiente
dell’energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e
recupero dell’inquinamento da attività produttive).
4. Con riferimento all’ambito “responsabilità sociale ed
etica” possono essere finanziati gli interventi riguardanti l’adozione ex novo
di sistemi di gestione etica e sociale (SA8000 e ISO26000).
5. Con
riferimento all’ambito dell’innovazione di impresa possono essere finanziati gli
interventi
riguardanti:
-
consulenza gestionale connessa con l’introduzione di
nuove tecnologie;
-
assistenza tecnologica per l’introduzione di nuove
tecnologie;
-
servizi di trasferimento di tecnologie;
-
consulenza in materia di acquisizione, protezione e
commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di
licenza. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16.
Art. 7
(Procedure di concessione delle agevolazioni)
[1. Le misure d’aiuto sono attuate attraverso
avviso pubblico che riporti esplicito riferimento al Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, nonché al presente Regolamento ed al
Regolamento
Regionale n. 2/2012, indicando l’importo delle agevolazioni
concedibili espresso come Equivalente Sovvenzione Lordo. Le modalità di accesso
alle agevolazioni saranno coerenti con le previsioni del comma 3 art. 5 del
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in particolare per quanto concerne il
funzionamento “a sportello” della misura.
2. La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata
dal consorzio/contratto di rete di imprese nella forma di progetto integrato con
la finalità di favorire il trasferimento delle unità produttive dai centri
urbani verso aree di insediamento produttivo presenti nel territorio pugliese,
nell’ottica di efficientamento e coordinamento dell’offerta sul mercato. Il
progetto integrato dovrà essere articolato in un unico intervento destinato
all’acquisizione di servizi in favore delle imprese associate/consorziate e in
singoli piani di investimento delle micro e piccole imprese aderenti.
3. L’avviso di cui al comma precedente deve prevedere i
termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte
delle imprese interessate, le modalità di erogazione del contributo, le modalità
di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi a finanziamento,
nonché l’eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi
della procedura amministrativa. Nelle attività di selezione delle richieste di
agevolazione si farà riferimento ai seguenti criteri di ammissibilità degli
interventi:
§
Attendibilità e congruenza tecnico-economica ed occupazionale delle proposte;
§
Compatibilità degli obiettivi con il potenziale di sviluppo del/i soggetti
proponenti in relazione alle condizioni economico-finanziarie, produttive e di
mercato in cui essi operano;
§
Cantierabilità dell’iniziativa;
§ Grado di
applicazione del principio delle pari opportunità, espresso in termini di
incremento dell’occupazione femminile e miglioramento delle condizioni di lavoro
in azienda.
4. Il soggetto attuatore nell’ambito delle modalità
di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al precedente comma
deve acquisire una dichiarazione dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti
se l’impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi
precedenti e l’esercizio in corso.]
Il presente regolamento è stato
abrogato dal regolamento
regionale n. 15, art. 16.
Art. 8
(Modalità di erogazione dei contributi)
[1. Le agevolazioni in conto impianti potranno essere
erogate con le seguenti modalità:
a) una eventuale anticipazione (di importo
non inferiore al 30% e non superiore al 50% delle agevolazioni concesse in conto
impianti) a fronte di presentazione di fidejussione bancaria o polizza
assicurativa, sullo stesso importo, rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
n.385 del 1 settembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, redatta
secondo la modulistica.
b) una o più quote per stato avanzamento lavori
(SAL) a fronte della presentazione della documentazione necessaria a dimostrare
la realizzazione di una spesa pari almeno al 30% degli investimenti;
c) una
quota a saldo a fronte della presentazione della documentazione necessaria a
dimostrare la realizzazione di tutti gli investimenti e il completamento degli
adempimenti amministrativi previsti per l’avvio dell’attività.
2. I
contributi in conto esercizio potranno essere richiesti entro il terzo mese
successivo alla scadenza del periodo per il quale si richiedono i
contributi.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16.
Art. 9
(Cumulo degli aiuti)
[1. E’
consentito il cumulo di altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale,
regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis di cui al
precedente articolo 4, lettere f) e g), a condizione che tale cumulo non dia
luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione
2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità
regionale”11, dal
Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di
esenzione”12 o in altre
decisioni o regolamenti specifici della Commissione.
______
11
Pubblicata in GUCE C 54 del 04.03.2006.
12 Pubblicata in
GUCE L 124 del 09.08.2008. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16.
Art. 10
(Revoche)
[1. L’avviso per la presentazione delle domande di
agevolazione deve prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di
restituzione, ove concesso, del contributo:
- nel caso in cui le
imprese, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola
con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto
previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili);
- risultino violate le disposizioni di cui alla legge
regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare);
- gli attivi materiali o immateriali
oggetto di agevolazione vengano distolti dall’uso previsto prima di cinque anni
dalla data di erogazione del contributo;
- qualora il programma ammesso alle
agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi o avvisi;
possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
-
qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti
all’ordinamento comunitario.
2. I bandi e gli avvisi per la
presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori
condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.
3. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo
199813,
i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere
restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di
stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo
intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di
restituzione degli stessi.
4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta
per fatti non imputabili all’impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati
esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
______
13 Pubblicato in GURI n. 99 del 30/04/1998.]
[Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e
per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. ]
Dato a Bari,
addì 29 maggio 2012
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16.