Art. 1
Oggetto della legge
1. La Regione Puglia, in attuazione della convenzione Unesco
per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, tutela e valorizza la
memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale
storicamente originatesi o attestatesi nei suoi territori e contribuisce allo
sviluppo della pratica musicale promuovendo iniziative e facilitandone
l’esercizio, al fine di garantirne la più ampia diffusione nell’ambito delle
comunità locali.
Art. 2
Programma pluriennale di intervento
1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico
gli interventi regionali nel settore, la Giunta regionale, previo parere della
Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di
interventi nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da
stanziare nei bilanci annuali di previsione in apposito capitolo di spesa.
Art. 3
Albo regionale
1. La Regione provvede a istituire un settore dell’albo
regionale previsto dall’articolo 8
della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e
norme di disciplina transitoria delle attività culturali), a cui possono
iscriversi i soggetti, costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di
lucro, che svolgano attività di musica e di danza popolare.
2. I requisiti e le procedure di iscrizione e di aggiornamento
del predetto settore dell’Albo Regionale sono definiti con integrazione al regolamento
regionale 13 aprile 2007, n. 11 (Regolamento delle attività in materia di
spettacolo -legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 - modalità e procedure di attuazione).
Art. 4
Contributi a favore di gruppi, associazioni e fondazioni
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di
cui all’articolo 2, concede annualmente, in base alle risorse disponibili,
contributi in favore dei gruppi, delle associazioni iscritte all’albo regionale
di cui all’articolo 3 e delle fondazioni per:
a) l’acquisto, il
miglioramento e il completamento di attrezzature musicali fisse e mobili, nella
misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) lo
svolgimento di attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali,
nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
c)
la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza
delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali, con particolare attenzione al
coinvolgimento degli anziani depositari dei saperi tradizionali, nella misura
massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
d) la
realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi,
nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 5
Contributi a favore di enti locali
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di
cui all’articolo 2, concede annualmente, in base alle risorse disponibili,
contributi in favore degli enti locali singoli o associati per:
a) la
realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a
partire da percorsi di ricerca sul campo, in coordinamento e connessione con il
sistema archivistico regionale e il sistema bibliotecario regionale, nella
misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) la
realizzazione di festival, raduni e analoghe iniziative di spettacolo nel campo
delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, anche in
collaborazione con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore,
nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 6
Contributi a favore dell’editoria specializzata
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di
cui all’articolo 3, concede annualmente, in base alle risorse disponibili,
contributi in favore di case editrici ed etichette discografiche per la
pubblicazione di studi e ricerche nel campo delle tradizioni musicali e
coreutiche della Puglia, con particolare attenzione alle opere multimediali che
consentono l’ascolto diretto di registrazioni di interesse storico e risultato
di ricerche di carattere antropologico, etnomusicologico ed etnocoreologico.
Art. 7
Adempimenti dei soggetti richiedenti i contributi
1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si
riferisce l’attività, i soggetti iscritti all’albo regionale di cui all’articolo
3 devono presentare domanda, a mezzo raccomandata con AR, al Servizio regionale
competente dalla quale risulti:
a) l’esatta denominazione e i dati fiscali
del soggetto istante, la sede legale e organizzativa e il legale rappresentante;
b) il programma di attività dell’anno successivo a quello di presentazione
della domanda ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
c) i
preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito dall’articolo 4 al fine
di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
2. Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si
riferisce l’attività, gli enti locali singoli o associati devono presentare
domanda, a mezzo raccomandata con AR, al Servizio regionale competente dalla
quale risulti:
a) l’esatta denominazione e i dati fiscali dell’ente, la sede
legale e il legale rappresentante;
b) il progetto che si intende realizzare
nell’anno successivo a quello di presentazione della domanda;
c) i
preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito dall’articolo 5, al fine
di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
3. Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si
riferisce l’attività, le case editrici e le etichette discografiche devono
presentare domanda, a mezzo raccomanda con AR, al Servizio regionale competente
dalla quale risulti:
a) l’esatta denominazione e i dati fiscali del soggetto
istante, la sede legale e il legale rappresentante;
b) il progetto che si
intende realizzare nell’anno successivo a quello di presentazione della domanda;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito dall’articolo 6
al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3 fa fede
la data del timbro postale di spedizione.
5. Ciascun soggetto può presentare
una sola domanda a valere sulla presente legge.
Art. 8
Adempimenti della Regione
1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale approva,
in base alle risorse disponibili, il piano annuale di attribuzione dei
contributi ai soggetti che abbiano presentato regolare domanda con la richiesta
documentazione di cui all’articolo 7.
2. La Regione, attraverso i propri uffici o delegando tale
incarico ai Comuni, può svolgere la funzione amministrativa di controllo e la
vigilanza sull’attuazione dei piani e dei programmi.
Art. 9
Divieto cumulabilità contributi
1. I soggetti iscritti all’albo dello spettacolo a norma della
l.r.
6/2004, nonché i soggetti pubblici e privati che fruiscono di finanziamenti
a qualsiasi titolo erogati in attuazione della l.r. 6/2004, anche a valere su
fondi statali e dell’UE, non possono fruire dei benefici di cui alla presente
legge.
Art. 10
Vincolo di destinazione dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le
finalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e non possono essere utilizzati per altre
finalità.
2. I soggetti beneficiari, entro il 10 giugno dell’anno
successivo, devono presentare il rendiconto consuntivo dell’attività finanziata,
dal quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno
della stessa attività.
Art. 11
Finanziamento degli interventi
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con
l’istituzione nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012,
nell’ambito della UPB 4.1.1., dei seguenti capitoli di spesa:
a) n. 813071
“Contributi in favore di gruppi, associazioni e fondazioni per interventi
regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di
tradizione orale. Art. 4 l.r. n. 30 del 22/10/2012”, con una dotazione
finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e cassa,
di euro 15 mila;
b) n. 813072 “Contributi in favore di enti locali per
interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze
popolari di tradizione orale. Art. 5 l.r. n. 30 del 22/10/2012 ”, con una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza
e cassa, di euro 20 mila;
c) n. 813073 “Contributi in favore dell’editoria
specializzata per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche
e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 6 l.r. n. 30 del 22/10/2012 ”,
con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di
competenza e cassa, di euro 15 mila.
2. Per l’anno 2012 i nuovi capitoli di spesa di cui al comma 1
sono finanziati con prelevamento della somma complessiva di euro 50 mila dal
capitolo 1110070, UPB 6.2.1., denominato “Fondo globale per il finanziamento di
leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli
stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 22 ottobre 2012