CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi pubblici
locali a rilevanza economica con l’obiettivo di garantire l’accesso universale,
la salvaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficiente delle risorse e la
protezione dell’ambiente.
2. La presente legge regolamenta e organizza, in conformità con
i principi definiti dalla disciplina dell’Unione europea e in attuazione della
disciplina statale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica.
3. Sono sottoposti alla presente legge i servizi di raccolta e
smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico locale.
4. I servizi sono organizzati ed erogati all’interno di Ambiti
territoriali ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.
5. I soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi
pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi
dell’UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a
garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto
di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti.
6. La Regione assicura la piena e leale collaborazione con
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali
preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con gli enti
locali.
7. La programmazione e l’organizzazione dei servizi pubblici
locali di cui alla presente legge è riservata all’Organo di governo d’ambito di
cui all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel rispetto delle
prerogative assegnate alla Regione dalla legislazione statale. La regolazione e
il controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano all’Autorità
regionale di cui all’articolo 7 (d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle
prerogative della Regione, delle comunità e degli enti locali. Restano ferme le
funzioni di indirizzo politico e le competenze amministrative in materia di
concessioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli enti locali dalla
legislazione nazionale e regionale.
8. Nel presente capo sono riportate le norme comuni a entrambe
le tipologie di servizi pubblici oggetto della presente disciplina, fatte salve
le specificazioni dettate, per ognuna di esse, nei capi secondo e terzo.
Art. 2
Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali
1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti
urbani e assimilati gli ATO sono quelli individuati dall’articolo 31
(Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge
regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2011).
2. Per il settore dei servizi di trasporto pubblico locale, gli
ATO sono delimitati nel piano regionale adottato ai sensi della legislazione di
settore, sentita l’Autorità. L’ATO ha estensione non inferiore a quella
provinciale. La Regione, con il medesimo piano regionale, può individuare ambiti
di estensione diversa, più ampia o più ridotta rispetto al territorio
provinciale, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze di
differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di
differenziazione, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio; oppure, qualora ne facciano richiesta più comuni, sulla base dei
medesimi criteri e principi. In sede di prima applicazione, si rinvia a quanto
disposto dall’articolo 19.
Art. 3
Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale
1. Ogni Organo di governo individua, per ciascun ATO, i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, ivi
inclusi i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate ove non fissati
a livello nazionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto
conto di criteri di efficienza e dei costi di fornitura dei servizi.
2. Per ciascun settore sono predisposti con delibera
dell’Autorità gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei
servizi.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono svolti tenuto
conto delle indicazioni che potranno essere fornite dalle Autorità e dagli
organismi nazionali di regolazione settoriale, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 4
Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del
provvedimento sul regime di mercato
1. L’Autorità verifica, settore per settore, in ciascun ATO, la
sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel
mercato, incluse le eventuali modalità di regolamentazione della stessa, tale da
non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico e
universale, definiti ai sensi dell’articolo 3 e gli obiettivi di contenimento
dell’uso delle risorse pubbliche e delle tariffe. A tal fine, l’Autorità svolge
una specifica analisi di mercato, anche in relazione alla vantaggiosità di
procedere all’affidamento congiunto di più servizi. L’analisi di mercato deve
specificamente accertare la dimensione ottimale di svolgimento unitario del
servizio che consenta di perseguire il migliore livello omogeneo nella qualità
del servizio, il maggior grado di accesso universale e i benefici derivanti da
economie di scala e di scopo. L’analisi deve altresì accertare l’esistenza in
ciascun ATO di società considerate in house secondo la disciplina dell’UE e deve
specificamente valutare la loro idoneità a svolgere il servizio in modo da
assicurare il principio di accesso universale e il diritto del cittadini, nel
rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi e dei vincoli di finanza
pubblica.
2. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di
ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, definisce con apposito
provvedimento il regime di mercato di ciascun servizio pubblico locale in
ciascun ATO.
Art. 5
Affidamento del servizio
1. L’Organo di governo, per ciascun ATO, affida il servizio nel
rispetto del principi dell’UE, mediante:
a) l’affidamento diretto a società
considerate in house secondo la disciplina dell’UE;
b) l’indizione di una
procedura a evidenza pubblica ai fini dell’aggiudicazione del servizio;
c)
ovvero, l’indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del
socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale
affidare il servizio.
2. Nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica,
l’adozione di strumenti di tutela dell’occupazione costituisce elemento di
valutazione dell’offerta. I bandi di gara sono adottati dall’Organo di governo,
acquisito il parere dell’Autorità, da esprimersi entro e non oltre trenta
giorni.
3. Ove all’interno di un ATO siano ancora in essere affidamenti
a norma di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 sono realizzate per
la gestione immediata delle porzioni restanti dell’ATO, salvo diverse
disposizioni per specifici sevizi locali. L’Organo di governo, sentita
l’Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la
possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto anche la gestione
futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verranno
avviate alla scadenza di questi ultimi. Nella fase transitoria di coesistenza
tra più soggetti affidatari, l’Organo di governo, sentita l’Autorità, promuove
meccanismi unitari di gestione.
4. In ogni caso, l’Organo di governo procede all’affidamento
del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio, in conformità
allo schema tipo predisposto dall’Autorità, salvo diverse disposizioni per
specifici servizi locali.
Art. 6
Organi di governo d’ambito
1. Per ciascun settore e per ciascun ATO è individuato un
Organo di governo, esponenziale degli interessi dei cittadini residenti in
ciascun Ambito.
2. La composizione o l’identificazione degli Organi di governo,
per ciascun settore, è disciplinata dagli articoli 9 e 17.
3. Ferme restando le competenze che le norme statali riservano
ad Autorità e organismi nazionali, ciascun Organo di governo, in quanto
esponenziale dell’ATO:
a) definisce gli obblighi di servizio pubblico e
universale;
b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe
agevolate in favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e
personale;
c) adotta apposito provvedimento sul regime di mercato,
nell’attuazione del servizio;
d) procede all’affidamento del servizio e
stipula il relativo contratto di servizio, salvo diverse disposizioni per
specifici servizi locali;
e) approva i piani d’Ambito e gli altri atti di
pianificazione.
4. Ciascun Organo di governo è altresì titolare di poteri
consultivi che esercita autonomamente e su espressa richiesta della Regione,
degli enti locali e dell’Autorità.
5. La partecipazione all’Organo di governo è a titolo gratuito.
6. Per l’esercizio delle proprie funzioni, ciascun Organo di
governo si avvale degli uffici e del personale degli enti locali partecipanti e
dell’Autorità.
Art. 7
Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi
pubblici locali di rilevanza economica
1. È istituita l’Autorità regionale per la regolamentazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica, avente sede a Bari.
2. L’Autorità è organo collegiale composto da un Presidente e
due membri commissari, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa
designazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei
partecipanti al voto.
3. I componenti dell’Autorità sono scelti fra persone dotate di
alta e riconosciuta professionalità e competenza in possesso di titolo di laurea
che per la loro attività pregressa assicurino indipendenza nello svolgimento
della funzione; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A
pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente,
alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle imprese operanti
nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale, né
ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Per
almeno due anni dalla cessazione dell’incarico i componenti delle Autorità non
possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione,
di consulenza o di impiego con le imprese nella gestione dei servizi pubblici
locali nel territorio regionale. Le indennità spettanti ai componenti sono
determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale pari al 50 per
cento delle somme dovute al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
della Regione Puglia.
4. L’Autorità, operando con piena autonomia e indipendenza di
giudizio e di valutazione, nel rispetto delle funzioni delle Autorità nazionali
di settore, esercita le seguenti funzioni:
a) verifica la corretta
attuazione della pianificazione d’Ambito territoriale;
b) svolge l’analisi
di mercato di cui all’articolo 4;
c) determina le tariffe per l’erogazione
dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di
contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali
di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe
agevolate stabiliti dagli Organi di governo;
d) determina e controlla i
livelli generali del servizio e gli standard di qualità;
e) predispone lo
schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
f)
definisce specifici criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e
fissa regole uniformi per la determinazione dei compensi dei componenti delle
stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
g)
predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese
e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
h) collabora con le Autorità o organismi statali di settore.
5. La Giunta regionale, approva con regolamento, ai sensi
dell’articolo 44, comma 2, dello Statuto regionale, l’atto di funzionamento
dell’Autorità.
6. In fase di prima applicazione, all’onere derivante
dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante quota
parte dei fondi dell’ecotassa.
7. L’Autorità assicura la piena e leale collaborazione con
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali
preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori, con la Regione,
con gli enti locali e con gli Organi di governo.
8. Prima di assumere le sue decisioni, l’Autorità assicura la
piena partecipazione degli enti locali e consulta le imprese regolate, le
organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.
9. Le funzioni di cui al comma 4 sono di esclusiva competenza
dell’Autorità.
CAPO II
NORME IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
Art. 8
Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati
1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all’articolo 2
(Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al
Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148 e successive modificazioni e integrazioni e del Piano regionale che sarà
approvato dalla Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento,
raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero,
riciclaggio e smaltimento.
3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una
differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l’efficienza,
all’interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito
sub-provinciale per l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e
trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO
sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed
efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento,
raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.
4. Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da
raccolta differenziata e la gestione degli impianti di recupero e riciclaggio è
organizzato ed erogato prioritariamente all’interno degli ATO al fine di
favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di
prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e
differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla
raccolta differenziata idonea a massimizzare l’efficienza del servizio.
5. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di
rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati
esclusivamente agli enti locali facenti parte dell’ARO, cui è fatto divieto di
delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto.
6. In sede di prima attuazione, fino all’approvazione del Piano
regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna
degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
viste le proposte di perimetrazione dei Comuni da sottoporsi alla Regione entro
e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Organo di governo in materia di rifiuti urbani e assimilati
Composizione e funzionamento
1. Nel settore disciplinato dal presente capo, l’Organo di
governo è composto dai Sindaci dei comuni dell’ATO o loro delegati e delibera
con la maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione. Ogni comune esprime
un numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento.
2. La prima seduta dell’Organo di governo è convocata dal
Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro venti giorni dalla
data di pubblicazione del Piano regionale. In difetto di tempestiva
convocazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato.
3. Nella prima riunione l’Organo di governo elegge, con
votazioni separate, il Presidente e due componenti l’Ufficio di Presidenza.
Risulta eletto il Sindaco che nella votazione riporta il maggior numero di voti.
L’Ufficio di Presidenza svolge esclusivamente funzioni istruttorie e di
coordinamento in funzione della predisposizione degli atti da sottoporre
all’esame dell’Organo di governo.
Art. 10
Regolamento degli Organi di governo
1. La Giunta regionale definisce, con regolamento, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regole di funzionamento degli Organi di governo con riferimento ai servizi di
spazzamento, raccolta e trasporto. Il regolamento deve conformarsi ai seguenti
principi:
a) gli Organi di governo, nell’espletamento dei compiti in materia
di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, devono tenere conto di quanto
deciso dalle assemblee separate degli enti locali rientranti nel perimetro degli
ARO, fermi restando i vincoli derivanti dalla programmazione;
b) con
riferimento ai servizi di cui al punto a), specifiche funzioni degli Organi di
governo possono essere delegate agli enti locali rientranti nel perimetro degli
ARO solo a condizione che tutti detti enti siano costituiti in Unione di comuni
ovvero abbiano specificamente disciplinato la loro attività di settore mediante
convenzione di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) tutte le attività di cui al presente articolo non devono produrre aggravi
diretti o indiretti della tariffa.
2. Fino all’approvazione del regolamento di cui al comma 1,
tutte le funzioni relative al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
competono agli Organi di governo.
Art. 11
Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di
gestione dei rifiuti
1. Ciascun Organo di governo, sentita l’Autorità, individua per
ciascun ARO, relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e
per.ciascun ATO, relativamente ai servizi di gestione degli impianti di
recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, i
contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base
degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi
predisposto dall’Autorità e adottato con delibera di Giunta regionale.
2. In sede di prima attuazione, lo schema di Carta dei servizi
è adottato con delibera di Giunta regionale.
3. Lo schema di Carta dei servizi deve essere redatto tenendo
conto almeno dei seguenti contenuti minimi:
a) lo spazzamento meccanizzato e
manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che l’Organo di governo
riceva il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali,
organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
b) a
tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di
qualità e flussi separati almeno per l’organico, la carta/cartone e il vetro; i
flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;
c) il
trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni
di CO2, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e/o
trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su
gomma;
d) il servizio di raccolta dell’organico deve essere organizzato in
modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità
merceologica, minimizzando le impurità;
e) la tariffazione del servizio di
trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche
considerando il livello di impurità;
f) il compostaggio domestico deve
essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta
differenziata dell’organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal
compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
g) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono
garantire la continuità dell’erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti
devono essere caratterizzati da un’adeguata ridondanza tecnologica costituita da
strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei
“fermo impianto”;
h) gli impianti di recupero della frazione organica da
rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono garantire
la produzione e l’immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n.
88), garantendo l’efficacia e l’efficienza del trattamento;
i) gli impianti
di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o
digestione anaerobica devono implementare un sistema di gestione e assicurazione
della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del
prodotto);
j) gli impianti di trattamento dell’indifferenziato residuo
devono garantire:
1) la massimizzazione della separazione di frazioni
merceologiche riciclabili;
2) la minimizzazione del quantitativo di rifiuti
da avviare in discarica;
3) che per le frazioni secche indifferenziate sia
massimizzato il recupero di materia e la sua commercializzazione.
Art. 12
Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della
gestione
dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato
1. L’Autorità verifica per ciascun ATO, e all’interno di questi
per ciascun ARO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della
concorrenza del mercato, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli
obblighi di servizio universale e nel rispetto degli standard tecnici definiti
ai sensi dell’articolo 11.
2. L’Autorità svolge le analisi di mercato prioritariamente
all’interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il recupero
privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di
consentire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni
merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare
l’efficienza del servizio.
3. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di
ricezione dell’analisi di mercato svolta dalla Autorità, adotta, ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi
sul regime di mercato in ciascun ATO e ARO.
Art. 13
Affidamento del servizio di gestione degli impianti di
recupero, riciclaggio e smaltimento
1. Ove non sia realizzabile una gestione concorrenziale,
l’Organo di governo promuove le procedure di cui all’articolo 5, ai fini
dell’affidamento del servizio per ciascun Ambito, nel rispetto degli standard
tecnici di cui all’articolo 11.
2. Restano ferme le concessioni in essere
con i gestori degli impianti di titolarità pubblica realizzati sulla base della
previgente pianificazione regionale.
3. Le concessioni di cui al comma 2 possono essere estese, con
provvedimento adottato dall’Organo di governo, anche alla frazione organica da
raccolta differenziata, in caso di parziale o totale riconversione degli
impianti di trattamento indifferenziato in impianti di trattamento
dell’organico, qualora ciò comporti un’ottimale utilizzazione di detti impianti
e un complessivo contenimento delle tariffe di trattamento del rifiuto
indifferenziato e dell’organico.
4. Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il
territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento di
rifiuti indifferenziati alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA
ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia. Con successiva
delibera di Giunta, da. adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le Linee guida riportanti i contenuti
tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di verifica di
compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni
contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative
regionali con esse incompatibili.
Art. 14
Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
1. Gli enti locali facenti parte dell’ARO affidano l’intero
servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.
2. La procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base degli
obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui
all’articolo 11 ed è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di
costituzione dell’ARO. La Regione esercita il controllo sugli enti locali
facenti parte dell’ARO anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta,
ai sensi del comma 4 dell’articolo 200 (Organizzazione territoriale del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani) del d.lgs. 152/2006.
3. Nel caso in cui siano vigenti, all’interno di un ARO,
affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi
urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate
dall’ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione
immediata delle porzioni di ARO coperte da dette gestioni, al fine di non
pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione del servizio.
4. I contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell’ARO
che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere
in caso di avvio della gestione da parte dell’ente sovraordinato, l’ente
titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso
dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel
rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di
risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata
vantaggiosa per l’Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di
qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi.
Di detto evento, l’ARO è tenuto a dare comunicazione formale a tutti i comuni
aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche.
E’ assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del
contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall’ARO nei
limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di
affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile.
5. La gara deve prevedere il cronoprogramma di estensione dalla
nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di
contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di
risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata
risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi
casi, il capitolato speciale d’appalto delle gestioni di detti territori deve
essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore
esistente, laddove necessario per raggiungere il rapido allineamento agli
standard di gestione dell’ARO, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta
differenziata di cui all’articolo 204 (Gestioni esistenti) del d.lgs. 152/2006 e
successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di
gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante
dalle gestioni cessate.
Art. 15
Compiti specifici degli Organi di governo nel settore del
ciclo integrato
di gestione dei rifiuti
1. Ciascun Organo di governo, oltre ai compiti generali di cui
all’articolo 6, per quanto applicabili, esercita, nel settore del ciclo
integrato dei rifiuti, le seguenti funzioni:
a) organizzazione dei servizi
di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i
rifiuti urbani e assimilati;
b) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare
a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di
economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione
prioritariamente provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano
regionale;
c) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a smaltimento,
secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di’ trasparenza
sulla base di ambiti territoriali di dimensione provinciale e nel rispetto delle
indicazioni del Piano regionale.
Art. 16
Compiti specifici dell’Autorità regionale per la
regolamentazione dei servizi pubblici nel
settore del ciclo integrato di
gestione dei rifiuti
1. L’Autorità, oltre ai compiti generali di cui all’articolo 7:
a) propone l’aggiornamento dei Piani d’Ambito degli ATO, adottati dagli
Organi di governo e approvati dalla Regione Puglia con delibera di Giunta
regionale. In caso di inadempimento, la Giunta regionale esercita il controllo
sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta, ai sensi del comma 4
dell’articolo 200 del d.lgs. 152/2006. E’ di competenza della Giunta regionale
la verifica di conformità del Piano d’Ambito al Piano regionale di gestione dei
rifiuti. In caso di esito negativo è attivata la Conferenza di servizi ai sensi
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
e successive modifiche e integrazioni tra Regione e Organi di governo per
apportare le necessarie modifiche;
b) verifica la coerenza dei disciplinari
di gara e dei capitolati speciali d’appalto con lo schema della Carta dei
servizi.
2. In sede di prima attuazione, fino alla piena operatività
dell’Autorità, le funzioni di cui al presente articolo sono espletate dalla
Giunta regionale.
CAPO III
NORME IN MATERIA DI TRASPORTI
PUBBLICI REGIONALI E
LOCALI
Art. 17
Programmazione e determinazione degli ATO
dei trasporti
regionali e locali
1. La Regione svolge i compiti di programmazione secondo le
modalità previste nel Titolo III (Programmazione) della legge regionale 31
ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico
locale), tenuto conto della normativa nazionale di settore e delle competenze
dell’Autorità di regolazione dei trasporti di cui agli articoli 36 (Regolazione
indipendente in materia di trasporti) e 38 (Liberalizzazioni delle pertinenze
delle strade) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività),
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Art. 18
Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale
1. Nel settore di cui al presente capo, al fine di raggiungere
il maggior grado di integrazione tariffaria, le funzioni di cui all’articolo 7,
comma 4, lettera c), sono svolte dalla Giunta regionale, la quale provvede con
deliberazione, sentita l’Autorità.
Art. 19
Organo di governo - Composizione e funzionamento
1. Nel settore disciplinato dal presente Capo, gli Organi di
governo coincidono con:
a) la Regione, nel caso di estensione regionale
dell’Ambito;
b) la Provincia interessata, nel caso di estensione provinciale
dell’Ambito;
c) la Comunità delle Province interessate, nel caso di
estensione interprovinciale dell’Ambito. In tal caso, ogni Provincia esprime un
numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento. La
prima seduta dell’Organo di governo è convocata dal Presidente della Provincia
con il maggior numero di abitanti entro venti giorni dalla data di pubblicazione
del Piano regionale. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il
Presidente della Regione o suo delegato. Nella prima riunione l’Organo di
governo elegge il Presidente. Risulta eletto il Presidente che, nella votazione,
riporta il maggior numero di voti.
Art. 20
Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei
trasporti e adozione della delibera
sul regime di mercato
1. In ciascun ATO, l’Autorità verifica la sussistenza delle
condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, nel rispetto
dei principi di cui all’articolo 4, tenendo conto della specificità dei diversi
servizi di trasporto e del grado di sostituzione intermodale.
2. L’Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di
ricezione dell’analisi di mercato svolta dall’Autorità, adotta, ai sensi
dell’articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi
sul regime di mercato.
Art. 21
Attribuzione funzioni all’Autorità regionale di
regolamentazione
1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltre novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per
conferire all’ Autorità regionale di regolamentazione di cui all’articolo 7
le funzioni di regolamentazione e controllo attualmente svolte dall’Agenzia
regionale per la mobilità, in particolare quelle di cui all’articolo 25
(Osservatorio e agenzia per la mobilità), comma 5, lettera a), punti 3, 5 e 6,
della l.r.
18/2002.
Art. 22
Affidamento del servizio in materia di trasporti
1. In ciascun ATO, l’Organo di governo, tenuto conto dei
provvedimenti deliberativi sul regime di mercato di cui all’articolo 20, procede
ai nuovi affidamenti dei servizi di trasporto ai sensi dell’articolo 5, commi 1
e 2.
CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA
Art. 23
Organi di governo nel Settore del trasporto
pubblico
locale in fase di prima applicazione
1. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, comma
2, in sede di prima applicazione nel settore del trasporto pubblico locale:
a) per i servizi automobilistici che non richiedono l’esercizio unitario
regionale, sono istituiti ATO il cui perimetro coincide con quello
amministrativo delle Province;
b) è istituito un ATO di estensione regionale
che, oltre ai servizi marittimi, aerei e ferroviari, comprende, ai sensi del
comma 8 dell’articolo 16
(Procedure per l’affidamento dei servizi) della l.r.
18/2002, anche gli eventuali servizi automobilistici, come definiti dal
Piano triennale dei servizi, che collegano tra loro i bacini di cui alla lettera
a) e che, per la loro caratteristica, richiedono un esercizio unitario a livello
regionale.
2. Gli Organi di governo degli Ambiti definiti nel comma 1 sono
individuati ai sensi della presente legge.
Art. 24
Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto
divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l’affidamento dei
Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.
2. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta
regionale di perimetrazione degli ARO di cui all’articolo 8, comma 6, è fatto
divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per
l’affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.
3. Al fine di consentire la successione nelle posizioni
giuridiche attive e passive già esistenti, ciascuno dei Commissari nominati ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2012, n. 849
(Individuazione delle modalità di gestione transitoria per la corretta gestione
del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia), nella funzione di
commissario liquidatore procede alla formale cessazione del Consorzio. Il
commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo
dell’Autorità d’Ambito soppressa, subentrando nei rapporti giuridici attivi e
passivi e restituendo le quote di capitale consortile ai Comuni originari
conferitori. Il Commissario completa l’attività di liquidazione entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmette la
relazione sullo stato di liquidazione all’Autorità regionale, agli Organi di
governo, agli enti locali facenti parte dell’ARO territorialmente interessati e
alla Regione Puglia.
Art. 25
Disposizioni finali
1. Sono abrogati gli articoli 1
(Ambito di applicazione e finalità), 2
(Principi e obiettivi), 3
(Competenze della Regione), 4
(Competenze delle province), 5
(Competenze dei comuni e delle Autorità d’ambito - Struttura delle autorità
d’ambito), 6
(Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti), limitatamente ai commi
1,4,5 e 6, 7 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
Ambiti territoriali ottimali), 8
(Disciplina ed effetti del Piano d’ambito) e 9
(Gestioni esistenti) della legge
regionale 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l’esercizio delle competenze in
materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152) e articolo 31
(Ambiti territoriali ottimali), comma 2, della l.r.
14/2011.
2. Al comma 2 dell’articolo 11
(Comitato tecnico scientifico) dellal.r.
36/2009 le parole “Ufficio gestione e rifiuti” sono sostituite dalle
seguenti: “Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica”.
3. La lettera b) del terzo capoverso dell’Allegato 1
(Definizione degli indicatori di efficienza del ciclo dei rifiuti solidi urbani)
di cui al comma 7 dell’articolo 7
(Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) della legge
regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione
Puglia), è sostituita dalla seguente: “b) imballaggi da raccolta congiunta
plastica/metalli: impurezze <8%.”.
4. L’allegato 2 (Comunicazione annuale produzione rifiuti e
raccolte differenziate) di cui al comma 15 dell’articolo 7
della l.r.
38/2011 è sostituito dall’Allegato 2 di cui alla presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 20 agosto 2012
Vedasi -Allegato 2 (rif. Art. 25, comma 4)
INDICE
Capo I - Norme generali
Art. 1
Principi e finalità
Art. 2 Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali
Art. 3 Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale
Art.
4 Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul
regime di mercato
Art. 5 Affidamento del servizio
Art. 6 Organi di
governo d’ambito
Art. 7 Autorità regionale per la regolamentazione dei
servizi pubblici locali di rilevanza economica
Capo II - Norme in materia di rifiuti urbani e
assimilati
Art. 8 Principi in materia di ciclo integrato di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati
Art. 9 Organo di governo in materia
di rifiuti urbani e assimilati - Composizione e funzionamento
Art. 10
Regolamento degli Organi di governo
Art. 11 Obblighi di servizio pubblico e
universale in materia di gestione dei rifiuti
Art. 12 Verifica delle
condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti e adozione
della delibera sul regime di mercato
Art. 13 Affidamento del servizio di
gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento
Art. 14
Affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto
Art. 15 Compiti
specifici degli Organi di governo nel settore del ciclo integrato di gestione
dei rifiuti
Art. 16 Compiti specifici dell’Autorità regionale per la
regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di
gestione dei rifiuti
Capo III - Norme in materia di trasporti pubblici
regionali e locali
Art. 17 Programmazione e determinazione
degli Ambiti territoriali ottimali dei trasporti regionali e locali
Art. 18
Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale
Art. 19 Organo di
governo - Composizione e funzionamento
Art. 20 Verifica delle condizioni di
concorrenza nel settore dei trasporti e adozione della delibera sul regime di
mercato
Art. 21 Attribuzione funzioni all’Autorità regionale di
regolamentazione
Art. 22 Affidamento del servizio in materia di trasporti
Capo IV - Disciplina transitoria
Art.
23 Organi di governo nel settore del trasporto pubblico locale in fase di prima
applicazione
Art. 24 Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti
Art. 25 Disposizioni finali