Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in conformità ai principi stabiliti
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel rispetto dei principi
di sussidiarietà e di leale collaborazione, disciplina le funzioni regionali di
prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio, nonché di supporto ai Comuni
nell’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico-edilizia, allo scopo di
assicurare l’ordinato assetto del territorio, la salvaguardia dei beni
ambientali e paesaggistici e del patrimonio culturale.
Art. 2
Cooperazione istituzionale e supporto agli enti preposti alla
vigilanza
1. La Regione, al fine di assicurare su tutto il territorio
regionale un’efficace e coordinata azione di prevenzione e repressione
dell’abusivismo edilizio, promuove forme di cooperazione istituzionale, anche
attraverso la stipula di convenzioni tra amministrazioni, enti e organi statali,
regionali e locali, nonché protocolli di intesa con l’autorità giudiziaria e con
organi di polizia giudiziaria operanti in materia di edilizia e urbanistica,
aventi a oggetto, tra l’altro:
a) l’esercizio integrato dell’attività
di vigilanza in materia urbanistico-edilizia;
b) la gestione e lo
scambio di dati e informazioni relative all’abusivismo;
c) misure
dirette ad assicurare l’effettiva adozione ed esecuzione delle misure di
prevenzione e dei provvedimenti sanzionatori.
2. Al fine di fornire supporto agli enti preposti alla
vigilanza nell’esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione
attiva, anche su richiesta dell’ente interessato, servizi di consulenza e di
assistenza tecnico-amministrativa in ordine all’adozione degli atti di
repressione degli abusi edilizi, nonché contratti di appalto con procedure
negoziate aperte per le attività di demolizione, comprese quelle urgenti di cui
all’articolo 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia), comma 2, del
d.p.r. 380/2001. Attiva altresì le richieste di finanziamento presso la Cassa
depositi e prestiti previste dall’articolo 32 (Misure per la riqualificazione
urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di
repressione dell’abusivismo edilizio, nonchè per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali), comma 12, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, anche per le demolizioni disposte
dall’autorità giudiziaria, nei casi in cui i Comuni non abbiano provveduto a
seguito della relativa richiesta.
Art. 3
Rilevamenti territoriali e monitoraggio
1. La Regione verifica le trasformazioni del territorio
mediante rilevamenti, anche con tecniche di aerofotogrammetria e satellitari,
sulla base della programmazione effettuata dalla Giunta regionale, nell’ambito
dell’aggiornamento e della gestione integrata del Sistema informativo
territoriale (SIT), di cui all’articolo 24
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), così come sostituito dall’articolo 11
della legge
regionale 1° agosto 2011, n. 21 (Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione
del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106). L’esito dei rilevamenti è trasmesso al Comune
competente ai fini dell’accertamento di eventuali interventi abusivi.
2. La struttura regionale competente in materia di vigilanza
urbanistico-edilizia effettua costante monitoraggio dell’abusivismo sulla base
dei seguenti elementi conoscitivi:
a) dati e informazioni di cui
all’articolo 31 (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in
totale difformità o con variazioni essenziali del d.p.r. 380/2001), comma 7, del
d.p.r. 380/2001;
b) segnalazioni provenienti da altri soggetti pubblici
e dalle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi della legge
8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in
materia di danno ambientale);
c) rilevamenti di cui al comma 1.
Art. 4
Banca dati dell’abusivismo
1. Nell’ambito del SIT è istituita la banca dati contenente
i dati e le informazioni inerenti il fenomeno dell’abusivismo edilizio nel
territorio regionale.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di
trasmissione al Presidente della Giunta regionale dei dati di cui all’articolo
31, comma 7, del d.p.r. 380/2001, nonché della relazione annuale di cui
all’articolo 5 anche con modalità esclusivamente telematica.
3. I dati di
cui al comma 2 e gli esiti degli accertamenti di cui all’articolo 3 confluiscono
nella banca dati dell’abusivismo.
4. La Regione concorda con gli enti locali e con gli altri enti
pubblici competenti modalità e criteri per lo scambio, l’integrazione e la
diffusione di dati e di informazioni e per la creazione di una rete unificata.
Art. 5
Relazione annuale sull’abusivismo edilizio
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Comune invia alla
Regione una relazione redatta dal dirigente o dal responsabile della struttura
comunale competente sull’attività di vigilanza espletata nell’anno precedente,
contenente l’elenco degli abusi rilevati, l’elenco delle demolizioni effettuate
dai responsabili degli abusi o direttamente dal Comune, nonché l’elenco delle
opere abusive per le quali non si sia ancora provveduto alla demolizione e di
quelle per le quali non si è proceduto all’acquisizione dell’immobile al
patrimonio comunale ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del d.p.r. 380/2001, con
specifica indicazione delle cause ostative.
2. La struttura regionale competente redige, entro il 30 aprile
dell’anno successivo alla rilevazione, una relazione finale di sintesi in ordine
all’attività di vigilanza espletata dagli enti locali e agli interventi
sostitutivi eventualmente posti in essere. La relazione è inviata alla Giunta
regionale, anche ai fini della definizione di eventuali misure da porre in
essere per migliorare l’efficacia delle presenti norme. La relazione finale è
altresì trasmessa alle Procure della Repubblica presso i tribunali della regione
e alla Procura regionale presso la Corte dei conti.
Art. 6
Fondo regionale di rotazione per le spese di demolizione delle
opere abusive
1. E’ istituito, presso la struttura regionale competente
in materia di vigilanza urbanistico-edilizia, un fondo regionale di rotazione,
finalizzato a concedere ai Comuni anticipazioni sui costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei
luoghi, anche disposti dall’autorità giudiziaria.
2. Il fondo è utilizzato dalla Regione o dai Comuni beneficiari
per l’esecuzione di interventi di demolizione, anche ai sensi dell’articolo 27,
comma 2, del d.p.r. 380/2001, con priorità per gli immobili ricadenti in aree di
pregio paesaggistico o vulnerabilità ambientale più elevati.
3. Per gli interventi disposti dall’autorità giudiziaria,
l’autorità procedente segnala alla Regione le demolizioni per le quali i Comuni
non abbiano disponibilità di fondi, né abbiano richiesto il finanziamento. La
Regione, ove non ritenga di avvalersi del finanziamento della Cassa depositi e
prestiti, provvede al finanziamento con i fondi di cui al presente articolo,
secondo i criteri di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale definisce le
modalità di gestione del fondo, individua gli interventi di demolizione in
conformità a quanto disposto dal comma 2, ripartisce le risorse e determina
modalità e termini per la restituzione delle somme anticipate.
5. La Giunta regionale può stabilire modalità dilazionate di
restituzione delle somme anticipate ai Comuni, entro un termine comunque non
superiore a cinque anni.
6. Qualora le somme anticipate non siano rimborsate entro
cinque anni dall’erogazione, la Regione, al fine di reintegrare il fondo di
rotazione, trattiene la corrispondente somma, maggiorata di interessi legali,
dai fondi dei capitoli del bilancio regionale che prevedono a qualsiasi titolo
trasferimenti ai Comuni inadempienti.
Art. 7
Esercizio del potere sostitutivo
1. La Regione può esercitare il potere sostitutivo nei
confronti dei Comuni in caso di inerzia o di inadempimento degli stessi
nell’esercizio delle funzioni di repressione degli abusi edilizi.
2. A tal fine, la struttura regionale competente, accertata
d’ufficio o su impulso di parte l’inerzia o l’inadempimento del Comune, diffida
quest’ultimo a provvedere ovvero a relazionare sulle motivazioni del ritardo
entro un congruo termine, non superiore a sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta.
3. Decorso inutilmente il termine assegnato, ovvero ritenuta
l’inadeguatezza delle ragioni addotte a giustificare il ritardo o
l’inadempimento, la Giunta regionale ha facoltà di deliberare l’esercizio del
potere sostitutivo nominando un commissario ad acta.
4. Il commissario ad acta può essere scelto tra i funzionari
regionali o di enti locali in possesso dei requisiti necessari per
l’espletamento delle funzioni richieste, o tra tecnici esterni iscritti all’Albo
regionale dei collaudatori. Il commissario ad acta, qualora scelto tra
professionisti esterni all’Amministrazione regionale, deve essere residente in
una provincia diversa da quella in cui ricade il Comune nei cui confronti è
stato attivato l’esercizio del potere sostitutivo.
5. Il provvedimento di nomina è comunicato al Comune
interessato e al responsabile dell’abuso, nonché al proprietario, qualora non
coincidente col medesimo. Il provvedimento è altresì trasmesso alla Procura
della Repubblica competente per territorio.
6. I compensi spettanti al commissario sono a carico del Comune
inadempiente.
7. Per l’esercizio delle attività del commissario ad acta si
applicano le disposizioni dell’articolo 40 (Sospensione o demolizione di
interventi abusivi da parte della Regione), commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 380/2001,
in quanto compatibili.
8. Il commissario, espletate le attività sostitutive, trasmette
gli atti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente per
territorio e alla Procura regionale presso la Corte dei conti per gli
accertamenti di rispettiva competenza.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri rivenienti dall’attuazione dell’articolo 6
della presente legge, si fa fronte mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB
3.3.1, di un apposito capitolo denominato “Fondo regionale di rotazione per le
anticipazioni relative alle spese di demolizione”, con uno stanziamento, in
termini di competenza e cassa, pari a euro 150 mila per l’esercizio finanziario
2012, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dal
capitolo 571040 “Spese per la formazione e il funzionamento
dell’Osservatorio urbanistico, il catasto urbanistico e l’archivio storico degli
strumenti urbanistici. Collegato al C.E. 3061110”.
2. Nello stato di previsione delle entrate per l’anno 2012 è
istituito, nell’ambito dell’UPB 3.4.2 - Introiti diversi, un apposito capitolo,
collegato col capitolo di spesa di cui al comma 1, denominato “Recupero
anticipazioni dai Comuni per le somme relative alle spese di demolizione”.
3. Alla copertura degli oneri connessi alle attività di cui
agli articoli 2, 3 e 4 si provvede con le risorse iscritte nel capitolo 571040,
collegato al capitolo di entrata 3061110 “Proventi delle indennità dovute per la
realizzazione di opere abusive in zone paesaggistiche”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 giugno 2012