TITOLO I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE
30 LUGLIO 2009, N. 14.
Art. 1
Modifica dell’articolo 2
della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
1. Il comma 2 dell’articolo 2
(Definizioni) della legge
regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno
dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio
edilizio residenziale), è sostituito dal seguente:
“2. Ai fini della presente legge:
a) per edificio si intende
l’insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici
reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta
alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o
collegato ad altri edifici adiacenti e con almeno un accesso sulla strada
pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e
fisicamente connesse tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal
regime delle proprietà;
b) per edifici residenziali si
intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla
residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2
dell’articolo 3 (Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi) del decreto del Ministro dei lavori pubblici
c) 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e
d) rapporti massimi tra spazi
destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare
ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di
quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765),
nonché gli edifici rurali a uso abitativo;
e) per volumetria complessiva si
intende quella calcolata secondo i criteri e i parametri previsti dallo
strumento urbanistico generale vigente nel Comune.”.
Art. 2
Modifiche e integrazioni
all’articolo 3 della l.r. 14/2009
1. All’articolo 3
(Interventi straordinari di ampliamento) della l.r.
14/2009 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’alinea del comma 1, dopo
le parole:
b) “Possono essere ampliati, nel
limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre
200 mc, gli edifici residenziali”, le parole: “di volumetria non superiore a
1.000 mc” sono soppresse;
c) alla lettera a) del comma 1
sono soppressi gli ultimi due periodi;
d) alla lettera b) del comma 1,
dopo le parole: “l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica
rispetto al fabbricato esistente” sono inserite le seguenti: “anche in
sopraelevazione, rimanendo salva la possibilità di avvalersi dell’aumento
volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purchè ricompresa nel
medesimo edificio”;
e) dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
“1 bis. L’incremento volumetrico previsto al comma 1 può
raggiungere i 350 mc a condizione che l’intero edificio, a seguito
dell’intervento di ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento
di valutazione previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per
l’abitare sostenibile), e si doti della certificazione di cui all’articolo 9
della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.”.
Art. 3
Modifica all’articolo 4
della l.r. 14/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 4
(Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione) della l.r.
14/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio
esistente, sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento
di quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente
legge.”.
Art. 4
Modifiche e integrazioni
all’articolo 5 della l.r. 14/2009
1. All’articolo 5
(Condizioni e modalità generali) della l.r.
14/2009 sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli
articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente accatastati presso le agenzie del
territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con
regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572. Per gli edifici che devono essere
accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio
urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249,
devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per
l’accatastamento o per la variazione catastale prima della presentazione della
denuncia di inizio attività (DIA) o dell’istanza per il rilascio del permesso di
costruire. Il tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, lettera c), della presente legge, mediante idonea e
completa documentazione di tipo grafico e fotografico”;
b) alla lettera b) del comma 3,
dopo le parole: “provveda al” sono inserite le seguenti “la monetizzazione
degli standard mediante”;
c) alla lettera c) del comma 3,
le parole:
“garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari”
sono sostituite dalle seguenti: “garantito da un atto unilaterale
d’obbligo”;
d) al comma 3 è aggiunta, in
fine, la seguente:
“e bis) al rispetto delle norme che disciplinano il condominio
negli edifici”;
e) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
“6. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 3 e 4
non possono essere destinati a usi diversi da quelli previsti dallo strumento
urbanistico generale vigente.”;
f) sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
“6 bis. Qualora siano interessati edifici riconducibili alla
tipologia a schiera o plurifamiliare, gli interventi previsti dagli articoli 3 e
4 sono ammessi a condizione che venga salvaguardata la coerenza architettonica e
formale del complesso edilizio in cui sono ricompresi e che non risultino in
contrasto con regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche eventualmente
sussistenti.”;
“6 ter. I Comuni possono prevedere la riduzione del contributo
di costruzione per gli interventi destinati a prima abitazione.”;
“6 quater I Comuni, annualmente, approvano un rapporto sullo
stato di attuazione delle presente legge all’interno del territorio comunale e
lo trasmettono alla Regione. Il rapporto contiene dati analitici e valutazioni,
in particolare, sull’impatto delle presenti norme sulla strumentazione
urbanistica vigente e sulla qualità insediativa, con specifico riguardo alla
dotazione di servizi e spazi verdi, alla tutela del patrimonio architettonico e
dei paesaggi di qualità, al miglioramento delle condizioni di sicurezza,
efficienza energetica, risparmio delle risorse, accessibilità e sostenibilità
del patrimonio edilizio esistente.”.
Art. 5
Modifica all’articolo 6
della l.r. 14/2009
1. All’articolo 6
(Limiti di applicazione), comma 1, lettera K), della l.r.
14/2009 le parole:
“per gli interventi di cui all’articolo 4 riguardanti edifici
esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della
pubblica e privata incolumità e che insistono in zone territoriali omogenee
nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di
interventi” sono sostituite dalle seguenti: “questi strumenti o atti consentano
interventi edilizi di tale natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica
possa essere superata o mitigata con interventi di sistemazione idraulica e/o di
consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole
vincolante dell’Autorità di bacino.”.
Art. 6
Modifiche e integrazioni
all’articolo 7 della l.r. 14/2009
1. All’articolo 7
(Tempi e titoli abilitativi) della l.r. 14/2009 sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, le parole: “entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono
sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2012”;
b) al comma 2 è aggiunta, in
fine, il seguente periodo: “Detta valutazione può limitarsi all’intervento
proposto solo quando l’ampliamento si presenti, ancorché contiguo, dal punto di
vista statico e strutturale indipendente dall’edificio esistente.”.
Art. 7
Entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 14/2009
1. Le modifiche alla l.r.
14/2009 introdotte con la presente legge non necessitano di alcun atto
amministrativo di recepimento da parte dei Comuni.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE DEL
DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70
(SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI
URGENTI PER L’ECONOMIA),
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106
Art. 8
Modifiche all’articolo 7
bis della legge regionale
29 luglio 2008, n.
21
1. Il titolo dell’articolo7
bis (Interventi di riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione
delle volumetrie) della legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21 (Norme per la rigenerazione urbana), è
sostituito dal seguente: “Interventi di riqualificazione ambientale attraverso
la demolizione di manufatti edilizi collocati in zone sensibili e la
delocalizzazione delle relative volumetrie”.
Art. 9
Integrazioni alla legge
regionale 29 luglio 2008, n. 21
1. Dopo l’articolo 7
bis della l.r.
21/2008 sono aggiunti i seguenti:
“Art. 7 ter Riqualificazione urbana attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali
1. Per favorire interventi di riqualificazione di aree urbane
degradate, i comuni possono individuare ambiti del territorio comunale ove è
consentita la sostituzione, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione
nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative
volumetrie in area o aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o
a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per i quali sia stata
rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all’esigenza di
migliorare la qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di
assicurare il risparmio delle risorse energetiche e idriche, di ridurre il
consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono
riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura
massima del 10 per cento della volumetria edificata preesistente, purché
sussistano le seguenti condizioni:
a) gli edifici da sostituire o
rimuovere devono essere ubicati all’interno dei centri abitati;
b) la demolizione non può
interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7 bis della
presente legge;
c) la ricostruzione, fermo
restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli
strumenti urbanistici generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista
funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si
inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione
e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai
fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
d) la ricostruzione non può
avvenire nella stessa area oggetto di demolizione qualora l’edificio sia ubicato
in una delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo
7 bis;
e) ove si proceda alla
delocalizzazione delle volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza
dell’edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine,
l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con
il Comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di dette
aree;
f) ove si proceda
alla delocalizzazione, la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla
demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera e), in area o aree
ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5
dell’articolo 7 bis, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione
stipulata tra il Comune e l’interessato;
g) la destinazione d’uso
dell’immobile ricostruito deve essere omogenea o strettamente connessa a quella
dell’edificio demolito;
h) la ricostruzione deve essere
realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla l.r.
13/2008. A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il
punteggio 3 nello strumento di valutazione previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi
della certificazione di cui all’articolo 9
della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore
massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 35 per cento
della volumetria dell’edificio esistente:
a) di un ulteriore 10 per cento
della volumetria preesistente qualora l’intervento di demolizione o di
ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione
urbana;
b) di un ulteriore 5 per cento
qualora l’edificio ricostruito sia destinato a edilizia residenziale sociale per
una quota minima pari al 20 per cento della sua volumetria, previa stipulazione
di apposita convenzione con il Comune;
c) di un ulteriore 5 per cento
qualora l’edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 4 nello strumento
di valutazione previsto dalla l.r.
13/2008 e si doti della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa
legge prima del rilascio del certificato di agibilità;
d) di un ulteriore 5 per cento
della volumetria preesistente qualora l’edificio ricostruito sia realizzato ad
esito di concorsi di idee o di progettazione ai sensi della legge
regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere
di architettura e di trasformazione del territorio).
Art. 7 quater Riqualificazione urbana attraverso
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali
1. Per incentivare la riqualificazione ecologica degli edifici
in aree urbane degradate, la riqualificazione
fisica e funzionale di aree interessate dalla presenza di
edifici produttivi dismessi privi di qualità architettonica, la
delocalizzazione di edifici produttivi da aree destinate ad usi non compatibili,
i Comuni individuano ambiti del territorio comunale ove è consentita:
a) la ristrutturazione o
sostituzione di singoli edifici con destinazione industriale o artigianale,
ubicati in aree destinate ad attività produttive dagli strumenti urbanistici
generali vigenti, legittimamente realizzati o per i quali sia stata
rilasciata sanatoria edilizia, attraverso interventi di demolizione e
ricostruzione nella medesima area;
b) la rimozione di singoli
edifici con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i
quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, con delocalizzazione delle
relative volumetrie verso area o aree destinate ad attività produttive dagli
strumenti urbanistici generali vigenti, quale che sia la destinazione
d’uso dell’area ove l’edificio da delocalizzare è ubicato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono
riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura
massima del 5 per cento della volumetria edificata preesistente, purché
sussistano le seguenti condizioni:
a) la demolizione non può
interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7 bis;
b) la ricostruzione, fermo
restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli
strumenti urbanistici generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista
funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si
inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma,
dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno
rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso
pubblico;
c) la ricostruzione non può
avvenire nella stessa area oggetto di demolizione qualora l’edificio sia
ubicato in aree non destinate ad attività produttive oppure in una delle
zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis;
d) ove si proceda alla
delocalizzazione delle volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza
dell’edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal fine
l’interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con
il Comune, alla demolizione dell’edificio e al ripristino ambientale di
dette aree;
e) ove si proceda alla
delocalizzazione, la ricostruzione deve avvenire, successivamente alla
demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera d), in area o
aree a destinazione produttiva, comunque ubicate al di fuori delle zone o
degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis, che devono
essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e
l’interessato;
f) la destinazione
d’uso dell’immobile ricostruito deve essere omogenea o assimilabile a quella
dell’edificio demolito;
g) l’edificio ricostruito deve
essere in grado di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per
metro quadrato di superficie utile almeno del 25 per cento rispetto ai
limiti stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e
tecniche di tipo passivo e bioclimatico.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il
valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 25 per
cento della volumetria dell’edificio esistente:
a) di un ulteriore 10 per cento
della volumetria preesistente qualora l’intervento di demolizione o di
ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione
urbana;
b) di un ulteriore 5 per cento
della volumetria preesistente qualora l’edificio ricostruito sia in grado di
ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie
utile almeno del 50 per
c) cento rispetto ai limiti
stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di
tipo passivo e bioclimatico e il rapporto tra l’area soggetta a recupero idrico
e la superficie impermeabile totale del lotto sia almeno del 30 per cento;
d) di un ulteriore 5 per cento
della volumetria preesistente qualora l’edificio ricostruito sia realizzato a
esito di concorsi di idee o di progettazione, ai sensi della l.r. 14/2008.
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, qualora
l’intervento preveda la delocalizzazione di impianti industriali e
commerciali o ad essi assimilati da zone a destinazione agricola, a verde o a
servizi pubblici o privati, comunque denominate nello strumento
urbanistico generale vigente, verso area o aree destinate dagli stessi
strumenti ad attività produttive, il valore massimo della misura premiale
è elevato di un ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente con
conseguente innalzamento al 35 per cento della premialità massima
complessivamente ottenibile.
Art. 7 quinquies Disposizioni comuni agli interventi di
riqualificazione urbana realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di edifici
1. Ai fini della presente legge:
a) per centro abitato si
intendono le parti del territorio corrispondenti alle zone B di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 come perimetrate dallo strumento
urbanistico generale vigente, quale che sia la loro nomenclatura;
b) per edificio si intende
l’insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici
reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta
alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o
collegato ad altri edifici adiacenti e con almeno un accesso sulla strada
pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e
fisicamente connesse tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal
regime delle proprietà;
c) per edifici residenziali si
intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate
alla residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi
del comma 2 dell’articolo 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
1444/1968;
d) per volumetria complessiva si
intende quella calcolata secondo i criteri e parametri previsti dallo
strumento urbanistico generale vigente nel Comune.
2. La ricostruzione di edifici, nella stessa area oggetto di
demolizione o in altre aree a seguito di delocalizzazione delle volumetrie, si
può realizzare solo in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale
preveda destinazioni d’uso omogenee, secondo la classificazione di cui
all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, a quelle
dell’edificio demolito.
3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 7 ter e 7 quater, i
Comuni, in fase di redazione o di aggiornamento del documento
programmatico per la rigenerazione urbana di cui all’articolo 3 e previa
pubblicazione di avviso pubblico destinato a raccogliere segnalazioni e proposte
da parte di soggetti pubblici e privati, devono puntualmente individuare sulla
cartografia tecnica regionale in scala 1:5.000 e sullo strumento urbanistico
generale vigente, precisandone i relativi perimetri, gli ambiti del territorio
comunale in cui è possibile la realizzazione degli interventi contemplati dagli
articoli 7 ter e 7 quater.
Nella medesima fase di redazione o di aggiornamento del
documento programmatico per la rigenerazione urbana, i Comuni procedono a
individuare gli ambiti del territorio comunale in cui la possibilità di
realizzare detti interventi è esclusa in relazione a caratteristiche
storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità
urbanistica o è subordinata a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a
titolo meramente esemplificativo, particolari limiti di altezza, distanze tra
costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi,
previsione di aree destinate a verde o a parcheggi.
4. Gli interventi di cui agli articoli 7 ter e 7 quater sono
realizzabili mediante (DIA), ai sensi dell’articolo 22 (Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come
sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n 301, o,
in alternativa, mediante permesso di costruire.
5. La ricostruzione, nella medesima area o previa
delocalizzazione delle volumetrie, deve avvenire comunque nel rispetto
degli standard urbanistici di cui agli articoli da 3 a 9 del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, delle norme relative al reperimento di
spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato per
ogni 10 metri cubi della volumetria complessiva realizzata con la ricostruzione,
nonché delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di
sicurezza, antincendio, igienico- sanitarie, di quelle relative
all’efficienza energetica, di quelle relative alla difesa del suolo, alla tutela
del paesaggio, dell’ambiente e dell’ecosistema.
6. Le misure premiali previste dagli articoli 7 ter e 7 quater
non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione
della l.r.
13/2008.
7. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al
presente articolo, nonché quelle contemplate dagli articoli 7 ter e 7 quater,
gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree diverse
da quella originaria non richiedono variante agli strumenti urbanistici
generali. Qualora invece le suddette condizioni non siano soddisfatte, gli
interventi di cui sopra possono essere autorizzati dal Comune, con l’eventuale
previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli
strumenti urbanistici generali per la quale, ove l’intervento sia inserito in un
programma integrato di rigenerazione urbana, si applica il procedimento
disciplinato dall’articolo 6.
8. Gli immobili interessati dagli interventi contemplati dagli
articoli 7 ter e 7 quater devono risultare esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge e regolarmente accatastati presso le agenzie
del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
approvato con r.d. 1572/1931. Per gli edifici che devono essere accatastati al
nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del r.d.l. 652/1939, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1249/1939, devono essere presentate idonee
dichiarazioni alle agenzie del territorio per l’accatastamento o per la
variazione catastale prima della presentazione della DIA o dell’istanza per il
rilascio del permesso di costruire 9. Agli interventi di ricostruzione si
applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata,ai fini del superamento
e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).”.
Art. 10
Formazione dei piani
attuativi
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente
in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione
definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in
via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo
strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione
sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti
leggi.
2. A seguito di apposita richiesta scritta da parte della
maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano
attuativo è adottato e approvato dal Consiglio comunale anziché dalla
Giunta.
Art. 11
Integrazioni alla legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20
1. L’articolo 24
della legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), è sostituito dal seguente:
“Art. 24 (Sistema informativo territoriale regionale)
1. La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato
competente in materia di pianificazione e assetto del territorio, il Sistema
informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune
e accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela
del territorio e della pianificazione regionale, provinciale e comunale.
2. La Regione, con il concorso degli enti locali e di altri
enti pubblici interessati, provvede alla formazione, all’aggiornamento e alla
gestione integrata del SIT.
3. La Regione assicura il funzionamento del SIT e provvede alla
realizzazione delle basi informative topografiche e tematiche sullo stato delle
risorse del territorio, mettendole gratuitamente a disposizione degli enti
locali, dei cittadini e delle imprese nelle forme più adatte a garantire
diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, rende accessibili
attraverso il SIT i propri strumenti di pianificazione e di governo del
territorio.
4. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al SIT regionale,
seguendo le istruzioni di cui al comma 6, le informazioni in loro possesso sullo
stato delle risorse e sulla situazione fisico-giuridica del territorio.
5. Per agevolare l’accesso di cittadini e imprese agli
elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti
urbanistici, gli enti locali trasmettono alla Regione, secondo le modalità di
cui al comma 6, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e
approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, affinché
vengano resi accessibili anche attraverso il SIT regionale, assolvendo così agli
obblighi di pubblicazione su portali istituzionali.
6. La Regione promuove accordi con gli altri enti pubblici al
fine di acquisire informazioni utili al governo del territorio e le rende
disponibili agli enti locali, ai cittadini e alle imprese nelle forme più adatte
a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione, inoltre, attraverso la
costituzione di tavoli tecnici intersettoriali, definisce le modalità di
trasmissione e di diffusione delle informazioni all’interno della Regione
stessa, volte ad evitare la duplicazione delle informazioni, a razionalizzare la
produzione di nuove banche dati e a favorirne la coerenza.
7. La Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche al
fine di definire e disciplinare le specifiche tecniche, gli standard informativi
minimi, le regole comuni per la produzione e la diffusione delle informazioni da
includere nel SIT regionale, nonché le modalità di accesso e di trasmissione
rispetto a tali informazioni.”.
Art. 12
Modifiche e integrazioni
alla l.r. 14/2008
1. All’articolo 12
(Tutela e valorizzazione delle opere di architettura moderna e contemporanea)
della l.r.
14/2008 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 2, le parole:
“realizzati nel territorio comunale negli ultimi cinquant’anni” sono
soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole
“moderna e contemporanea” sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “In caso
di mancato rispetto dei suddetti termini o a integrazione di detto elenco,
associazioni, istituzioni universitarie e di ricerca, istituti di cultura
o singoli esperti possono proporre al Comune elenchi o singole opere
opportunamente documentati sui quali il Comune stesso è tenuto a
pronunciarsi motivatamente entro novanta giorni. Gli stessi soggetti
possono altresì proporre elenchi o singole opere opportunamente
documentati alla regione ai fini della tutela nell’ambito del piano
paesaggistico vigente.”;
c) al comma 6, la parole “sono
individuati gli edifici realizzati da oltre cinquanta anni e” sono
soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
“6 bis. La Regione, su proposta della Conferenza di cui
all’articolo 14, può richiedere al Ministero competente in materia di beni
e attività culturali la dichiarazione di particolare valore artistico delle
opere di architettura moderna o contemporanea incluse negli elenchi, per gli
effetti previsti dall’articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n.
633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio).
Art. 13
Modifiche e integrazioni
all’articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
1. All’articolo17,
comma 4, della legge
regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex
articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche
ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza
scopo di lucro), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) le parole: “Gli allestimenti
mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a
condizione che” sono sostituite dalle seguenti: “Gli allestimenti mobili
non rientrano tra gli interventi edilizi di cui all’articolo 3
(Definizione degli interventi edilizi), comma 1, punto e.5), del d.p.r.
380/2001 e non richiedono, pertanto, titolo abilitativo edilizio, a
condizione che”;
b) è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
“Non richiede, inoltre, titolo abilitativo l’installazione del
preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali
rigidi, comunque smontabili, da accostare agli allestimenti mobili di
pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle
persone.”.
La presente legge è dichiarata urgente
e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 1 agosto 2011
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