Art. 1
Modifica all’articolo 22 della legge regionale 20 dicembre 1973,
n. 27
1. L’articolo 22
della legge
regionale 20 dicembre 1973, n. 27 (Norme sul referendum abrogativo e
consultivo), come sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 settembre
1986, n. 26, è sostituito dal seguente:
“Art. 22
1. Il Presidente della Giunta regionale indice con
decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera
consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.
2. La data di effettuazione del referendum è fissata, di
norma, in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno
successivo alla data di esecutività del decreto.
3. I referendum consultivi possono effettuarsi
ordinariamente nel periodo compreso tra il l° marzo e il 30 giugno di ogni anno.
I giorni non compresi in questo periodo non vengono computati agli effetti del
termine previsto dal comma 2.
4. La data della consultazione è ordinariamente fissata in
concomitanza a quella di referendum nazionali e/o regionali, eventualmente già
indetti o, in mancanza, a quella delle elezioni amministrative per almeno uno
dei comuni interessati. In tali ipotesi, per tutti gli adempimenti comuni, ivi
compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e
gli orari delle votazioni, nonché per il riparto delle relative spese, si
applicano le disposizioni in vigore per la consultazione alla quale il
referendum consultivo è abbinato.
5. I referendum consultivi non possono aver luogo nell’anno
solare di cessazione della legislatura.
6. Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla
votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili e non in
contrasto con quelle disciplinate dal comma 4, le disposizioni di cui al testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.
7. Le schede per i referendum consultivi, di carta
consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta
regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione
popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale di
cui al comma 2 dell’articolo 21
della l.r.
27/1973. L’elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da
lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.”.
Art. 2
Integrazione
all’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34
[1. Dopo il comma 8 dell’articolo
3 della legge regionale 30 novembre 2012, n. 34
(Riduzione dei costi della politica), è inserito il seguente:
“8 bis. I consiglieri regionali eletti
nella IX legislatura hanno facoltà di versare le somme corrispondenti ai
contributi previdenziali mensili di cui allalegge regionale 27 giugno 2003, n. 8
(Testo unico sulle norme in materia di trattamento economico e previdenziale dei
Consiglieri regionali della Puglia), occorrenti per completare il quinquennio
contributivo della legislatura in corso, purché abbiano maturato
un’anzianità contributiva non inferiore a trenta mesi.”. ] (1)
(1) Articolo
abrogato dall'art. 1,
comma 1, L.R.
13 maggio 2013, n. 13.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 11 aprile 2013