(1) Il presente regolamento è stato
abrogato dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque, validi gli impegni
giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
[Visto
l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale
22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta
Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto lo Statuto
della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed in particolare, gli artt.
42, comma 2 lett c) e 44,
comma 3;
Vista la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 2154 del 14/11/2011 di adozione del Regolamento per la
concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI n. 24 del
21/11/2008;
Vista la Decisione n. 4505 del
6/07/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato il metodo
nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;
Vista la modifica del
Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle
PMI, n.24 del 21/11/2008;
Vista la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 748 del 26/04/2011 di adozione del Regolamento
Regionale n. 8 del 27/04/2011, recante “Modifiche
al Regolamento Regionale n. 24 del 21/11/2008 “Regolamento per la
concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, in attuazione
della L.R.
n. 10 del 29/06/2004”;
Vista la Deliberazione di
Giunta Regionale n. 121 del 25/01/2012 di adozione del Regolamento;
]
EMANA
Il
seguente Regolamento:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
[1. Il
presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni finanziate dalla
Regione Puglia in attuazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione
Europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis)1.
2.
Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi
settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese
attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di
applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio2;
b) aiuti concessi a imprese
attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui
all’allegato I del Trattato;
c) aiuti concessi a imprese
attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati
nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti:
- quando
l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali
prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese
interessate;
- quando
l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a
produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse
all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati
ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di
distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
e) aiuti condizionati
all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di
importazione;
f) aiuti ad
imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n.
1407/20023;
g) aiuti destinati
all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese
che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese
in difficoltà. ]
______
1 Pubblicato in GUCE L 379 del
28.12.2006.
2 Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000.
3 Pubblicato in GUCE L 205 del
02.08.2002.
Il presente regolamento è stato abrogato
dal
regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.
Art. 2
(Soggetti beneficiari)
[1. I
soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese di piccola e
media dimensione così come definite dalla Raccomandazione della Commissione
europea 2003/361/CE del 06 maggio 20034.
2. I
soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di
agevolazioni,devono:
a) essere regolarmente
costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a
procedure concorsuali;
c) essere operativi alla data
di presentazione delle domande di agevolazioni, ad esclusione dei soggetti che
si candidano per gli aiuti a favore di nuove iniziative economiche (start-up)
promosse da persone svantaggiate;
d) non rientrare tra coloro
che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto
bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione
Europea;
e) e) operare nel rispetto
delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione
degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento
agli obblighi contributivi;
f) non essere
stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della
domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche
ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
g) aver restituito
agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la
restituzione;
h) non trovarsi in condizioni
tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà5.
3. Le
condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di
classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di
erogazione finale del contributo.
4.
I soggetti beneficiari sono tenuti
all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di
ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo
titolo di spesa ammissibile.
5. Per gli aiuti a
favore di nuove iniziative economiche (start-up) promosse da persone
svantaggiate, non costituite alla data di presentazione della domanda di
agevolazione, le condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 2 sono
riferite alla data di concessione degli aiuti . (1)
(1) Comma aggiunto dall’ art. 1,
comma 1, Reg.
reg. 7 febbraio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.]
______
4
Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.
5 Pubblicati in GUCE C 244 del
01.10.2004.
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.
Art. 3
(Definizioni)
[1. Ai fini del
presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) impresa di piccola
dimensione: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato
annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
b) impresa di media
dimensione: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo
non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43
milioni di euro;
c) microimpresa: un’impresa
che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
d) operazioni di Microcredito: finanziamenti concessi
a persone fisiche, società di persone, associazioni, società cooperative o
società a responsabilità limitata semplificate di cui all'Art. 2463-bis del
Codice Civile, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di
microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi siano di ammontare non
superiore a euro 25.000,00, non siano assistiti da garanzie reali, siano
finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o
all'inserimento nel mercato del lavoro e siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati; (2)
e) nuove imprese: le imprese
che hanno meno di cinque anni di attivita’, le cui quote non siano detenute in
maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di
una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione
di ramo d’azienda;
f) ESL
(equivalente sovvenzione lordo): valore attualizzato dell’aiuto espresso in
percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili6;
g) soggetti attuatori:
servizi regionali, amministrazioni, enti ed organismi che ricevono contributi
regionali per l’attuazione di misure d’aiuto in regime “de minimis”;
h) prestito rimborsabile: un
prestito chirografario a favore di un progetto, versato in una o più rate.
______
6 Reg. CE n. 1628 del
24.10.2006 pubblicato in GUCE L 302 del 01.11.2006.
(2) Lettera così
sostituita dall’ art. 2, comma 1, Reg.
reg. 7 febbraio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «d) operazioni di
Microcredito: finanziamenti concessi a persone fisiche o società di persone o
società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o
di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi siano di ammontare
non superiore a euro 25.000,00, non siano assistiti da garanzie reali, siano
finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o
all'inserimento nel mercato del lavoro e siano accompagnati dalla prestazione di
servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati;».
]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.
Art. 4
(Oggetto delle agevolazioni)
[1. Il
presente Regolamento si applica alle seguenti misure:
a) aiuti agli investimenti;
b) aiuti per servizi di
consulenza e partecipazione a fiere ;
c) aiuti a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione;
d) aiuti alla formazione;
e) aiuti in favore dei
lavoratori svantaggiati e disabili (aiuti all’occupazione);
f) aiuti per il
consolidamento delle passività a breve termine e per la formazione di scorte,
materie prime e prodotti finiti;
g) aiuti a favore di nuove
iniziative economiche (start-up) promosse da persone svantaggiate.
h) aiuti per esigenze connesse al capitale circolante
. (3)
2. Non sono
comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di
misure di aiuto.
(3) Lettera aggiunta dall’ art.1,
Reg.
reg. 20 agosto 2012, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.
Art. 5
(Forme di aiuto)
[1. Gli
aiuti previsti nell’articolo precedente possono essere concessi in diverse
forme. In particolare:
-
per gli aiuti agli investimenti possono essere utilizzati contributi in conto
impianti, contributi in conto esercizio, aiuti in forma di prestiti
rimborsabili, aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;
-
per gli aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere possono essere
utilizzati contributi in conto impianti, contributi in conto esercizio, aiuti in
forma di prestiti rimborsabili;
-
per gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere
utilizzati contributi in conto impianti, contributi in conto esercizio, aiuti in
forma di prestiti rimborsabili, aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e
cogaranzie;
-
per gli aiuti alla formazione possono essere utilizzati contributi in conto
esercizio;
-
per gli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili (aiuti
all’occupazione) possono essere utilizzati contributi in conto esercizio, anche
nella forma di integrazione salariale;
-
per gli aiuti per il consolidamento delle passività a breve termine e per la
formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti possono essere utilizzati
aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;
-
per gli aiuti a favore di nuove iniziative economiche (start-up) promosse da
persone svantaggiate possono essere utilizzati contributi in conto esercizio e
aiuti in forma di prestiti rimborsabili;
- per
le esigenze connesse al capitale circolante possono esserci ulteriori aiuti in
forma di garanzia, controgaranzia, cogoranzia . (4)
2. Gli
aiuti concessi attraverso la forma del Microcredito consistono in operazioni di
finanziamento sotto forma di mutuo chirografario di importo compreso tra euro
5.000,00 ed euro 25.000,00, della durata massima di 60 mesi, più eventuale
periodo di preammortamento, ad un tasso agevolato, a favore anche di “nuove
imprese” classificabili come “non bancabili” sulla base degli indicatori
economici e patrimoniali desumibili dai bilanci.
(4) Alinea aggiunto dall’ art. 1,
Reg.
reg. 20 agosto 2012, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.
Art. 6
(Agevolazione concedibile)
[1.
L’importo complessivo degli aiuti de minimis concesso ad un’impresa,
unitamente a quelli corrisposti da altre amministrazioni, enti ed organismi
pubblici, non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari.
2. Per le
imprese attive nel settore del trasporto su strada, l’importo complessivo degli
aiuti di cui al comma 1 non deve superare i 100.000,00 euro.
3. Il
periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è costituito dall’esercizio
finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto de minimis e dai due esercizi
finanziari precedenti.
4. Qualora
l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto
superi i massimali di cui ai commi 1 e 2, tale importo non può beneficiare
dell’agevolazione prevista dal presente Regolamento, neppure per la parte non
eccedente detto massimale.
5. Gli aiuti
individuali concessi in forma di prestiti rimborsabili non possono superare
100.000,00 euro per impresa.
6. Per gli
aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del
trasporto su strada, il prestito rimborsabile non deve superare 50.000,00 euro.
7. Gli aiuti
individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti sono
ammissibili se la parte garantita del prestito sotteso non supera 1.500.000,00
euro per impresa.
8. Per gli
aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del
trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare
750.000,00 euro.
9. Gli aiuti
individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti finalizzati
al consolidamento delle passività a breve termine sono ammissibili se la parte
garantita del prestito sotteso non supera 1.000.000,00 euro per impresa.
10. Per gli aiuti di cui
al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su
strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 500.000,00
euro.
11. Gli aiuti
individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti finalizzati
alla formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, sono ammissibili se
la parte garantita del prestito sotteso non supera 400.000,00 euro per
impresa.
12. Per gli aiuti
di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto
su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 200.000,00
euro.
13. La garanzia non deve
superare l’80% del prestito concesso all’impresa.
14. Per gli aiuti concessi
nella forma del prestito rimborsabile e del microcredito si identifica come
Equivalente Sovvenzione Lordo l’intero importo erogato del prestito.
15. L’Equivalente
Sovvenzione Lordo degli aiuti concessi nella forma di garanzia è calcolato
utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010
della Commissione Europea.
16. Gli adeguamenti ed
aggiornamenti del metodo di calcolo di cui al precedente paragrafo potranno
essere apportati con apposito atto amministrativo adottato dall’Area Politiche
per lo Sviluppo economico, lavoro e innovazione. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.
Art. 7
(Procedure di concessione delle agevolazioni)
[1. I
soggetti attuatori di misure di aiuto finanziate anche parzialmente dalla
Regione procedono alla concessione delle agevolazioni con riferimento ad una
delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 31.03.1998 n.
1237.
2. Le misure
d’aiuto sono attuate attraverso bandi o avvisi pubblici che devono fare
esplicito riferimento alla loro compatibilità con il Regolamento (CE) n.
1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, nonché del presente Regolamento e
indicare l’importo delle agevolazioni concedibili espresso come equivalente
sovvenzione lordo.
3. I
bandi e gli avvisi di cui al comma precedente devono prevedere i termini e le
modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle
imprese interessate, le spese ammissibili, i criteri di ammissibilità e di
selezione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo, le
modalità di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi a
finanziamento, nonché l’eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di
una o più fasi della procedura amministrativa.
4. I
soggetti attuatori nell’ambito delle modalità di presentazione delle richieste
di finanziamento di cui al precedente comma devono acquisire una dichiarazione
dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se l’impresa ha percepito altri
aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti e l’esercizio in corso.
______
7 Pubblicato
in GURI n. 99 del 30/04/1998.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.
Art. 8
(Cumulo degli aiuti)
[1. E’
consentito il cumulo di altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale,
regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis di cui al
precedente articolo 4, lettere f) e g), a condizione che tale cumulo non dia
luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione
2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità
regionale”8, dal Regolamento (CE) n. 800/2008
del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione”9 o in altre decisioni o regolamenti specifici della
Commissione.
_____
8 Pubblicata in GUCE C 54 del
04.03.2006.
9 Pubblicato in GUCE L 214 del
09.08.2008.]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.
Art. 9
(Monitoraggio e controllo)
[1. Ai
fini dell’omogenea applicazione e del monitoraggio delle misure d’aiuto nonché
del controllo del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal
Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 e dal presente Regolamento è
istituito presso l’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione il
registro regionale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su
tutti gli aiuti rientranti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento.
2. I
soggetti attuatori, al fine di dar corso agli adempimenti di cui al comma
precedente, sono tenuti a trasmettere all’Area relazioni annuali e specifiche
comunicazioni in ordine alle misure d’aiuto attivate i cui contenuti e le
relative modalità di trasmissione sono fissati con provvedimento del Direttore
dell’Area. ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.
Art. 10
(Abrogazioni)
[1. Sono
abrogati il Regolamento
Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 ed il Regolamento
Regionale n. 8 del 27 aprile 2011 ]
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.
[Il presente Regolamento è
dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.]
Dato a Bari, addì 31 gennaio 2012
Il presente regolamento è stato abrogato
dal regolamento
regionale n. 15, art. 16. Restano,
comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il
presente regolamento.