Art. 1
Finalità
1. La Regione Puglia promuove la conoscenza del comparto
forestale, sostiene l’attività di divulgazione forestale e ambientale, diffonde
la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo, valorizza le
figure agro-forestali operanti sul territorio e incentiva forme di reddito
complementare alla produzione forestale.
2. La Regione Puglia, per perseguire i fini di cui al comma
1:
a) riconosce i soggetti
proponenti di cui all’articolo 3, comma 2;
b) attribuisce la denominazione
di “bosco didattico della Puglia”;
c) istituisce il circuito dei
“Boschi didattici della Puglia”.
Art. 2
Definizioni
1. Il “bosco didattico” è l’area boscata, ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e
modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo
2001, n. 57), di proprietà pubblica e privata, quale insieme di presenze
vegetali e animali, di habitat, di tradizioni culturali, di contesti storici e
antropologici.
2. Il “circuito” è l’insieme dei boschi iscritti all’Albo
regionale di cui all’articolo 3.
3. Le “attività” nel bosco didattico sono riconducibili alla
ricerca scientifica, alla didattica, alla formazione selviculturale, allo studio
entonografico, storico e culturale, tutte legate al bosco e finalizzate alla
valorizzazione delle specifiche vocazioni dell’area designata. Sono, altresì,
“attività didattiche” quelle di formazione e divulgazione della cultura
forestale e ambientale e di promozione dei valori ambientali e sociali presenti
nell’area boscata.
4. Il “gestore” del bosco didattico è un ente pubblico,
un’associazione, una cooperativa o un privato che svolge le attività di cui al
comma 3.
5. L’”operatore” del bosco didattico è la personalità fisica o
giuridica alla quale compete l’attività didattica di cui al comma 3.
6. L’aula
didattica è il luogo o l’area attrezzata a servizio delle attività didattiche
del bosco di cui al comma 3. (1)
(1) Comma così sostituito dalla l.r.
n. 11/2015, art. 1. il testo originario del comma era così
formulato;" L’”aula didattica” è il luogo o l’area attrezzata del bosco
nella quale si esercitano le attività di cui al comma 3."
Art. 3
Albo regionale dei boschi didattici
1. È istituito l’Albo regionale dei boschi didattici,
tenuto presso il Servizio foreste della Regione Puglia (in seguito solo Servizio
foreste).
2. All’Albo possono essere iscritti enti, associazioni,
cooperative o privati, riconosciuti ai sensi dell’articolo 6.
3. I boschi didattici sono identificati con un numero
progressivo di iscrizione.
4. Il Dirigente del Servizio foreste o suo delegato, sulla
base dell’istruttoria espletata dalle sezioni provinciali del Servizio foreste,
competenti per territorio, determina:
a) l’individuazione dei boschi
didattici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 1;
b) il controllo dei requisiti di
cui agli articoli 4, 5 e 6;
c) la cancellazione dei boschi
didattici dall’Albo regionale.
Art. 4
Requisiti del bosco didattico
1. I requisiti specifici del bosco didattico sono:
a) forestali:
1) gestione a governo a fustaia o a ceduo composto o a
ceduo intensamente matricinato;
2) accessibilità agevole e idonea all’attività didattica;
3) presenza di percorsi didattici o aree attrezzate per la
divulgazione forestale e ambientale;
b) didattici:
1) iniziative realizzate o
previste da realizzare al fine di valorizzare la vocazione specifica
dell’area (mostre, convegni, seminari, video, ecc.); (2)
2) materiale didattico-informativo, o
previsto da produrre, prodotto (depliant, opuscoli, pieghevoli, libri);
(3)
3) presenza di almeno un operatore dedicato all’attività
didattica;
c) logistici:
1) aree idonee per il parcheggio;
2) almeno un’aula didattica;
3) servizi igienici idonei e correlati alle attività;
d) di sicurezza:
1) piano operativo di sicurezza redatto, ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro), da tecnico abilitato; (4)
2) polizza [fidejussoria] di responsabilità civile per
danni a terzi per l’ammontare di almeno euro 1 milione. (5)
(2) Punto modificato dalla l.r. n. 11/2015, art. 2, lett. a)
(3) Punto modificato dalla l.r. n. 11/2015, art. 2, lett. b)
(4) Punto
modificato dalla l.r. n. 11/2015, art. 2, lett. c)
(5) Punto modificato dalla l.r. n. 11/2015, art. 2, lett. d)
Art. 5
Requisiti dell’operatore
1. L’attività didattica è espletata da almeno un soggetto
che sia in possesso dei requisiti di cui al punto a) ovvero di cui al punto
b):
a) diploma di laurea in
discipline agro-forestali, ambientali, naturali, biologiche e ingegneria
idraulico - forestale;
b) diploma di scuola media
superiore supportato da adeguata formazione didattico - metodologica nelle
materie di cui all’articolo 1, comma 1.
Art. 6
Requisiti del gestore
1. L’istanza di iscrizione all’Albo regionale dei boschi
didattici è presentata al Servizio foreste.
2. L’istanza è prodotta dal gestore del bosco nei termini
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dalla legge 12
novembre 2011, n. 183, e riporta:
a) informazioni relative al
gestore:
1) ragione sociale;
2) legale rappresentanza;
3) codice fiscale e/o partita IVA;
4) numero di iscrizione nel registro delle imprese agricole
della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA), per le
imprese agro-forestali;
5) titolo di godimento reale del bosco;
b) documentazione:
1) requisiti di cui all’articolo 4;
2) requisiti di cui all’articolo 5;
3) progetto di cui all’articolo 7;
4) polizza
di responsabilità civile verso terzi di cui all’articolo 4, comma 1,
lett. d), punto 2). (6)
3. Il procedimento di iscrizione nell’Albo si conclude
entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell’istanza.
4. Il provvedimento di riconoscimento del bosco didattico è
adottato dal dirigente del Servizio foreste, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Puglia e pubblicizzato sul sito istituzionale del Servizio
foreste.
5. Il gestore ha l’obbligo di comunicare e documentare al
Servizio foreste, entro trenta giorni dal loro verificarsi, ogni tipo di
variazione dei dati presentati in sede di iscrizione.
(6) Punto così modificato dalla l.r. n. 11/2015, art. 3
Art. 7
Piano delle attività nel bosco didattico
1. Il piano delle attività nel bosco didattico è così
articolato:
a) progetto didattico-divulgativo
sulle tematiche di cui all’articolo 2, commi 1, 3 e 6;
b) attività di promozione e
pubblicizzazione del progetto stesso;
c) risorse umane impegnate
nell’attività didattica;
d) risorse economiche per lo
svolgimento del piano.
2. Il piano deve altresì prevedere:
a)
la messa a dimoranella giornata dell’alberodi essenze erbacee, arbustive e
arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco; (7)
b) l’incremento della presenza e
del ripopolamento dell’avifauna e delle specie animali tipiche del territorio,
attraverso la messa a dimora di essenze che favoriscano il loro nutrimento e il
loro stazionamento e/o nidificazione.
(7) Lettera sostituita dalla l.r.
n. 11/2015, art. 4. Il testo originario della lettera era così
formulato:"a) l’incremento, attraverso
moltiplicazione vivaistica e successiva messa a dimora, delle essenze erbacee,
arbustive e arboree costituenti i vari strati vegetazionali del bosco, da
utilizzare in altri “boschi didattici” e per la “giornata dell’albero”;"
Art. 8
Visite guidate e manifestazioni
1. Le visite nel bosco didattico sono guidate da almeno un
operatore.
2. Il gestore del bosco didattico ha l’obbligo di
promuovere la “festa dell’albero” con la messa a dimora di alberi da “adottare”.
3.
Le attività nel bosco didattico sono interdette nei boschi di conifere durante
il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi. (8)
3
bis. Per i boschi di latifoglie il gestore del bosco didattico deve attuare
tutte le cautele e prescrizioni imposte dal decreto annuale del Presidente della
Giunta regionale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli
incendi boschivi, ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in
materia di incendi boschivi) e della legge regionale 30 novembre 2000, n. 18
(Conferimentodi funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e
foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi). (9)
(8) Comma così sostituito dalla l.r.
n. 11/2015, art. 5, lett a). Il testo originario era così formulato: "3. Le
attività nel bosco didattico sono interdette durante il periodo di grave
pericolosità per gli incendi boschivi, come da decreto annuale del Presidente
della Giunta regionale."
(9) Comma aggiunto dalla l.r.
n. 11/2015, art. 5, lett b).
Art. 9
Logo dei boschi didattici
1. Il Servizio foreste provvede, attraverso un concorso di
idee, a definire il logo dei boschi didattici della Puglia.
2. L’uso del logo viene concesso unitamente al
riconoscimento del bosco didattico.
3. Il logo deve essere affisso nei luoghi del bosco
didattico, sulla segnaletica e su tutto il materiale didattico e promozionale.
Art. 10
Promozione dei boschi didattici
1. Il Servizio foreste comunica all’Ufficio relazioni con
il pubblico (URP) della Regione Puglia la programmazione annuale forestale
regionale.
2. Il Servizio foreste, in attuazione della programmazione
di cui al comma 1, promuove il circuito dei boschi didattici in ambito
regionale, nazionale ed europeo.
3. Il Servizio foreste supporta l’attività di promozione
dei gestori dei boschi didattici anche con l’erogazione di contributi
finanziari, in relazione alle risorse finanziarie messe a disposizione dal
bilancio regionale [o dai proventi di cui all’articolo 12]. (10)
(10) Comma modificato dalla l.r. n. 11/2015, art. 6.
Art. 11
Revoca del riconoscimento del bosco didattico e cancellazione
dall’Albo
1. Il riconoscimento del bosco didattico è revocato nei
casi di:
a) compiute, reiterate e gravi
infrazioni alle norme dell’Unione europea, nazionali e regionali;
b) perdita dei requisiti di
accesso alla presente legge;
c)
deterioramento del bosco per cause che comportano rischi per l’incolumità
pubblica (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per irrazionali
attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione antropica,
pascolo eccessivo). (11)
d) richiesta del gestore del
bosco.
2. Il riconoscimento dei boschi didattici decade nei
casi di:
a) riscontrate dichiarazioni
mendaci seguite da segnalazione all’Autorità giudiziaria competente per
territorio;
b) bosco colpito da incendio
boschivo con area riportata nell’apposito catasto delle aree percorse dal fuoco
da parte degli organi competenti;
c) deterioramento del bosco per
cause naturali (attacchi parassitari, agenti atmosferici, ecc.) o per
irrazionali attività di gestione del bosco (tagli boschivi, forte pressione
antropica, pascolo eccessivo, ecc.).
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), il
dirigente del Servizio foreste diffida il gestore del bosco didattico a
regolarizzare e/o sanare le infrazioni contestate entro il termine di trenta
giorni, decorsi i quali adotta l’atto di revoca del riconoscimento, nonché di
recupero di eventuali contributi finanziari concessi.
4. Il provvedimento di revoca del riconoscimento determina
la cancellazione del bosco didattico dall’Albo regionale.
5. Il provvedimento di revoca del riconoscimento è notificato
agli interessati entro quindici giorni dalla data di emanazione.
(11) Lettera sostituita dallal..r.
n. 11/2015, art. 7. Il testo originario era così articolato:"c) riscontro di
indicazioni erronee o irregolari;"
Art. 12
Oneri istruttori (12)
[1. Le spese istruttorie per l’iscrizione all’Albo dei
boschi didattici sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione
per la Regione Puglia e propri enti strumentali, nella misura di euro 300 a
domanda.
2. L’ istanza da inoltrare al Servizio foreste per
l’iscrizione all’Albo dei boschi didattici è corredata della attestazione di
avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
3. La mancata certificazione di cui al comma 1 inibisce
l’avvio del procedimento istruttorio e l’istanza è dichiarata
“irricevibile”.]
(12) Articolo abrogato dalla l.r.
n. 11/2015, art. 8.
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri rivenienti dall’attuazione della presente
legge si fa fronte con i fondi del capitolo 121012 denominato “Spese per il
finanziamento e cofinanziamento di interventi nel Settore Foreste - L.R.
18/2000” - unità previsionale di base 01.04.01 - del Bilancio regionale.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 10
dicembre 2012