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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
2
Data
31/01/2012
Abrogato
 
Materia
Commercio
Titolo
Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI e abrogazione dei Regolamenti Regionali n. 24 del 21 novembre 2008 e n. 8 del 27 aprile 2011.
Note
Pubblicato nel B.U. Puglia 2 febbraio 2012, n. 16 suppl. 1 Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque, validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.
Allegati
Nessun allegato

 



(1)  Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.

 

IL PRESIDENTE DELLA


GIUNTA REGIONALE

[Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;


Visto lo Statuto della Regione Puglia (L.R. 12 maggio 2004, n. 7) ed in particolare, gli artt. 42, comma 2 lett c) e 44, comma 3;


Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2154 del 14/11/2011 di adozione del Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI n. 24 del 21/11/2008;


Vista la Decisione n. 4505 del 6/07/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato il metodo nazionale per calcolare l’elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI;


Vista la modifica del Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI, n.24 del 21/11/2008;


Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 748 del 26/04/2011 di adozione del Regolamento Regionale n. 8 del 27/04/2011, recante “Modifiche al Regolamento Regionale n. 24 del 21/11/2008 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, in attuazione della L.R. n. 10 del 29/06/2004”;


Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 121 del 25/01/2012 di adozione del Regolamento; ]



EMANA



Il seguente Regolamento:

 

 

Art. 1

(Ambito di applicazione)




[1.         Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni finanziate dalla Regione Puglia in attuazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis)1.

2.         Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

a)      aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio2;

b)      aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;

c)      aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti:

-         quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

-         quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d)      aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;

e)      aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;

f)        aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del Regolamento (CE) n. 1407/20023;

g)       aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

h)      aiuti concessi a imprese in difficoltà. ]

______
1 Pubblicato in GUCE L 379 del 28.12.2006.

2 Pubblicato in GUCE L 17 del 21.01.2000.

3 Pubblicato in GUCE L 205 del 02.08.2002.


Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)



[1.         I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 20034.


2.         I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni,devono:

a)      essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;

b)      essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;

c)      essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni, ad esclusione dei soggetti che si candidano per gli aiuti a favore di nuove iniziative economiche (start-up) promosse da persone svantaggiate;

d)      non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

e)      e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;

f)        non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche
ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

g)      aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;

h)      non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà5.

3.         Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

4.         I soggetti beneficiari sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.

5.  Per gli aiuti a favore di nuove iniziative economiche (start-up) promosse da persone svantaggiate, non costituite alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma 2 sono riferite alla data di concessione degli aiuti . (1)

(1) Comma aggiunto dall’ art. 1, comma 1, Reg. reg. 7 febbraio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.]

______
4 Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.


5 Pubblicati in GUCE C 244 del 01.10.2004.

 

 


Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.

 

Art. 3

(Definizioni)


[1.         Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)      impresa di piccola dimensione: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;

b)      impresa di media dimensione: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;

c)      microimpresa: un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;

d)  operazioni di Microcredito: finanziamenti concessi a persone fisiche, società di persone, associazioni, società cooperative o società a responsabilità limitata semplificate di cui all'Art. 2463-bis del Codice Civile, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00, non siano assistiti da garanzie reali, siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati; (2)

e)      nuove imprese: le imprese che hanno meno di cinque anni di attivita’, le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese, ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d’azienda;

f)        ESL (equivalente sovvenzione lordo): valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili6;

g)      soggetti attuatori: servizi regionali, amministrazioni, enti ed organismi che ricevono contributi regionali per l’attuazione di misure d’aiuto in regime “de minimis”;

h)      prestito rimborsabile: un prestito chirografario a favore di un progetto, versato in una o più rate.

______
6 Reg. CE n. 1628 del 24.10.2006 pubblicato in GUCE L 302 del 01.11.2006.

(2) Lettera così sostituita dall’ art. 2, comma 1, Reg. reg. 7 febbraio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «d) operazioni di Microcredito: finanziamenti concessi a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti concessi siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00, non siano assistiti da garanzie reali, siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro e siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati;». ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.




Art. 4

(Oggetto delle agevolazioni)



[1.         Il presente Regolamento si applica alle seguenti misure:

a)      aiuti agli investimenti;

b)      aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere ;

c)      aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

d)      aiuti alla formazione;

e)      aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili (aiuti all’occupazione);

f)        aiuti per il consolidamento delle passività a breve termine e per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti;

g)      aiuti a favore di nuove iniziative economiche (start-up) promosse da persone svantaggiate.

h)  aiuti per esigenze connesse al capitale circolante . (3)

2.         Non sono comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto.

(3) Lettera aggiunta dall’ art.1, Reg. reg. 20 agosto 2012, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.




Art. 5

(Forme di aiuto)


[1.         Gli aiuti previsti nell’articolo precedente possono essere concessi in diverse forme. In particolare:

-           per gli aiuti agli investimenti possono essere utilizzati contributi in conto impianti, contributi in conto esercizio, aiuti in forma di prestiti rimborsabili, aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;

-           per gli aiuti per servizi di consulenza e partecipazione a fiere possono essere utilizzati contributi in conto impianti, contributi in conto esercizio, aiuti in forma di prestiti rimborsabili;

-           per gli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione possono essere utilizzati contributi in conto impianti, contributi in conto esercizio, aiuti in forma di prestiti rimborsabili, aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;

-           per gli aiuti alla formazione possono essere utilizzati contributi in conto esercizio;

-           per gli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili (aiuti all’occupazione) possono essere utilizzati contributi in conto esercizio, anche nella forma di integrazione salariale;

-           per gli aiuti per il consolidamento delle passività a breve termine e per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti possono essere utilizzati aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie;

-           per gli aiuti a favore di nuove iniziative economiche (start-up) promosse da persone svantaggiate possono essere utilizzati contributi in conto esercizio e aiuti in forma di prestiti rimborsabili;

-          per le esigenze connesse al capitale circolante possono esserci ulteriori aiuti in forma di garanzia, controgaranzia, cogoranzia . (4)

2.         Gli aiuti concessi attraverso la forma del Microcredito consistono in operazioni di finanziamento sotto forma di mutuo chirografario di importo compreso tra euro 5.000,00 ed euro 25.000,00, della durata massima di 60 mesi, più eventuale periodo di preammortamento, ad un tasso agevolato, a favore anche di “nuove imprese” classificabili come “non bancabili” sulla base degli indicatori economici e patrimoniali desumibili dai bilanci.

(4) Alinea aggiunto dall’ art. 1, Reg. reg. 20 agosto 2012, n. 19, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.


Art. 6

(Agevolazione concedibile)


[1.         L’importo complessivo degli aiuti de minimis concesso ad un’impresa, unitamente a quelli corrisposti da altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.


2.         Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l’importo complessivo degli aiuti di cui al comma 1 non deve superare i 100.000,00 euro.


3.         Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è costituito dall’esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto de minimis e dai due esercizi finanziari precedenti.


4.         Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi i massimali di cui ai commi 1 e 2, tale importo non può beneficiare dell’agevolazione prevista dal presente Regolamento, neppure per la parte non eccedente detto massimale.


5.         Gli aiuti individuali concessi in forma di prestiti rimborsabili non possono superare 100.000,00 euro per impresa.


6.         Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, il prestito rimborsabile non deve superare 50.000,00 euro.


7.         Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti sono ammissibili se la parte garantita del prestito sotteso non supera 1.500.000,00 euro per impresa.


8.         Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000,00 euro.


9.         Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti finalizzati al consolidamento delle passività a breve termine sono ammissibili se la parte garantita del prestito sotteso non supera 1.000.000,00 euro per impresa.


10.       Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 500.000,00 euro.


11.       Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti finalizzati alla formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, sono ammissibili se la parte garantita del prestito sotteso non supera 400.000,00 euro per impresa.


12.       Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 200.000,00 euro.


13.       La garanzia non deve superare l’80% del prestito concesso all’impresa.

 

14.       Per gli aiuti concessi nella forma del prestito rimborsabile e del microcredito si identifica come Equivalente Sovvenzione Lordo l’intero importo erogato del prestito.


15.       L’Equivalente Sovvenzione Lordo degli aiuti concessi nella forma di garanzia è calcolato utilizzando il metodo nazionale autorizzato con decisione n. 4505 del 06.07.2010 della Commissione Europea.


16.       Gli adeguamenti ed aggiornamenti del metodo di calcolo di cui al precedente paragrafo potranno essere apportati con apposito atto amministrativo adottato dall’Area Politiche per lo Sviluppo economico, lavoro e innovazione. ]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.


Art. 7

(Procedure di concessione delle agevolazioni)



[1.         I soggetti attuatori di misure di aiuto finanziate anche parzialmente dalla Regione procedono alla concessione delle agevolazioni con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 1237.


2.         Le misure d’aiuto sono attuate attraverso bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito riferimento alla loro compatibilità con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, nonché del presente Regolamento e indicare l’importo delle agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.


3.         I bandi e gli avvisi di cui al comma precedente devono prevedere i termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle imprese interessate, le spese ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi a finanziamento, nonché l’eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura amministrativa.


4.         I soggetti attuatori nell’ambito delle modalità di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al precedente comma devono acquisire una dichiarazione dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se l’impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti e l’esercizio in corso.

______
7 Pubblicato in GURI n. 99 del 30/04/1998.]

 

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.


Art. 8

(Cumulo degli aiuti)


[1.         E’ consentito il cumulo di altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis di cui al precedente articolo 4, lettere f) e g), a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”8, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione”9 o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.

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8 Pubblicata in GUCE C 54 del  04.03.2006.

9 Pubblicato in GUCE L  214 del 09.08.2008.]

 

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.

 


Art. 9

(Monitoraggio e controllo)



[1.         Ai fini dell’omogenea applicazione e del monitoraggio delle misure d’aiuto nonché del controllo del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 e dal presente Regolamento è istituito presso l’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione il registro regionale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti rientranti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento.


2.         I soggetti attuatori, al fine di dar corso agli adempimenti di cui al comma precedente, sono tenuti a trasmettere all’Area relazioni annuali e specifiche comunicazioni in ordine alle misure d’aiuto attivate i cui contenuti e le relative modalità di trasmissione sono fissati con provvedimento del Direttore dell’Area. ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.




Art. 10

(Abrogazioni)

 

[1.         Sono abrogati il Regolamento Regionale n. 24 del 21 novembre 2008 ed il Regolamento Regionale n. 8 del 27 aprile 2011 ]

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.


[Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.]



Dato a Bari, addì 31 gennaio 2012

Il presente regolamento è stato abrogato dal regolamento regionale n. 15, art. 16. Restano, comunque,  validi gli impegni giuridicamente vincolanti assunti con il presente regolamento.