Art. 1
Principi generali
1. La presente legge regola gli aspetti formativi
dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale,
dell’apprendistato professionalizzante o di mestiere, nonché dell’apprendistato
per attività di ricerca o per l’alta formazione di cui al testo unico
dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre
2007, n.247, emanato con decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, nel
rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e della funzione della
contrattazione collettiva in materia.
Art. 2
Sostegno alla stabilità del rapporto
1. La Regione, nei limiti degli stanziamenti annuali dei
bilanci di previsione, definisce adeguate forme di incentivo per i datori di
lavoro che rinuncino contrattualmente ad avvalersi della facoltà loro
riconosciuta dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del d.lgs. 167/2011.
2. Procedure, criteri e modalità di assegnazione dell’incentivo
sono previsti in apposito avviso pubblico, nel rispetto della normativa dell’UE,
nazionale e regionale.
Art. 3
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
1. La Giunta regionale, a seguito dell’accordo in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano e sentite le articolazioni regionali delle associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, disciplina con regolamento i profili formativi
dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica o
diploma professionale ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a
norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
b) previsione di un
monte ore di formazione, da impartire all’interno e all’esterno dell’azienda,
congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale;
c)
rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno
degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale
nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni.
Art. 4
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere
comprende un monte ore complessivo pari a centoventi ore al fine di permettere
l’acquisizione di competenze di base e trasversali, secondo quanto previsto
dalle disposizioni seguenti.
2. La durata della formazione finalizzata all’acquisizione di
competenze di base e trasversali è pari a sessanta ore per il primo anno di
esecuzione del rapporto, quaranta ore per il secondo anno di esecuzione del
rapporto e venti ore per il terzo anno di esecuzione del rapporto di
apprendistato o di mestiere.
3. La formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di
base e trasversali è sempre impartita nei primi due mesi di ciascun anno di
svolgimento del rapporto e ha a oggetto la disciplina del rapporto di lavoro,
delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro.
4. La Regione Puglia, sentite le articolazioni regionali delle
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, specifica con apposito provvedimento i
contenuti e le modalità della formazione finalizzata all’acquisizione di
competenze di base e trasversali anche in ragione dell’età, del titolo di studio
e delle competenze dell’apprendista, nonché del settore economico-produttivo in
cui opera il datore di lavoro.
5. La formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di
base e trasversali è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti degli
stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, anche in sinergia con i fondi
interprofessionali.
Art. 5
Formazione e competenze del tutore aziendale
1. La formazione e le competenze del tutore aziendale sono
quelle stabilite dalla normativa vigente e dagli accordi interconfederali ovvero
dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati a livello nazionale dalle
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. La Regione Puglia, previa consultazione e concertazione con
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le università, con
gli ordini professionali, con gli istituti tecnici e professionali, anche per il
tramite dell’Ufficio scolastico regionale, e altre istituzioni formative di
ricerca, disciplina con regolamento i profili che attengono alla formazione
dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o
per percorsi di alta formazione finalizzati anche al conseguimento di titolo di
abilitazione professionale.
Art. 7
Certificazione delle competenze
1. La Regione, a seguito della definizione prevista entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 167/2011 da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali degli standard formativi per la
verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale e in apprendistato di alta formazione, disciplina con regolamento
le modalità di certificazione delle competenze degli apprendisti.
Art. 8
Bottega scuola
1. Al fine di sostenere la qualificazione e il rilancio
dell’artigianato artistico, la Regione Puglia riconosce specifici incentivi, nei
limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, per l’assunzione di
lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere,
alle imprese artigiane operanti nel settore delle lavorazioni artistiche,
tradizionali e dell’abbigliamento su misura che abbiano altresì conseguito la
qualificazione di “Bottega scuola”.
2. La “Bottega scuola” è diretta e gestita dal titolare in
possesso della qualifica di “Maestro artigiano” di cui all’ articolo 9,
coadiuvato, ove necessario e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e
artistico, anche da un “Maestro artigiano” pensionato.
3. La “Bottega scuola” deve risultare adeguatamente attrezzata
sotto il profilo tecnico, didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo
svolgimento dell’attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti.
4. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le procedure di riconoscimento della qualifica di “Bottega scuola”.
Possono essere previsti, inoltre, nei limiti degli stanziamenti annuali dei
bilanci di previsione dell’Ente, incentivi per l’adeguamento delle strutture
della “Bottega scuola”.
Art. 9
Maestro dell’artigianato artistico
1. Il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito dalla
Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 5
della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (Norme per la costituzione e il
funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l’artigianato e
istituzione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane), su richiesta da
inoltrare per il tramite del competente Servizio attività economiche e
consumatori, a coloro che siano titolari o siano stati titolari di imprese
artigiane, regolarmente iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane
istituito ai sensi dell’articolo 13
della l.r.
6/2005, ovvero ai soci di questa, purché partecipino o abbiano partecipato
personalmente e professionalmente all’attività.
2. Il titolo di “Maestro artigiano” può essere attribuito a
condizione che:
a) l’impresa artigiana di cui al comma 1 sia iscritta o sia
stata iscritta per attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale
e dell’abbigliamento su misura, di cui all’elenco allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente
l’individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché
dell’abbigliamento su misura). La Giunta regionale può integrare detto elenco a
condizione di rispettare le condizioni indicate nel d.p.r. 288/2001;
b) il
candidato abbia un’anzianità di iscrizione all’Albo provinciale delle imprese
artigiane di almeno quindici anni;
c) il candidato abbia un adeguato grado
di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di
studio o diplomi o dall’esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e
notoria perizia e attitudine all’insegnamento professionale.
Art. 10
Abrogazione legge regionale 22 novembre 2005, n. 13
1. La legge
regionale 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato
professionalizzante), è abrogata, fatta salva l’applicazione della stessa ai
rapporti di apprendistato già instaurati.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 22 ottobre 2012