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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Regolamento Vigente

Anno
2012
Numero
24
Data
03/10/2012
Abrogato
 
Materia
Sanità
Titolo
Linee guida per l’attuazione della Legge regionale n. 21 del 24 luglio 2012, recante - Norme a tutela della salute, dell’ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale”
Note
Pubblicato nel B.U.R.Puglia del 5 ottobre 2012, n. 145
Allegati

 



 

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE


Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;


Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;


Vista la normativa comunitaria, ed in particolare la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;


Visto il D.Lgs 3 aprile 2006,n°152;


Considerato che la Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012, prevede, al fine di tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente della Puglia, che sia effettuata una Valutazione del Danno Sanitario nelle aree a maggiore concentrazione di industrie, e che, per darne piena applicazione è necessario, ai sensi dell’art. 2 co. 1 della stessa, procedere all’emanazione di un Regolamento che fissi i criteri metodologici utili per la redazione annuale, a cura di Arpa Puglia, di ARES e delle ASL territorialmente competenti, del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario, relativo alle suddette aree.

Vista la L.R. n. 21 del 24 luglio 2012 comma 2 art.1


Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1945 del 2/10/2012 di adozione del Regolamento;



EMANA



Il seguente Regolamento:

 


Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità per la redazione del rapporto di Valutazione del Danno Sanitario, previsto nella L.R. Puglia n. 21/2012 (di qui in avanti legge). Il Regolamento è adottato in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 co. 1 della citata normativa regionale.
Negli articoli successivi vengono descritti i dati di input e la metodologia atta alla formulazione della Valutazione del Danno Sanitario, come riassunti schematicamente nel diagramma di flusso di cui all’Allegato A.
In relazione alle risultanze delle attività di approfondimento individuate dal successivo art. 2, potranno essere definiti protocolli inquinanti/azienda - specifici.

 

Art. 2

Ambito territoriale di applicazione


Il campo di applicazione della citata legge, disciplinato dall’art. 1 comma 2 della stessa, si estende alle aree di Brindisi e Taranto, già dichiarate “aree a elevato rischio di crisi ambientale” (di qui in avanti “Aree a rischio”) e oggetto dei piani di risanamento approvati con decreti del Presidente della Repubblica 23 aprile 1998 e confermati dall’articolo 6 (Piano regionale di intervento) della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché alle aree dichiarate Siti di interesse nazionale di bonifica ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di qui in avanti “SIN”), riportate nell’Allegato B.
L’ambito territoriale di applicazione del presente regolamento sarà aggiornato al fine di tener conto delle eventuali variazioni avvenute che potranno intervenire.
La popolazione oggetto della relazione VDS coincide, in ogni caso, con i confini amministrativi dei Comuni rientranti in una delle tipologie di cui sopra.


Art. 3

Identificazione degli stabilimenti soggetti alla L.R. n. 21/12


Ai sensi dell’art. 1, comma 3, la legge si applica a tutti gli impianti soggetti ad AIA, situati nelle aree di cui al paragrafo precedente e che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) sono fonte di emissioni di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
b) scaricano in mare o nei corpi idrici del bacino regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento rivenienti da attività lavorative;
c) impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti.
Pertanto, in fase di prima applicazione del presente Regolamento, sulla scorta delle informazioni disponibili, sono stati individuati tutti gli impianti soggetti ad AIA e ricadenti negli ambiti di cui al punto precedente, elencati nell’allegato C.

Per la verifica delle caratteristiche di cui sopra, sono state utilizzate le informazioni derivanti da:
• l’inventario INEMAR Puglia;
• le dichiarazioni INES/E-PRTR;
• le AIA e i Piani di Monitoraggio e Controllo già rilasciate ed approvati;
• la documentazione progettuale allegata alle varie domande, consultabile nell’area riservata del portale del Ministero o presso gli uffici del Servizio Rischio Industriale della Regione.
Inoltre, per la maggior parte degli impianti, si è potuto usufruire anche dei risultati dei controlli/autocontrolli e dei dati derivanti dai Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni, forniti da Arpa Puglia.
Ai fini dell’aggiornamento di tale elenco per la redazione dei successivi rapporti VDS, le Autorità Competenti devono trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ad ARPA Puglia l’elenco di tutti gli impianti che, sino a quel momento, siano potenzialmente interessate alla normativa cui qui si fa riferimento. Le Autorità competenti trasmetteranno, altresì, la documentazione inerente l’AIA ritenuta utile ai fin dell’attuazione del presente regolamento.
A tal proposito, con cadenza annuale, si procederà a verificare le caratteristiche di cui sopra che ne determinano la ricaduta nel campo di applicazione della normativa.

 

Art. 4

Dati ambientali


La valutazione del danno sanitario viene effettuata applicando un modello basato sulla conoscenza di dati ambientali. È pertanto necessario procedere, in prima istanza, alla definizione di un quadro ambientale di riferimento, che tenga conto dei principali inquinanti rilevati sia dalla Rete Regionale della Qualità dell’Aria, gestita da Arpa Puglia, che dai sistemi di monitoraggio delle emissioni puntuali prodotte dagli stabilimenti o impianti presenti in ciascun territorio, individuabili attraverso strumenti quali: autodichiarazioni dei Gestori, registro INEMAR, Catasto delle Emissioni Territoriali (CET), report annuali compilati dai Gestori come prescritto nelle AIA al fine della piena applicazione dei propri Piani di Monitoraggio e Controllo
Sulla scorta dei dati acquisiti, ARPA Puglia provvede, entro il 1° marzo di ogni anno, a fornire il set degli inquinanti relativi ai cicli produttivi degli impianti come sopra identificati.
Nei successivi 10 giorni gli Enti di cui all’art. 2 della legge indicano quali tra gli inquinanti di cui sopra sono da assoggettare alla valutazione di danno sanitario.
Sulla scorta delle informazioni di cui sopra e limitatamente agli inquinanti così individuati, Arpa Puglia, entro il 30 giugno di ogni anno, procede alla valutazione delle emissioni (aggiornamento annuale delle stime delle emissioni industriali e analisi degli scarichi idrici) e delle immissioni attraverso i dati di qualità dell’aria.
Al fine della individuazione dei dati ambientali di riferimento, si potrà altresì fare riferimento ai dati derivanti dalle attività di caratterizzazione e bonifica condotte ai sensi della parte IV del D.lgs. n. 152/2006, a quanto evidenziato dal Piano di Tutela della Acque della Regione Puglia ed a ogni altra fonte utile.
I dati relativi alle emissioni, siano esse in atmosfera o nei corpi idrici, dovranno essere valutate in relazione sia al carico puntuale prodotto da ciascuna attività che agli effetti cumulativi prodotti nella zona di interesse.


Art. 5

Dati sanitari


In analogia a quanto riportato all’art. 4 del presente Regolamento, in prima istanza, in riferimento a quanto previsto ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. Puglia n. 21/2012, si procede alla definizione del profilo di salute delle popolazioni residenti nelle aree come sopra individuate, attraverso la produzione di un quadro epidemiologico basato sulle stime più aggiornate di mortalità, di ospedalizzazione, e di incidenza dei tumori disponibili, riferite ai territori comunali in esame ai sensi del presente Regolamento.
Ai fini della stima del danno sanitario, entro il 15 luglio di ogni anno, sulla base degli inquinanti individuati al precedente art. 4, le ASL di competenza rendono disponibili, i più aggiornati flussi sanitari oggetto di analisi:
- Schede di dimissione ospedaliera;
- Registro delle Cause di Morte;
- Referti di Pronto Soccorso (PS);
- Certificati di assistenza al Parto;
- Registro Tumori Puglia.
Tutti gli archivi sono incrociati con le anagrafi comunali ai fini della georeferenziazione dei casi (di decesso/ricovero/incidenti).
Oggetto di specifico interesse sono le patologie a breve latenza, per le quali esistono sufficienti evidenze nella letteratura scientifica di associazione con i principali inquinanti.

 

Art. 6

Metodologia generale per la valutazione del danno sanitario


La metodologia per la valutazione del danno sanitario è illustrata al diagramma di flusso riportato all’allegato A del presente regolamento.
A seguito della individuazione degli inquinanti, gli Enti di cui all’art. 2 della legge, provvedono a verificare preliminarmente la presenza di eventuali criticità sotto il profilo sanitario associate ai dati ambientali come sopra definiti, attraverso opportuni indicatori disponibili della descrizione dello stato di salute della popolazione. Ove da tale esame non emergano criticità, il rapporto conclude per la non sussistenza di danno sanitario.
In caso contrario, si procede con le successive attività, di cui al citato diagramma di flusso.
La valutazione di danno sanitario viene avviata attraverso l’applicazione di appropriate funzioni concentrazione-risposta specifiche per inquinante.
Parallelamente, sono resi disponibili i tassi annuali/triennali di mortalità, di ricovero (in regime ordinario), di accesso al PS e di incidenza tumorale secondo il metodo di standardizzazione diretta (usando come popolazione standard la popolazione italiana e regionale) in relazione alla popolazione residente nelle aree identificate a valle delle elaborazioni dei dati ambientali come descritte all’art. 4.
Tali stime di occorrenza sono calcolate in riferimento alla popolazione generale, nonché ai sottogruppi individuati disaggregando per età, condizione socio-economica, area di residenza.
I risultati dell’applicazione delle funzioni concentrazione-risposta vengono confrontati con i dati di osservazione epidemiologica descritti, al fine di valutarne la concordanza.
Nel caso in cui non si registri concordanza tra le stime modellistiche ed i dati osservati si procederà ad un approfondimento della valutazione epidemiologica nell’area di massima ricaduta degli inquinanti oggetto di studio.
Quando si registra l’evidenza del danno sanitario attraverso la concordanza dei risultati tra la modellistica ed i dati osservati, gli Enti di cui all’art. 2 della legge definiscono gli obiettivi di riduzione di cui all’art.6 della legge.


Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art.44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.


Dato a Bari, addì 3 ottobre 2012

ALLEGATO