Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato
dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce
al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42,
comma 2, lett. c) L.
R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Visto l’art. 44,
comma 3, L.
R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 3007 del 27/12/2012 di adozione
del Regolamento;
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1 (1)
[Il fabbisogno dei posti letto ripartiti per disciplina da
autorizzare all’esercizio ammontano a complessivi n. 2588 posti letto , secondo
lo schema sinottico di seguito riportato di cui :
• quanto a n. 2.145
destinati all’ accreditamento delle case di cura private;
• quanto a n. 443
autorizzati all’esercizio .
I posti letto delle strutture private,
eccedenti il suddetto fabbisogno si intendono esclusi dal procedimento di
accreditamento previsto dalla legge
regionale 28 maggio 2008 n. 8 ed i relativi oneri non potranno in
nessun caso essere posti a carico del Servizio Sanitario Regionale.]
(1) Articolo abrogato dal Regolamento
regionale 10/2014, art. 2
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Art. 2
[L’art. 1
del regolamento
regionale 4 ottobre 2006 n. 15 è abrogato.]
Regolamento abrogato dal R.R.
n. 23/2019, art. 9,
comma 1.
Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli
effetti dell’art. 44
comma 3 e dell’art. 53
dello Statuto
ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
Dato a Bari,
addì 28 dicembre 2012
Allegati (Vedasi
allegato)